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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1191/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12812/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Santolo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240139886458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012541642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 900/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente eccepisce la tardività della costituzione della Regione Campania e inoltre la nullità della notifica dell'atto prodomico alla cartella non sgravata in quanto manca la prova che l'atto notificato corrisponda effettivamente alla cartella in aggetto
Il Rappr/te dell'ente si riporta alle proprie difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente PAGANO Nominativo_1, assistito e difeso come in atti, impugna:
(i) la cartella di pagamento n. 07120240139886458000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – IS in data 07.5.2025 relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2017 dell'autovettura targata Targa_1, recante la somma di € 1.729,88 di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 734339544970 asseritamente notificato in data 12.05.2023;
ii) la cartella di pagamento n. 07120250012541642000 notificata in data 17.04.2025 relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2019, recante la somma di € 5.043,97 di cui ai prodromici Avvisi di accertamento n. 964311363662 (autovettura targata Targa_1), n. 964293081384 (autovettura targata Targa_5) e n. 964315070173 (autovettura targata Targa_3), tutti asseritamente notificati in data 14.11.2022.
Parte ricorrente lamenta nell'ordine: 1) in via preliminare, la prescrizione del presunto credito vantato;
2) nullità del provvedimento per difetto di titolo, inesistenza degli avvisi di accertamento per mancata notifica degli stessi;
3) nullità della cartella per inesistenza della relativa notifica;
4) omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
5) la illegittimità della pretesa nel merito, atteso che a causa della perdita di possesso dei veicoli, con sentenza n. 3862/25 depositata il 03.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sezione 33, a seguito di provvedimento emesso dalla Regione Campania con cui erano stati annullati in autotutela i precedenti avvisi di accertamento relativi ai (soli) veicoli targati Targa_3 e Targa_1, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dall'odierno opponente in relazione ai predetti veicoli e relativo a pregressa annualità d'imposta, rigettandolo invece relativamente al veicolo targato Targa_5; allegava la citata sentenza nonché la denuncia di furto del 15.01.2014 relativa ai veicoli targati Targa_3 e Targa_1. Concludeva quindi nei seguenti termini: in via principale, dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità delle cartelle e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati;
in ogni caso, dichiarare la non debenza delle somme richieste con la cartella in quanto non dovute ed afferenti a crediti prescritti e/o, comunque, inesistenti;
in subordine accertare il minor credito dovuto;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con decreto presidenziale del 14-15.7.2025 veniva dichiarata la inammissibilità dell'istanza di sospensiva.
In data 22.7.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – IS che ha eccepito la tardività del ricorso e il proprio difetto di legittimazione passiva, e ha controdedotto producendo copia dell'estratto di ruolo relativo alle cartelle opposte, nonché copia e relazione di notifica della cartella n. 07120240139886458000 e della cartella n. 07120250012541642000. Ha quindi così concluso: rigettare la domanda proposta dall'odierno attore;
condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.
A. e rimborso forfetario;
in ogni caso, manlevare e tenere indenne dall'Ente impositore per ogni eventuale conseguenza passiva del presente giudizio.
In data 12.11.2025 il ricorrente ha depositato memorie di replica.
In data 19.12.2025 si è costituita la Regione Campania che ha allegato l'avvenuto annullamento in autotutela
(del 30.10.2024) dell'avviso di accertamento n. 34339544970/2017 relativo al veicolo targato Targa_1, nonché l'annullamento in autotutela (del 17.12.2025) degli Avvisi n. 964311363662 e n. 964315070173 annualità 2019 relativi ai veicoli targati Targa_1 e Targa_3 per avvenuto furto. Ha così concluso: dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio per gli avvisi nn. 964311363662, 964315070173 anno 2019 e n. 34339544970 anno 2017 mentre per il restante avviso n. 964293081384 anno 2019 rigettarsi il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, osserva il giudice che nelle more del giudizio la Regione ha allegato provvedimenti di annullamento in autotutela dell'Avviso n. 34339544970/2017 relativo al veicolo targato Targa_1, nonché degli Avvisi n. 964311363662 e n. 964315070173 relativi ai veicoli targati Targa_1 e Targa_3.
Quanto ai suddetti Avvisi e alle corrispondenti cartelle va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sulla preliminare eccezione della Concessionaria di tardività del ricorso, rileva poi il giudice che l'atto introduttivo del giudizio è stato tempestivamente notificato in data 10.6.2025 nel termine di cui all'art. 21, d. lgs. 546/1992 di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Sulla ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente Agenzia, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario.
Ancora preliminarmente, sulla eccezione della ricorrente, rileva il giudice che la tardività della costituzione in giudizio della Regione non può portare alla compromissione del diritto di difesa dell'Ente impositore, in quanto, nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019) (Rv. 652371 - 01) (v. anche Cass., sez.
5, Sentenza n. 18962 del 28/09/2005, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo). Nel merito, quanto all'ulteriore Avviso n. 964293081384 relativo all'autovettura targata Targa_5, e di cui alla cartella n. 07120250012541642000, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Nel caso di specie, dalla produzione documentale della Regione risulta che l'atto in oggetto venne notificato per compiuta giacenza a mezzo del servizio postale.
In materia, occorre premettere che secondo l'art. 8, comma 2, della legge n. 890/82, se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario, il piego è depositato subito nell'ufficio postale.
L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego
è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato". La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Occorre poi osservare che in tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, la Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 25985 del 2014) ha affermato che qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito può desumere la "sorte" della spedizione della " raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato - giudizio sulla ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario (Cass., Sez. U,
n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016; da ultimo, Cass., sez. 6-5,
Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022). Detto orientamento è confermato da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, secondo cui in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario (avendo peraltro Corte Cost.
n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).
Infine, Cass. Sez. UU, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 ha precisato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Orbene, dalla documentazione prodotta non risulta che nel caso in esame le suddette formalità siano state rispettate. Infatti, nulla risulta circa le modalità di tentata consegna dell'atto notificando, né circa l'avvenuto rilascio del prescritto avviso di deposito effettuato a mezzo affissione alla porta d'ingresso dell'abitazione oppure mediante l'immissione nella cassetta della corrispondenza. E invero, l'Ente impositore ha depositato il solo Avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto impositivo, e non anche la cd. C.A.D., ossia l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale. Tale adempimento – omesso nella specie – appariva chiaramente necessario al fine di verificare la circostanza che il destinatario risultasse nuovamente assente al momento della consegna di tale seconda raccomandata, e che quindi l'Banca_1 avesse correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo (per poi restituire l'atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio).
Il motivo è pertanto fondato e il ricorso va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Quanto alle spese, osserva il giudice che in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017) (Rv. 643486 - 01).
Va peraltro considerato che un precedente analogo Avviso era già stato annullato per le medesime ragioni di quelli oggetto della presente vertenza.
P.Q.M.
Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quanto agli Avvisi n. 34339544970, n.
964311363662 e n. 964315070173. Accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12812/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Santolo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240139886458000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250012541642000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 900/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente eccepisce la tardività della costituzione della Regione Campania e inoltre la nullità della notifica dell'atto prodomico alla cartella non sgravata in quanto manca la prova che l'atto notificato corrisponda effettivamente alla cartella in aggetto
Il Rappr/te dell'ente si riporta alle proprie difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente PAGANO Nominativo_1, assistito e difeso come in atti, impugna:
(i) la cartella di pagamento n. 07120240139886458000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – IS in data 07.5.2025 relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2017 dell'autovettura targata Targa_1, recante la somma di € 1.729,88 di cui al prodromico Avviso di accertamento n. 734339544970 asseritamente notificato in data 12.05.2023;
ii) la cartella di pagamento n. 07120250012541642000 notificata in data 17.04.2025 relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2019, recante la somma di € 5.043,97 di cui ai prodromici Avvisi di accertamento n. 964311363662 (autovettura targata Targa_1), n. 964293081384 (autovettura targata Targa_5) e n. 964315070173 (autovettura targata Targa_3), tutti asseritamente notificati in data 14.11.2022.
Parte ricorrente lamenta nell'ordine: 1) in via preliminare, la prescrizione del presunto credito vantato;
2) nullità del provvedimento per difetto di titolo, inesistenza degli avvisi di accertamento per mancata notifica degli stessi;
3) nullità della cartella per inesistenza della relativa notifica;
4) omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
5) la illegittimità della pretesa nel merito, atteso che a causa della perdita di possesso dei veicoli, con sentenza n. 3862/25 depositata il 03.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sezione 33, a seguito di provvedimento emesso dalla Regione Campania con cui erano stati annullati in autotutela i precedenti avvisi di accertamento relativi ai (soli) veicoli targati Targa_3 e Targa_1, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dall'odierno opponente in relazione ai predetti veicoli e relativo a pregressa annualità d'imposta, rigettandolo invece relativamente al veicolo targato Targa_5; allegava la citata sentenza nonché la denuncia di furto del 15.01.2014 relativa ai veicoli targati Targa_3 e Targa_1. Concludeva quindi nei seguenti termini: in via principale, dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'illegittimità delle cartelle e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati;
in ogni caso, dichiarare la non debenza delle somme richieste con la cartella in quanto non dovute ed afferenti a crediti prescritti e/o, comunque, inesistenti;
in subordine accertare il minor credito dovuto;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Con decreto presidenziale del 14-15.7.2025 veniva dichiarata la inammissibilità dell'istanza di sospensiva.
In data 22.7.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – IS che ha eccepito la tardività del ricorso e il proprio difetto di legittimazione passiva, e ha controdedotto producendo copia dell'estratto di ruolo relativo alle cartelle opposte, nonché copia e relazione di notifica della cartella n. 07120240139886458000 e della cartella n. 07120250012541642000. Ha quindi così concluso: rigettare la domanda proposta dall'odierno attore;
condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.
A. e rimborso forfetario;
in ogni caso, manlevare e tenere indenne dall'Ente impositore per ogni eventuale conseguenza passiva del presente giudizio.
In data 12.11.2025 il ricorrente ha depositato memorie di replica.
In data 19.12.2025 si è costituita la Regione Campania che ha allegato l'avvenuto annullamento in autotutela
(del 30.10.2024) dell'avviso di accertamento n. 34339544970/2017 relativo al veicolo targato Targa_1, nonché l'annullamento in autotutela (del 17.12.2025) degli Avvisi n. 964311363662 e n. 964315070173 annualità 2019 relativi ai veicoli targati Targa_1 e Targa_3 per avvenuto furto. Ha così concluso: dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio per gli avvisi nn. 964311363662, 964315070173 anno 2019 e n. 34339544970 anno 2017 mentre per il restante avviso n. 964293081384 anno 2019 rigettarsi il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, osserva il giudice che nelle more del giudizio la Regione ha allegato provvedimenti di annullamento in autotutela dell'Avviso n. 34339544970/2017 relativo al veicolo targato Targa_1, nonché degli Avvisi n. 964311363662 e n. 964315070173 relativi ai veicoli targati Targa_1 e Targa_3.
Quanto ai suddetti Avvisi e alle corrispondenti cartelle va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sulla preliminare eccezione della Concessionaria di tardività del ricorso, rileva poi il giudice che l'atto introduttivo del giudizio è stato tempestivamente notificato in data 10.6.2025 nel termine di cui all'art. 21, d. lgs. 546/1992 di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Sulla ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente Agenzia, rileva il giudice che a seguito di Cass. SSUU 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario.
Ancora preliminarmente, sulla eccezione della ricorrente, rileva il giudice che la tardività della costituzione in giudizio della Regione non può portare alla compromissione del diritto di difesa dell'Ente impositore, in quanto, nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2585 del 30/01/2019) (Rv. 652371 - 01) (v. anche Cass., sez.
5, Sentenza n. 18962 del 28/09/2005, secondo cui in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo). Nel merito, quanto all'ulteriore Avviso n. 964293081384 relativo all'autovettura targata Targa_5, e di cui alla cartella n. 07120250012541642000, il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Nel caso di specie, dalla produzione documentale della Regione risulta che l'atto in oggetto venne notificato per compiuta giacenza a mezzo del servizio postale.
In materia, occorre premettere che secondo l'art. 8, comma 2, della legge n. 890/82, se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario, il piego è depositato subito nell'ufficio postale.
L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego
è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato". La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.
Occorre poi osservare che in tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, la Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 25985 del 2014) ha affermato che qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito può desumere la "sorte" della spedizione della " raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato - giudizio sulla ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario (Cass., Sez. U,
n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016; da ultimo, Cass., sez. 6-5,
Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022). Detto orientamento è confermato da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, secondo cui in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario (avendo peraltro Corte Cost.
n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).
Infine, Cass. Sez. UU, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021 ha precisato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
Orbene, dalla documentazione prodotta non risulta che nel caso in esame le suddette formalità siano state rispettate. Infatti, nulla risulta circa le modalità di tentata consegna dell'atto notificando, né circa l'avvenuto rilascio del prescritto avviso di deposito effettuato a mezzo affissione alla porta d'ingresso dell'abitazione oppure mediante l'immissione nella cassetta della corrispondenza. E invero, l'Ente impositore ha depositato il solo Avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto impositivo, e non anche la cd. C.A.D., ossia l'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale. Tale adempimento – omesso nella specie – appariva chiaramente necessario al fine di verificare la circostanza che il destinatario risultasse nuovamente assente al momento della consegna di tale seconda raccomandata, e che quindi l'Banca_1 avesse correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo (per poi restituire l'atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio).
Il motivo è pertanto fondato e il ricorso va accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Quanto alle spese, osserva il giudice che in tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017) (Rv. 643486 - 01).
Va peraltro considerato che un precedente analogo Avviso era già stato annullato per le medesime ragioni di quelli oggetto della presente vertenza.
P.Q.M.
Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere quanto agli Avvisi n. 34339544970, n.
964311363662 e n. 964315070173. Accoglie nel resto il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori antistatari del ricorrente.