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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2390/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DI MONACO MICHELE;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
LUIGI GIANNOTTE.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e risiederà con la madre presso l'abitazione familiare sita in Falconara M.ma (AN), via Fiumesino n. 57. Il sig. lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre giorno 15 Pt_2 luglio c.a.;
2. La sig.ra subentrerà nel contratto di locazione quale vero e proprio successore Parte_1 ex legge unica obbligata verso il locatore al pagamento del canone e di quant'altro comunque riferito all'utilizzo dell'immobile medesimo. All'uopo, le parti s'impegnano entro la data di rilascio dell'immobile indicata nel punto che precede, ovvero il15 luglio p.v., a procedere alle comunicazioni del caso ed alle volture delle utenze domestiche. Quanto agli arredi e suppellettili ivi presenti (Doc. 10), tutti acquistati dal Sig. e dalla sua famiglia Pt_2
-fatta eccezione del letto del minore -questi rimarranno, salvo diversa pattuizione, nella casa familiare e mai potranno essere venduti o sostituiti se non prima si informi di tanto lo stesso
; Pt_2
3. Il sig. potrà tenere con sé il figlio dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni Pt_2 Per_1 lunedì e mercoledì di ogni settimana. Il pernotto, invece, è concordato in fine settimana alternati a partire dalle ore 12.00 del sabato alle ore 18 della domenica. Ad ogni buon conto, resta inteso che, nell'ipotesi di turni di lavoro o altri impedimenti oggettivi che riguardino le parti del presente ricorso, tali accordi potranno subire variazioni purché tempestivamente comunicati all'altro genitore al fine di evitare disguidi e incomprensioni che andrebbero a ledere la serenità del minore;
4. Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé il figlio minore per Pt_2 Per_1 due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno e, comunque, compatibilmente con il piano ferie approvato dai rispettivi datori di lavoro dei separandi. Quanto al periodo natalizio, si alternerà il Natale (dal 23 al 30 dicembre) con il periodo che va dal Capodanno sino all'Epifania (dal 30 dicembre al 6 gennaio), considerando gli anni dispari con il e quelli pari con la Ciascuno Pt_2 Parte_1 dei genitori terrà il figlio per le vacanze scolastiche pasquali alternandosi di anno in anno come innanzi indicato, salvo diversi accordi comunque da prendersi con congruo anticipo. I genitori alterneranno tra loro le festività infrannuali (25aprile, santo patrono, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) salvo diversi accordi. Eventuali viaggi all'estero del minore con uno dei genitori dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dall'altro;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Pt_2 Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese e comunque in coincidenza con la Parte_1 corresponsione dello stipendio, la somma di € 150,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a consentire alla stessa di percepire per intero l'assegno unico per il figlio, pari ad € 239,00 e, attualmente, percepito per intero dal . Quest'ultimo Pt_2
s'impegna a far tutto quello che sarà necessario per agevolare la modifica sopra concordata;
6. Le spese straordinarie ed extracurriculari (ad es. per le attività ludiche, ricreative e sportive) ovvero così come individuate nel Protocollo concordato da questo Tribunale con l'Ordine degli Avvocati di Ancona in vigore dal 16.9.2013, saranno a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Tali somme dovranno essere rimborsate al genitore che ha anticipato l'intero importo entro il mese successivo;
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno suddivise tra le parti al 50%; le detrazioni fiscali per le spese straordinarie saranno ripartite nella stessa proporzione dell'obbligo cui ciascun genitore è tenuto;
8. Ciascuna delle parti provvederà a pagare spese e competenze legali del proprio difensore, come da mandato, con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 della Nuova Legge
Professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio Per_1 nato fuori dal matrimonio il 31/10/2018.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
spese come da accordi.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2390/2025 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DI MONACO MICHELE;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
LUIGI GIANNOTTE.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e risiederà con la madre presso l'abitazione familiare sita in Falconara M.ma (AN), via Fiumesino n. 57. Il sig. lascerà l'abitazione familiare entro e non oltre giorno 15 Pt_2 luglio c.a.;
2. La sig.ra subentrerà nel contratto di locazione quale vero e proprio successore Parte_1 ex legge unica obbligata verso il locatore al pagamento del canone e di quant'altro comunque riferito all'utilizzo dell'immobile medesimo. All'uopo, le parti s'impegnano entro la data di rilascio dell'immobile indicata nel punto che precede, ovvero il15 luglio p.v., a procedere alle comunicazioni del caso ed alle volture delle utenze domestiche. Quanto agli arredi e suppellettili ivi presenti (Doc. 10), tutti acquistati dal Sig. e dalla sua famiglia Pt_2
-fatta eccezione del letto del minore -questi rimarranno, salvo diversa pattuizione, nella casa familiare e mai potranno essere venduti o sostituiti se non prima si informi di tanto lo stesso
; Pt_2
3. Il sig. potrà tenere con sé il figlio dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni Pt_2 Per_1 lunedì e mercoledì di ogni settimana. Il pernotto, invece, è concordato in fine settimana alternati a partire dalle ore 12.00 del sabato alle ore 18 della domenica. Ad ogni buon conto, resta inteso che, nell'ipotesi di turni di lavoro o altri impedimenti oggettivi che riguardino le parti del presente ricorso, tali accordi potranno subire variazioni purché tempestivamente comunicati all'altro genitore al fine di evitare disguidi e incomprensioni che andrebbero a ledere la serenità del minore;
4. Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé il figlio minore per Pt_2 Per_1 due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno e, comunque, compatibilmente con il piano ferie approvato dai rispettivi datori di lavoro dei separandi. Quanto al periodo natalizio, si alternerà il Natale (dal 23 al 30 dicembre) con il periodo che va dal Capodanno sino all'Epifania (dal 30 dicembre al 6 gennaio), considerando gli anni dispari con il e quelli pari con la Ciascuno Pt_2 Parte_1 dei genitori terrà il figlio per le vacanze scolastiche pasquali alternandosi di anno in anno come innanzi indicato, salvo diversi accordi comunque da prendersi con congruo anticipo. I genitori alterneranno tra loro le festività infrannuali (25aprile, santo patrono, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) salvo diversi accordi. Eventuali viaggi all'estero del minore con uno dei genitori dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dall'altro;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra Pt_2 Per_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese e comunque in coincidenza con la Parte_1 corresponsione dello stipendio, la somma di € 150,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre a consentire alla stessa di percepire per intero l'assegno unico per il figlio, pari ad € 239,00 e, attualmente, percepito per intero dal . Quest'ultimo Pt_2
s'impegna a far tutto quello che sarà necessario per agevolare la modifica sopra concordata;
6. Le spese straordinarie ed extracurriculari (ad es. per le attività ludiche, ricreative e sportive) ovvero così come individuate nel Protocollo concordato da questo Tribunale con l'Ordine degli Avvocati di Ancona in vigore dal 16.9.2013, saranno a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Tali somme dovranno essere rimborsate al genitore che ha anticipato l'intero importo entro il mese successivo;
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico verranno suddivise tra le parti al 50%; le detrazioni fiscali per le spese straordinarie saranno ripartite nella stessa proporzione dell'obbligo cui ciascun genitore è tenuto;
8. Ciascuna delle parti provvederà a pagare spese e competenze legali del proprio difensore, come da mandato, con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 della Nuova Legge
Professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio Per_1 nato fuori dal matrimonio il 31/10/2018.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
spese come da accordi.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi