Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1018/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1018/2025 promossa congiuntamente da:
) rappresentata e difesa dall'avv. ELENA CASUCCI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Figline e SA LD (FI), via della Pergola n. 14
e da
) rappresentato e difeso dall'avv. DONELLA Parte_2 C.F._2
BONCIANI ed elettivamente domiciliata in Montevarchi (AR), viale Sante Tani n. 26/A
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. la figlia viene affidata ad entrambe i genitori, che eserciteranno Per_1 in maniera congiunta la responsabilità genitoriale per cui le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo, mentre le decisioni di carattere ordinario saranno assunte dal genitore presente;
2. la figlia viene collocata Per_1
prioritariamente presso la residenza della madre, che lascerà la casa familiare, per reperire un'abitazione propria entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso. Nel caso in cui non venga reperita una congrua soluzione alloggiativa nel detto termine. la sig.ra si trasferirà Pt_1
con la figlia, presso la casa dei propri genitori sita in piazza Ignazio Silone 6 Figline e SA
LD (FI) in attesa di reperire la soluzione più confacente alle esigenze proprie e di . La Per_1
residenza della bambina verrà trasferita insieme a quella della madre. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e domicilio al fine di rendersi reperibili per le necessità della figlia 3. le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora che: a) nella prima settimana starà con il padre per i giorni dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina Per_1 quando la riaccompagnerà a scuola, il giovedì dopo la scuola con pernottamento presso l'abitazione paterna e con impegno del padre ad accompagnarla presso la scuola il venerdì mattina, con la madre il tempo rimanente b) nella seconda settimana starà con la madre dal venerdì dopo la scuola Per_1
fino al martedì mattina, quando verrà accompagnata a scuola dalla madre e ripresa dal padre con il quale trascorrerà il suo tempo (con pernottamento presso la casa paterna) fino al giovedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola;
starà ancora con la madre dal giovedì dopo scuola al venerdì mattina secondo il seguente schema Durante l'orario di lavoro dei genitori, la madre e il padre potranno delegare i nonni materni o la nonna paterna per accompagnare e riprendere da scuola fino a che il genitore non sarà Per_1
tornato dal lavoro. Qualora ciò non fosse più possibile i genitori incaricheranno di comune accordo una baby-sitter. Quando starà presso un genitore l'altro dovrà essere messo in grado di Per_1
contatti quotidiani telefonici con la figlia. Durante le gite e le vacanze i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati circa il luogo di soggiorno. Ciascun genitore potrà avvalersi della collaborazione dei nonni che hanno già un ruolo importante nella cura della bambina. Durante le vacanze natalizie, di fine anno e pasquali proseguirà la turnazione ordinaria fra i genitori, curando che ci sia alternanza nelle festività Natale/S. Stefano, Capodanno/Epifania, Pasqua/Lunedì dell'Angelo, secondo i principi di alternanza e pari presenza salvo diverso accordo. passerà Per_1
il proprio compleanno con la madre o con il padre ad anni alterni, cominciando dalla madre.
Durante le vacanze estive proseguirà la turnazione ordinaria con scambio nella mattinata, salvo diversi accordi in ordine a frequenza di centri estivi e/o incarico a baby-sitter, concordati. Per_1
trascorrerà poi due settimane (anche non consecutive) con ciascuno dei genitori. Entro il 30.04 di ogni anno i genitori organizzeranno di comune accordo le vacanze estive di .
4. Il sig. Per_1 Pt_2
verserà alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c a Lei Pt_1
intestato presso Poste Italiane ufficio di Montevarchi IBAN [...], un contributo per il mantenimento di pari ad €400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
ISTAT, come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Arezzo. Le parti concordano in ogni caso che le spese relative a mensa, centri estivi e baby-sitter verranno suddivise al 50% previo accordo e valutazione di opportunità. L'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50%.
5. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
le parti si impegnano a non far frequentare alla figlia gli eventuali futuri rispettivi partner, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria, stabile e duratura, requisiti da valutarsi concordemente da entrambe i genitori, e comunque non prima di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
6. Le parti si prestano reciproco consenso all'espatrio, consentendo altresì il rilascio del passaporto e/o della carta di identità della figlia 7. La sig.ra Pt_1 ha prestato garanzia al sig. per l'accensione di un finanziamento che il medesimo si impegna Pt_2
a estinguere entro e non oltre il termine di dieci mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso 8. Con integrale compensazione delle spese legali e processuali e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 LP.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 15.05.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 10.04.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni