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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4793/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4793/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13/02/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. MINETTI BIANCA MARIA in sostituzione dell'avv. LISO Parte_1
DOMENICO.
Per presente personalmente, l'avv. CAROTTI GIOVANNI. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. MINETTI conclude come da note conclusive. L'avv. CAROTTI precisa le conclusioni come da seconda comparsa conclusionale del 31/01/2025. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive comparse conclusionali. L'avv.CAROTTI dato atto che la sig.ra è ammessa al patrocinio gratuito chiede la Controparte_1 liquidazione del proprio compenso come da istanza che si riserva di depositare.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula. Alle ore 15,10 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4793/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LISO DOMENICO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Senigallia, Via Arsilli n. 109 presso il difensore avv. LISO DOMENICO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROTTI Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Mazzini n. 160 presso il difensore avv.
CAROTTI GIOVANNI
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/02/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 905/22 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ancona in data 18/07/2022, chiesto ed ottenuto da per € 50.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dal 13.08.21 sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio, sulla scorta di una ricognizione di debito asseritamente rinducibili ad un “prestito personale”.
A motivi di opposizione il sig. sostiene che tra le parti non è intercorso un rapporto di mutuo Pt_1
ma un contratto di “affidamento fiduciario” tramite il quale la sig.ra aveva costituito a favore CP_1 dell'affidatario (il una provvista di € 55.000,00 perchè fosse amministrata e utilizzata per suo Pt_1
conto, e per una durata minima di 24 mesi salvo diverso accordo tra le parti, ragione per cui la prima pagina 2 di 6 nulla avrebbe potuto pretendere prima dell'11/08/2023, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha confermato che il le aveva proposto di Controparte_1 Pt_1
investire in una banca estera ricevendo interessi pari al 10% sulla somma depositata, e che le parti il giorno 11/08/2021 sottoscrivevano un contratto denominato “affidamento statico di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari e liquidità” in base al quale la sig.ra aveva costituito in favore CP_1
del su conto corrente intestato a quest'ultimo, una provvista di € 50.000,00 che il medesimo Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare per operazioni di acquisto, vendita, permuta, titoli ed altre operazioni finanziarie per conto e nell'interesse della prima. Ha riferito, inoltre, di non aver più ricevuto alcuna informazioni o documentazione circa l'effettivo investimento, né il rimborso delle somme versate, e modificando la domanda di ingiunzione ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, nel merito: respingere
l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto – eventualmente previa dichiarazione di nullità del contratto di affidamento 11.08.2021, se del caso in via riconvenzionale - confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque, in caso di dichiarata nullità del contratto, condannare il
a restituire la somma di € 50.000 percepita in esecuzione di esso, oltre interessi;
in subordine, Pt_1
se del caso in via riconvenzionale, accertare e dichiarare risolto il contratto suddetto per grave inadempimento del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire ad Pt_1 Controparte_1 la somma di € 50.000,00 da essa versata, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 12.08.2021 all'effettivo soddisfo e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da questa subiti, nella misura sopra indicata sub II.2.3, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge;
in ulteriore subordine, se del caso in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannarlo a Parte_1
risarcire i danni, patrimoniali e non, subiti dall'opposta a causa della condotta inadempiente del primo, nella misura di € 50.000,00, oltre il maggior danno come sopra, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come per legge. Con vittoria di spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale (a seguito di rimessioni in istruttoria) ed è stata rinviata alla data del 13/02/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ripercorso in maniera sintetica lo svolgimento del processo, dalle allegazioni difensive delle parti e dalle risultanze istruttorie è emerso che tra le parti è stato posto in essere un “contratto di affidamento
pagina 3 di 6 di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobili”, e non certo un “prestito personale” da cui sarebbe scaturito il riconoscimento di debito da parte del che la ha posto a base della richiesta Pt_1 CP_1
monitoria.
Ciò non è privo di conseguenze giuridiche.
Difatti, l'allegazione di fatti costitutivi della pretesa creditoria differenti da quelli originariamente posti a fondamento della domanda monitoria (in cui il “prestito personale” è stato prospettato quale causale del diritto alla restitizione) sia nella causa petendi che nel petitum, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, l'odierna opposta avrebbe potuto sin dall'inizio proporre le domande scaturenti dal contratto di affidamento anziché introitare il decreto ingiuntivo sulla base di un prestito inesistente, e la circostanza che abbia agito “... per motivi processuali, ovvero la possibilità di ottenere la provvisoria esecuzione ex art. 642, comma 2, cpc mediante la produzione di documentazione (nella specie la scrittura 13.08.21) sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere “ costituisce comportamento valutabile ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Venendo alle eccezioni sollevate dall'opponente di inammissibilità di domande nuove da parte dell'opposto che comportano un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato con il ricorso monitorio, secondo Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32933 “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
Nel caso in esame la questione relativa al contratto di affidamento 11/08/2021 è stata introdotta dallo stesso opponente con l'atto di opposizione, ed è riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
pagina 4 di 6 Orbene, la sig.ra ha chiesto dichiararsi risolto il predetto contratto allegando CP_1
l'inadempimento contrattuale del Pt_1
Pronunciando in subiecta materia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno enucleato il principio di diritto in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Civ. S.U.
30/10/2001, n.13533).
L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie comporta l'accoglimento della domanda spiegata dalla non avendo il fornito prova in giudizio di aver adempiuto l'obbligazione CP_1 Pt_1
contrattualmente assunta, impiegando la somma versata secondo pattuizioni, risultando peraltro ormai trascorso anche il termine di 24 mesi dalla stipula del contratto di affidamento fiduciario dell'11/08/2021.
Al contrario, dagli atti di causa emerge (v. ordinanza GIP Tribunale Ancona) che l'odierno opponente abbia utilizzato il denaro per proprie esigenze personali e che non si adoperò minimamente per effettuare l'investimento prospettato.
Di qui la fondatezza della domanda subordinata e in via riconvenzionale di risoluzione del contratto di affidamento fiduciario, con conseguente diritto della sig.ra alla restituzione della Controparte_1
somma versata di € 50.000,00 oltre interessi come da domanda.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'accertamento di rapporti giuridici diversi rispetto a quanto azionato con il ricorso per ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.. 905/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data
18/07/2022;
2. In accoglimento della domanda subordinata e in via riconvenzionale avanzata dalla sig.ra
[...]
dichiara risolto il contratto di affidamento 11.08.2021 per grave inadempimento di CP_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a restituire a la somma di € Parte_1 Controparte_1
50.000,00 oltre interessi legali dal 12.08.2021 all'effettivo soddisfo.
3. Spese di lite compensate tra le parti.
pagina 5 di 6 Ancona, 13/02/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4793/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13/02/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. MINETTI BIANCA MARIA in sostituzione dell'avv. LISO Parte_1
DOMENICO.
Per presente personalmente, l'avv. CAROTTI GIOVANNI. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. MINETTI conclude come da note conclusive. L'avv. CAROTTI precisa le conclusioni come da seconda comparsa conclusionale del 31/01/2025. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive comparse conclusionali. L'avv.CAROTTI dato atto che la sig.ra è ammessa al patrocinio gratuito chiede la Controparte_1 liquidazione del proprio compenso come da istanza che si riserva di depositare.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. I procuratori delle parti si allontanano dall'aula. Alle ore 15,10 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4793/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LISO DOMENICO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Senigallia, Via Arsilli n. 109 presso il difensore avv. LISO DOMENICO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROTTI Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Mazzini n. 160 presso il difensore avv.
CAROTTI GIOVANNI
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/02/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 905/22 emesso dal Parte_1
Tribunale di Ancona in data 18/07/2022, chiesto ed ottenuto da per € 50.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dal 13.08.21 sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio, sulla scorta di una ricognizione di debito asseritamente rinducibili ad un “prestito personale”.
A motivi di opposizione il sig. sostiene che tra le parti non è intercorso un rapporto di mutuo Pt_1
ma un contratto di “affidamento fiduciario” tramite il quale la sig.ra aveva costituito a favore CP_1 dell'affidatario (il una provvista di € 55.000,00 perchè fosse amministrata e utilizzata per suo Pt_1
conto, e per una durata minima di 24 mesi salvo diverso accordo tra le parti, ragione per cui la prima pagina 2 di 6 nulla avrebbe potuto pretendere prima dell'11/08/2023, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitasi in giudizio la sig.ra ha confermato che il le aveva proposto di Controparte_1 Pt_1
investire in una banca estera ricevendo interessi pari al 10% sulla somma depositata, e che le parti il giorno 11/08/2021 sottoscrivevano un contratto denominato “affidamento statico di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari e liquidità” in base al quale la sig.ra aveva costituito in favore CP_1
del su conto corrente intestato a quest'ultimo, una provvista di € 50.000,00 che il medesimo Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare per operazioni di acquisto, vendita, permuta, titoli ed altre operazioni finanziarie per conto e nell'interesse della prima. Ha riferito, inoltre, di non aver più ricevuto alcuna informazioni o documentazione circa l'effettivo investimento, né il rimborso delle somme versate, e modificando la domanda di ingiunzione ha precisato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa, nel merito: respingere
l'opposizione perchè infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto – eventualmente previa dichiarazione di nullità del contratto di affidamento 11.08.2021, se del caso in via riconvenzionale - confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque, in caso di dichiarata nullità del contratto, condannare il
a restituire la somma di € 50.000 percepita in esecuzione di esso, oltre interessi;
in subordine, Pt_1
se del caso in via riconvenzionale, accertare e dichiarare risolto il contratto suddetto per grave inadempimento del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire ad Pt_1 Controparte_1 la somma di € 50.000,00 da essa versata, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 12.08.2021 all'effettivo soddisfo e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da questa subiti, nella misura sopra indicata sub II.2.3, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge;
in ulteriore subordine, se del caso in via riconvenzionale, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannarlo a Parte_1
risarcire i danni, patrimoniali e non, subiti dall'opposta a causa della condotta inadempiente del primo, nella misura di € 50.000,00, oltre il maggior danno come sopra, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come per legge. Con vittoria di spese di lite”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale (a seguito di rimessioni in istruttoria) ed è stata rinviata alla data del 13/02/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Ripercorso in maniera sintetica lo svolgimento del processo, dalle allegazioni difensive delle parti e dalle risultanze istruttorie è emerso che tra le parti è stato posto in essere un “contratto di affidamento
pagina 3 di 6 di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobili”, e non certo un “prestito personale” da cui sarebbe scaturito il riconoscimento di debito da parte del che la ha posto a base della richiesta Pt_1 CP_1
monitoria.
Ciò non è privo di conseguenze giuridiche.
Difatti, l'allegazione di fatti costitutivi della pretesa creditoria differenti da quelli originariamente posti a fondamento della domanda monitoria (in cui il “prestito personale” è stato prospettato quale causale del diritto alla restitizione) sia nella causa petendi che nel petitum, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, l'odierna opposta avrebbe potuto sin dall'inizio proporre le domande scaturenti dal contratto di affidamento anziché introitare il decreto ingiuntivo sulla base di un prestito inesistente, e la circostanza che abbia agito “... per motivi processuali, ovvero la possibilità di ottenere la provvisoria esecuzione ex art. 642, comma 2, cpc mediante la produzione di documentazione (nella specie la scrittura 13.08.21) sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere “ costituisce comportamento valutabile ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Venendo alle eccezioni sollevate dall'opponente di inammissibilità di domande nuove da parte dell'opposto che comportano un ampliamento dell'originario thema decidendum fissato con il ricorso monitorio, secondo Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32933 “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
Nel caso in esame la questione relativa al contratto di affidamento 11/08/2021 è stata introdotta dallo stesso opponente con l'atto di opposizione, ed è riferibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
pagina 4 di 6 Orbene, la sig.ra ha chiesto dichiararsi risolto il predetto contratto allegando CP_1
l'inadempimento contrattuale del Pt_1
Pronunciando in subiecta materia, le Sezioni Unite della Cassazione hanno enucleato il principio di diritto in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Civ. S.U.
30/10/2001, n.13533).
L'applicazione dei suddetti principi al caso di specie comporta l'accoglimento della domanda spiegata dalla non avendo il fornito prova in giudizio di aver adempiuto l'obbligazione CP_1 Pt_1
contrattualmente assunta, impiegando la somma versata secondo pattuizioni, risultando peraltro ormai trascorso anche il termine di 24 mesi dalla stipula del contratto di affidamento fiduciario dell'11/08/2021.
Al contrario, dagli atti di causa emerge (v. ordinanza GIP Tribunale Ancona) che l'odierno opponente abbia utilizzato il denaro per proprie esigenze personali e che non si adoperò minimamente per effettuare l'investimento prospettato.
Di qui la fondatezza della domanda subordinata e in via riconvenzionale di risoluzione del contratto di affidamento fiduciario, con conseguente diritto della sig.ra alla restituzione della Controparte_1
somma versata di € 50.000,00 oltre interessi come da domanda.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'accertamento di rapporti giuridici diversi rispetto a quanto azionato con il ricorso per ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.. 905/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data
18/07/2022;
2. In accoglimento della domanda subordinata e in via riconvenzionale avanzata dalla sig.ra
[...]
dichiara risolto il contratto di affidamento 11.08.2021 per grave inadempimento di CP_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo a restituire a la somma di € Parte_1 Controparte_1
50.000,00 oltre interessi legali dal 12.08.2021 all'effettivo soddisfo.
3. Spese di lite compensate tra le parti.
pagina 5 di 6 Ancona, 13/02/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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