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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 18/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 6.2.2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Di Giuseppe, presso il cui studio, sito in Santa Croce sull'Arno (PI), alla Via
Ho Chi Min n. 40, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paola Di Palma, presso il cui studio sito in Pescara, alla Piazza Duca d'Aosta n.41, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE 1. Con ricorso depositato in data 4.1.2024, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08780202300004521000 notificato il 9/12/23 con riguardo all'avviso di addebito n. 38720160000559527000 asseritamente notificato il
7/5/2016 per la somma di € 2.735,93, contestando, per quanto di interesse, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi, ed eccependo la prescrizione del credito.
1.1. Con memorie depositate in data 27.1.2025 si sono costituiti, rispettivamente,
l , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, i quali si sono opposti all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L'agente della riscossione ha prodotto l'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 08720219001446371000, relativa all'AVA n. 38720160000559527000, oggetto di causa, notificata il 18.12.2021.
L'AVA n. 38720160000559527000, a sua volta, venne ritualmente notificato in data
9.05.2016, elemento questo desumibile dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio dall' . CP_2
2.1.1. Deve escludersi l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
08720219001446371000.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la notifica sarebbe irrituale in quanto non ha indicato “né il legame di parentela, né il nominativo di questa persona, ma soprattutto senza l'allegazione della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) prevista dall'art.
60 comma 1 lett. b)-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
Invero, trova applicazione alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 26 del
D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi della quale, per quanto di interesse, “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
In data 18.12.2021 l'intimazione di pagamento n. 08720219001446371000 è stata
Pag. 2 di 3 pertanto ritualmente notificata in quanto consegnata ad una persona di famiglia.
2.1.2. Deve in conclusione rilevarsi come, rispetto alla data di notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento 08720219001446371000, alla data di notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08780202300004521000, ovvero 9/12/23, non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione, tenendo conto della sospensione dell'attività di riscossione e di notifica degli atti di competenza dell'Agente della Riscossione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare i contagi da COVID 19, ovvero dal 8.3.2020 al
31.8.2021.
3. Le spese di lite s eguono la soccombenza .
P.Q.M.
1) rigetta le domande;
2) cond anna al pagam ento dell e spese processual i in Parte_1 favore dell' , i n persona del suo legale rappresentante pro CP_2
tempor e, e di i n Controparte_1
persona del s uo l egal e rappresent ant e pro tempore, li qui dat e, per ci ascuna part e, i n € 656,00 per compensi, ol tre spese forfettarie al
15%, IVA e CP A come per l egge .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 18/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 6.2.2025, svoltasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Di Giuseppe, presso il cui studio, sito in Santa Croce sull'Arno (PI), alla Via
Ho Chi Min n. 40, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paola Di Palma, presso il cui studio sito in Pescara, alla Piazza Duca d'Aosta n.41, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
(C.F./P.I.: Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza
Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.2.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE 1. Con ricorso depositato in data 4.1.2024, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08780202300004521000 notificato il 9/12/23 con riguardo all'avviso di addebito n. 38720160000559527000 asseritamente notificato il
7/5/2016 per la somma di € 2.735,93, contestando, per quanto di interesse, la regolarità della notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi, ed eccependo la prescrizione del credito.
1.1. Con memorie depositate in data 27.1.2025 si sono costituiti, rispettivamente,
l , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, i quali si sono opposti all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. L'agente della riscossione ha prodotto l'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento n. 08720219001446371000, relativa all'AVA n. 38720160000559527000, oggetto di causa, notificata il 18.12.2021.
L'AVA n. 38720160000559527000, a sua volta, venne ritualmente notificato in data
9.05.2016, elemento questo desumibile dall'avviso di ricevimento prodotto in giudizio dall' . CP_2
2.1.1. Deve escludersi l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
08720219001446371000.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la notifica sarebbe irrituale in quanto non ha indicato “né il legame di parentela, né il nominativo di questa persona, ma soprattutto senza l'allegazione della comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) prevista dall'art.
60 comma 1 lett. b)-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
Invero, trova applicazione alla presente fattispecie la disposizione di cui all'art. 26 del
D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi della quale, per quanto di interesse, “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
In data 18.12.2021 l'intimazione di pagamento n. 08720219001446371000 è stata
Pag. 2 di 3 pertanto ritualmente notificata in quanto consegnata ad una persona di famiglia.
2.1.2. Deve in conclusione rilevarsi come, rispetto alla data di notifica dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento 08720219001446371000, alla data di notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08780202300004521000, ovvero 9/12/23, non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione, tenendo conto della sospensione dell'attività di riscossione e di notifica degli atti di competenza dell'Agente della Riscossione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dalla legislazione emergenziale per fronteggiare i contagi da COVID 19, ovvero dal 8.3.2020 al
31.8.2021.
3. Le spese di lite s eguono la soccombenza .
P.Q.M.
1) rigetta le domande;
2) cond anna al pagam ento dell e spese processual i in Parte_1 favore dell' , i n persona del suo legale rappresentante pro CP_2
tempor e, e di i n Controparte_1
persona del s uo l egal e rappresent ant e pro tempore, li qui dat e, per ci ascuna part e, i n € 656,00 per compensi, ol tre spese forfettarie al
15%, IVA e CP A come per l egge .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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