CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2063/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2063/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo", riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.04.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: e P.IVA:
[...] P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Giuseppe Coppola (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1 studio, in Somma Vesuviana (NA), alla via Coppola n. 22
APPELLANTE
E
(C.F.: ) in persona del legale CP_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Guglielmo Ara (C.F.: ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Aziendale in
Frattamaggiore (NA) alla via Padre M. Vergara (Palazzo ex Inam)
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05.05.2021, il
[...]
Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza decisoria n. 1913/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 01.04.2021, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. recante R.G. n. 8584/2019, avente ad oggetto la domanda di pagamento di € 25.649,27 quale saldo di corrispettivo relativo a prestazioni sanitarie (branca di patologia clinica) effettuate nell'anno 2010 in regime di accreditamento ex D.L.vo n. 502/92.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda attorea sul presupposto dell'applicabilità nel caso di specie dello SCONTO ex art. 1, comma 796 lett. O) L. n. 296 del 2006 oltre il triennio 2007-2009, affermando che "appare chiaro che il richiamo allo sconto della L. 296/06 (richiamo contenuto negli artt.
4 e 5 del contratto sottoscritto tra l' e il Centro Parte_2 appellante in data 29.06.2010) operato espressamente nella detta previsione contrattuale, era finalizzato proprio a stabilire la misura concreta della tariffa di remunerazione delle singole prestazioni applicata nella specie, sancendone la decurtazione secondo la misura dello sconto previsto dalla richiamata normativa con un richiamo che lungi dal risolversi in un mero rinvio formale all'atto di normazione primaria citato, appare essere, al contrario, un vero e proprio rinvio recettizio in senso materiale, il cui contenuto è stato fatto proprio dall'atto negoziale intercorso tra le parti. Ne consegue che, pur volendosi predicare l'intervenuta inefficacia normativa dello sconto tariffario in questione per le prestazioni rese dopo il triennio
2007-2009, lo stesso troverebbe, in ogni caso, concreta applicazione per l'effetto dell'esplicita previsione pattizia innanzi menzionata…". L'appellante, con un unico articolato motivo di appello, deduceva la manifesta erroneità della motivazione della decisione impugnata per illogica interpretazione degli artt. 4 e 5 del contratto, stante l'inapplicabilità dello sconto tariffario ex L. 296/2006 oltre il triennio
2007-2009. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: A)
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e cassare, e/o riformare, l'ordinanza ex art. 702bis cpc del Tribunale di Napoli Nord n. 1913/21, della dott.ssa Monica Mar-razzo, depositata in cancelleria in data 01.04.2021 ed emessa nel giudizio rubricato con R.G.N. 8584/19; per l'effetto B) accogliere la domanda formulata ex art. 702 bis nel giudizio di primo grado dal ricorrente nei confronti del , perché fondata in fatto e CP_2 in diritto e, per l'effetto C) condannare a CP_2 corrispondere in favore del , Parte_1 la complessiva somma di € 25.649,27; D) condannare CP_2
al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalle
[...] singole scadenze di pagamento delle indicate fatture e sino al soddisfo;
E) condannare a restituire al CP_2 [...]
gli importi da Parte_3 questi eventualmente corrisposti a titolo di onorari e spese ed in virtù dell'ordinanza qui impugnata;
F) condannare CP_2 alla refusione delle spese di giudizio sia di I° che di II° grado, in favore dello scrivente procuratore antistatario;
G) nella denegata ipotesi di conferma della soccombenza del
[...]
a parziale riforma Parte_3 dell'ordinanza ex art. 702bis cpc qui impugnata, compensare le spese del giudizio di I° grado o ridurre la quantificazione delle stesse nei limiti e secondo i parametri di legge come precisati nel presente atto;
per l'effetto, condannare a restituire CP_2 al Parte_3 gli importi da questi eventualmente corrisposti e non dovuti". Con comparsa depositata in data 19.07.2021, si costituiva in giudizio l' , eccependo l'applicazione pattizia dello Parte_2 sconto ed insistendo per il rigetto dell'appello.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.04.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Come già affermato da questa Corte in precedenti giudizi, la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 94/2009, nel respingere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 796 lettera
O) della legge 296/06, ha affermato che con la norma statale censurata il legislatore ordinario ha inteso conseguire la finalità espressamente dichiarata di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria realizzato, tra l'altro, con detta norma mediante la fissazione delle tariffe massime e di uno sconto.
Tale scopo, secondo la Consulta, è stato conseguito stabilendo una disciplina che, incidendo su un numero determinato e limitato di destinatari ed avendo un contenuto particolare e concreto, sarebbe spettata all'autorità amministrativa e che tuttavia il legislatore ha ritenuto di fissare in virtù di una scelta in sé legittima, benché suscettibile di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza.
Nell'effettuare lo scrutinio di ragionevolezza la Consulta ha attributo rilievo al carattere transitorio della norma, evidenziando che nel protocollo di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome aveva espresso la propria condivisione, era stato concordato l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, che è appunto lo scopo perseguito dall'art. 1 comma 796 lettera O) nell'osservanza dei principi richiamati, con una misura di carattere transitorio che ha avuto un rilevante aggregato di spesa lasciando anche un margine di autonomia alle Regioni.
Tanto premesso, nel caso di specie ritiene il Collegio di dare continuità ai numerosi precedenti di questa Corte, invocati dall'appellante, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali non consente di estendere lo sconto tariffario di cui all'art. 1, comma 796 lett. O) L. n. 296 del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (cfr. ex multis, Corte d'Appello di Napoli sentenza n. 1400/2023; Corte d'Appello di Napoli sentenza n.
272/2018, nonché, tra le stesse parti del presente giudizio, Corte di
Appello di Napoli sentenza n. 3287/2024).
Infatti, nell'art. 4 del contratto, rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, sono individuati i limiti di spesa delle prestazioni dell'anno 2010 per la branca di patologia clinica, con un richiamo espresso allo sconto di cui alla Legge n.
296/2006.
Ai sensi del successivo art. 5 del contratto "1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di
Rientro o delibera della Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06" (cfr. pag. 2 del contratto).
Alla stregua del tenore letterale delle suddette previsioni, è evidente che, allorché nel contratto viene richiamato lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, le parti abbiano inteso riferirsi unicamente all'importo fissato come limite di spesa e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta "al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari".
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non lo sconto di cui alla Legge n. 296/2006, il quale sarebbe stato, altrimenti, richiamato espressamente, come per la determinazione dei limiti di spesa.
Deve peraltro evidenziarsi che la suesposta interpretazione risulta del tutto coerente con gli altri canoni ermeneutici di cui all'art. 1362
e ss. c.c., atteso che, proprio in ragione del fatto che trattasi di un contratto concluso tra parti altamente qualificate dopo la scadenza del triennio 2007/2009 e, dunque, in una fase di fisiologica incertezza sull'evoluzione della normativa di settore (interessata da costanti e molteplici interventi), deve necessariamente valorizzarsi il richiamo e, di converso, il mancato richiamo allo specifico sconto ex
L. n. 296/06.
In altri termini nel caso in cui, come per la fissazione del limite di spesa, la comune intenzione delle parti era nel senso di ritenere tale sconto comunque applicabile (ex lege od in forza del contratto concluso), è stato operato dalle parti stesse un richiamo esplicito alla legge da ultimo richiamata.
Deve quindi a contrario ritenersi che nel caso in cui, come per la fissazione della tariffa applicabile alle singole prestazioni, le parti abbiano operato un generico richiamo agli sconti di legge, la loro comune intenzione non fosse quella di ritenere comunque contrattualmente applicabile anche lo sconto di cui alla L. n.
296/06. Né può ritenersi che tale ultimo sconto rientri comunque nell'ampia nozione di “sconto di legge”, atteso che il contratto è stato concluso dopo il triennio 2007/2009 e che pertanto lo stesso non poteva più
a rigore essere qualificato come “sconto di legge” (potendosi al più ipotizzare una situazione di dubbio sul punto, a fronte della quale, tuttavia, il contratto andrebbe comunque interpretato nel senso più favorevole per l'appellata non predisponente ex art. 1370 c.c.).
Inoltre, in punto di tariffe applicabili le parti hanno fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, con il che richiamando solo la possibile rilevanza di ulteriori e diversi interventi normativi sulle tariffe ma non certo della non più efficace e peraltro ivi non espressamente richiamata disciplina di cui alla L.
n. 296/06.
Pertanto, la clausola in questione deve conseguentemente essere interpretata come riferita, laddove richiama lo sconto ex L. n.
296/06, al solo limite massimo di spesa.
In conclusione, in accoglimento del gravame ed in riforma della ordinanza impugnata, va accolta la domanda dell'appellante di condanna al pagamento degli importi richiesti non decurtati a titolo Part di sconto tariffario, importi non contestati dall' nel loro Part ammontare, e, per l'effetto, l' va condannata al pagamento in suo favore della somma di € 25.649,27, oltre interessi moratori come fissati in contratto dalla debenza al saldo.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'appellante, tenendo conto del valore della controversia, sulla base dei valori minimi di cui al DM 147/2022, stante la serialità delle questioni trattate e con esclusione del compenso per la fase istruttoria nel giudizio di appello, in quanto non svolta, con rimborso delle spese documentate e con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Coppola dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza n. 1913/2021 pronunciata ex art. 702 bis c.p.c. dal
Tribunale di Napoli Nord, proposto dal
[...] nei Parte_1 confronti di , così provvede: Parte_2
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata ordinanza, accoglie la domanda di pagamento proposta dalla appellante e condanna l' in persona del Direttore Parte_2
Generale pro tempore a pagare in favore della medesima appellante la somma di € 25.649,27, oltre interessi di mora come da contratto dalla debenza al saldo;
- condanna l' , in persona del Direttore Generale Parte_2 pro tempore, al pagamento in favore della società appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 145,50 per esborsi documentati e in 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, oltre Cpa e Iva e per il giudizio di appello in € 382,50 per esborsi documentati ed €
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, oltre Cpa e
Iva, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Coppola, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23-7-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo