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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./ est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12272/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Amenta ed elettivamente C.F._1
domiciliata nel suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Licciardello ed elettivamente domiciliato nel suo studio,
giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto. Posta in decisione in esito al deposito di note scritte disposto in sostituzione dell'udienza del
03.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 09.11.2023, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
in Bangkok (Thailandia) il 29.09.2011 e dal quale non sono nati figli.
La ricorrente ha dedotto che, nell'anno 2023, improvvisamente, il marito ha comunicato l'intenzione di separarsi mentre ella si trovava fuori città; al proprio rientro nella casa coniugale, non ha più avuto accesso alla dimora, né è potuta rientrare in possesso dei propri effetti personali.
La ricorrente ha chiesto pertanto addebitarsi la separazione al marito, onerandolo del pagamento di un assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 500,00, attese le proprie condizioni economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.04.2024, si è costituito in giudizio CP_1
, il quale non si è opposto alla domanda di separazione personale dalla moglie, ma ha
[...]
contestato quanto affermato dalla ricorrente, deducendo di essere invalido e chiedendo a sua volta di onerare la moglie di un assegno di mantenimento in proprio favore dell'importo di € 300,00 al mese.
All'udienza del 28.05.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti,
quest'ultime hanno insistito per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie ed il Giudice Delegato,
con ordinanza del 24.02.2025, ha ammesso le prove per testi articolate in seno alle memorie prodotte in atti, invitando a depositare tutta la documentazione attestante le effettive condizioni economiche delle parti.
All'esito dell'attività istruttoria, i coniugi hanno chiesto volersi pronunciare la loro separazione sulla base di quanto concordato in seno alle note congiuntamente depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.11.2025, nelle quali le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione personale rinunciando ad ogni altra domanda.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
In considerazione della rinuncia delle parti alle reciproche pretese di carattere economico, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale fra e e;
Parte_1 Controparte_1
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Acireale di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 71, parte II, serie C, anno 2011).
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
21.11.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli