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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 370 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Annamaria Marini che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuliana
Grigolon, la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Aldo De CP_4
Montis e Anna Maria De Montis, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado
appellati
e contro
, rappresentata dall'avv. Donatella Medda in qualità di amministratore di CP_5
sostegno, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Claudia Siddi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Nel merito: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 2235/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari,
nel giudizio recante R.G. 3636/2020, depositata in cancelleria in data 2/10/2023 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da che qui si riportano: Parte_1
“ogni contraria istanza respinta, ritenuta la piena validità delle disposizioni testamentarie della
signora in ogni loro parte, contenute nel testamento pubblico redatto il 25/7/2014, Persona_1
rogito Notaio registrato il 20/6/2019, rigettare integralmente la domanda ed ogni pretesa Per_2
proposta dagli attori nei confronti della convenuta”. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Nell'interesse di , , e : Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
1) Rigettare l'appello interposto dalla signora confermando integralmente la Parte_1
sentenza n. 2235/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge anche del presente grado.
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte adita voglia: CP_5
- rigettare l'appello proposto dalla signora e, conseguentemente, confermare la Parte_1
sentenza di primo grado;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11 giugno 2020 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari,
[...] CP_3 CP_5 [...]
chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la disposizione testamentaria di Parte_1 [...]
deceduta in Cagliari il 26.4.2019, era in parte affetta da errore e doveva essere interpretata Per_1 nel senso che l'oggetto della stessa era costituito dai BTP, dagli altri titoli di stato o dagli altri titoli di credito depositati presso il Gruppo Banca Sella e che, pertanto, dovevano intendersi inclusi anche quelli detenuti presso Controparte_6
In particolare, esposero che la de cuius aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblico del 25.07.2014, istituendo erede universale la nipote figlia della SO Parte_1
e prevedendo dei legati sia in suo favore, sia in favore della SO, degli altri nipoti, CP_5
della cognata dei coniugi e e dei loro figli. Parte_2 Parte_3 Controparte_7
La disposizione testamentaria che aveva dato origine ai contrasti interpretativi riguardava la previsione di un legato in favore di tutti i soggetti sopra richiamati, da ripartirsi nelle proporzioni indicate dalla testatrice, nei termini di seguito riportati: “quanto ai BTP e agli altri Titoli di Stato o
altri titoli di credito depositati presso la di Cagliari, così dispongo: Controparte_6
lego la somma di euro 100.000,00(centomila), dagli stessi rinveniente, a mia nipote
[...]
Parte_1
per l'interessamento e le tante prestazioni fatte nei miei confronti sin dalla morte di Per_3
[...]
mio marito, e soprattutto negli ultimi anni della mia vita, durante la mia malattia e inabilità fisica;
lego le restanti somme rinvenienti dai Titoli di Stato o altri titoli di credito che al momento
dell'apertura della successione si troveranno depositati sullo stesso conto a favore di mia SO
, di tutti i miei nipoti, di mia cognata dei coniugi CP_5 Parte_2 Pt_4 Parte_3
e e dei loro figli, nelle seguenti proporzioni:
[...] Controparte_7
- a il 40% (quaranta per cento); Parte_1
- a miei nipoti e e mia SO il 30% (trenta per cento) CP_2 Controparte_1 CP_5
in parti uguali tra loro;
- a miei nipoti e a mia Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_3 Parte_2
cognata il 25% (venticinque per cento) in parti uguali tra loro;
Parte_2 - ai coniugi IG e e ai loro figli , Claudia, e Parte_3 Controparte_7 Per_4 CP_8
il restante 5% (cinque per cento) in parti uguali fra loro”. Per_5
Nella specie, i contrasti attenevano alla precisa individuazione delle somme contemplate nella disposizione testamentaria contestata, le quali, secondo la convenuta, erano solamente quelle depositate presso quale unico istituto di credito espressamente citato dalla de Controparte_6
cuius, mentre, secondo gli attori, la disposizione testamentaria in argomento doveva interpretarsi alla luce dei canoni ermeneutici ed in ossequio alla previsione di cui all'art. 625, comma 2, c.c., con il conseguente riconoscimento dell'errore nell'indicazione della denominazione dell'istituto di credito.
A sostegno della propria tesi, gli attori esposero che sia alla data dell'apertura della successione, sia alla data di redazione del testamento, nessuno dei titoli richiamati dalla testatrice si trovava presso e che gli stessi erano, invece, detenuti presso Controparte_6 Controparte_6
Difatti, al momento dell'apertura della successione, la testatrice disponeva, presso CP_6
di un conto corrente, sul quale confluiva la sua pensione e che veniva utilizzato per le spese
[...]
ordinarie, avente saldo negativo di € - 206,20, di un deposito di risparmio per € 711,57, di un conto titoli con saldo 0,00, e di un altro conto titoli la cui consistenza era data da due titoli obbligazionari
- di debito - “bond strategia conservativa” n. 07184880156 del controvalore di € 349,76 e “bond strategia attiva” n. 07184880156 del controvalore di € 1.760,35. Pertanto, interpretando la disposizione nel senso proposto dalla convenuta, la disposizione testamentaria non avrebbe avuto nessuna correlazione con somme e titoli realmente esistenti.
Per converso, il patrimonio ammontante a svariate centinaia di migliaia di euro era depositato presso Controparte_6
Sul punto gli attori precisarono che le due banche costituivano parte del “Gruppo Sella” ed esercitavano a Cagliari, presso il medesimo stabile sito in Viale Diaz e attraverso lo stesso personale bancario. Tali circostanze avevano indubbiamente ingenerato nella testatrice la percezione che le proprie risorse fossero affidate a e, fisicamente, alla filiale di Cagliari, considerato CP_6
altresì che la stessa non era certamente al corrente delle incorporazioni societarie susseguitesi negli anni, atteso che al momento della redazione del testamento pubblico aveva 87 anni ed aveva da tempo interrotto la frequentazione dell'istituto di credito (ciò sin dalla morte del coniuge avvenuta nel 2003 e quindi prima delle trasformazioni bancarie di cui sopra), affidando la gestione di ogni pratica, prima, ad e poi alla convenuta. Persona_6
Affermarono, altresì, che, considerata la precisione e la meticolosità con cui la testatrice aveva individuato tutti i beni, anche quelli di consistenza marginale, ricadenti nell'asse ereditario, doveva escludersi che la stessa avesse omesso di considerare il cespite del valore più consistente.
Si costituì in giudizio la quale contestò il fondamento di tutte le avverse deduzioni Parte_1
e domande, chiedendone il rigetto e sostenendo la correttezza e la completezza delle disposizioni testamentarie, così come espresse.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova orale, con sentenza n.
2235/2023 il Tribunale di Cagliari accolse la domanda degli attori e dichiarò che la disposizione testamentaria contestata era affetta da errore e doveva essere interpretata nel senso che l'oggetto della medesima era costituito dai BTP, dagli altri titoli di Stato o altri titoli di credito depositati presso il Gruppo Banca Sella e che, pertanto, dovevano intendersi oggetto di tale disposizione anche quelli detenuti presso , la cui liquidazione doveva Controparte_6
conseguentemente essere devoluta in favore degli attori, secondo le proporzioni indicate dalla testatrice.
In particolare, il Tribunale, al fine di valutare se la disposizione testamentaria contestata fosse viziata da errore, come invocato dagli attori, o se, per converso, si dovesse interpretare seguendo il criterio letterale, come sostenuto dalla parte convenuta, richiamò il disposto di cui all'art. 625 c.c.,
ai sensi del quale “se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la
disposizione ha effetto quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare. La disposizione ha effetto anche quando la
cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a
quale cosa il testatore intendeva riferirsi”.
Richiamò altresì la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'imprecisione e l'incompletezza della disposizione testamentaria non ne determinano la nullità ogniqualvolta sia possibile determinare,
dal contesto del testamento o altrimenti, in modo serio e senza possibilità di equivoci, la volontà del testatore.
Premessi alcuni cenni sulla disciplina applicabile, il Tribunale, nell'ambito dello studio volto ad individuare l'intenzione della testatrice, riconobbe come incontestate le seguenti circostanze:
- alla data dell'apertura della successione la de cuius era titolare di due conti correnti, l'uno presso e l'altro presso Controparte_6 Controparte_6
- a era stato devoluto un ulteriore e specifico legato di € 100.000,00 da doversi Parte_1
ritrarre e “rinvenire” dai “BTP e dagli altri Titoli di Stato o altri titoli di credito depositati presso la
di Cagliari”; Controparte_6
- dalla documentazione prodotta era emerso come il conto acceso presso non Controparte_6
avesse mai avuto, neppure in data anteriore alla redazione del testamento, una capienza tale da poter soddisfare anche il solo legato sopra richiamato, disposto in favore della nipote.
Sulla base di tali circostanze relative alle disponibilità economiche della testatrice, il Tribunale
osservò che, preso atto dell'esiguità delle somme rinvenute alla data di apertura della successione nel conto corrente detenuto presso lo stesso non poteva ritenersi idoneo a Controparte_6
soddisfare le disposizioni di ultima volontà della testatrice, mentre invece le somme contenute nel conto corrente di si sarebbero potute comodamente distribuire tra gli Controparte_6
aventi causa nella quantità e nelle proporzioni indicate dalla testatrice.
Quanto all'ulteriore profilo di indagine riguardante la potenziale conoscenza da parte della de cuius
della composizione del Gruppo Banca Sella, il Collegio rilevò che, dalle risultanze dell'istruttoria, era emerso che la de cuius, a seguito della scomparsa del marito e, soprattutto, a causa dell'incedere dell'età e dell'inesorabile aggravarsi delle patologie che la affliggevano, si era recata sempre meno presso la sede della delegando la maggior parte delle operazioni bancarie a terze CP_6
persone di fiducia, ovvero, prima a e in seguito a Persona_6 Parte_1
Rilevò come la stessa, quantunque ottantasettenne al momento della redazione del testamento,
avesse correttamente riconosciuto e identificato nel testamento almeno l'istituto , così CP_6
distinguendolo tra tutti quelli esistenti, nonché il luogo fisico in cui entrambe le banche erano collocate, ovvero Cagliari.
Quindi, in applicazione delle massime ritraibili dalla comune esperienza, nulla di più poteva essere concretamente richiesto alla anziana testatrice, essendo stata una utente media e, dunque, non professionale dei servizi bancari. Non era, infatti, possibile esigere da un comune cittadino mediamente istruito sui servizi bancari, la perfetta conoscenza delle complesse articolazioni societarie nonché delle vicende relative alle fusioni, scissioni, acquisizioni di quote etc., che coinvolgono, con sempre maggiore frequenza, i principali istituti di credito, anche tenuto conto del fatto che sovente gli sportelli bancari e le filiali rimangano immutati nella loro collocazione urbana e nel loro personale per molto tempo, pur a seguito degli avvicendamenti tra i gruppi finanziari che li amministrano.
Il Tribunale, pertanto, escluse che la testatrice fosse a conoscenza dell'esistenza dei due conti correnti e della loro collocazione presso due istituti di credito formalmente distinti, quantunque afferenti al medesimo gruppo bancario, e ritenne che proprio tale contiguità avesse ingenerato nella testatrice la incolpevole e scusabile convinzione che tutti i conti correnti, titoli e giacenze varie fossero collocate e depositate di fatto e sostanzialmente presso un'unica banca, ovvero, per utilizzare la dizione presente nel testamento, la “ di Cagliari”. Controparte_6
Infine, il Collegio esaminò le risultanze dell'istruttoria riguardanti i rapporti tra la testatrice e alcuni dei suoi aventi causa, destinatari del legato oggetto di contestazione e rilevò che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non era emerso alcun elemento dal quale desumere che i rapporti fossero in qualche modo compromessi, tanto da ritenere che la de cuius avesse voluto evitare qualsiasi lascito in loro favore ovvero prevederne uno di misura esigua.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritenne che l'unica interpretazione rispettosa della reale volontà della de cuius fosse quella per cui quest'ultima aveva inteso garantire a ciascuno dei chiamati delle percentuali diverse del proprio patrimonio, senza estromettere alcuno dei chiamati medesimi, né tantomeno attribuendo a costoro una porzione irrisoria di patrimonio relitto, come invece sostenuto dalla convenuta.
Ribadì, infatti, come il contenuto della disposizione testamentaria oggetto di controversia, specie laddove prevedeva in favore della convenuta il legato di euro 100.000,00, poteva avere senso ed essere oggetto di salvaguardia esclusivamente preferendo l'interpretazione che teneva conto delle giacenze rinvenibili al momento dell'apertura della successione presso il “gruppo” , CP_6
senza operare alcuna formalistica distinzione interna tra gli istituti di credito.
Avverso tale decisione ha proposto appello cui hanno resistito e Parte_1 CP_1 [...]
e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha contestato la ricostruzione proposta dal Tribunale
in quanto fondata su un'erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria nonché su una contestabile applicazione dei principi di comune conoscenza.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'affermazione del Tribunale secondo la quale la de
cuius era “un'utente media, e dunque, non professionale, dei servizi bancari” è del tutto sfornita di prova e che, in ogni caso, da tale assunto non può desumersi la mancata conoscenza, da parte della testatrice, della distinzione tra gli istituti bancari del Gruppo Sella presso cui aveva i propri conti correnti e conti titoli. Sul punto ha argomentato che un conto è essere a “conoscenza delle spesso invero complessissime
articolazioni societarie […]” o del “numero assai spropositato di fusioni, scissioni, acquisizioni di
quote etc., […] che hanno coinvolto, specie negli ultimi decenni, i principali istituti”, un altro è
limitarsi a conoscere il nome degli istituti bancari presso cui sono stati investiti i propri risparmi.
L'appellante ha, altresì, eccepito la contraddittorietà della decisione laddove il Tribunale ha dapprima escluso la possibilità per l'utente medio di conoscere le varie fusioni o scissioni degli istituti bancari, per poi affermare che, nel caso di specie, l'ignoranza circa l'esistenza delle due banche appartenenti al Gruppo Sella derivasse dal fatto che la testatrice non si fosse recata fisicamente in banca. Stando alla qualificazione data dal Tribunale alla testatrice, se anche quest'ultima fosse andata personalmente in banca, non sarebbe stata comunque in grado di rilevare la circostanza.
L'appellante ha altresì negato rilevanza al fatto che al momento della redazione del testamento i conti aperti presso non avevano una capienza tale da soddisfare i legati disposti, Controparte_6
ben potendo la testatrice trasferire successivamente, dai conti aperti presso , Controparte_6
le somme necessarie.
In ogni caso, secondo la ricorrente, la ricostruzione condivisa dal Tribunale era viziata da errore in quanto non erano state tenute in debita considerazione le testimonianze rese da dalla CP_9
dott.ssa dalla Dott.ssa e da e Tes_1 Persona_7 Per_8 Persona_9
Con riguardo alla testimonianza resa da l'appellante ha dedotto l'omessa considerazione CP_9
da parte del Collegio delle ragioni personali, quantomeno di astio, che animavano il teste nei confronti dell'appellante, per avere, quest'ultima, dovuto azionare un procedimento monitorio al fine di ottenere la restituzione del prestito di € 90.000,00 fatto in vita dalla de cuius al ed CP_9
oggetto di legato alla nipote.
Ha eccepito, altresì, l'erronea valutazione della richiamata testimonianza, dalla quale era invece emerso, secondo l'appellante, che la testatrice aveva piena contezza della propria posizione bancaria, sia perché alla stessa venivano regolarmente inviati gli estratti conto di tutti i conti aperti presso sin dall'apertura del conto portafogli nel 2010, quindi ben prima Controparte_6
dell'aggravarsi delle difficoltà motorie della testatrice a cui il Tribunale ha ricondotto l'asserita ignoranza in materia finanziaria;
sia poiché la stessa si recava personalmente presso l'istituto di credito quando la sua presenza era richiesta e questo non poteva che accadere per le operazioni sugli investimenti di cui discuteva con il in qualità di consulente rispetto a quegli investimenti CP_9
che la de cuius aveva presso il conto in Controparte_6
Con riguardo alle testimonianze rese dalla dott.ssa dalla dott.ssa e dalle Tes_1 Persona_7
Sig.re e rispettivamente commercialista, medico di famiglia e badanti Per_8 Persona_9
della testatrice, ha sostenuto che quanto da loro riferito era da ritenersi idoneo a fornire prova delle capacità intellettive non comuni della de cuius e, più in generale, della volontà della stessa di occuparsi direttamente dei propri affari, smentendo l'immagine, offerta dagli attori e accolta dal
Tribunale, di una donna fragile e non autonoma.
Sotto altro profilo l'appellante ha censurato la sentenza per avere il Collegio posto alla base della propria decisione l'asserita sussistenza di buoni rapporti tra la testatrice e gli attori, sostenendo, al contrario, che quanto emerso dall'istruttoria non consentiva di ritenere provato che la testatrice nutrisse un particolare affetto nei confronti della SO e dei nipoti e , le CP_5 CP_2 CP_1
cui visite e videochiamate apparivano invero più di cortesia e circostanza.
Le censure sono infondate.
In tema di interpretazione del testamento si è più volte espressa la giurisprudenza riconoscendo l'applicabilità, in casi analoghi a quello in esame, delle regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa. Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 797 del 09.01.2024, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale in materia,
ha ribadito che l'interpretazione del testamento “è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla
stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla
scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non
emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice
può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la
personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita
(Cass. 10882/2018; Cass. 8690/2019; Cass. 22953/2019; Cass. 21607/2021; Cass.
16780/2023; Cass. 29875/2023). Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle
parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia
evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso
diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e
coerente, la reale intenzione del "de cuius".
Nel caso di specie, il Tribunale, nell'individuare l'effettiva volontà della testatrice, ha fatto corretta applicazione dei principi e dei criteri sopra richiamati, in quanto ha interpretato la disposizione controversa non soltanto in virtù del contenuto dell'intera scheda testamentaria, ma anche tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria inerenti al contesto in cui ha vissuto la de cuius e alla sua persona, offrendone una lettura anche alla luce delle massime di comune esperienza.
Invero, come già rilevato dal Tribunale, la disposizione in esame è chiara nel prevedere che le somme oggetto del legato in argomento risultano depositate nello “stesso conto” in cui è rinvenibile la somma di euro 100.000,00 oggetto di legato disposto in favore dell'odierna appellante, vale a dire, il conto – come genericamente individuato dalla testatrice – detenuto presso Controparte_6
di Cagliari”. Interpretando la disposizione nei termini proposti dall'appellante e, quindi,
considerando esclusivamente quanto depositato presso anche il richiamato Controparte_6
legato disposto in favore della stessa resterebbe insoddisfatto per incapienza del conto.
Al riguardo, inoltre, al fine di interpretare la effettiva volontà della testatrice, si evidenzia che la stessa aveva specificamente disposto dei “BTP e altri Titoli di Stato o altri titoli di credito”,
pacificamente detenuti esclusivamente presso , mentre invece presso la Controparte_6 CP_6
la testatrice aveva solo un conto corrente ordinario, avente saldo negativo, un deposito di
[...]
risparmio per € 711,57, un conto titoli con saldo zero, ed altro conto costituito da due titoli obbligazionari “Bond strategia conservativa” e “Bond strategia attiva”, aventi rispettivamente controvalore di € 349,76 e € 1.760,35. Titoli obbligazionari, dunque, ben diversi da quelli invece espressamente indicati dalla testatrice (BPT e Titoli di Stato”), cosicché, nella interpretazione dell'oggetto di legato, deve darsi più rilievo al bene indicato dalla testatrice piuttosto che al luogo –
istituto – presso il quale era detenuto.
Fermo quanto finora esposto, va altresì rilevato che le contestazioni svolte dall'appellante risultano prive di rilevanza, poiché principalmente fondate sull'asserita mancata considerazione delle capacità intellettive della de cuius, da cui desumere che quest'ultima, al momento della redazione del testamento, fosse ben consapevole di quanto espressamente dichiarato. A ben vedere, la sussistenza di dette capacità non è mai stata messa in dubbio in corso di causa, tanto è vero che il
Tribunale si è limitato ad affermare che la testatrice, quantunque ottantasettenne al momento della redazione del testamento, ha correttamente riconosciuto e identificato l'istituto bancario,
distinguendolo dagli altri esistenti, nonché il luogo ove lo stesso ha sede, e ha definito la stessa come utente medio, in quanto, indubbiamente, non professionista del settore. Con specifico riferimento alle risultanze dell'istruttoria, il Tribunale ha solamente rilevato che la testatrice, a seguito della scomparsa del marito e dell'incedere dell'età e delle patologie, si era recata sempre meno presso la sede della banca, delegando l'esecuzione della maggior parte delle operazioni prima a e poi a Persona_6 Parte_1
Non risulta, peraltro, alcun profilo di contraddittorietà tra la parte in cui il Tribunale, escludendo che la testatrice fosse una professionista del settore bancario, ha definito la stessa “utente medio” e,
quindi, un soggetto dal quale non ci si può attendere la precisa conoscenza delle complesse articolazioni dei gruppi bancari, e la parte in cui ha rilevato che la de cuius, negli ultimi anni di vita,
si era recata sempre meno presso la sede della banca, poiché trattasi di elementi estrinseci – a cui fa riferimento anche la giurisprudenza – che, unitamente ad altri, hanno contribuito in maniera univoca a definire il contesto di vita della testatrice.
Le doglianze di parte appellante, pertanto, risultano inidonee ad evidenziare eventuali vizi logici e giuridici della decisione rispetto alla ricerca della volontà del testatore, nell'ambito della quale,
come sopra meglio evidenziato, è possibile attribuire alle parole usate un significato difforme da quello letterale, quando si manifesti evidente, ad esito di una valutazione complessiva dell'atto e degli elementi estrinseci correlati, che esse siano state adoperate in senso diverso e si prestino ad esprimere in modo più adeguato la reale intenzione del de cuius.
Da ultimo, si rileva che l'appellante, solo nel formulare le conclusioni, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse ovvero rigettate dal Tribunale, ma tale istanza non è
ammissibile in quanto formulata in termini del tutto generici, non essendo neppure indicato quali siano le istanze per le quali si insiste, le censure al provvedimento istruttorio del Tribunale e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Per le ragioni esposte, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza;
spese che si liquidano con riferimento allo scaglione di cause di valore interminabile – complessità media.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2235/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna delle due parti processuali appellate,
delle spese del presente grado, che liquida in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 370 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, pro-
mossa da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Annamaria Marini che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuliana
Grigolon, la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Aldo De CP_4
Montis e Anna Maria De Montis, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado
appellati
e contro
, rappresentata dall'avv. Donatella Medda in qualità di amministratore di CP_5
sostegno, elettivamente domiciliata in Selargius, presso lo studio dell'avv. Claudia Siddi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellata
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Nel merito: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa Parte_1
e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 2235/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari,
nel giudizio recante R.G. 3636/2020, depositata in cancelleria in data 2/10/2023 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da che qui si riportano: Parte_1
“ogni contraria istanza respinta, ritenuta la piena validità delle disposizioni testamentarie della
signora in ogni loro parte, contenute nel testamento pubblico redatto il 25/7/2014, Persona_1
rogito Notaio registrato il 20/6/2019, rigettare integralmente la domanda ed ogni pretesa Per_2
proposta dagli attori nei confronti della convenuta”. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Nell'interesse di , , e : Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia:
1) Rigettare l'appello interposto dalla signora confermando integralmente la Parte_1
sentenza n. 2235/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge anche del presente grado.
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte adita voglia: CP_5
- rigettare l'appello proposto dalla signora e, conseguentemente, confermare la Parte_1
sentenza di primo grado;
- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 11 giugno 2020 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
, e convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari,
[...] CP_3 CP_5 [...]
chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la disposizione testamentaria di Parte_1 [...]
deceduta in Cagliari il 26.4.2019, era in parte affetta da errore e doveva essere interpretata Per_1 nel senso che l'oggetto della stessa era costituito dai BTP, dagli altri titoli di stato o dagli altri titoli di credito depositati presso il Gruppo Banca Sella e che, pertanto, dovevano intendersi inclusi anche quelli detenuti presso Controparte_6
In particolare, esposero che la de cuius aveva disposto del proprio patrimonio con testamento pubblico del 25.07.2014, istituendo erede universale la nipote figlia della SO Parte_1
e prevedendo dei legati sia in suo favore, sia in favore della SO, degli altri nipoti, CP_5
della cognata dei coniugi e e dei loro figli. Parte_2 Parte_3 Controparte_7
La disposizione testamentaria che aveva dato origine ai contrasti interpretativi riguardava la previsione di un legato in favore di tutti i soggetti sopra richiamati, da ripartirsi nelle proporzioni indicate dalla testatrice, nei termini di seguito riportati: “quanto ai BTP e agli altri Titoli di Stato o
altri titoli di credito depositati presso la di Cagliari, così dispongo: Controparte_6
lego la somma di euro 100.000,00(centomila), dagli stessi rinveniente, a mia nipote
[...]
Parte_1
per l'interessamento e le tante prestazioni fatte nei miei confronti sin dalla morte di Per_3
[...]
mio marito, e soprattutto negli ultimi anni della mia vita, durante la mia malattia e inabilità fisica;
lego le restanti somme rinvenienti dai Titoli di Stato o altri titoli di credito che al momento
dell'apertura della successione si troveranno depositati sullo stesso conto a favore di mia SO
, di tutti i miei nipoti, di mia cognata dei coniugi CP_5 Parte_2 Pt_4 Parte_3
e e dei loro figli, nelle seguenti proporzioni:
[...] Controparte_7
- a il 40% (quaranta per cento); Parte_1
- a miei nipoti e e mia SO il 30% (trenta per cento) CP_2 Controparte_1 CP_5
in parti uguali tra loro;
- a miei nipoti e a mia Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_3 Parte_2
cognata il 25% (venticinque per cento) in parti uguali tra loro;
Parte_2 - ai coniugi IG e e ai loro figli , Claudia, e Parte_3 Controparte_7 Per_4 CP_8
il restante 5% (cinque per cento) in parti uguali fra loro”. Per_5
Nella specie, i contrasti attenevano alla precisa individuazione delle somme contemplate nella disposizione testamentaria contestata, le quali, secondo la convenuta, erano solamente quelle depositate presso quale unico istituto di credito espressamente citato dalla de Controparte_6
cuius, mentre, secondo gli attori, la disposizione testamentaria in argomento doveva interpretarsi alla luce dei canoni ermeneutici ed in ossequio alla previsione di cui all'art. 625, comma 2, c.c., con il conseguente riconoscimento dell'errore nell'indicazione della denominazione dell'istituto di credito.
A sostegno della propria tesi, gli attori esposero che sia alla data dell'apertura della successione, sia alla data di redazione del testamento, nessuno dei titoli richiamati dalla testatrice si trovava presso e che gli stessi erano, invece, detenuti presso Controparte_6 Controparte_6
Difatti, al momento dell'apertura della successione, la testatrice disponeva, presso CP_6
di un conto corrente, sul quale confluiva la sua pensione e che veniva utilizzato per le spese
[...]
ordinarie, avente saldo negativo di € - 206,20, di un deposito di risparmio per € 711,57, di un conto titoli con saldo 0,00, e di un altro conto titoli la cui consistenza era data da due titoli obbligazionari
- di debito - “bond strategia conservativa” n. 07184880156 del controvalore di € 349,76 e “bond strategia attiva” n. 07184880156 del controvalore di € 1.760,35. Pertanto, interpretando la disposizione nel senso proposto dalla convenuta, la disposizione testamentaria non avrebbe avuto nessuna correlazione con somme e titoli realmente esistenti.
Per converso, il patrimonio ammontante a svariate centinaia di migliaia di euro era depositato presso Controparte_6
Sul punto gli attori precisarono che le due banche costituivano parte del “Gruppo Sella” ed esercitavano a Cagliari, presso il medesimo stabile sito in Viale Diaz e attraverso lo stesso personale bancario. Tali circostanze avevano indubbiamente ingenerato nella testatrice la percezione che le proprie risorse fossero affidate a e, fisicamente, alla filiale di Cagliari, considerato CP_6
altresì che la stessa non era certamente al corrente delle incorporazioni societarie susseguitesi negli anni, atteso che al momento della redazione del testamento pubblico aveva 87 anni ed aveva da tempo interrotto la frequentazione dell'istituto di credito (ciò sin dalla morte del coniuge avvenuta nel 2003 e quindi prima delle trasformazioni bancarie di cui sopra), affidando la gestione di ogni pratica, prima, ad e poi alla convenuta. Persona_6
Affermarono, altresì, che, considerata la precisione e la meticolosità con cui la testatrice aveva individuato tutti i beni, anche quelli di consistenza marginale, ricadenti nell'asse ereditario, doveva escludersi che la stessa avesse omesso di considerare il cespite del valore più consistente.
Si costituì in giudizio la quale contestò il fondamento di tutte le avverse deduzioni Parte_1
e domande, chiedendone il rigetto e sostenendo la correttezza e la completezza delle disposizioni testamentarie, così come espresse.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova orale, con sentenza n.
2235/2023 il Tribunale di Cagliari accolse la domanda degli attori e dichiarò che la disposizione testamentaria contestata era affetta da errore e doveva essere interpretata nel senso che l'oggetto della medesima era costituito dai BTP, dagli altri titoli di Stato o altri titoli di credito depositati presso il Gruppo Banca Sella e che, pertanto, dovevano intendersi oggetto di tale disposizione anche quelli detenuti presso , la cui liquidazione doveva Controparte_6
conseguentemente essere devoluta in favore degli attori, secondo le proporzioni indicate dalla testatrice.
In particolare, il Tribunale, al fine di valutare se la disposizione testamentaria contestata fosse viziata da errore, come invocato dagli attori, o se, per converso, si dovesse interpretare seguendo il criterio letterale, come sostenuto dalla parte convenuta, richiamò il disposto di cui all'art. 625 c.c.,
ai sensi del quale “se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la
disposizione ha effetto quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare. La disposizione ha effetto anche quando la
cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a
quale cosa il testatore intendeva riferirsi”.
Richiamò altresì la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'imprecisione e l'incompletezza della disposizione testamentaria non ne determinano la nullità ogniqualvolta sia possibile determinare,
dal contesto del testamento o altrimenti, in modo serio e senza possibilità di equivoci, la volontà del testatore.
Premessi alcuni cenni sulla disciplina applicabile, il Tribunale, nell'ambito dello studio volto ad individuare l'intenzione della testatrice, riconobbe come incontestate le seguenti circostanze:
- alla data dell'apertura della successione la de cuius era titolare di due conti correnti, l'uno presso e l'altro presso Controparte_6 Controparte_6
- a era stato devoluto un ulteriore e specifico legato di € 100.000,00 da doversi Parte_1
ritrarre e “rinvenire” dai “BTP e dagli altri Titoli di Stato o altri titoli di credito depositati presso la
di Cagliari”; Controparte_6
- dalla documentazione prodotta era emerso come il conto acceso presso non Controparte_6
avesse mai avuto, neppure in data anteriore alla redazione del testamento, una capienza tale da poter soddisfare anche il solo legato sopra richiamato, disposto in favore della nipote.
Sulla base di tali circostanze relative alle disponibilità economiche della testatrice, il Tribunale
osservò che, preso atto dell'esiguità delle somme rinvenute alla data di apertura della successione nel conto corrente detenuto presso lo stesso non poteva ritenersi idoneo a Controparte_6
soddisfare le disposizioni di ultima volontà della testatrice, mentre invece le somme contenute nel conto corrente di si sarebbero potute comodamente distribuire tra gli Controparte_6
aventi causa nella quantità e nelle proporzioni indicate dalla testatrice.
Quanto all'ulteriore profilo di indagine riguardante la potenziale conoscenza da parte della de cuius
della composizione del Gruppo Banca Sella, il Collegio rilevò che, dalle risultanze dell'istruttoria, era emerso che la de cuius, a seguito della scomparsa del marito e, soprattutto, a causa dell'incedere dell'età e dell'inesorabile aggravarsi delle patologie che la affliggevano, si era recata sempre meno presso la sede della delegando la maggior parte delle operazioni bancarie a terze CP_6
persone di fiducia, ovvero, prima a e in seguito a Persona_6 Parte_1
Rilevò come la stessa, quantunque ottantasettenne al momento della redazione del testamento,
avesse correttamente riconosciuto e identificato nel testamento almeno l'istituto , così CP_6
distinguendolo tra tutti quelli esistenti, nonché il luogo fisico in cui entrambe le banche erano collocate, ovvero Cagliari.
Quindi, in applicazione delle massime ritraibili dalla comune esperienza, nulla di più poteva essere concretamente richiesto alla anziana testatrice, essendo stata una utente media e, dunque, non professionale dei servizi bancari. Non era, infatti, possibile esigere da un comune cittadino mediamente istruito sui servizi bancari, la perfetta conoscenza delle complesse articolazioni societarie nonché delle vicende relative alle fusioni, scissioni, acquisizioni di quote etc., che coinvolgono, con sempre maggiore frequenza, i principali istituti di credito, anche tenuto conto del fatto che sovente gli sportelli bancari e le filiali rimangano immutati nella loro collocazione urbana e nel loro personale per molto tempo, pur a seguito degli avvicendamenti tra i gruppi finanziari che li amministrano.
Il Tribunale, pertanto, escluse che la testatrice fosse a conoscenza dell'esistenza dei due conti correnti e della loro collocazione presso due istituti di credito formalmente distinti, quantunque afferenti al medesimo gruppo bancario, e ritenne che proprio tale contiguità avesse ingenerato nella testatrice la incolpevole e scusabile convinzione che tutti i conti correnti, titoli e giacenze varie fossero collocate e depositate di fatto e sostanzialmente presso un'unica banca, ovvero, per utilizzare la dizione presente nel testamento, la “ di Cagliari”. Controparte_6
Infine, il Collegio esaminò le risultanze dell'istruttoria riguardanti i rapporti tra la testatrice e alcuni dei suoi aventi causa, destinatari del legato oggetto di contestazione e rilevò che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non era emerso alcun elemento dal quale desumere che i rapporti fossero in qualche modo compromessi, tanto da ritenere che la de cuius avesse voluto evitare qualsiasi lascito in loro favore ovvero prevederne uno di misura esigua.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritenne che l'unica interpretazione rispettosa della reale volontà della de cuius fosse quella per cui quest'ultima aveva inteso garantire a ciascuno dei chiamati delle percentuali diverse del proprio patrimonio, senza estromettere alcuno dei chiamati medesimi, né tantomeno attribuendo a costoro una porzione irrisoria di patrimonio relitto, come invece sostenuto dalla convenuta.
Ribadì, infatti, come il contenuto della disposizione testamentaria oggetto di controversia, specie laddove prevedeva in favore della convenuta il legato di euro 100.000,00, poteva avere senso ed essere oggetto di salvaguardia esclusivamente preferendo l'interpretazione che teneva conto delle giacenze rinvenibili al momento dell'apertura della successione presso il “gruppo” , CP_6
senza operare alcuna formalistica distinzione interna tra gli istituti di credito.
Avverso tale decisione ha proposto appello cui hanno resistito e Parte_1 CP_1 [...]
e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha contestato la ricostruzione proposta dal Tribunale
in quanto fondata su un'erronea valutazione degli esiti dell'istruttoria nonché su una contestabile applicazione dei principi di comune conoscenza.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che l'affermazione del Tribunale secondo la quale la de
cuius era “un'utente media, e dunque, non professionale, dei servizi bancari” è del tutto sfornita di prova e che, in ogni caso, da tale assunto non può desumersi la mancata conoscenza, da parte della testatrice, della distinzione tra gli istituti bancari del Gruppo Sella presso cui aveva i propri conti correnti e conti titoli. Sul punto ha argomentato che un conto è essere a “conoscenza delle spesso invero complessissime
articolazioni societarie […]” o del “numero assai spropositato di fusioni, scissioni, acquisizioni di
quote etc., […] che hanno coinvolto, specie negli ultimi decenni, i principali istituti”, un altro è
limitarsi a conoscere il nome degli istituti bancari presso cui sono stati investiti i propri risparmi.
L'appellante ha, altresì, eccepito la contraddittorietà della decisione laddove il Tribunale ha dapprima escluso la possibilità per l'utente medio di conoscere le varie fusioni o scissioni degli istituti bancari, per poi affermare che, nel caso di specie, l'ignoranza circa l'esistenza delle due banche appartenenti al Gruppo Sella derivasse dal fatto che la testatrice non si fosse recata fisicamente in banca. Stando alla qualificazione data dal Tribunale alla testatrice, se anche quest'ultima fosse andata personalmente in banca, non sarebbe stata comunque in grado di rilevare la circostanza.
L'appellante ha altresì negato rilevanza al fatto che al momento della redazione del testamento i conti aperti presso non avevano una capienza tale da soddisfare i legati disposti, Controparte_6
ben potendo la testatrice trasferire successivamente, dai conti aperti presso , Controparte_6
le somme necessarie.
In ogni caso, secondo la ricorrente, la ricostruzione condivisa dal Tribunale era viziata da errore in quanto non erano state tenute in debita considerazione le testimonianze rese da dalla CP_9
dott.ssa dalla Dott.ssa e da e Tes_1 Persona_7 Per_8 Persona_9
Con riguardo alla testimonianza resa da l'appellante ha dedotto l'omessa considerazione CP_9
da parte del Collegio delle ragioni personali, quantomeno di astio, che animavano il teste nei confronti dell'appellante, per avere, quest'ultima, dovuto azionare un procedimento monitorio al fine di ottenere la restituzione del prestito di € 90.000,00 fatto in vita dalla de cuius al ed CP_9
oggetto di legato alla nipote.
Ha eccepito, altresì, l'erronea valutazione della richiamata testimonianza, dalla quale era invece emerso, secondo l'appellante, che la testatrice aveva piena contezza della propria posizione bancaria, sia perché alla stessa venivano regolarmente inviati gli estratti conto di tutti i conti aperti presso sin dall'apertura del conto portafogli nel 2010, quindi ben prima Controparte_6
dell'aggravarsi delle difficoltà motorie della testatrice a cui il Tribunale ha ricondotto l'asserita ignoranza in materia finanziaria;
sia poiché la stessa si recava personalmente presso l'istituto di credito quando la sua presenza era richiesta e questo non poteva che accadere per le operazioni sugli investimenti di cui discuteva con il in qualità di consulente rispetto a quegli investimenti CP_9
che la de cuius aveva presso il conto in Controparte_6
Con riguardo alle testimonianze rese dalla dott.ssa dalla dott.ssa e dalle Tes_1 Persona_7
Sig.re e rispettivamente commercialista, medico di famiglia e badanti Per_8 Persona_9
della testatrice, ha sostenuto che quanto da loro riferito era da ritenersi idoneo a fornire prova delle capacità intellettive non comuni della de cuius e, più in generale, della volontà della stessa di occuparsi direttamente dei propri affari, smentendo l'immagine, offerta dagli attori e accolta dal
Tribunale, di una donna fragile e non autonoma.
Sotto altro profilo l'appellante ha censurato la sentenza per avere il Collegio posto alla base della propria decisione l'asserita sussistenza di buoni rapporti tra la testatrice e gli attori, sostenendo, al contrario, che quanto emerso dall'istruttoria non consentiva di ritenere provato che la testatrice nutrisse un particolare affetto nei confronti della SO e dei nipoti e , le CP_5 CP_2 CP_1
cui visite e videochiamate apparivano invero più di cortesia e circostanza.
Le censure sono infondate.
In tema di interpretazione del testamento si è più volte espressa la giurisprudenza riconoscendo l'applicabilità, in casi analoghi a quello in esame, delle regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa. Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 797 del 09.01.2024, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale in materia,
ha ribadito che l'interpretazione del testamento “è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla
stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento - in primis - ad elementi intrinseci alla
scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale del documento. Ove dal testo dell'atto non
emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice
può fare ricorso ad elementi estrinseci, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la
personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita
(Cass. 10882/2018; Cass. 8690/2019; Cass. 22953/2019; Cass. 21607/2021; Cass.
16780/2023; Cass. 29875/2023). Svolta una tale verifica, il giudice di merito può attribuire alle
parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale solo quando sia
evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che i termini siano stati adoperati in senso
diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e
coerente, la reale intenzione del "de cuius".
Nel caso di specie, il Tribunale, nell'individuare l'effettiva volontà della testatrice, ha fatto corretta applicazione dei principi e dei criteri sopra richiamati, in quanto ha interpretato la disposizione controversa non soltanto in virtù del contenuto dell'intera scheda testamentaria, ma anche tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria inerenti al contesto in cui ha vissuto la de cuius e alla sua persona, offrendone una lettura anche alla luce delle massime di comune esperienza.
Invero, come già rilevato dal Tribunale, la disposizione in esame è chiara nel prevedere che le somme oggetto del legato in argomento risultano depositate nello “stesso conto” in cui è rinvenibile la somma di euro 100.000,00 oggetto di legato disposto in favore dell'odierna appellante, vale a dire, il conto – come genericamente individuato dalla testatrice – detenuto presso Controparte_6
di Cagliari”. Interpretando la disposizione nei termini proposti dall'appellante e, quindi,
considerando esclusivamente quanto depositato presso anche il richiamato Controparte_6
legato disposto in favore della stessa resterebbe insoddisfatto per incapienza del conto.
Al riguardo, inoltre, al fine di interpretare la effettiva volontà della testatrice, si evidenzia che la stessa aveva specificamente disposto dei “BTP e altri Titoli di Stato o altri titoli di credito”,
pacificamente detenuti esclusivamente presso , mentre invece presso la Controparte_6 CP_6
la testatrice aveva solo un conto corrente ordinario, avente saldo negativo, un deposito di
[...]
risparmio per € 711,57, un conto titoli con saldo zero, ed altro conto costituito da due titoli obbligazionari “Bond strategia conservativa” e “Bond strategia attiva”, aventi rispettivamente controvalore di € 349,76 e € 1.760,35. Titoli obbligazionari, dunque, ben diversi da quelli invece espressamente indicati dalla testatrice (BPT e Titoli di Stato”), cosicché, nella interpretazione dell'oggetto di legato, deve darsi più rilievo al bene indicato dalla testatrice piuttosto che al luogo –
istituto – presso il quale era detenuto.
Fermo quanto finora esposto, va altresì rilevato che le contestazioni svolte dall'appellante risultano prive di rilevanza, poiché principalmente fondate sull'asserita mancata considerazione delle capacità intellettive della de cuius, da cui desumere che quest'ultima, al momento della redazione del testamento, fosse ben consapevole di quanto espressamente dichiarato. A ben vedere, la sussistenza di dette capacità non è mai stata messa in dubbio in corso di causa, tanto è vero che il
Tribunale si è limitato ad affermare che la testatrice, quantunque ottantasettenne al momento della redazione del testamento, ha correttamente riconosciuto e identificato l'istituto bancario,
distinguendolo dagli altri esistenti, nonché il luogo ove lo stesso ha sede, e ha definito la stessa come utente medio, in quanto, indubbiamente, non professionista del settore. Con specifico riferimento alle risultanze dell'istruttoria, il Tribunale ha solamente rilevato che la testatrice, a seguito della scomparsa del marito e dell'incedere dell'età e delle patologie, si era recata sempre meno presso la sede della banca, delegando l'esecuzione della maggior parte delle operazioni prima a e poi a Persona_6 Parte_1
Non risulta, peraltro, alcun profilo di contraddittorietà tra la parte in cui il Tribunale, escludendo che la testatrice fosse una professionista del settore bancario, ha definito la stessa “utente medio” e,
quindi, un soggetto dal quale non ci si può attendere la precisa conoscenza delle complesse articolazioni dei gruppi bancari, e la parte in cui ha rilevato che la de cuius, negli ultimi anni di vita,
si era recata sempre meno presso la sede della banca, poiché trattasi di elementi estrinseci – a cui fa riferimento anche la giurisprudenza – che, unitamente ad altri, hanno contribuito in maniera univoca a definire il contesto di vita della testatrice.
Le doglianze di parte appellante, pertanto, risultano inidonee ad evidenziare eventuali vizi logici e giuridici della decisione rispetto alla ricerca della volontà del testatore, nell'ambito della quale,
come sopra meglio evidenziato, è possibile attribuire alle parole usate un significato difforme da quello letterale, quando si manifesti evidente, ad esito di una valutazione complessiva dell'atto e degli elementi estrinseci correlati, che esse siano state adoperate in senso diverso e si prestino ad esprimere in modo più adeguato la reale intenzione del de cuius.
Da ultimo, si rileva che l'appellante, solo nel formulare le conclusioni, ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse ovvero rigettate dal Tribunale, ma tale istanza non è
ammissibile in quanto formulata in termini del tutto generici, non essendo neppure indicato quali siano le istanze per le quali si insiste, le censure al provvedimento istruttorio del Tribunale e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Per le ragioni esposte, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del presente grado per effetto della soccombenza;
spese che si liquidano con riferimento allo scaglione di cause di valore interminabile – complessità media.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2235/2023 del Tribunale di Parte_1
Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna delle due parti processuali appellate,
delle spese del presente grado, che liquida in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002,
comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu