Decreto 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1135/2025
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice istruttore, dott.ssa Michela Bortolami, letto il ricorso;
visto il comma 3 dell'art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, secondo cui la proposizione del ricorso sospende di per sé l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi di cui alle successive lettere a), b), c), d) e d-bis) del medesimo comma 3;
considerato che
il caso di specie non rientra in alcuna delle ipotesi di eccezionale non automatica efficacia sospensiva e che, pertanto, il provvedimento impugnato è da intendersi sospeso ex lege;
ritenuto pertanto che il presente sub procedimento non ha ragion d'essere, non essendovi la necessità di provvedere in ordine all'istanza sospensiva;
dichiara la sospensione ex lege del provvedimento impugnato e dispone
l'archiviazione del sub-procedimento indicato in epigrafe.
Trieste, 13/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Bortolami