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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 546/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Manlio Guidazzi
contro
:
Controparte_1 contumace
Fatti di causa
L'avv. ottenne dal Tribunale di Bologna l'emissione, a proprio favore, del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2780/2020, provvisoriamente esecutivo, che ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma capitale di € 11.595,43, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale così descritta nel ricorso monitorio:
“A) Causa Tribunale di Bologna n. 8916/2019 R.G. NPL S.p.a. nota €. 4.296,14 (doc.ti 1- CP_2
3);
B) Causa Tribunale di Bologna n. 8960/2019 R.G. RA/Montagnino nota €. 3.670,00 (doc.ti 4-6);
C) Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno a favore del figlio nota €. Parte_2
3.246,54 (doc.ti 7-8);
D) Invio raccomandata di richiesta danni alla compagnia CH nota €. 383,75 (doc.ti 9-10)”.
A sostegno della domanda, nel procedimento monitorio l'avv. depositò, fra gli altri _1 documenti, quattro note pro forma per ciascuna delle prestazioni elencate (docc. 3-6-8-10) e l'atto di pagina 1 di 13 riconoscimento di debito, sottoscritto da in data 27.5.2020, delle somme specificamente Parte_1 dovute per le singole prestazioni professionali e dell'importo complessivo pari a quello oggetto di ingiunzione (doc. 11). propose opposizione ex art. 645 c.p.c. Dopo avere riconosciuto di avere conferito Parte_1 mandato all'avv. per essere assistita nelle descritte controversie, espose che, al fine di _1 agevolare la professionista e di evitare a sé stessa continui spostamenti presso lo studio del legale, aveva firmato fogli in bianco che aveva lasciato all'avv. Revocato il mandato alla _1 professionista, il 27.5.2020 si era recata presso lo studio legale per ritirare tutti i documenti relativi alle descritte posizioni e nell'occasione aveva firmato vari fogli per ricevuta di consegna dei documenti, mentre non le era stato sottoposto il riconoscimento di debito depositato in sede monitoria.
Sostenne l'opponente che la sottoscrizione di un riconoscimento di debito “avrebbe preteso quanto meno una seppur breve esamina specifica del contenuto dello stesso, delle voci presuntivamente liquidate e calcolate dalla professionista e della congruità degli importi parcellati”, ma ciò non era avvenuto e quindi negava “di aver sottoscritto in data 27.05.2020 e/o di averne preso cognizione in ordine al contenuto ed agli effetti giuridici che detto documento avrebbe potuto esplicare a suo danno”
e disconosceva il documento, di cui era venuta a conoscenza solo con il giudizio monitorio.
Quand'anche, in data 27. 5.2020, ella avesse, senza contezza e volontà, sottoscritto il suddetto foglio di riconoscimento del debito, lo stesso non poteva esplicare effetti, difettando l'intento di determinarsi debitrice nei confronti dell'avv. per l'importo di € 11.595, tanto da rendere il presunto _1 riconoscimento di debito privo di valore, se non nullo e/o annullabile.
Inoltre, l'ipotesi che detto documento fosse presuntivamente firmato all'atto della riconsegna dell'intero materiale processuale determinava ulteriore squilibrio, posto che l'avvocato non può subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
Il controverso documento era da ritenersi comunque nullo per indeterminatezza dell'oggetto, essendo l'atto di riconoscimento di debito rappresentato da un foglio contenente importi sommati algebricamente senza corrispondente esplicazione dettagliata dei parametri utilizzati per il suddetto calcolo e priva di precisazione delle voci circa il credito presunto.
Peraltro, dopo la presunta sottoscrizione di debito, l'avv. con missiva del 27.5.2020, spedita _1 in data 1.6.2020, aveva inoltrato a mezzo lettera raccomandata A/R, quelle stesse note pro-forma di cui alla controversa scrittura e detta successiva informativa, atta a valere quale messa in mora, risultava incongruente rispetto al riconoscimento di debito di cui parte opposta era presuntivamente già in possesso.
pagina 2 di 13 L'opponente contestò altresì gli interessi richiesti in sede monitoria nonché specificamente il quantum di ogni nota pro forma.
Precisò poi che era stata corrisposta all'avv. la somma di € 10.000 con due distinti bonifici _1 di importo ciascuno pari ad € 5.000 che, in ogni caso, dovevano essere detratti dalle somme eventualmente dovute, oltre ad € 10.000 per la trattativa del sinistro del 21.10.2018, per un totale di €
20.000.
L'opponente concluse chiedendo di “… dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o accertare
l'annullabilità dell'atto di riconoscimento di debito di cui al doc. 11) del 27.05.2020 allegato al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i motivi di cui in parte espositiva nonchè per difetto di forma, mancanza dei requisiti di validità quali l'oggetto e l'accordo e/o per mancanza di volontà nonché in quanto trattasi di documento disconosciuto nel contenuto dalla sigra e comunque da PT lei non firmato con volontà/intenzione, come esposto in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta” e quindi di annullare, revocare e comunque dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo e rigettare, comunque, tutte le domande.
Si costituì l'avv. contestando quanto esposto dall'opponente e negando di avere mai fatto _1 firmare alla fogli in bianco, tanto che, in merito a tale affermazione, aveva depositato formale PT atto di denuncia querela.
Precisò di avere, in tutte le pratiche affidatele, svolte senza il versamento di alcun acconto, sempre debitamente informato la dei costi e della documentazione necessaria e fatto firmare specifico PT mandato nonché, quando possibile, il preventivo di spesa;
inoltre, la cliente si recava una o due volte la settimana presso lo studio per essere aggiornata. Circa il ritiro della documentazione presso lo studio professionale, lei stessa e la collega di studio, avv. Federica Chiozzini, avevano consegnato alla RA la documentazione relativa a tutte le pratiche trattate per conto della stessa e dei suoi figli e per ogni posizione le avevano fornito opportuno riepilogo dei documenti consegnati e la relativa nota pro forma, firmati per ricevuta come da normale prassi lavorativa.
Non corrispondeva al vero, poi, che l'opponente non avesse ricevuto idonea spiegazione di quanto le veniva fatto firmare, incluso il riconoscimento di debito che la stessa in ultimo aveva sottoscritto dopo aver preso visione delle note pro forma e dopo che le era stato illustrato il contenuto dall'atto.
Alla raccomandata di messa in mora in data 1.6.2020, ella aveva allegato nuovamente le note pro forma già consegnate in data 27.5.2020 nella speranza di addivenire ad un adempimento spontaneo da parte della che già conosceva l'ammontare del proprio debito. PT
pagina 3 di 13 Inoltre, non solo non aveva fornito elementi probatori sufficienti a comprovare la tesi dell'invalidità/inefficacia dell'atto di ricognizione di debito, ma l'opponente neppure aveva dato prova contraria circa l'insussistenza del credito.
In ordine alla pretesa compensazione per la somma complessiva di € 20.000, precisava di averla ricevuta non dalla , bensì dal figlio in relazione alla provvisionale di € PT Parte_2
190.000 riconosciutagli da CH Ass. con bonifici direttamente sul suo conto e in conseguenza dei quali lo stesso poi aveva versato il corrispettivo all'avv. per l'assistenza stragiudiziale, _1 come peraltro risultava dalle contabili dei bonifici sia dalle fatture versate in atti.
Concluse chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'adito Tribunale di Bologna con sentenza n. 337/2023 rigettò l'opposizione ritendo che la non PT avesse disconosciuto ex artt. 2702 c.c. e 214-215 c.p.c. la sottoscrizione in calce al documento n. 11 prodotto in fase monitoria, espressamente intitolato “atto di riconoscimento di debito” e nel quale erano menzionate, con chiarezza estrema, quattro pratiche, corrispondenti alle quattro note proforma alla stessa consegnate nell'incontro del 27.5.2020. Osservò il giudice che “Gli argomenti difensivi si riferiscono piuttosto ad un'asserita inefficacia o invalidità della ricognizione e ad essi si accompagna, al più, un disconoscimento del documento nel contenuto che certamente non equivale, per definizione, al disconoscimento della firma e dunque è atto privo di quei caratteri di specificità e determinatezza necessari a ricondurre lo stesso nello schema di cui agli artt. 214-215 c.p.c.
La scrittura privata dunque si ha per riconosciuta e la dichiarazione documentata dall'atto integra gli estremi di una dichiarazione di riconoscimento di debito titolata che dispensa, nel caso di specie, l'avv.
dall'onere di provare il rapporto fondamentale l'esistenza del quale si presume sino a _1 prova contraria.
In tale contesto è irrilevante il fatto che l'attrice abbia sottoscritto la scrittura recante riconoscimento di debito senza prima essersi consultata col nuovo difensore dell'epoca o che copia di quel documento non le sia stata consegnata.
Del pari, privo di rilevanza ai fini della decisione è il fatto che con le lettere 27 maggio 2020 e 1 giugno 2020, entrambe spedite il 1 giugno 2020, l'avv. abbia inviato alla signora _1 PT
(come da prassi, ha spiegato la convenuta) le note proforma 25 maggio 2020 e non copia del riconoscimento di debito, tanto più che, come pacifico in atti, quelle note datate 25 maggio 2020 erano già state consegnate il 27 maggio 2020 all'attrice, la quale aveva firmato le ricevute attestanti
l'avvenuta consegna anche delle predette note oltre che di altra documentazione.
In ogni caso, non vi era alcuna necessità per la convenuta di spedire per posta copia del riconoscimento di debito che l'attrice aveva sottoscritto il 27 maggio 2020. pagina 4 di 13 In altri termini, tali vicende, successive alla sottoscrizione del 27 maggio 2020, sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione e non privano di efficacia né tantomeno di validità il riconoscimento di debito operato dell'attrice.
Avendo sottoscritto l'atto di riconoscimento di debito, l'attrice ha fatto proprio il contenuto di quella scrittura, il cui testo dattiloscritto le era stato sottoposto per la firma.
Non è dunque condivisibile l'argomento, esposto già in citazione, secondo cui la signora non PT aveva la volontà né l'intenzione di dichiararsi debitrice dell'avv. per l'importo di euro _1
11.595,43 e che <<la mancanza di volontà e intento rende il presunto riconoscimento debito privo valore, se non nullo o annullabile>>”.
Tanto accertato, il Tribunale, nell'ordine, ritenne infondata sia la domanda di nullità che di annullamento dell'atto e che l'opponente non avesse fornito la prova che le incombeva, anche per effetto dell'art. 1998 c.c., evidenziando che “Al contrario, dalle allegazioni (anche) dell'opponente e dalla copiosa documentazione prodotta, emerge la conferma dell'esistenza, e del contenuto, del rapporto fondamentale, anzi, dei rapporti fondamentali relativi ai diversi incarichi conferiti dalla signora all'avv. e all'espletamento di tali incarichi, quanto meno sino alla revoca PT _1 del mandato professionale, risalente alla fine di maggio 2020”.
Dunque, non avevano rilievo gli anticipi o gli acconti o i rimborsi spese corrisposti all'avv. _1 con riguardo alla diversa attività, stragiudiziale prima e giudiziale poi, svolta nell'interesse di
[...]
, non essendovi prova di pagamenti parziali da parte della e non risultando Parte_2 PT formulata in modo chiaro ed esplicito un'eccezione di pagamento parziale, in quanto le allegazioni sul punto erano del tutto generiche laddove si affermava che “nel corso del rapporto professionale intercorso, all'avv. sono state, man mano, corrisposte somme per l'attività prestata _1 nell'interesse della sig.ra e dei suoi figli” e non essendo comunque provato alcun pagamento PT parziale da parte della per debiti propri verso l'avv. PT _1
Il Tribunale ritenne altresì infondata la contestazione circa la non debenza degli interessi moratori, chiesti dall'avv. dalla data di messa in mora fino all'effettivo saldo, trattandosi di credito _1 professionale avente ad oggetto la somma liquida risultante dal riconoscimento di debito: non si poneva dunque un problema legato alla liquidazione ad opera del giudice, mentre il debito del cliente (anche non imprenditore né professionista) non si sottrae alle regole generali sugli interessi in caso di ritardo nel pagamento dovuto (artt. 1219, 1224, 1282, 1284 c.c.).
Infine, il Tribunale regolò le spese secondo la soccombenza.
ha proposto appello alla sentenza affidandolo a sette motivi e riproponendo le istanze Parte_1 istruttorie formulate in primo grado e non ammesse cui ha aggiunto la richiesta di disporre una CTU. pagina 5 di 13 Stante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello, il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia dell'avv. indi ha rigettato le istanze istruttorie “perché, per un verso, sono _1 inammissibili laddove i capitoli dell'interrogatorio formale non hanno valore confessorio e quelli della prova testimoniale sono generici e negativi e, per altro verso, sono irrilevanti, perché vertono su circostanze pacifiche, documentali o irrilevanti ai fini della decisione” ed ha concesso i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Viste le note depositate per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.4.2025.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più e più punti in tutti i motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) “Errata ricostruzione valutazione dei fatti di causa e violazione e mancata applicazione dell'art.
215 c.p.c.”
Ai fini del disconoscimento ex art 214 e 215 c.p.c. la legge non richiede forme particolari, essendo sufficiente che la parte dichiari di voler disconoscere l'atto controverso per non aver firmato il documento e/o per non aver mai visto prima il suddetto atto.
Sin dall'opposizione a decreto ingiuntivo la volontà della è stata chiara, avendo ella PT disconosciuto l'atto in questione e dichiarato di non aver mai visto l'atto chiamato “riconoscimento di debito” prima della pretesa monitoria dell'Avv. _1
Dunque, è pacifico come la abbia disconosciuto la scrittura in questione ai sensi “quanto meno” PT dell'art. 215 c.p.c. e l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti ha determinato un'errata valutazione da parte del Giudice di prima cure che ha, quindi, erroneamente ritenuto il documento controverso come non disconosciuto e avente la forza probatoria di cui all'art. 2702 c.c.
Il Giudice avrebbe dovuto poi dare ingresso ai mezzi istruttori formulati onde consentire di dimostrare, anche tramite presunzioni, le deduzioni e parimenti avrebbe dovuto procedere a valutare l'esistenza o meno del rapporto fondamentale alla base della pretesa, con onere in capo alla presunta creditrice di dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
2) “Violazione e mancata applicazione degli artt. 1988 c.c. e 215 c.p.c. e sull'errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove in ordine al credito”.
Il giudice di prime cure non ha debitamente valutato il comportamento della creditrice, la quale ha preferito richiedere il pagamento delle proprie presunte spettanze con due distinte raccomandate A/R, anziché con una sola, e ciò solamente sulla base di note proforma, senza fare alcun riferimento al “ben più importante” atto di riconoscimento di debito. pagina 6 di 13 Tale condotta, insieme al mancato rilascio della copia del riconoscimento di debito, avrebbe dovuto suggerire al giudice che il documento è stato creato successivamente e/o la firma è stata carpita mediante la sottoscrizione di molteplicità di firme su fogli di ricevute.
La scrittura di riconoscimento di debito, che costituisce di fatto il titolo del credito, priva di ragion d'essere la successiva spedizione delle relative note pro forma, di fatto superate per valenza probatoria e per titolo.
Altrettanto errata è la giudicata irrilevanza del fatto che la non si fosse consultata con il proprio PT nuovo legale, Avv. Lucchini, prima di firmare presuntivamente il documento controverso e delle vicende successive alla sottoscrizione. Tali circostanze, invece, se non determinano l'automatico annullamento del riconoscimento di debito, quanto meno dovrebbero suffragare il disconoscimento dell'atto operato dalla , rimettendo all'avv. l'onere della prova circa la certezza del PT _1 credito vantato.
3) “Errata valutazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 1988 c.c. e dell'esame delle prove documentali”
Dovendosi riformare la sentenza laddove si legge che la non ha fornito la prova ai sensi PT dell'art. 1988 c.c., è poi documentalmente dimostrato il contrario, avendo la stessa provato come il credito alla base fosse errato in quanto facente riferimento ad attività non espletate.
La ricognizione di debito non disconosciuta che esonera il presunto beneficiario dal provare i fatti che giustificano il credito, non è comunque idonea, sotto un profilo sostanziale, a far sorgere un'obbligazione inesistente.
Ora, per contestare il rapporto fondamentale deve farsi riferimento alle citate note pro forma ed il
Tribunale non ha esaminato la questione che dimostrava l'illegittimità di quanto preteso, limitandosi a riportare quanto rilevato dall'opposta senza approfondire quanto contestato dall'opponente.
È stato invece dimostrato come il credito poggiasse su attività non espletate e su un rapporto fondamentale in parte inesistente, come dedotto nell'opposizione in relazione a ciascuna delle quattro note pro forma.
4) “Sulla violazione della norma di cui all'art. 1988 c.c. Inesistenza, estinzione del rapporto fondamentale”
L'attività svolta dall'Avv. è stata già pagata dalla e da suo figlio “almeno in parte” _1 PT
(pag. 27). La stessa creditrice in sede di costituzione ha dato atto come vi fosse una commistione di pratiche fra quelle della e quelle dei di lei figlio. PT
Il Giudice sul punto erra quando afferma che detta commistione di pratiche sia stata allegata dalla nella comparsa conclusionale, facendo, invece, parte dei motivi di cui all'opposizione a decreto PT
pagina 7 di 13 ingiuntivo;
anche in questo caso l'espletamento delle prove orali avrebbe chiarito la situazione economica in cui versava la famiglia della . PT
5) “Sul mancato espletamento delle prove orali”
Il Giudice non ha ammesso le prove richieste, ritenendole erroneamente irrilevanti o generiche. Invero,
i capitoli 3 e 4 erano stati formulati proprio per dimostrare che l'Avv. conosceva le difficoltà _1 economiche della e che, nonostante ciò, non aveva richiesto il gratuito patrocinio forte del fatto PT che avrebbe ottenuto il proprio compenso a seguito della liquidazione del sinistro occorso a
[...]
, figlio dell'odierna appellante. Parte_2
I capitoli da 5 a 7 sono stati dichiarati irrilevanti e generici senza specificare a quale capitolo rispettivamente si riferisca tale valutazione e quale ragione la sottenda.
I capitoli 15 e 16, poi, erano del tutto rilevanti e per nulla generici visto che l'escussione dell'avv. avrebbe potuto dimostrare come nell'immediatezza del fatto la non avesse riferito del Pt_3 PT riconoscimento di debito, oltre che, in data 27.5.2020, prima di procedere alla firma per ricevuta di documenti e di atti, la aveva contattato il nuovo legale e chiesto a lui conferma se procedere o PT meno alla richiesta firma.
Il rigetto delle istanze istruttorie ha dunque impossibilitato l'odierna appellante dal dimostrare che non ha mai sottoscritto quanto contenuto nel documento controverso, di cui è venuta a conoscenza solo con il procedimento monitorio, non avendo prima di quel momento avuto mai contezza dell'esistenza di tale atto.
Il Tribunale ha, inoltre, trascurato che la prova può costituirsi anche da mere presunzioni, omettendo di esaminare fatti che, seppur secondari, avrebbero potuto fornire presunzioni, ricavabili anche dalle prove testimoniali non ammesse.
6) “Violazione e mancata applicazione dell'art. 1427 c.c.”
Il giudice non ha opportunamente considerato che, anche laddove fosse stata effettivamente apposta una firma al riconoscimento di debito ciò sarebbe comunque avvenuto senza che la se ne PT accorgesse o che sapesse cosa stesse firmando, tant'è che nella mole di documenti allegati dalla controparte manca proprio la ricevuta di consegna di quel riconoscimento di debito.
Ciò acquista ancor più vigore dal momento che detta scrittura di debito sorge a fondamento della pretesa creditoria dell'Avv. solo mesi dopo e in fase di procedura monitoria, ma non in fase _1 di richiesta di pagamento.
Invero, posto che il documento controverso è stato fatto firmare unitamente ad altri fogli recanti mere consegne di documenti quali anche le note proforma, è evidente come la ben avrebbe potuto, PT unitamente ai tanti fogli, firmare anche il riconoscimento di debito senza tuttavia averne contezza. pagina 8 di 13 Ciò rilevato, erra il Giudice quando ritiene che la domanda di annullamento non sia stata formulata, posto che nell'atto di opposizione la afferma che in difetto di uno degli elementi essenziali PT individuati nell'art. 1325 c.c. il contratto è nullo e la norma si applica, in quanto compatibile, agli atti unilaterali e nelle conclusioni rassegnate in tale atto si chiede di dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o accertare l'annullabilità dell'atto di riconoscimento di debito.
7) “Sulla violazione delle disposizioni in materia di interessi”
Il giudice è partito dall'errato presupposto che la scrittura non fosse disconosciuta.
Invece, stante il disconoscimento, manca il requisito della liquidità per far decorrere gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.
Infatti, nel caso in cui il compenso professionale sia contestato dal cliente con opposizione al decreto ingiuntivo, non decorrono gli interessi moratori di cui all'art. 1224 cc. che scattano quando tale compenso sia stato quantificato dal giudice e non quando lo stesso sia ancora incerto nel suo ammontare.
Gli interessi di mora lievitano in modo automatico dopo la scadenza del termine per provvedere senza che sia necessaria la costituzione in mora solo se il cliente é imprenditore o professionista ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Se, invece, il cliente è un privato, il professionista deve attendere che il giudice liquidi l'onorario e solo da quel momento e nei limiti di quell'importo può chiedere gli interessi al cliente moroso.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento giacché infondato.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
Diversamente da quanto dedotto nell'appello, la non ha ritualmente disconosciuto la PT sottoscrizione in calce dell'atto di riconoscimento di debito, prodotto in fase monitoria con il documento n. 11.
Ai sensi dell'art. 214 comma 1 c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, così inficiarne la valenza probatoria, è tenuto a negare formalmente la propria sottoscrizione. Giova ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile” (Cass. Civ. 18491/2024).
Ebbene, l'efficacia probatoria della scrittura privata, nella circostanza il riconoscimento di debito sottoscritto dalla , concerne la provenienza delle dichiarazioni da colui che ne risulta PT
pagina 9 di 13 sottoscrittore, e non il suo contenuto, che il giudice liberamente valuta secondo il proprio apprezzamento in concorso con gli altri elementi istruttori acquisiti al processo.
Pertanto, il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 comma 1, perché sia validamente effettuato, deve avere ad oggetto la paternità del documento assunta mediante apposizione in calce allo stesso della propria firma, mentre nella fattispecie in decisione, ad ogni evidenza, il disconoscimento effettuato dalla è riferito al contenuto dell'atto e non alla sua sottoscrizione. PT
Eloquenti in tal senso sono le conclusioni dell'attrice in primo grado ove il documento viene disconosciuto “nel contenuto”: “Previo accertamento dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o accertare
l'annullabilità dell'atto di riconoscimento di debito di cui al doc. 11) del 27.05.2020 allegato al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i motivi di cui in parte espositiva nonchè per difetto di forma, mancanza dei requisiti di validità quali l'oggetto e l'accordo e/o per mancanza di volontà nonché in quanto trattasi di documento disconosciuto nel contenuto dalla sigra e comunque da PT lei non firmato con volontà/intenzione, come esposto in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta”.
Si osservi – ancora prima di valutare il chiaro dato letterale – che la sola proposizione domanda di declaratoria di nullità o annullabilità di un atto scritto e sottoscritto da chi tale domanda propone necessariamente presuppone il riconoscimento della sottoscrizione, altrimenti la parte contro la quale è prodotto il documento ne contesta l'inesistenza e non già la nullità od il vizio. In più, nella fattispecie la ha espressamente affermato che “trattasi di documento disconosciuto nel contenuto … e PT comunque da lei non firmato con volontà/intenzione” e, dunque, ha contestato la sola consapevolezza del contenuto dell'atto sottoscritto e non già la veridicità della sottoscrizione.
La sottoscrizione dell'atto di riconoscimento di debito determina pertanto la paternità del contenuto del documento sottoscritto, ciò che dispensa l'avv. dall'onere di provare il rapporto _1 fondamentale ex art. 1988 c.c.
È d'altra parte pacifico, e la stessa appellante lo riconosce, che l'avv. sia stata dalla stessa _1 incaricata di espletare le descritte attività professionali, con la conseguenza che il rapporto sottostante al riconoscimento di debito non è oggetto di contestazione. L'attività professionale svolta trova, peraltro, piena conferma nella ampia produzione documentale dell'avv. _1
Peraltro, in ordine alle note pro forma, richiamate nell'atto di riconoscimento di debito, il gravame è connotato da forti elementi di genericità in quanto si limita sostanzialmente a riproporre le medesime contestazioni svolte in primo grado ribadendo, senza aggiungere alcun'altra considerazione e difesa, che sono state oggetto di esaustiva disamina da parte del giudice di prime cure.
pagina 10 di 13 Tanto precisato, in accordo con il primo giudice, non si vede come possa rilevare la circostanza che l'attrice prima della sottoscrizione non abbia consultato il nuovo difensore e neppure che alle lettere
27.5.2020 e 1.6.2020, l'avv. non abbia allegato copia del riconoscimento di debito, non _1 incombendo in capo alla stessa alcun onere di notificare alla cliente un atto la stessa ha sottoscritto.
Passando all'esame delle censure inerenti validità ed efficacia dell'atto di riconoscimento dei debito, in primo luogo si prende atto che la , pur riproponendo nelle conclusioni dell'appello la domanda PT di declaratoria di nullità dell'atto, non ha proposto alcuna censura alla sentenza – sul punto, dunque, passata in giudicato – che ne afferma l'infondatezza con la seguente puntuale e corretta motivazione:
“Avendo sottoscritto l'atto di riconoscimento di debito, l'attrice ha fatto proprio il contenuto di quella scrittura, il cui testo dattiloscritto le era stato sottoposto per la firma.
Non è dunque condivisibile l'argomento, esposto già in citazione, secondo cui la signora non PT aveva la volontà né l'intenzione di dichiararsi debitrice dell'avv. per l'importo di euro _1
11.595,43 e che <<la mancanza di volontà e intento rende il presunto riconoscimento debito privo valore, se non nullo o annullabile>>.
L'attrice non ha allegato alcun concreto elemento idoneo a dare sostanza ad una ipotesi di nullità dell'atto, essendo oltretutto evidente a quali incarichi professionali la dichiarazione si riferiva e quali erano le note proforma richiamate per relationem (si tratta delle note 14, 15, 16 e 20, tutte datate 25 maggio 2020, tutte chiare nel collegare l'importo richiesto, o meglio le singole voci componenti il credito professionale, ad una specifica attività o fase processuale: dunque, non vi è alcuna nullità per indeterminatezza dell'oggetto della dichiarazione unilaterale)”.
Quanto alla domanda di annullamento, l'impugnata sentenza la rigetta sul rilievo che la non PT
l'ha proposta con riferimento a specifiche ipotesi oggetto di disciplina legale, ossia perché non ritualmente proposta in modo specifico e cioè con specifica allegazione di alcuna delle ipotesi di annullabilità previste dagli artt. 1425 e seguenti c.c.
L'appello non censura in alcun modo tale motivazione che, dunque, anche su questo punto è passata in giudicato. Peraltro, anche in questa sede la omette di indicare, ancorché tardivamente, a quale PT ipotesi di annullamento faccia riferimento la domanda.
In ogni caso, per completezza d'esame, si evidenzia la correttezza della decisione, posto che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la afferma di non avere sottoscritto il riconoscimento di PT debito con contezza e consapevolezza, ossia lamenta un vizio della volontà senza, tuttavia, specificamente allegare, prima, e provare, poi, una delle specifiche ipotesi legali di annullamento ex artt. 1427-1440 c.c., ossia un errore, essenziale e riconoscibile, o un atto di violenza tale da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni o dei suoi familiari a pagina 11 di 13 un male ingiusto e notevole o il dolo dell'avv. o di un terzo di cui la stessa fosse _1 consapevole, estrinsecatosi in raggiri tali che, senza di essi, non avrebbe riconosciuto il debito.
A tal fine non possono soccorrervi le istanze istruttorie, interrogatorio formale e prova testimoniale, formulate da parte appellante per la cui ammissione insiste anche in sede di precisazione.
Infatti, in diparte il fatto che molti capitoli di prova sono generici, negativi o valutativi e tutti sono privi di valore confessorio, nessuno dei capitoli verte precisamente sulle circostanze in cui avvenne la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento di debito, ad eccezione del cap. 18 ( “Vero che in data
27.05.2020, prima di sottoscrivere un riconoscimento di debito in favore dell'Avv. , la Sig.ra _1
avrebbe provveduto a contattare l'Avv. come da indicazioni del suddetto Parte_1 Pt_3 difensore”) che è palesemente inammissibile, perché non verte su un fatto percepito dal teste, bensì sull'eventuale intenzione e sull'eventuale condotta della ove avesse avuto contezza del PT contenuto dell'atto che si accingeva a sottoscrivere.
In ordine poi all'eccezione di pagamento, il giudice di prime cure ritiene che la non abbia PT formulato in modo chiaro ed esplicito un'eccezione di pagamento parziale e osserva come l'odierna appellante non abbia provato – e, si aggiunge, nemmeno allegato – alcun pagamento parziale per debiti propri verso l'avv. _1
Alla base dell'eccezione vi sono i pagamenti effettuati dal figlio dell'appellante, , Parte_2 eseguiti coi bonifici di cui ai documenti 11 e 12 depositati dalla in primo grado per prestazioni PT rese dall'avv. a favore del medesimo. _1
Ora, in disparte il fatto che la censura alla motivazione della sentenza sul tema è generica, è assorbente rilevare che i documenti indicati attestano pagamenti antecedenti al 27.5.2020, data della sottoscrizione del riconoscimento di debito, e perciò sono del tutto irrilevanti ai fini dell'efficacia del successivo riconoscimento di debito.
Da ultimo, la contestazione sulla debenza degli interessi moratori è assorbita dall'infondatezza delle precedenti censure relative al disconoscimento dell'atto da cui conseguirebbe la mancanza di liquidità del credito.
Nulla deve statuirsi sulle spese di lite, stante la contumacia della parte appellata.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 12 di 13 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 337/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 22.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 546/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Manlio Guidazzi
contro
:
Controparte_1 contumace
Fatti di causa
L'avv. ottenne dal Tribunale di Bologna l'emissione, a proprio favore, del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2780/2020, provvisoriamente esecutivo, che ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma capitale di € 11.595,43, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale così descritta nel ricorso monitorio:
“A) Causa Tribunale di Bologna n. 8916/2019 R.G. NPL S.p.a. nota €. 4.296,14 (doc.ti 1- CP_2
3);
B) Causa Tribunale di Bologna n. 8960/2019 R.G. RA/Montagnino nota €. 3.670,00 (doc.ti 4-6);
C) Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno a favore del figlio nota €. Parte_2
3.246,54 (doc.ti 7-8);
D) Invio raccomandata di richiesta danni alla compagnia CH nota €. 383,75 (doc.ti 9-10)”.
A sostegno della domanda, nel procedimento monitorio l'avv. depositò, fra gli altri _1 documenti, quattro note pro forma per ciascuna delle prestazioni elencate (docc. 3-6-8-10) e l'atto di pagina 1 di 13 riconoscimento di debito, sottoscritto da in data 27.5.2020, delle somme specificamente Parte_1 dovute per le singole prestazioni professionali e dell'importo complessivo pari a quello oggetto di ingiunzione (doc. 11). propose opposizione ex art. 645 c.p.c. Dopo avere riconosciuto di avere conferito Parte_1 mandato all'avv. per essere assistita nelle descritte controversie, espose che, al fine di _1 agevolare la professionista e di evitare a sé stessa continui spostamenti presso lo studio del legale, aveva firmato fogli in bianco che aveva lasciato all'avv. Revocato il mandato alla _1 professionista, il 27.5.2020 si era recata presso lo studio legale per ritirare tutti i documenti relativi alle descritte posizioni e nell'occasione aveva firmato vari fogli per ricevuta di consegna dei documenti, mentre non le era stato sottoposto il riconoscimento di debito depositato in sede monitoria.
Sostenne l'opponente che la sottoscrizione di un riconoscimento di debito “avrebbe preteso quanto meno una seppur breve esamina specifica del contenuto dello stesso, delle voci presuntivamente liquidate e calcolate dalla professionista e della congruità degli importi parcellati”, ma ciò non era avvenuto e quindi negava “di aver sottoscritto in data 27.05.2020 e/o di averne preso cognizione in ordine al contenuto ed agli effetti giuridici che detto documento avrebbe potuto esplicare a suo danno”
e disconosceva il documento, di cui era venuta a conoscenza solo con il giudizio monitorio.
Quand'anche, in data 27. 5.2020, ella avesse, senza contezza e volontà, sottoscritto il suddetto foglio di riconoscimento del debito, lo stesso non poteva esplicare effetti, difettando l'intento di determinarsi debitrice nei confronti dell'avv. per l'importo di € 11.595, tanto da rendere il presunto _1 riconoscimento di debito privo di valore, se non nullo e/o annullabile.
Inoltre, l'ipotesi che detto documento fosse presuntivamente firmato all'atto della riconsegna dell'intero materiale processuale determinava ulteriore squilibrio, posto che l'avvocato non può subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
Il controverso documento era da ritenersi comunque nullo per indeterminatezza dell'oggetto, essendo l'atto di riconoscimento di debito rappresentato da un foglio contenente importi sommati algebricamente senza corrispondente esplicazione dettagliata dei parametri utilizzati per il suddetto calcolo e priva di precisazione delle voci circa il credito presunto.
Peraltro, dopo la presunta sottoscrizione di debito, l'avv. con missiva del 27.5.2020, spedita _1 in data 1.6.2020, aveva inoltrato a mezzo lettera raccomandata A/R, quelle stesse note pro-forma di cui alla controversa scrittura e detta successiva informativa, atta a valere quale messa in mora, risultava incongruente rispetto al riconoscimento di debito di cui parte opposta era presuntivamente già in possesso.
pagina 2 di 13 L'opponente contestò altresì gli interessi richiesti in sede monitoria nonché specificamente il quantum di ogni nota pro forma.
Precisò poi che era stata corrisposta all'avv. la somma di € 10.000 con due distinti bonifici _1 di importo ciascuno pari ad € 5.000 che, in ogni caso, dovevano essere detratti dalle somme eventualmente dovute, oltre ad € 10.000 per la trattativa del sinistro del 21.10.2018, per un totale di €
20.000.
L'opponente concluse chiedendo di “… dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o accertare
l'annullabilità dell'atto di riconoscimento di debito di cui al doc. 11) del 27.05.2020 allegato al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i motivi di cui in parte espositiva nonchè per difetto di forma, mancanza dei requisiti di validità quali l'oggetto e l'accordo e/o per mancanza di volontà nonché in quanto trattasi di documento disconosciuto nel contenuto dalla sigra e comunque da PT lei non firmato con volontà/intenzione, come esposto in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta” e quindi di annullare, revocare e comunque dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo e rigettare, comunque, tutte le domande.
Si costituì l'avv. contestando quanto esposto dall'opponente e negando di avere mai fatto _1 firmare alla fogli in bianco, tanto che, in merito a tale affermazione, aveva depositato formale PT atto di denuncia querela.
Precisò di avere, in tutte le pratiche affidatele, svolte senza il versamento di alcun acconto, sempre debitamente informato la dei costi e della documentazione necessaria e fatto firmare specifico PT mandato nonché, quando possibile, il preventivo di spesa;
inoltre, la cliente si recava una o due volte la settimana presso lo studio per essere aggiornata. Circa il ritiro della documentazione presso lo studio professionale, lei stessa e la collega di studio, avv. Federica Chiozzini, avevano consegnato alla RA la documentazione relativa a tutte le pratiche trattate per conto della stessa e dei suoi figli e per ogni posizione le avevano fornito opportuno riepilogo dei documenti consegnati e la relativa nota pro forma, firmati per ricevuta come da normale prassi lavorativa.
Non corrispondeva al vero, poi, che l'opponente non avesse ricevuto idonea spiegazione di quanto le veniva fatto firmare, incluso il riconoscimento di debito che la stessa in ultimo aveva sottoscritto dopo aver preso visione delle note pro forma e dopo che le era stato illustrato il contenuto dall'atto.
Alla raccomandata di messa in mora in data 1.6.2020, ella aveva allegato nuovamente le note pro forma già consegnate in data 27.5.2020 nella speranza di addivenire ad un adempimento spontaneo da parte della che già conosceva l'ammontare del proprio debito. PT
pagina 3 di 13 Inoltre, non solo non aveva fornito elementi probatori sufficienti a comprovare la tesi dell'invalidità/inefficacia dell'atto di ricognizione di debito, ma l'opponente neppure aveva dato prova contraria circa l'insussistenza del credito.
In ordine alla pretesa compensazione per la somma complessiva di € 20.000, precisava di averla ricevuta non dalla , bensì dal figlio in relazione alla provvisionale di € PT Parte_2
190.000 riconosciutagli da CH Ass. con bonifici direttamente sul suo conto e in conseguenza dei quali lo stesso poi aveva versato il corrispettivo all'avv. per l'assistenza stragiudiziale, _1 come peraltro risultava dalle contabili dei bonifici sia dalle fatture versate in atti.
Concluse chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
L'adito Tribunale di Bologna con sentenza n. 337/2023 rigettò l'opposizione ritendo che la non PT avesse disconosciuto ex artt. 2702 c.c. e 214-215 c.p.c. la sottoscrizione in calce al documento n. 11 prodotto in fase monitoria, espressamente intitolato “atto di riconoscimento di debito” e nel quale erano menzionate, con chiarezza estrema, quattro pratiche, corrispondenti alle quattro note proforma alla stessa consegnate nell'incontro del 27.5.2020. Osservò il giudice che “Gli argomenti difensivi si riferiscono piuttosto ad un'asserita inefficacia o invalidità della ricognizione e ad essi si accompagna, al più, un disconoscimento del documento nel contenuto che certamente non equivale, per definizione, al disconoscimento della firma e dunque è atto privo di quei caratteri di specificità e determinatezza necessari a ricondurre lo stesso nello schema di cui agli artt. 214-215 c.p.c.
La scrittura privata dunque si ha per riconosciuta e la dichiarazione documentata dall'atto integra gli estremi di una dichiarazione di riconoscimento di debito titolata che dispensa, nel caso di specie, l'avv.
dall'onere di provare il rapporto fondamentale l'esistenza del quale si presume sino a _1 prova contraria.
In tale contesto è irrilevante il fatto che l'attrice abbia sottoscritto la scrittura recante riconoscimento di debito senza prima essersi consultata col nuovo difensore dell'epoca o che copia di quel documento non le sia stata consegnata.
Del pari, privo di rilevanza ai fini della decisione è il fatto che con le lettere 27 maggio 2020 e 1 giugno 2020, entrambe spedite il 1 giugno 2020, l'avv. abbia inviato alla signora _1 PT
(come da prassi, ha spiegato la convenuta) le note proforma 25 maggio 2020 e non copia del riconoscimento di debito, tanto più che, come pacifico in atti, quelle note datate 25 maggio 2020 erano già state consegnate il 27 maggio 2020 all'attrice, la quale aveva firmato le ricevute attestanti
l'avvenuta consegna anche delle predette note oltre che di altra documentazione.
In ogni caso, non vi era alcuna necessità per la convenuta di spedire per posta copia del riconoscimento di debito che l'attrice aveva sottoscritto il 27 maggio 2020. pagina 4 di 13 In altri termini, tali vicende, successive alla sottoscrizione del 27 maggio 2020, sono del tutto ininfluenti ai fini della decisione e non privano di efficacia né tantomeno di validità il riconoscimento di debito operato dell'attrice.
Avendo sottoscritto l'atto di riconoscimento di debito, l'attrice ha fatto proprio il contenuto di quella scrittura, il cui testo dattiloscritto le era stato sottoposto per la firma.
Non è dunque condivisibile l'argomento, esposto già in citazione, secondo cui la signora non PT aveva la volontà né l'intenzione di dichiararsi debitrice dell'avv. per l'importo di euro _1
11.595,43 e che <<la mancanza di volontà e intento rende il presunto riconoscimento debito privo valore, se non nullo o annullabile>>”.
Tanto accertato, il Tribunale, nell'ordine, ritenne infondata sia la domanda di nullità che di annullamento dell'atto e che l'opponente non avesse fornito la prova che le incombeva, anche per effetto dell'art. 1998 c.c., evidenziando che “Al contrario, dalle allegazioni (anche) dell'opponente e dalla copiosa documentazione prodotta, emerge la conferma dell'esistenza, e del contenuto, del rapporto fondamentale, anzi, dei rapporti fondamentali relativi ai diversi incarichi conferiti dalla signora all'avv. e all'espletamento di tali incarichi, quanto meno sino alla revoca PT _1 del mandato professionale, risalente alla fine di maggio 2020”.
Dunque, non avevano rilievo gli anticipi o gli acconti o i rimborsi spese corrisposti all'avv. _1 con riguardo alla diversa attività, stragiudiziale prima e giudiziale poi, svolta nell'interesse di
[...]
, non essendovi prova di pagamenti parziali da parte della e non risultando Parte_2 PT formulata in modo chiaro ed esplicito un'eccezione di pagamento parziale, in quanto le allegazioni sul punto erano del tutto generiche laddove si affermava che “nel corso del rapporto professionale intercorso, all'avv. sono state, man mano, corrisposte somme per l'attività prestata _1 nell'interesse della sig.ra e dei suoi figli” e non essendo comunque provato alcun pagamento PT parziale da parte della per debiti propri verso l'avv. PT _1
Il Tribunale ritenne altresì infondata la contestazione circa la non debenza degli interessi moratori, chiesti dall'avv. dalla data di messa in mora fino all'effettivo saldo, trattandosi di credito _1 professionale avente ad oggetto la somma liquida risultante dal riconoscimento di debito: non si poneva dunque un problema legato alla liquidazione ad opera del giudice, mentre il debito del cliente (anche non imprenditore né professionista) non si sottrae alle regole generali sugli interessi in caso di ritardo nel pagamento dovuto (artt. 1219, 1224, 1282, 1284 c.c.).
Infine, il Tribunale regolò le spese secondo la soccombenza.
ha proposto appello alla sentenza affidandolo a sette motivi e riproponendo le istanze Parte_1 istruttorie formulate in primo grado e non ammesse cui ha aggiunto la richiesta di disporre una CTU. pagina 5 di 13 Stante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello, il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia dell'avv. indi ha rigettato le istanze istruttorie “perché, per un verso, sono _1 inammissibili laddove i capitoli dell'interrogatorio formale non hanno valore confessorio e quelli della prova testimoniale sono generici e negativi e, per altro verso, sono irrilevanti, perché vertono su circostanze pacifiche, documentali o irrilevanti ai fini della decisione” ed ha concesso i termini perentori ex art. 352 comma 1 c.p.c.
Viste le note depositate per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.4.2025.
Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più e più punti in tutti i motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) “Errata ricostruzione valutazione dei fatti di causa e violazione e mancata applicazione dell'art.
215 c.p.c.”
Ai fini del disconoscimento ex art 214 e 215 c.p.c. la legge non richiede forme particolari, essendo sufficiente che la parte dichiari di voler disconoscere l'atto controverso per non aver firmato il documento e/o per non aver mai visto prima il suddetto atto.
Sin dall'opposizione a decreto ingiuntivo la volontà della è stata chiara, avendo ella PT disconosciuto l'atto in questione e dichiarato di non aver mai visto l'atto chiamato “riconoscimento di debito” prima della pretesa monitoria dell'Avv. _1
Dunque, è pacifico come la abbia disconosciuto la scrittura in questione ai sensi “quanto meno” PT dell'art. 215 c.p.c. e l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti ha determinato un'errata valutazione da parte del Giudice di prima cure che ha, quindi, erroneamente ritenuto il documento controverso come non disconosciuto e avente la forza probatoria di cui all'art. 2702 c.c.
Il Giudice avrebbe dovuto poi dare ingresso ai mezzi istruttori formulati onde consentire di dimostrare, anche tramite presunzioni, le deduzioni e parimenti avrebbe dovuto procedere a valutare l'esistenza o meno del rapporto fondamentale alla base della pretesa, con onere in capo alla presunta creditrice di dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
2) “Violazione e mancata applicazione degli artt. 1988 c.c. e 215 c.p.c. e sull'errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove in ordine al credito”.
Il giudice di prime cure non ha debitamente valutato il comportamento della creditrice, la quale ha preferito richiedere il pagamento delle proprie presunte spettanze con due distinte raccomandate A/R, anziché con una sola, e ciò solamente sulla base di note proforma, senza fare alcun riferimento al “ben più importante” atto di riconoscimento di debito. pagina 6 di 13 Tale condotta, insieme al mancato rilascio della copia del riconoscimento di debito, avrebbe dovuto suggerire al giudice che il documento è stato creato successivamente e/o la firma è stata carpita mediante la sottoscrizione di molteplicità di firme su fogli di ricevute.
La scrittura di riconoscimento di debito, che costituisce di fatto il titolo del credito, priva di ragion d'essere la successiva spedizione delle relative note pro forma, di fatto superate per valenza probatoria e per titolo.
Altrettanto errata è la giudicata irrilevanza del fatto che la non si fosse consultata con il proprio PT nuovo legale, Avv. Lucchini, prima di firmare presuntivamente il documento controverso e delle vicende successive alla sottoscrizione. Tali circostanze, invece, se non determinano l'automatico annullamento del riconoscimento di debito, quanto meno dovrebbero suffragare il disconoscimento dell'atto operato dalla , rimettendo all'avv. l'onere della prova circa la certezza del PT _1 credito vantato.
3) “Errata valutazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 1988 c.c. e dell'esame delle prove documentali”
Dovendosi riformare la sentenza laddove si legge che la non ha fornito la prova ai sensi PT dell'art. 1988 c.c., è poi documentalmente dimostrato il contrario, avendo la stessa provato come il credito alla base fosse errato in quanto facente riferimento ad attività non espletate.
La ricognizione di debito non disconosciuta che esonera il presunto beneficiario dal provare i fatti che giustificano il credito, non è comunque idonea, sotto un profilo sostanziale, a far sorgere un'obbligazione inesistente.
Ora, per contestare il rapporto fondamentale deve farsi riferimento alle citate note pro forma ed il
Tribunale non ha esaminato la questione che dimostrava l'illegittimità di quanto preteso, limitandosi a riportare quanto rilevato dall'opposta senza approfondire quanto contestato dall'opponente.
È stato invece dimostrato come il credito poggiasse su attività non espletate e su un rapporto fondamentale in parte inesistente, come dedotto nell'opposizione in relazione a ciascuna delle quattro note pro forma.
4) “Sulla violazione della norma di cui all'art. 1988 c.c. Inesistenza, estinzione del rapporto fondamentale”
L'attività svolta dall'Avv. è stata già pagata dalla e da suo figlio “almeno in parte” _1 PT
(pag. 27). La stessa creditrice in sede di costituzione ha dato atto come vi fosse una commistione di pratiche fra quelle della e quelle dei di lei figlio. PT
Il Giudice sul punto erra quando afferma che detta commistione di pratiche sia stata allegata dalla nella comparsa conclusionale, facendo, invece, parte dei motivi di cui all'opposizione a decreto PT
pagina 7 di 13 ingiuntivo;
anche in questo caso l'espletamento delle prove orali avrebbe chiarito la situazione economica in cui versava la famiglia della . PT
5) “Sul mancato espletamento delle prove orali”
Il Giudice non ha ammesso le prove richieste, ritenendole erroneamente irrilevanti o generiche. Invero,
i capitoli 3 e 4 erano stati formulati proprio per dimostrare che l'Avv. conosceva le difficoltà _1 economiche della e che, nonostante ciò, non aveva richiesto il gratuito patrocinio forte del fatto PT che avrebbe ottenuto il proprio compenso a seguito della liquidazione del sinistro occorso a
[...]
, figlio dell'odierna appellante. Parte_2
I capitoli da 5 a 7 sono stati dichiarati irrilevanti e generici senza specificare a quale capitolo rispettivamente si riferisca tale valutazione e quale ragione la sottenda.
I capitoli 15 e 16, poi, erano del tutto rilevanti e per nulla generici visto che l'escussione dell'avv. avrebbe potuto dimostrare come nell'immediatezza del fatto la non avesse riferito del Pt_3 PT riconoscimento di debito, oltre che, in data 27.5.2020, prima di procedere alla firma per ricevuta di documenti e di atti, la aveva contattato il nuovo legale e chiesto a lui conferma se procedere o PT meno alla richiesta firma.
Il rigetto delle istanze istruttorie ha dunque impossibilitato l'odierna appellante dal dimostrare che non ha mai sottoscritto quanto contenuto nel documento controverso, di cui è venuta a conoscenza solo con il procedimento monitorio, non avendo prima di quel momento avuto mai contezza dell'esistenza di tale atto.
Il Tribunale ha, inoltre, trascurato che la prova può costituirsi anche da mere presunzioni, omettendo di esaminare fatti che, seppur secondari, avrebbero potuto fornire presunzioni, ricavabili anche dalle prove testimoniali non ammesse.
6) “Violazione e mancata applicazione dell'art. 1427 c.c.”
Il giudice non ha opportunamente considerato che, anche laddove fosse stata effettivamente apposta una firma al riconoscimento di debito ciò sarebbe comunque avvenuto senza che la se ne PT accorgesse o che sapesse cosa stesse firmando, tant'è che nella mole di documenti allegati dalla controparte manca proprio la ricevuta di consegna di quel riconoscimento di debito.
Ciò acquista ancor più vigore dal momento che detta scrittura di debito sorge a fondamento della pretesa creditoria dell'Avv. solo mesi dopo e in fase di procedura monitoria, ma non in fase _1 di richiesta di pagamento.
Invero, posto che il documento controverso è stato fatto firmare unitamente ad altri fogli recanti mere consegne di documenti quali anche le note proforma, è evidente come la ben avrebbe potuto, PT unitamente ai tanti fogli, firmare anche il riconoscimento di debito senza tuttavia averne contezza. pagina 8 di 13 Ciò rilevato, erra il Giudice quando ritiene che la domanda di annullamento non sia stata formulata, posto che nell'atto di opposizione la afferma che in difetto di uno degli elementi essenziali PT individuati nell'art. 1325 c.c. il contratto è nullo e la norma si applica, in quanto compatibile, agli atti unilaterali e nelle conclusioni rassegnate in tale atto si chiede di dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o accertare l'annullabilità dell'atto di riconoscimento di debito.
7) “Sulla violazione delle disposizioni in materia di interessi”
Il giudice è partito dall'errato presupposto che la scrittura non fosse disconosciuta.
Invece, stante il disconoscimento, manca il requisito della liquidità per far decorrere gli interessi moratori ex art. 1224 c.c.
Infatti, nel caso in cui il compenso professionale sia contestato dal cliente con opposizione al decreto ingiuntivo, non decorrono gli interessi moratori di cui all'art. 1224 cc. che scattano quando tale compenso sia stato quantificato dal giudice e non quando lo stesso sia ancora incerto nel suo ammontare.
Gli interessi di mora lievitano in modo automatico dopo la scadenza del termine per provvedere senza che sia necessaria la costituzione in mora solo se il cliente é imprenditore o professionista ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012. Se, invece, il cliente è un privato, il professionista deve attendere che il giudice liquidi l'onorario e solo da quel momento e nei limiti di quell'importo può chiedere gli interessi al cliente moroso.
***
L'appello non è meritevole di accoglimento giacché infondato.
I motivi consentono la trattazione congiunta, per la ripetitività degli argomenti e la connessione fra loro e perché la rilevanza di talune censure è assorbita dall'infondatezza di altre.
Diversamente da quanto dedotto nell'appello, la non ha ritualmente disconosciuto la PT sottoscrizione in calce dell'atto di riconoscimento di debito, prodotto in fase monitoria con il documento n. 11.
Ai sensi dell'art. 214 comma 1 c.p.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, così inficiarne la valenza probatoria, è tenuto a negare formalmente la propria sottoscrizione. Giova ricordare che per consolidata giurisprudenza di legittimità “Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile” (Cass. Civ. 18491/2024).
Ebbene, l'efficacia probatoria della scrittura privata, nella circostanza il riconoscimento di debito sottoscritto dalla , concerne la provenienza delle dichiarazioni da colui che ne risulta PT
pagina 9 di 13 sottoscrittore, e non il suo contenuto, che il giudice liberamente valuta secondo il proprio apprezzamento in concorso con gli altri elementi istruttori acquisiti al processo.
Pertanto, il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 comma 1, perché sia validamente effettuato, deve avere ad oggetto la paternità del documento assunta mediante apposizione in calce allo stesso della propria firma, mentre nella fattispecie in decisione, ad ogni evidenza, il disconoscimento effettuato dalla è riferito al contenuto dell'atto e non alla sua sottoscrizione. PT
Eloquenti in tal senso sono le conclusioni dell'attrice in primo grado ove il documento viene disconosciuto “nel contenuto”: “Previo accertamento dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o accertare
l'annullabilità dell'atto di riconoscimento di debito di cui al doc. 11) del 27.05.2020 allegato al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i motivi di cui in parte espositiva nonchè per difetto di forma, mancanza dei requisiti di validità quali l'oggetto e l'accordo e/o per mancanza di volontà nonché in quanto trattasi di documento disconosciuto nel contenuto dalla sigra e comunque da PT lei non firmato con volontà/intenzione, come esposto in narrativa e, di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta”.
Si osservi – ancora prima di valutare il chiaro dato letterale – che la sola proposizione domanda di declaratoria di nullità o annullabilità di un atto scritto e sottoscritto da chi tale domanda propone necessariamente presuppone il riconoscimento della sottoscrizione, altrimenti la parte contro la quale è prodotto il documento ne contesta l'inesistenza e non già la nullità od il vizio. In più, nella fattispecie la ha espressamente affermato che “trattasi di documento disconosciuto nel contenuto … e PT comunque da lei non firmato con volontà/intenzione” e, dunque, ha contestato la sola consapevolezza del contenuto dell'atto sottoscritto e non già la veridicità della sottoscrizione.
La sottoscrizione dell'atto di riconoscimento di debito determina pertanto la paternità del contenuto del documento sottoscritto, ciò che dispensa l'avv. dall'onere di provare il rapporto _1 fondamentale ex art. 1988 c.c.
È d'altra parte pacifico, e la stessa appellante lo riconosce, che l'avv. sia stata dalla stessa _1 incaricata di espletare le descritte attività professionali, con la conseguenza che il rapporto sottostante al riconoscimento di debito non è oggetto di contestazione. L'attività professionale svolta trova, peraltro, piena conferma nella ampia produzione documentale dell'avv. _1
Peraltro, in ordine alle note pro forma, richiamate nell'atto di riconoscimento di debito, il gravame è connotato da forti elementi di genericità in quanto si limita sostanzialmente a riproporre le medesime contestazioni svolte in primo grado ribadendo, senza aggiungere alcun'altra considerazione e difesa, che sono state oggetto di esaustiva disamina da parte del giudice di prime cure.
pagina 10 di 13 Tanto precisato, in accordo con il primo giudice, non si vede come possa rilevare la circostanza che l'attrice prima della sottoscrizione non abbia consultato il nuovo difensore e neppure che alle lettere
27.5.2020 e 1.6.2020, l'avv. non abbia allegato copia del riconoscimento di debito, non _1 incombendo in capo alla stessa alcun onere di notificare alla cliente un atto la stessa ha sottoscritto.
Passando all'esame delle censure inerenti validità ed efficacia dell'atto di riconoscimento dei debito, in primo luogo si prende atto che la , pur riproponendo nelle conclusioni dell'appello la domanda PT di declaratoria di nullità dell'atto, non ha proposto alcuna censura alla sentenza – sul punto, dunque, passata in giudicato – che ne afferma l'infondatezza con la seguente puntuale e corretta motivazione:
“Avendo sottoscritto l'atto di riconoscimento di debito, l'attrice ha fatto proprio il contenuto di quella scrittura, il cui testo dattiloscritto le era stato sottoposto per la firma.
Non è dunque condivisibile l'argomento, esposto già in citazione, secondo cui la signora non PT aveva la volontà né l'intenzione di dichiararsi debitrice dell'avv. per l'importo di euro _1
11.595,43 e che <<la mancanza di volontà e intento rende il presunto riconoscimento debito privo valore, se non nullo o annullabile>>.
L'attrice non ha allegato alcun concreto elemento idoneo a dare sostanza ad una ipotesi di nullità dell'atto, essendo oltretutto evidente a quali incarichi professionali la dichiarazione si riferiva e quali erano le note proforma richiamate per relationem (si tratta delle note 14, 15, 16 e 20, tutte datate 25 maggio 2020, tutte chiare nel collegare l'importo richiesto, o meglio le singole voci componenti il credito professionale, ad una specifica attività o fase processuale: dunque, non vi è alcuna nullità per indeterminatezza dell'oggetto della dichiarazione unilaterale)”.
Quanto alla domanda di annullamento, l'impugnata sentenza la rigetta sul rilievo che la non PT
l'ha proposta con riferimento a specifiche ipotesi oggetto di disciplina legale, ossia perché non ritualmente proposta in modo specifico e cioè con specifica allegazione di alcuna delle ipotesi di annullabilità previste dagli artt. 1425 e seguenti c.c.
L'appello non censura in alcun modo tale motivazione che, dunque, anche su questo punto è passata in giudicato. Peraltro, anche in questa sede la omette di indicare, ancorché tardivamente, a quale PT ipotesi di annullamento faccia riferimento la domanda.
In ogni caso, per completezza d'esame, si evidenzia la correttezza della decisione, posto che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la afferma di non avere sottoscritto il riconoscimento di PT debito con contezza e consapevolezza, ossia lamenta un vizio della volontà senza, tuttavia, specificamente allegare, prima, e provare, poi, una delle specifiche ipotesi legali di annullamento ex artt. 1427-1440 c.c., ossia un errore, essenziale e riconoscibile, o un atto di violenza tale da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni o dei suoi familiari a pagina 11 di 13 un male ingiusto e notevole o il dolo dell'avv. o di un terzo di cui la stessa fosse _1 consapevole, estrinsecatosi in raggiri tali che, senza di essi, non avrebbe riconosciuto il debito.
A tal fine non possono soccorrervi le istanze istruttorie, interrogatorio formale e prova testimoniale, formulate da parte appellante per la cui ammissione insiste anche in sede di precisazione.
Infatti, in diparte il fatto che molti capitoli di prova sono generici, negativi o valutativi e tutti sono privi di valore confessorio, nessuno dei capitoli verte precisamente sulle circostanze in cui avvenne la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento di debito, ad eccezione del cap. 18 ( “Vero che in data
27.05.2020, prima di sottoscrivere un riconoscimento di debito in favore dell'Avv. , la Sig.ra _1
avrebbe provveduto a contattare l'Avv. come da indicazioni del suddetto Parte_1 Pt_3 difensore”) che è palesemente inammissibile, perché non verte su un fatto percepito dal teste, bensì sull'eventuale intenzione e sull'eventuale condotta della ove avesse avuto contezza del PT contenuto dell'atto che si accingeva a sottoscrivere.
In ordine poi all'eccezione di pagamento, il giudice di prime cure ritiene che la non abbia PT formulato in modo chiaro ed esplicito un'eccezione di pagamento parziale e osserva come l'odierna appellante non abbia provato – e, si aggiunge, nemmeno allegato – alcun pagamento parziale per debiti propri verso l'avv. _1
Alla base dell'eccezione vi sono i pagamenti effettuati dal figlio dell'appellante, , Parte_2 eseguiti coi bonifici di cui ai documenti 11 e 12 depositati dalla in primo grado per prestazioni PT rese dall'avv. a favore del medesimo. _1
Ora, in disparte il fatto che la censura alla motivazione della sentenza sul tema è generica, è assorbente rilevare che i documenti indicati attestano pagamenti antecedenti al 27.5.2020, data della sottoscrizione del riconoscimento di debito, e perciò sono del tutto irrilevanti ai fini dell'efficacia del successivo riconoscimento di debito.
Da ultimo, la contestazione sulla debenza degli interessi moratori è assorbita dall'infondatezza delle precedenti censure relative al disconoscimento dell'atto da cui conseguirebbe la mancanza di liquidità del credito.
Nulla deve statuirsi sulle spese di lite, stante la contumacia della parte appellata.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
pagina 12 di 13 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 337/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Bologna;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 22.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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