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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 563/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
TRA
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. DE FEO MARIA, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DE FEO MARIA, giusta procura in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2024, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile a Casablanca – Marocco il 5.8.2015 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del Comune di Trani al n. 72, P. II S. C anno 2015), dalla cui unione non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 128/2024 emessa il 9.7.2024 e pubblicata in data
15.7.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato in data 8.2.2025, note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
21.3.2024.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (5.6.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 9.7.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 15.7.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note dell'8.2.2025, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso del 16.3.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Casablanca – Marocco il 5.8.2015
(trascritto nel registro degli atti di Stato civile del Comune di Trani al n. 72, P. II S. C anno 2015), alle condizioni di cui al ricorso del 16.3.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 72, P. II, S. C, anno 2015).
Così deciso in Trani, il 20.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 563/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
TRA
, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. DE FEO MARIA, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DE FEO MARIA, giusta procura in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2024, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile a Casablanca – Marocco il 5.8.2015 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del Comune di Trani al n. 72, P. II S. C anno 2015), dalla cui unione non sono nati figli, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 128/2024 emessa il 9.7.2024 e pubblicata in data
15.7.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato in data 8.2.2025, note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.4.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
21.3.2024.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (5.6.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 9.7.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 15.7.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note dell'8.2.2025, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso del 16.3.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Casablanca – Marocco il 5.8.2015
(trascritto nel registro degli atti di Stato civile del Comune di Trani al n. 72, P. II S. C anno 2015), alle condizioni di cui al ricorso del 16.3.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 72, P. II, S. C, anno 2015).
Così deciso in Trani, il 20.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore