Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
Il giorno 27 giugno 2025, innanzi al Giudice on. d.ssa Francescaromana Pu- glisi, viene chiamata la causa iscritta al n. 90000046/2009 R.G. vertente tra
, deceduto;
Parte_1
attore e
1. Controparte_1
2. ; CP_2
3. , c.f.: Parte_2 C.F._1
4. ; Controparte_3
5. , Controparte_4
convenuti con l'intervento di
1. FOTI;
Controparte_5
2. , CP_6
intervenute
Alle ore 11:13 è presente l'avv. Francesco Billè per delega nell'interesse di e , il quale chiede declaratoria di acqui- Parte_3 CP_6
sto per usucapione del terreno come individuato nel frazionamento effettuato, con vittoria di spese e compensi.
Nessuno è comparso nell'interesse delle altre parti.
1
Il Giudice on. pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francesca- romana Puglisi, nel procedimento iscritto al n. 90000046/2009 R.G. vertente tra
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
deceduto; C.F._2
attore e
1 c.f.: , Controparte_1 C.F._3
nato in [...] il [...] e residente in [...];
2 , c.f.: , nata in [...]- CP_2 C.F._4
no EL (Messina) il 20 febbraio 1936 e residente in [...];
3 , c.f.: dece- Parte_2 C.F._1
duta;
4 , nata in [...] il [...], c.f.: Controparte_3
; C.F._5
2 5 , nata in [...] il [...], c.f.: Controparte_4
, C.F._6
convenuti contumaci e nei confronti di
1. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_3
; C.F._7
2. , nata in [...] il [...], c.f. CP_6
, entrambe nella qualità di eredi universali di C.F._8
, a sua volta erede universale testamentaria di Persona_1
, elettivamente domiciliate presso lo studio Parte_1
dell'avv. Francesco Rigano che le rappresenta e difende giusta procu- ra in atti;
intervenute avente ad oggetto: Usucapione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente va richiamata la sentenza non definitiva n. 1387/2024 con cui veniva dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione in capo a parte at- trice della porzione di terreno sita in Savoca, foglio n. 9, part. 445. Con ordi- nanza emessa in pari data, la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di pro- cedere al frazionamento della porzione di terreno di cui è stato dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione in capo a . Parte_1
Il consulente d'ufficio, ing. , depositava relazione peritale in data 25 Per_2
gennaio 2025.
Medio tempore si costituivano volontariamente e Parte_3 [...]
quali uniche titolari del diritto in seguito al decesso di CP_6 Persona_3
3 ria (erede universale testamentaria dell'attore), la quale le aveva nominate a sua volta proprie eredi universali.
Il presente giudizio è limitato alle questioni non decise dalla sentenza non de- finitiva, essendo stato rimesso sul ruolo al solo fine dell'identificazione cata- stale (mediante frazionamento) della porzione di terreno già acquisita da
[...]
per maturata usucapione. Il ctu, con operato pienamente con- Persona_4
diviso da questo Tribunale, ha eseguito il frazionamento del fondo identifica- to alla particella n. 445, foglio 9, nel catasto terreni del Comune di Savoca, porzione della quale, pari a mq 455,10, è stata dichiarata acquistata per inter- venuta usucapione in capo al con la ridetta sentenza non definitiva n. Pt_1
1387/2024. Nello specifico, il c.t.u. ha proceduto preliminarmente al deposito del tipo di frazionamento al per il rilascio Controparte_7
dell'attestazione ai sensi dell'art. 30, coma 5, D.P.R. 380/01 (vedasi all. 2.7), poi alla presentazione del all'UTE di Messina in data 31/12/2024 Pt_4
Contr che risulta essere stato approvato dall' nella medesima data con prot.
2024/ME0251312 (vedasi all. 2.8). Il c.t.u. ha specificato che “nella ricevuta
Cont trasmessa dall l'ufficio ha assegnato ai due nuovi mappali generati dal frazionamento i seguenti identificativi al NCT: particella 511 e particella 512 rispettivamente di superficie catastale pari a mq.1.165,00 e mq. 455,00”.
La particella censita al fg. 9, part. 511, non oggetto del presente giudizio, ri- sulta intestata a e Controparte_1 Parte_2 [...]
mentre la particella censita al fg. n. 9, part. 512, avente la superfi- CP_9
cie di mq 455,00, corrisponde a quella individuata dapprima dall'arch. Per_5
[.
con la perizia del 2017 e poi meglio identificata con sentenza non definiti- va del 23 maggio 2024, oggetto di acquisto per usucapione in capo a Pt_1
4 e, all'esito del presente giudizio, alle eredi Parte_1 Parte_3
e . CP_6
Ai sensi dell'art. 2651 cc., va, inoltre, ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, con esonero da ogni responsabilità.
Ritiene, infine, il Tribunale che, in conformità al principio di diritto dettato dalla Corte costituzionale, a mente della quale “in tema di spese giudiziali ci- vili, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di 'asso- luta novità della questione trattata' o di 'mutamento della giurisprudenza ri- spetto a questioni dirimenti', ma anche quando sussistono 'altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni'” (Corte cost., 19/04/2018, n. 77), ritiene questo giudicante che sussistano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., gravi ed eccezionali ra- gioni per compensare le spese del giudizio. Va rilevato, infatti, che l'usucapione rappresenta un atto di acquisto della proprietà a titolo originario, la cui costituzione avviene in virtù del possesso continuato per venti anni, ma il cui accertamento deve necessariamente passare attraverso un giudizio in- coato avverso i precedenti proprietari, anche ove assumano posizioni adesive,
e una sentenza dichiarativa del giudice, trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c., per garantire la continuità delle trascrizioni. Ne deriva che la condanna alle spese del giudizio risulterebbe gravemente lesiva della posizione del prece- dente proprietario, che non si opponga all'usucapione, ma adotti (formalmen- te o di fatto, nel caso in esame non costituendosi dopo la riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.) un comportamento idoneo a favorire l'acquisto della proprietà da parte dell'attore, prima, e delle intervenute, poi.
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PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ.
n. 90000046/2009 R.G., così decide:
1. Accerta e dichiara che la porzione di terreno avente la superficie di mq 455,00 acquistata per maturata usucapione da , Parte_1
oggi dalle di lui eredi e , per Parte_3 CP_6
come dichiarato con sentenza non definitiva n. 1387/2024, è, a segui- to di frazionamento, identificata e censita al foglio 9, particella 512, nel catasto terreni del Comune di Savoca;
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, con eso- nero da ogni responsabilità, di procedere alla trascrizione della pre- sente sentenza;
3. Compensa le spese di lite.
Messina, 27 giugno 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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