Art. 1. Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato 1. Il Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Corpo», e' dotato della bandiera d'istituto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 12 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che la «bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticale di eguali dimensioni».
- L' art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 1 concerne i regolamenti relativi all'esecuzione, all'attuazione e/o all'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio.
- La legge 5 febbraio l998, n. 22, contiene le «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 , reca le norme di attuazione della citata legge n. 22/1988 , che, tra l'altro, all'art. 11 fa salve le disposizioni particolari dei Corpi dello Stato.
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36 , recante: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 12 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che la «bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticale di eguali dimensioni».
- L' art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 1 concerne i regolamenti relativi all'esecuzione, all'attuazione e/o all'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio.
- La legge 5 febbraio l998, n. 22, contiene le «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 , reca le norme di attuazione della citata legge n. 22/1988 , che, tra l'altro, all'art. 11 fa salve le disposizioni particolari dei Corpi dello Stato.
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36 , recante: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.