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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2748/2022
Il giorno 17/04/2025, nella causa iscritta al n RG 2748 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2748/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma Piazza Parte_1 C.F._1 della Balduina n. 44, con l'avv. DURANTI ENRICO ) e l'avv. PALADINI C.F._2
JHON RICCARDO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella qualità di soci accomandatari de C.F._4 [...]
), nonché la Controparte_3 P.IVA_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Circonvallazione Gianicolense, n. 368, con l'avv.
COPPARI GIORGIA ) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 5 1. quale socio accomandatario con una quota di partecipazione del 40% de Parte_1
ha impugnato la delibera dell'assemblea dei soci Controparte_3 dell'8.7.2022, con la quale – tra l'altro – è stata respinta la proposta dell'odierno attore di far luogo alla conduzione diretta del bar annesso allo stabilimento balneare in Fiumicino di cui la società è concessionaria, in quanto adottata con il voto determinante del socio accomandante
[...] in violazione dell'art. 2320 c.c.. Controparte_4
A fondamento della domanda, ha dedotto che la partecipazione del socio accomandante all'assemblea, consentita dall'art. 15 dello Statuto, deve ritenersi illegittima per contrasto con la disposizione inderogabile di legge, che fa divieto al socio accomandante di esercitare poteri di amministrazione.
Si sono costituiti e , entrambi in proprio e in qualità di Controparte_1 Controparte_2 soci accomandatari, nonché la eccependo in via preliminare Controparte_4
l'improcedibilità della domanda in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 17 dei Patti
Sociali e la sua inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'attore, stante la non attuabilità della delibera riferita alla stagione balneare 2022 ormai trascorsa;
nel merito, hanno sostenuto la legittimità della delibera impugnata, adottata con una maggioranza determinata mediante un computo meramente numerico dei voti (c.d. “voto per teste”) senza alcuno violazione dell'art. 2320 c.c..
Con ordinanza del 31.10.2022, è stata rigettata l'istanza di sospensione della delibera proposta dall'attore e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, deve darsi atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto della cessione delle rispettive quote societarie da parte di tutti i soci de in Controparte_3 data 1.6.2023, con riferito da entrambe le parti in causa.
Tuttavia, parte convenuta ha insistito per la condanna dell'attore alle spese di lite, domanda su cui occorre pronunciarsi secondo il criterio della soccombenza cd. virtuale.
3. L'eccezione di improcedibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 del Patti Sociali è infondata.
Invero, deve ricordarsi che le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da
3 di 5 qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (Cass. n. 3772 del 23/02/2005).
Nel caso di specie, la causa petendi della domanda è costituita dalla asserita violazione dell'art. 2320 c.c. il quale, nello stabilire il divieto per i soci accomandanti di compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società se con in forza di procura speciale per singoli affari, pone un precetto inderogabile, tanto che è stabilito che la contravvenzione a tale divieto comporta la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante verso i terzi.
Ne deriva che la controversia di cui si tratta resta esclusa dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui ai Patti Sociali.
4. Nel merito, la domanda è infondata.
Parte attrice ha sostenuto la nullità della delibera adottata in data 8.7.2022 in quanto a suo dire la partecipazione del socio accomandante alla decisione, consentita in base all'art. 15 dello
Statuto, risulta affetta da nullità – al pari della clausola statutaria – per contrasto con l'art. 2320 c.c..
In particolare, la delibera ha riguardato, tra l'altro, la proposta dell'odierno attore di acquisire la gestione diretta del bar, fino a quel momento affidata a terzi, proposta che è stata respinta con il voto determinante del socio accomandante.
Secondo la tesi attorea, la decisione sarebbe qualificabile come atto di gestione, inibito al socio accomandante in virtù della norma inderogabile dettata dall'art. 2320 c.c..
La norma riguarda il divieto di ingerenza dei soci accomandanti nella gestione della società quale condizione per la limitazione della loro responsabilità per le obbligazioni sociali.
Di conseguenza, essa inibisce ai soci accomandanti il compimento di atti gestori, quali la conclusione di negozi giuridici e la partecipazione a trattative, cioè l'esecuzione di atti che comportano l'assunzione di obbligazioni nei confronti di terzi.
Di contro, nel caso di specie la delibera non ha ad oggetto il compimento di atti gestori, intesi appunto quali atti negoziali “esecutivi” da cui derivano obbligazioni nei confronti di terzi, bensì la scelta strategica della società di assumere o meno la gestione diretta dell'attività inerente al bar annesso allo stabilimento.
Pertanto, non può dirsi integrata alcuna violazione della disposizione invocata.
In ogni caso, se anche si volesse ritenere che la delibera impugnata abbia determinato, di fatto, l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società, non ne deriverebbe la nullità della delibera, bensì l'estensione al socio accomandante della responsabilità illimitata e solidale
4 di 5 per le obbligazioni sociali da essa eventualmente derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 2320 comma I c.c..
5. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. virtuale e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgia Coppari quale procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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