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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6909 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22720/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22720/2022 promossa da:
(C.F. E_ C.F._1
) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Delucchi e domiciliati digitalmente all'indirizzo pec del proprio difensore, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano nei cui Uffici in via Freguglia, n. 1 è domiciliato;
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria necessaria o opportuna e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 ex artt. 2043 e ss. c.c. ovvero ex art. 2059 c.c. o come meglio visto, in ordine all'infezione da epatite C (HCV) post-
1 trasfusionale contratta in vita da nel corso del ricovero ospedaliero subito nel 1977 e nella Parte_6 causazione del successivo decesso della congiunta degli attori per le complicanze legate all'epatite virale;
2) per l'effetto, condannare il convenuto in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento in Controparte_1 favore degli attori del danno non patrimoniale patito iure proprio a causa del decesso della madre, comprensivo della sofferenza provocata dall'evento dannoso e del danno c.d. da perdita del rapporto parentale, o, in ogni caso, dei danni meglio visti dall'Ill.mo Giudice adito, nella misura quantificata in applicazione delle tabelle “a punti” elaborate dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata, o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla sorte capitale a fare data dal decesso della SI.ra
[...]
(11.02.2017) e sino al saldo;
Parte_6
3) condannare, altresì, il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_5
a titolo di danno patrimoniale patit mma di € 4.000,00 per spese fun atti (v. doc. 36 allegato alla memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dell'esborso e sino al saldo;
4) con vittoria delle spese di lite oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario, nonché delle spese di C.T.U.”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
in subordine (e salvo gravame) voglia lo stesso Tribunale scomputare, in sede di (eventuale) liquidazione dei danni ex art. 2043 c.c., quanto già versato dal agli attori iure successionis e CP_1 a titolo di “equo indennizzo – assegno una tantum” ai sensi della L. € 77.468,53). Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , E_ [...]
, , e convenivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e l i, patrimoniali e Controparte_1 non, da loro subìti in conseguenza dell'infezione da virus dell'epatite C contratta dalla signora
[...]
, madre degli attori, a seguito della trasfusione eseguita nel mese di giugno del Parte_6 presso l'Ospedale L. Sacco di Milano.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che aveva contratto l'infezione da virus dell'epatite C a fronte di una Parte_6 tras oposta nel mese di giugno del 1977, presso l'Ospedale Luigi Sacco di Milano;
- che il nesso causale tra l'emotrasfusione e la contrazione del virus dell'epatite C veniva accertata dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1557/2003, che, all'esito della C.T.U. espletata in corso di causa, accertava in via di alta probabilità l'esistenza del nesso causale tra la terapia trasfusionale subita dalla nel 1977 e l'infezione da Parte_6 epatite C (HCV) contratta da quest'ultima;
- che il nesso causale veniva altresì accertato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera di Milano di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992;
2 - che nel corso degli anni le condizioni di salute della andavano incontro ad Parte_6 ingravescenza e, dopo lunghe sofferenze, la congiunta degli attori decedeva in data 11.02.2017 per “cirrosi epatica ascitogena” e “shock ipovolemico”;
- che la Commissione Medica Ospedaliera accertava altresì la sussistenza del nesso eziologico tra l'epatopatia post-trasfusionale e il decesso della congiunta degli attori;
- che gli attori, figli della sig.ra , subivano un grave danno non patrimoniale da Parte_6 perdita del rapporto parentale a causa della scomparsa della propria madre;
- che l'attrice subiva altresì un danno patrimoniale derivante dalle spese Parte_5 funerarie sostenute;
- che, pertanto, il è tenuto al risarcimento in favore degli attori del Controparte_1 danno, patrimon edesimi a causa del decesso della madre
[...]
. Parte_6
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1 contestava la sussistenza nel nesso di causa tra la patologia epatica sviluppata dalla e il Parte_6 decesso della medesima avvenuto a distanza di parecchi anni. In via subordinata, Controparte_1
chiedeva lo scomputo dall'eventuale risarcimento del danno di quanto già corrisposto agli
[...] attori a titolo di assegno “una tantum” ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 210/1992.
Alla prima udienza del 20.12.2022, questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 12.04.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'espletamento di accertamenti medico-legali al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso di causa tra le trasfusioni praticate alla sig.ra nel 1977 e la contrazione della patologia lamentata e tra Parte_6 quest'ultima ed il decesso, e con l'assunzione di prove orali.
All'udienza del 12.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 15.05.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 18.05.2025, verificato il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni da parte di entrambe le parti, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Quanto al merito della domanda giudiziale formulata dagli attori, giova preliminarmente rilevare quanto segue.
2.1. La domanda risarcitoria avanzata deve qualificarsi in termini di domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Al riguardo, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito, anche recentemente, che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e Controparte_1 elativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e CP_1 distribuzione del sangue umano") vennero en obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la
3 condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per CP_1 organizzare le attività di vigilanza e controllo” (cfr. Cass. civ. 14748/2022, Pres. Travaglino).
In particolare è stato affermato che, per l'accertamento della responsabilità ministeriale in siffatta materia – tenuto conto delle conoscenze scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HCV, HIV o HBV in soggetto emotrasfuso – in assenza di altri fattori alternativi, occorre accertare che l'omissione degli obblighi di controllo, prevenzione e vigilanza in ordine alla trasmissione di malattie mediante il sangue infetto sia stata causa dell'insorgenza della malattia e, per converso, che la condotta doverosa avrebbe impedito il verificarsi dell'evento lesivo (cfr. Cass. civ., sez. un. 581/2008); conseguentemente, l'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il a responsabilità extracontrattuale CP_1 ex art. 2043 c.c. allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 576 del 2008).
In ordine al profilo degli obblighi gravanti sul anteriormente al 1990, giova richiamare CP_1
l'orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. 14748/2022; Cass. civ. 21145/2021; Cass. 26152/2014, Cass. civ. n. 17685 del 2011, Cass. civ. 2232/2016 e 11792/2016 e Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 4453/2013 del 4 dicembre 2013), integralmente condiviso da questo Tribunale, che riconosce la responsabilità ministeriale in relazione a molteplici casi di contagio di virus epatite C a seguito di emotrasfusioni avvenute in epoca anteriore al 1977 (nella specie le pronunce sopra richiamate riguardano emotrasfusioni effettuate nel 1963, nel 1965, nel 1970, nel 1973, nel 1974, nel 1976 e nel 1977).
Ed infatti, il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità prende le mosse, per l'individuazione del fondamento della responsabilità ministeriale, dalla pluralità di fonti normative dalle quali sorgevano, già in epoca anteriore al 1977, obblighi di controllo e di vigilanza da parte del in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. CP_1
Al riguardo si ricordano:
1) la L. n. 296 del 1958, art. 1 (che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici e, in particolare, di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi);
2) la L. n. 592 del 1967, art. 1 (attribuisce al le direttive tecniche per l'organizzazione,
CP_1 il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio della relativa vigilanza), art. 20 della medesima legge (che attribuisce al il compito di proporre l'emanazione di norme relative
CP_1 all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti), art. 21 (che attribuisce al il compito di autorizzare l'importazione e
CP_1 l'esportazione di sangue umano e d rivati per uso terapeutico) e art. 22 (che attribuisce al il potere di autorizzare l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del
CP_1 centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati);
4 3) il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del 1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del Ministero e contemplante (art. 44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
4) il D.M. Sanità 7 febbraio 1972 (contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il della sanità sia costantemente CP_1 informato delle attività del Centro);
5) il D.M. Sanità 15 settembre 1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, contemplante l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali ed ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che, all'esito di accertamento dell'Istituto superiore di sanità, siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati;
6) la L. n. 519 del 1973 (attribuente all' compiti attivi a tutela della Controparte_3 salute pubblica);
7) la L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conservando al
, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario Controparte_4 iti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art.
6. lett. b, c), confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
8) il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del . Controparte_4
Le fonti sopra richiamate delineano un quadro normativo che consente di rinvenire in capo al
, anteriormente agli anni novanta, molteplici poteri di vigilanza nella preparazione ed CP_1 utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla correlata sicurezza: si evince, infatti, come sin dalla fine degli anni sessanta – inizi anni settanta il rischio di trasmissione dei virus HBC, HIV e HCV fosse ben noto, dal momento che, già da tale epoca, il aveva disposto, con una serie CP_1 di circolari del 1971 e 1972, la ricerca sistematica dell'antige ia unitamente a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto e la rilevazione (indiretta) dei virus risultava possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. sul punto Cass. civ. n. 8069 del 1993). Sin dalla metà degli anni sessanta erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. civ. n. 9315 del 2010).
Ne consegue che fin dalla fine degli anni sessanta, inizi anni settanta, fossero ben noti i rischi di trasmissione dei predetti virus e fosse possibile la rilevazione (indiretta) dei virus attraverso la determinazione delle transaminasi ALT e il metodo dell'anti-HbcAg, a nulla rilevando in senso inverso, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. cit.: ex multis Cass. 26152/2014, Cass. civ. n. 17685 del 2011, Cass. civ. 2232/2016 e 11792/2016) ed anche dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. sentenza n. 1507/2015, sentenza n. 4453/2013 e sentenza n. 2491/2008), la data della scoperta dei virus.
5 Declinando, pertanto, i predetti principi alla fattispecie in esame, può ritenersi che, sulla base delle ricerche scientifiche in relazione all'esistenza del virus non A non B, del riconoscimento della sua modalità di contagio per via emotrasfusionale, della possibilità di individuare i possibili donatori infetti mediante gli opportuni marcatori, dell'eziologia del tipo di virus non A non B che veniva identificato di fatto escludendo nei donatori coinvolti la presenza del HbcAg, cioè del marcatore diretto del virus B e la positività degli stessi alle indagini seriologiche del virus A, anche all'epoca delle terapie trasfusionali effettuate alla signora , nel 1977, il era ben Parte_6 CP_1 consapevole del rischio di contagio di questo nuovo virus e degli strumenti utilizzabili per prevenirne la diffusione e avrebbe dovuto vigilare sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati, al fine di verificarne la sicurezza per l'emotrasfuso nello svolgimento del suo compito istituzionale di indirizzo e vigilanza ai fini della tutela della salute e della riduzione del rischio di contagio da sangue infetto.
In ordine al profilo soggettivo dell'illecito, la colpa della P.A., sia generica che specifica, risulta integrata dalla negligenza e dall'inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline: la stessa si rinviene agevolmente – come altresì spiegato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata n. 17685/2011 – nella violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo, imposti dalle fonti normative sopra ricordate, costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., sul punto, altresì, Cass. civ., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento di vigilanza, sicurezza e controllo circa l'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto loro prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 11301 del 2011), non risultando esaustiva – degli obblighi di diligenza attribuiti al de quo – la mera attività normativa assolta. CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di chiarire che, a fronte di tali obblighi normativi, non può essere invocata la discrezionalità amministrativa per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Invero, precisa la Suprema Corte che “il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula d'altro canto l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 581 del 2008).
Pertanto, in ragione dell'unicità dell'evento lesivo – infezione da epatite C e quindi lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto e relativo evento morte – derivato dall'emotrasfusione (Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17685; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576), la responsabilità può accertarsi nell'omissione, da parte del Ministero, dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dai più datati parametri scientifici del tempo, sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione (tra le altre: Cass. 14 luglio 2011, n. 15453; Cass. 30 agosto 2013, n. 19995), in epoca anche anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni (cfr. Cass. civ. n. 2232 del 2016).
Alla luce delle superiori considerazioni si rileva che, quanto al profilo eziologico tra il virus epatite C ed il trattamento trasfusionale cui è stata sottoposta la signora presso l'Ospedale Parte_6 L. Sacco di Milano nel giugno del 1977 – peraltro non conte nuta – lo stesso è stato accertato sia dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1557/2003, all'esito della C.T.U. espletata in corso di causa (v. doc. 16, fasc. att.), sia dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992 nel verbale del 25.11.2003, laddove si legge: “Nel caso in esame è possibile che l'infezione HCV si sia verificata in occasione della trasfusione cui è stata sottoposta la signora
6 nel giugno 1977, essendo all'epoca elevato il rischio di contrarre tale infezione” (v. doc. 17, Parte_6 fasc. att.).
Quanto, invece, al profilo eziologico tra l'evento lesivo-morte della sig.ra ed il Parte_6 trattamento trasfusionale cui quest'ultima è stata sottoposta nel giugno del 1977 presso l'Ospedale L. Sacco di Milano, lo stesso è stato accertato in primo luogo da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Milano laddove, nelle considerazioni medico legali a pagina 2 del verbale del 28.01.2019, ha espressamente riportato che “dalla documentazione allegata si evince che la SI.ra
[...]
è deceduta per: 1) Cirrosi epatica ascitogena e 2) Shock ipovolemico, patologia che può essere causalmente Parte_6 connessa alla pregressa epatite cronica HCV positiva” (v. doc. 20, fasc. att.).
Ancora, il predetto rapporto di causalità è stato accertato anche dalla relazione tecnica del medico legale redatta dal c.t.u. nominato in corso di causa, dott.ssa , la quale ha concluso Persona_1 che: “La signora fu sottoposta a trasfusione di 2 unità di sangue nel giugno 1977, a causa delle Parte_6 rilevanti perdite presenza di fibroma uterino metrorragico che necessitò dell'intervento di colpoisterectomia, cistopessi, uretroplastica, colpoperineoplastica. La prima evidenza di infezione cronica HCV correlata era dell'aprile 1990, ovvero 13 anni circa dopo le trasfusioni subite. Poiché la letteratura internazionale ha dimostrato che negli anni '80, nei Paesi occidentali, il rischio di epatite C post-trasfusionale era circa il 20% per unità di sangue trasfuso, non essendo documentate in atti ulteriori potenziali cause di trasmissione dell'infezione, è lecito concludere che la genesi dell'epatite C occorsa alla signora sia correlabile alle trasfusioni subite con una Parte_6 elevata probabilità. Poiché è noto e ampiamente docu storia naturale dell'infezione acuta C può determinare l'insorgenza di cirrosi epatica in un arco di tempo variabile tra 20 e 30 anni dall'infezione, appare del tutto verosimile datare l'acquisizione dell'infezione HCV da parte della signora a circa 20 anni prima, Parte_6 ovvero al 1977, confermando l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento trasfusionale, lo sviluppo di cirrosi epatica, lo scompenso ascitico e, infine, il decesso” (v. relazione peritale, pagg. 47 ss.).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico.
Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, il nesso eziologico tra l'infezione da epatite C e il decesso della signora può ritenersi provato secondo le regole probatorie Parte_6 del giudizio civile.
Accertati dunque, nei termini predetti, i presupposti strutturali della fattispecie aquiliana, in assenza di altri fattori alternativi, può ritenersi che, nella fattispecie, la condotta omissiva del CP_1 convenuto sia stata causa dell'insorgenza della patologia contratta (infezione da epatite C) e più probabilmente che non, determinato la morte della SInora e che, dunque, la Parte_6 condotta doverosa ministeriale, se fosse stata tenuta, avrebbe zione dell'evento lesivo.
2.2. Alla luce delle superiori considerazioni, così ricostruita la responsabilità ministeriale, giova, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile agli attori e, successivamente, procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
2.2.1. Quanto ai danni non patrimoniali lamentati dagli attori, quali figli della de cuius
[...]
, questi agiscono in giudizio ai fini del riconoscimento del ristoro per il da Parte_6 patrimoniale, inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla perdita del congiunto.
7 Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Parimenti, giova ricordare che il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria – non suscettiva di suddivisione in sottocategorie – del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni del risarcimento pur dovuto del danno morale e del danno c.d. dinamico-relazionale costituito dal peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite, dovendosi dunque ritenere inammissibile la duplicazione del danno non patrimoniale sia in termini di danno da c.d. perdita del rapporto parentale, sia in termini di c.d. danno morale.
Sul punto deve infatti rilevarsi, come già affermato da questo Tribunale, che “il turbamento psichico da morte è infatti indennizzato mediante gli importi attribuiti a titolo di risarcimento del pregiudizio da perdita del rapporto parentale, voce di danno certamente comprensiva del lutto patito, conseguenza ordinaria della perdita del congiunto. L'attribuzione di una ulteriore somma per danno “morale” costituirebbe una evidente duplicazione di un risarcimento già riconosciuto” (Tribunale di Milano, sentenza n. 6077/2022).
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c., nel prevedere
8 che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita, com'è noto, di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
9 Ebbene, quanto all'intensità del rapporto tra la de cuius e gli odierni attori, tutti figli del della sig.ra
[...]
, e, dunque, quanto alla sofferenza di questi ultimi, questo giudice ritiene di dare continuità Parte_6 ento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016).
Inoltre, in ogni caso, l'intensità del rapporto può ritenersi provata anche alla luce dell'ampia istruttoria orale espletata nel presente giudizio dalla quale è emerso che i figli e E_ [...]
si alternavano nell'accompagnare la madre alle visit d Parte_5 esigenze quotidiane, trascorrevano ogni estate un periodo al mare con la madre e la frequentavano assiduamente condividendo con la medesima le varie feste e ricorrenze;
quanto, invece, agli altri figli, dall'istruttoria orale è emerso che comunque frequentavano la madre, sia facendole visita personalmente sia telefonicamente (v. verbale udienza del 28.02.2024: “ Io posso dire di avere visto Pt_1 che portava la madre alle visite di controllo all'ospedale. Lo vedevo perché abitiamo vicini. So che anche Pt_5 accompagnava la madre in quanto me lo ha riferito lei stessa in occasione di conversazioni avute nel suo ne alimentari. Degli altri non so […] Io posso dire che prima del 2000 non conoscevo Posso dire che dal 2000 Pt_1 in poi si recava a fare visita alla madre per averlo visto. Anche a sì mi ha riferito lei […] Pt_1 Pt_5
Anche per queste visite posso dire di avere visto personalmente e di avere sentito da che anche lei ha
Pt_1 Pt_5 accompagnato la madre dal medico di famiglia […] Io so che e si sono oc lla madre anche Pt_5 Pt_1 aiutandola nelle attività di vita quotidiane andando presso la sua abitazione che era sempre nel comune di Cesano Boscone […] so che e accompagnavano la madre al mare a Nervi, ma non so dire con precisione in Pt_5 Pt_1 quali periodi […] Io ho visto e anche che abita nello stesso mio condominio, andare da
Pt_1 Pt_5 Pt_3 Albero insieme ai loro genitori s tività di e Pasqua. Li ho visti diverse volte, soprattutto a Natale ma anche a Pasqua qualche volta […] Io so che e erano in contatto quotidiano con la madre
Pt_1 Pt_5 se non di persona per telefono”, teste I isti personalmente accompagnare la madre Testimone_1 all'Ospedale San Carlo Borromeo. Sono un amico di famiglia, li ho visti che si alternavano ad accompagnarla […] So che la accudivano e la andavano a trovare ma non so se lo facessero quotidianamente. Io conosco la famiglia dal 2010 circa. Dei periodi precedenti non saprei […] Li ho visti personalmente in alcune occasioni e so che la accompagnavano alternandosi […] Io sono stato a casa della madre di e e li ho visti fare le cose che mi si dicono:
Pt_1 Pt_5 preparare i pasti, misurare la pressione, curare la casa, controllare che la madre prendesse le medicine, la aiutavano anche a lavarsi. La accudivano sia che […] Li ho visti partire assieme per le vacanze in più occasioni
Pt_1 Pt_5
[…]Si riuniva tutta la famiglia a Natale e a Pasqua i figli trascorrevano le festività di Natale e Pasqua con la madre, sig.ra […] Io so che hanno festeggiato alcuni compleanni con la madre sia che che Parte_6 Pt_1 Pt_5
Degli altri figli non saprei […] Tutti i figli si sentivano con la sig.ra di persona o per telefono. Pt_3 Parte_6
stato a casa di e ho potuto constatare di person chiamavano e le facevano Parte_6 visita spesso anche se non posso dire di avere visto che tutti i figli chiamassero o passassero quotidianamente perché non ero quotidianamente a casa sua”, teste . Tes_2
2.2.2. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto al figlio , di anni 50 al momento dell'evento lesivo (punti 20), E_ considerata l'età d decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di
10 madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 187.728,00 (48 punti x 3.911,00);
- quanto alla figlia , di anni 58 al momento dell'evento lesivo (punti 18), Parte_5 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, della modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 179.906,00 (46 punti x 3.911,00);
- quanto al figlio , di anni 55 al momento dell'evento lesivo (punti Parte_2
18), considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare seppur debba rilevarsi una minore intensità rispetto all'assistenza prestata dai sopramenzionati fratelli,
e come evidenziato supra ed emerso all'esito dell'istruttoria orale E_ Parte_5
(circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 160.351,00 (41 punti x 3.911,00);
- quanto al figlio , di anni 46 al momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata Parte_3
l'età della vittima al momento del decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare seppur debba rilevarsi una minore intensità rispetto all'assistenza prestata dai sopramenzionati fratelli,
e come evidenziato supra ed emerso all'esito dell'istruttoria orale E_ Parte_5
11 (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 168.173,00 (43 punti x 3.911,00);
- quanto al figlio , di anni 54 al momento dell'evento lesivo (punti 18), Parte_4 considerata l'età d l decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, della modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare seppur debba rilevarsi una minore intensità rispetto all'assistenza prestata dai sopramenzionati fratelli, e come evidenziato supra ed emerso all'esito E_ Parte_5 dell'istruttoria orale (circ punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 160.351,00 (41 punti x 3.911,00).
3. In ordine all'istanza sollevata da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta relativa alla detrazione, in caso di accoglimento della domanda attorea, dal quantum risarcitorio della somma riconosciuta agli attori a titolo di assegno una tantum ex L. 210 del 1992, si rileva quanto segue.
Il convenuto deduce nei propri scritti difensivi che l'attore , CP_1 E_ de riscossione anche per conto degli altri aventi diritto, ha perc i Euro 77.468,53 in data 5 luglio 2019.
Ebbene al riguardo giova rilevare che gli attori nella prima difesa utile (udienza ex art. 183 c.p.c.) nulla hanno contestato e, successivamente, con il deposito della memoria assertiva hanno contestato – in diritto – la detraibilità della somma affermando che l'assegno “una tantum” di cui alla Legge n. 210/1992 è una provvidenza economica che spetta, tra gli altri, ai figli del defunto nella loro qualità di eredi e che, pertanto, può essere compensato soltanto con gli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni sofferti iure hereditatis e non, come nel caso di specie, con gli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni patiti iure proprio a seguito del decesso della madre (v. memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., pagg. 6 ss., fasc. att.).
Gli attori, nella medesima memoria, non hanno contestato anche l'effettiva percezione del predetto assegno, sollevando tale contestazione soltanto in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente (v. comparsa conclusionale, pagg. 19 ss., fasc. att.); ne consegue che la stessa è inammissibile.
Alla luce di quanto sopra, può pertanto ritenersi pacifica in giudizio, e dunque provata, la circostanza relativa all'effettivo pagamento dell'assegno “una tantum” di cui alla Legge n. 210/1992, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., a favore del figlio in E_ qualità di delegato alla riscossione anche per conto dei fratelli.
L'art. 2, comma 3, della legge 210/1992 prevede, infatti, che, nel caso di morte, sono considerati aventi diritto, tra gli altri, i figli. Nella specie, dal verbale del 28.02.2019 della Commissione Medica Ospedaliera di Milano di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992, prodotto in giudizio dalla stessa parte
12 attrice sub doc. 20, si evince il giudizio positivo della Commissione in ordine alla domanda tempestivamente presentata dall'avente diritto (v. doc. 20, fasc. att.). E_
Ciò posto, deve dunque ritenersi meritevole di accoglimento l'istanza formulata dal CP_1 convenuto di detrazione dal quantum risarcitorio delle somme riconosciute all'attore E_
a titolo di assegno una tantum ex L. 210 del 1992, con riferimento al principi
[...] lucri cum damno, in forza del quale “la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex L. n. 210 del 1992, e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del , per Controparte_4 aver omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l'indennizzo co o sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il ed aventi causa dal Controparte_1 medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivat erisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento” (cfr. Cass. civ. 992/2014 e Cass. civ. 584/2008 v. anche Cass. 26757/2020 e Cass. 8532/2020).
Orbene, considerato che in relazione all'assegno una tantum non si pone alcun problema di determinazione o determinabilità dell'importo, posto che si tratta di una somma prefissata dalla legge, deve procedersi alla sua detrazione rispetto a quanto conteggiato a titolo di danno non patrimoniale a favore del solo attore , in quanto unico soggetto beneficiario della predetta E_ somma anche per conto degli altri figli, come emerso in giudizio (v. doc. 20, fasc. att.).
Atteso che l'assegno predetto è pari ad Euro 77.468,53, dalla somma come sopra determinata a favore dell'attore pari ad Euro 187.728,00, deve essere detratta la somma E_ ricevuta a titolo l. 210/1992, art. 2, rendendo omogenei alla stessa data l'indennizzo ed il risarcimento. Ed infatti, in presenza di acconti (fattispecie alla quale può essere assimilato il pagamento dell'indennizzo de quo), occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare l'indennizzo alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), così procedendo si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'indennizzo di Euro 77.468,53, pagato da nel mese di luglio 2019 deve essere rivalutato in Euro 91.877,69. Controparte_5
Detraendo dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non E_ patrimoniale di Euro 187.728,00, liquidato all'attualità, l'indennizzo ricevuto, reso omogeneo alla medesima data, di Euro 91.877,69, il residuo credito ammonta ad Euro 95.850,31.
4. In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti
13 modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo morte (11.02.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 11.02.2017 fino alla presente sentenza.
5. Compete, inoltre, all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale Parte_5 subìto per le spese funerarie sostenute, tuito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha disposto che: “le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione” (Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n.31542).
Ebbene, la predetta spesa è stata ritualmente documentata in giudizio mediante la produzione della fattura n. 29/2017 della ditta Moro S.r.l. (v. doc. 36, fasc. att.), per un importo pari a Euro 4.000,00, somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (17.02.2017), è pari a Euro 4.824,00.
Sulla predetta somma devono essere riconosciute le maggiorazioni per interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì degli esborsi al saldo secondo i criteri esposti supra, sub 4.
6. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), a carico del , tenuto conto Controparte_1 dell'attività difensiva effettivamente espletata, della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate, da distrarsi a favore dell'avv. Luigi Delucchi come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c., con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. in data 03.09.2025. Con riguardo alla richiesta di aumento per la pluralità di parte, deve ritenersi che le posizioni dei singoli attori sono di fatto sovrapponibili e negli scritti la difesa è stata sostanzialmente unitaria.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico del convenuto gli CP_1 esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad ,00
+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 18.01.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− condanna il al pagamento a corrispondere a favore di: Controparte_1
✓ la somma di Euro 95.850,31 a titolo di danno non E_ come in motivazione, già tenuto conto di quanto ricevuto a titolo di indennizzo una tantum ex art. 2 legge 210/1992;
✓ la somma di Euro 179.906,00 a titolo di danno non Parte_5 patrimoniale, e la somma di Euro 4.824,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ la somma di Euro 160.351,00 a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
14 ✓ la somma di Euro 168.173,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_3 accessori come in motivazione;
✓ la somma di Euro 160.351,00 a titolo di danno non Parte_4 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
− condanna il a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori che si Controparte_1 liquidano in Euro 29.193,00 per compensi, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Luigi Delucchi come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
− pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento 18.01.2024.
Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22720/2022 promossa da:
(C.F. E_ C.F._1
) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Delucchi e domiciliati digitalmente all'indirizzo pec del proprio difensore, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano nei cui Uffici in via Freguglia, n. 1 è domiciliato;
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria necessaria o opportuna e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 ex artt. 2043 e ss. c.c. ovvero ex art. 2059 c.c. o come meglio visto, in ordine all'infezione da epatite C (HCV) post-
1 trasfusionale contratta in vita da nel corso del ricovero ospedaliero subito nel 1977 e nella Parte_6 causazione del successivo decesso della congiunta degli attori per le complicanze legate all'epatite virale;
2) per l'effetto, condannare il convenuto in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento in Controparte_1 favore degli attori del danno non patrimoniale patito iure proprio a causa del decesso della madre, comprensivo della sofferenza provocata dall'evento dannoso e del danno c.d. da perdita del rapporto parentale, o, in ogni caso, dei danni meglio visti dall'Ill.mo Giudice adito, nella misura quantificata in applicazione delle tabelle “a punti” elaborate dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata, o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla sorte capitale a fare data dal decesso della SI.ra
[...]
(11.02.2017) e sino al saldo;
Parte_6
3) condannare, altresì, il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_5
a titolo di danno patrimoniale patit mma di € 4.000,00 per spese fun atti (v. doc. 36 allegato alla memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dalla data dell'esborso e sino al saldo;
4) con vittoria delle spese di lite oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario, nonché delle spese di C.T.U.”.
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
in subordine (e salvo gravame) voglia lo stesso Tribunale scomputare, in sede di (eventuale) liquidazione dei danni ex art. 2043 c.c., quanto già versato dal agli attori iure successionis e CP_1 a titolo di “equo indennizzo – assegno una tantum” ai sensi della L. € 77.468,53). Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori , E_ [...]
, , e convenivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e l i, patrimoniali e Controparte_1 non, da loro subìti in conseguenza dell'infezione da virus dell'epatite C contratta dalla signora
[...]
, madre degli attori, a seguito della trasfusione eseguita nel mese di giugno del Parte_6 presso l'Ospedale L. Sacco di Milano.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che aveva contratto l'infezione da virus dell'epatite C a fronte di una Parte_6 tras oposta nel mese di giugno del 1977, presso l'Ospedale Luigi Sacco di Milano;
- che il nesso causale tra l'emotrasfusione e la contrazione del virus dell'epatite C veniva accertata dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1557/2003, che, all'esito della C.T.U. espletata in corso di causa, accertava in via di alta probabilità l'esistenza del nesso causale tra la terapia trasfusionale subita dalla nel 1977 e l'infezione da Parte_6 epatite C (HCV) contratta da quest'ultima;
- che il nesso causale veniva altresì accertato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera di Milano di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992;
2 - che nel corso degli anni le condizioni di salute della andavano incontro ad Parte_6 ingravescenza e, dopo lunghe sofferenze, la congiunta degli attori decedeva in data 11.02.2017 per “cirrosi epatica ascitogena” e “shock ipovolemico”;
- che la Commissione Medica Ospedaliera accertava altresì la sussistenza del nesso eziologico tra l'epatopatia post-trasfusionale e il decesso della congiunta degli attori;
- che gli attori, figli della sig.ra , subivano un grave danno non patrimoniale da Parte_6 perdita del rapporto parentale a causa della scomparsa della propria madre;
- che l'attrice subiva altresì un danno patrimoniale derivante dalle spese Parte_5 funerarie sostenute;
- che, pertanto, il è tenuto al risarcimento in favore degli attori del Controparte_1 danno, patrimon edesimi a causa del decesso della madre
[...]
. Parte_6
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il , il quale Controparte_1 contestava la sussistenza nel nesso di causa tra la patologia epatica sviluppata dalla e il Parte_6 decesso della medesima avvenuto a distanza di parecchi anni. In via subordinata, Controparte_1
chiedeva lo scomputo dall'eventuale risarcimento del danno di quanto già corrisposto agli
[...] attori a titolo di assegno “una tantum” ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 210/1992.
Alla prima udienza del 20.12.2022, questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza del giorno 12.04.2023 per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'espletamento di accertamenti medico-legali al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso di causa tra le trasfusioni praticate alla sig.ra nel 1977 e la contrazione della patologia lamentata e tra Parte_6 quest'ultima ed il decesso, e con l'assunzione di prove orali.
All'udienza del 12.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 15.05.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
Con Ordinanza del 18.05.2025, verificato il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni da parte di entrambe le parti, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Quanto al merito della domanda giudiziale formulata dagli attori, giova preliminarmente rilevare quanto segue.
2.1. La domanda risarcitoria avanzata deve qualificarsi in termini di domanda di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Al riguardo, la Suprema Corte ha ripetutamente statuito, anche recentemente, che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e Controparte_1 elativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1° gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e CP_1 distribuzione del sangue umano") vennero en obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di fondare la
3 condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per CP_1 organizzare le attività di vigilanza e controllo” (cfr. Cass. civ. 14748/2022, Pres. Travaglino).
In particolare è stato affermato che, per l'accertamento della responsabilità ministeriale in siffatta materia – tenuto conto delle conoscenze scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HCV, HIV o HBV in soggetto emotrasfuso – in assenza di altri fattori alternativi, occorre accertare che l'omissione degli obblighi di controllo, prevenzione e vigilanza in ordine alla trasmissione di malattie mediante il sangue infetto sia stata causa dell'insorgenza della malattia e, per converso, che la condotta doverosa avrebbe impedito il verificarsi dell'evento lesivo (cfr. Cass. civ., sez. un. 581/2008); conseguentemente, l'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il a responsabilità extracontrattuale CP_1 ex art. 2043 c.c. allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. Un., n. 576 del 2008).
In ordine al profilo degli obblighi gravanti sul anteriormente al 1990, giova richiamare CP_1
l'orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. 14748/2022; Cass. civ. 21145/2021; Cass. 26152/2014, Cass. civ. n. 17685 del 2011, Cass. civ. 2232/2016 e 11792/2016 e Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 4453/2013 del 4 dicembre 2013), integralmente condiviso da questo Tribunale, che riconosce la responsabilità ministeriale in relazione a molteplici casi di contagio di virus epatite C a seguito di emotrasfusioni avvenute in epoca anteriore al 1977 (nella specie le pronunce sopra richiamate riguardano emotrasfusioni effettuate nel 1963, nel 1965, nel 1970, nel 1973, nel 1974, nel 1976 e nel 1977).
Ed infatti, il predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità prende le mosse, per l'individuazione del fondamento della responsabilità ministeriale, dalla pluralità di fonti normative dalle quali sorgevano, già in epoca anteriore al 1977, obblighi di controllo e di vigilanza da parte del in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico. CP_1
Al riguardo si ricordano:
1) la L. n. 296 del 1958, art. 1 (che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici e, in particolare, di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi);
2) la L. n. 592 del 1967, art. 1 (attribuisce al le direttive tecniche per l'organizzazione,
CP_1 il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l'esercizio della relativa vigilanza), art. 20 della medesima legge (che attribuisce al il compito di proporre l'emanazione di norme relative
CP_1 all'organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all'impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti), art. 21 (che attribuisce al il compito di autorizzare l'importazione e
CP_1 l'esportazione di sangue umano e d rivati per uso terapeutico) e art. 22 (che attribuisce al il potere di autorizzare l'autorità sanitaria a disporre la chiusura del
CP_1 centro, del laboratorio o dell'officina autorizzati);
4 3) il D.P.R. n. 1256 del 1971 (recante regolamento di attuazione della L. n. 592 del 1967), contenente norme concernenti i poteri di controllo e vigilanza in materia del Ministero e contemplante (art. 44) l'obbligo di controllare se il donatore di sangue sia affetto da epatite virale, vietando in tal caso la trasfusione;
4) il D.M. Sanità 7 febbraio 1972 (contenente norme regolanti l'attività del Centro nazionale per la trasfusione del sangue, nonché la previsione che il della sanità sia costantemente CP_1 informato delle attività del Centro);
5) il D.M. Sanità 15 settembre 1972, disciplinante l'importazione e l'esportazione del sangue e dei suoi derivati, contemplante l'autorizzazione ministeriale (almeno nel caso di provenienza da Paesi nei quali non vi sia una normativa idonea a garantire la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza) agli ospedali ed ai centri gestori per la produzione di emoderivati ed alle officine farmaceutiche che, all'esito di accertamento dell'Istituto superiore di sanità, siano risultati idonei ad eseguire i controlli sui prodotti importati;
6) la L. n. 519 del 1973 (attribuente all' compiti attivi a tutela della Controparte_3 salute pubblica);
7) la L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conservando al
, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario Controparte_4 iti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art.
6. lett. b, c), confermando (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale;
8) il D.L. n. 443 del 1987, che ha introdotto la c.d. farmacosorveglianza dei medicinali da parte del . Controparte_4
Le fonti sopra richiamate delineano un quadro normativo che consente di rinvenire in capo al
, anteriormente agli anni novanta, molteplici poteri di vigilanza nella preparazione ed CP_1 utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla correlata sicurezza: si evince, infatti, come sin dalla fine degli anni sessanta – inizi anni settanta il rischio di trasmissione dei virus HBC, HIV e HCV fosse ben noto, dal momento che, già da tale epoca, il aveva disposto, con una serie CP_1 di circolari del 1971 e 1972, la ricerca sistematica dell'antige ia unitamente a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto e la rilevazione (indiretta) dei virus risultava possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. sul punto Cass. civ. n. 8069 del 1993). Sin dalla metà degli anni sessanta erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT – indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. civ. n. 9315 del 2010).
Ne consegue che fin dalla fine degli anni sessanta, inizi anni settanta, fossero ben noti i rischi di trasmissione dei predetti virus e fosse possibile la rilevazione (indiretta) dei virus attraverso la determinazione delle transaminasi ALT e il metodo dell'anti-HbcAg, a nulla rilevando in senso inverso, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. cit.: ex multis Cass. 26152/2014, Cass. civ. n. 17685 del 2011, Cass. civ. 2232/2016 e 11792/2016) ed anche dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. sentenza n. 1507/2015, sentenza n. 4453/2013 e sentenza n. 2491/2008), la data della scoperta dei virus.
5 Declinando, pertanto, i predetti principi alla fattispecie in esame, può ritenersi che, sulla base delle ricerche scientifiche in relazione all'esistenza del virus non A non B, del riconoscimento della sua modalità di contagio per via emotrasfusionale, della possibilità di individuare i possibili donatori infetti mediante gli opportuni marcatori, dell'eziologia del tipo di virus non A non B che veniva identificato di fatto escludendo nei donatori coinvolti la presenza del HbcAg, cioè del marcatore diretto del virus B e la positività degli stessi alle indagini seriologiche del virus A, anche all'epoca delle terapie trasfusionali effettuate alla signora , nel 1977, il era ben Parte_6 CP_1 consapevole del rischio di contagio di questo nuovo virus e degli strumenti utilizzabili per prevenirne la diffusione e avrebbe dovuto vigilare sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati, al fine di verificarne la sicurezza per l'emotrasfuso nello svolgimento del suo compito istituzionale di indirizzo e vigilanza ai fini della tutela della salute e della riduzione del rischio di contagio da sangue infetto.
In ordine al profilo soggettivo dell'illecito, la colpa della P.A., sia generica che specifica, risulta integrata dalla negligenza e dall'inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline: la stessa si rinviene agevolmente – come altresì spiegato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata n. 17685/2011 – nella violazione dei comportamenti dovuti di vigilanza e controllo, imposti dalle fonti normative sopra ricordate, costituenti limiti esterni all'attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (cfr., sul punto, altresì, Cass. civ., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento di vigilanza, sicurezza e controllo circa l'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto loro prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 11301 del 2011), non risultando esaustiva – degli obblighi di diligenza attribuiti al de quo – la mera attività normativa assolta. CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di chiarire che, a fronte di tali obblighi normativi, non può essere invocata la discrezionalità amministrativa per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Invero, precisa la Suprema Corte che “il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula d'altro canto l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo esso tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 581 del 2008).
Pertanto, in ragione dell'unicità dell'evento lesivo – infezione da epatite C e quindi lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto e relativo evento morte – derivato dall'emotrasfusione (Cass. civ., sez. III, 29 agosto 2011, n. 17685; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576), la responsabilità può accertarsi nell'omissione, da parte del Ministero, dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dai più datati parametri scientifici del tempo, sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione (tra le altre: Cass. 14 luglio 2011, n. 15453; Cass. 30 agosto 2013, n. 19995), in epoca anche anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni (cfr. Cass. civ. n. 2232 del 2016).
Alla luce delle superiori considerazioni si rileva che, quanto al profilo eziologico tra il virus epatite C ed il trattamento trasfusionale cui è stata sottoposta la signora presso l'Ospedale Parte_6 L. Sacco di Milano nel giugno del 1977 – peraltro non conte nuta – lo stesso è stato accertato sia dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1557/2003, all'esito della C.T.U. espletata in corso di causa (v. doc. 16, fasc. att.), sia dalla Commissione Medica Ospedaliera di Milano di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992 nel verbale del 25.11.2003, laddove si legge: “Nel caso in esame è possibile che l'infezione HCV si sia verificata in occasione della trasfusione cui è stata sottoposta la signora
6 nel giugno 1977, essendo all'epoca elevato il rischio di contrarre tale infezione” (v. doc. 17, Parte_6 fasc. att.).
Quanto, invece, al profilo eziologico tra l'evento lesivo-morte della sig.ra ed il Parte_6 trattamento trasfusionale cui quest'ultima è stata sottoposta nel giugno del 1977 presso l'Ospedale L. Sacco di Milano, lo stesso è stato accertato in primo luogo da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Milano laddove, nelle considerazioni medico legali a pagina 2 del verbale del 28.01.2019, ha espressamente riportato che “dalla documentazione allegata si evince che la SI.ra
[...]
è deceduta per: 1) Cirrosi epatica ascitogena e 2) Shock ipovolemico, patologia che può essere causalmente Parte_6 connessa alla pregressa epatite cronica HCV positiva” (v. doc. 20, fasc. att.).
Ancora, il predetto rapporto di causalità è stato accertato anche dalla relazione tecnica del medico legale redatta dal c.t.u. nominato in corso di causa, dott.ssa , la quale ha concluso Persona_1 che: “La signora fu sottoposta a trasfusione di 2 unità di sangue nel giugno 1977, a causa delle Parte_6 rilevanti perdite presenza di fibroma uterino metrorragico che necessitò dell'intervento di colpoisterectomia, cistopessi, uretroplastica, colpoperineoplastica. La prima evidenza di infezione cronica HCV correlata era dell'aprile 1990, ovvero 13 anni circa dopo le trasfusioni subite. Poiché la letteratura internazionale ha dimostrato che negli anni '80, nei Paesi occidentali, il rischio di epatite C post-trasfusionale era circa il 20% per unità di sangue trasfuso, non essendo documentate in atti ulteriori potenziali cause di trasmissione dell'infezione, è lecito concludere che la genesi dell'epatite C occorsa alla signora sia correlabile alle trasfusioni subite con una Parte_6 elevata probabilità. Poiché è noto e ampiamente docu storia naturale dell'infezione acuta C può determinare l'insorgenza di cirrosi epatica in un arco di tempo variabile tra 20 e 30 anni dall'infezione, appare del tutto verosimile datare l'acquisizione dell'infezione HCV da parte della signora a circa 20 anni prima, Parte_6 ovvero al 1977, confermando l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento trasfusionale, lo sviluppo di cirrosi epatica, lo scompenso ascitico e, infine, il decesso” (v. relazione peritale, pagg. 47 ss.).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e, pertanto, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico.
Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, il nesso eziologico tra l'infezione da epatite C e il decesso della signora può ritenersi provato secondo le regole probatorie Parte_6 del giudizio civile.
Accertati dunque, nei termini predetti, i presupposti strutturali della fattispecie aquiliana, in assenza di altri fattori alternativi, può ritenersi che, nella fattispecie, la condotta omissiva del CP_1 convenuto sia stata causa dell'insorgenza della patologia contratta (infezione da epatite C) e più probabilmente che non, determinato la morte della SInora e che, dunque, la Parte_6 condotta doverosa ministeriale, se fosse stata tenuta, avrebbe zione dell'evento lesivo.
2.2. Alla luce delle superiori considerazioni, così ricostruita la responsabilità ministeriale, giova, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile agli attori e, successivamente, procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
2.2.1. Quanto ai danni non patrimoniali lamentati dagli attori, quali figli della de cuius
[...]
, questi agiscono in giudizio ai fini del riconoscimento del ristoro per il da Parte_6 patrimoniale, inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla perdita del congiunto.
7 Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Parimenti, giova ricordare che il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria – non suscettiva di suddivisione in sottocategorie – del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni del risarcimento pur dovuto del danno morale e del danno c.d. dinamico-relazionale costituito dal peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite, dovendosi dunque ritenere inammissibile la duplicazione del danno non patrimoniale sia in termini di danno da c.d. perdita del rapporto parentale, sia in termini di c.d. danno morale.
Sul punto deve infatti rilevarsi, come già affermato da questo Tribunale, che “il turbamento psichico da morte è infatti indennizzato mediante gli importi attribuiti a titolo di risarcimento del pregiudizio da perdita del rapporto parentale, voce di danno certamente comprensiva del lutto patito, conseguenza ordinaria della perdita del congiunto. L'attribuzione di una ulteriore somma per danno “morale” costituirebbe una evidente duplicazione di un risarcimento già riconosciuto” (Tribunale di Milano, sentenza n. 6077/2022).
Ciò posto, deve ulteriormente rilevarsi che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. L'art. 1226 c.c., nel prevedere
8 che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita, com'è noto, di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
9 Ebbene, quanto all'intensità del rapporto tra la de cuius e gli odierni attori, tutti figli del della sig.ra
[...]
, e, dunque, quanto alla sofferenza di questi ultimi, questo giudice ritiene di dare continuità Parte_6 ento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016).
Inoltre, in ogni caso, l'intensità del rapporto può ritenersi provata anche alla luce dell'ampia istruttoria orale espletata nel presente giudizio dalla quale è emerso che i figli e E_ [...]
si alternavano nell'accompagnare la madre alle visit d Parte_5 esigenze quotidiane, trascorrevano ogni estate un periodo al mare con la madre e la frequentavano assiduamente condividendo con la medesima le varie feste e ricorrenze;
quanto, invece, agli altri figli, dall'istruttoria orale è emerso che comunque frequentavano la madre, sia facendole visita personalmente sia telefonicamente (v. verbale udienza del 28.02.2024: “ Io posso dire di avere visto Pt_1 che portava la madre alle visite di controllo all'ospedale. Lo vedevo perché abitiamo vicini. So che anche Pt_5 accompagnava la madre in quanto me lo ha riferito lei stessa in occasione di conversazioni avute nel suo ne alimentari. Degli altri non so […] Io posso dire che prima del 2000 non conoscevo Posso dire che dal 2000 Pt_1 in poi si recava a fare visita alla madre per averlo visto. Anche a sì mi ha riferito lei […] Pt_1 Pt_5
Anche per queste visite posso dire di avere visto personalmente e di avere sentito da che anche lei ha
Pt_1 Pt_5 accompagnato la madre dal medico di famiglia […] Io so che e si sono oc lla madre anche Pt_5 Pt_1 aiutandola nelle attività di vita quotidiane andando presso la sua abitazione che era sempre nel comune di Cesano Boscone […] so che e accompagnavano la madre al mare a Nervi, ma non so dire con precisione in Pt_5 Pt_1 quali periodi […] Io ho visto e anche che abita nello stesso mio condominio, andare da
Pt_1 Pt_5 Pt_3 Albero insieme ai loro genitori s tività di e Pasqua. Li ho visti diverse volte, soprattutto a Natale ma anche a Pasqua qualche volta […] Io so che e erano in contatto quotidiano con la madre
Pt_1 Pt_5 se non di persona per telefono”, teste I isti personalmente accompagnare la madre Testimone_1 all'Ospedale San Carlo Borromeo. Sono un amico di famiglia, li ho visti che si alternavano ad accompagnarla […] So che la accudivano e la andavano a trovare ma non so se lo facessero quotidianamente. Io conosco la famiglia dal 2010 circa. Dei periodi precedenti non saprei […] Li ho visti personalmente in alcune occasioni e so che la accompagnavano alternandosi […] Io sono stato a casa della madre di e e li ho visti fare le cose che mi si dicono:
Pt_1 Pt_5 preparare i pasti, misurare la pressione, curare la casa, controllare che la madre prendesse le medicine, la aiutavano anche a lavarsi. La accudivano sia che […] Li ho visti partire assieme per le vacanze in più occasioni
Pt_1 Pt_5
[…]Si riuniva tutta la famiglia a Natale e a Pasqua i figli trascorrevano le festività di Natale e Pasqua con la madre, sig.ra […] Io so che hanno festeggiato alcuni compleanni con la madre sia che che Parte_6 Pt_1 Pt_5
Degli altri figli non saprei […] Tutti i figli si sentivano con la sig.ra di persona o per telefono. Pt_3 Parte_6
stato a casa di e ho potuto constatare di person chiamavano e le facevano Parte_6 visita spesso anche se non posso dire di avere visto che tutti i figli chiamassero o passassero quotidianamente perché non ero quotidianamente a casa sua”, teste . Tes_2
2.2.2. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto al figlio , di anni 50 al momento dell'evento lesivo (punti 20), E_ considerata l'età d decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di
10 madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 187.728,00 (48 punti x 3.911,00);
- quanto alla figlia , di anni 58 al momento dell'evento lesivo (punti 18), Parte_5 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, della modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 179.906,00 (46 punti x 3.911,00);
- quanto al figlio , di anni 55 al momento dell'evento lesivo (punti Parte_2
18), considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare seppur debba rilevarsi una minore intensità rispetto all'assistenza prestata dai sopramenzionati fratelli,
e come evidenziato supra ed emerso all'esito dell'istruttoria orale E_ Parte_5
(circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 160.351,00 (41 punti x 3.911,00);
- quanto al figlio , di anni 46 al momento dell'evento lesivo (punti 20), considerata Parte_3
l'età della vittima al momento del decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, delle modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare seppur debba rilevarsi una minore intensità rispetto all'assistenza prestata dai sopramenzionati fratelli,
e come evidenziato supra ed emerso all'esito dell'istruttoria orale E_ Parte_5
11 (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 168.173,00 (43 punti x 3.911,00);
- quanto al figlio , di anni 54 al momento dell'evento lesivo (punti 18), Parte_4 considerata l'età d l decesso di anni 82 (punti 8), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, ovvero i quattro fratelli, (punti 0), considerato il notorio legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di madre e figlio, come peraltro emerso all'esito dell'istruttoria orale assunta all'udienza del 28.02.2024, e tenuto conto, in modo particolare, della modalità di accadimento del fatto che ha determinato uno stato di sofferenza della vittima secondaria che ha assistito alla lunga malattia della propria madre fino al decesso di quest'ultima e della circostanza che il decesso è avvenuto in una fase della vita in cui la madre poteva essere ancora punto di riferimento e di supporto per i figli e il loro nucleo familiare seppur debba rilevarsi una minore intensità rispetto all'assistenza prestata dai sopramenzionati fratelli, e come evidenziato supra ed emerso all'esito E_ Parte_5 dell'istruttoria orale (circ punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 160.351,00 (41 punti x 3.911,00).
3. In ordine all'istanza sollevata da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta relativa alla detrazione, in caso di accoglimento della domanda attorea, dal quantum risarcitorio della somma riconosciuta agli attori a titolo di assegno una tantum ex L. 210 del 1992, si rileva quanto segue.
Il convenuto deduce nei propri scritti difensivi che l'attore , CP_1 E_ de riscossione anche per conto degli altri aventi diritto, ha perc i Euro 77.468,53 in data 5 luglio 2019.
Ebbene al riguardo giova rilevare che gli attori nella prima difesa utile (udienza ex art. 183 c.p.c.) nulla hanno contestato e, successivamente, con il deposito della memoria assertiva hanno contestato – in diritto – la detraibilità della somma affermando che l'assegno “una tantum” di cui alla Legge n. 210/1992 è una provvidenza economica che spetta, tra gli altri, ai figli del defunto nella loro qualità di eredi e che, pertanto, può essere compensato soltanto con gli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni sofferti iure hereditatis e non, come nel caso di specie, con gli importi liquidati a titolo di risarcimento dei danni patiti iure proprio a seguito del decesso della madre (v. memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., pagg. 6 ss., fasc. att.).
Gli attori, nella medesima memoria, non hanno contestato anche l'effettiva percezione del predetto assegno, sollevando tale contestazione soltanto in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente (v. comparsa conclusionale, pagg. 19 ss., fasc. att.); ne consegue che la stessa è inammissibile.
Alla luce di quanto sopra, può pertanto ritenersi pacifica in giudizio, e dunque provata, la circostanza relativa all'effettivo pagamento dell'assegno “una tantum” di cui alla Legge n. 210/1992, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., a favore del figlio in E_ qualità di delegato alla riscossione anche per conto dei fratelli.
L'art. 2, comma 3, della legge 210/1992 prevede, infatti, che, nel caso di morte, sono considerati aventi diritto, tra gli altri, i figli. Nella specie, dal verbale del 28.02.2019 della Commissione Medica Ospedaliera di Milano di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1992, prodotto in giudizio dalla stessa parte
12 attrice sub doc. 20, si evince il giudizio positivo della Commissione in ordine alla domanda tempestivamente presentata dall'avente diritto (v. doc. 20, fasc. att.). E_
Ciò posto, deve dunque ritenersi meritevole di accoglimento l'istanza formulata dal CP_1 convenuto di detrazione dal quantum risarcitorio delle somme riconosciute all'attore E_
a titolo di assegno una tantum ex L. 210 del 1992, con riferimento al principi
[...] lucri cum damno, in forza del quale “la diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex L. n. 210 del 1992, e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da Hiv ed Hcv a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del , per Controparte_4 aver omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l'indennizzo co o sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il ed aventi causa dal Controparte_1 medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivat erisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento” (cfr. Cass. civ. 992/2014 e Cass. civ. 584/2008 v. anche Cass. 26757/2020 e Cass. 8532/2020).
Orbene, considerato che in relazione all'assegno una tantum non si pone alcun problema di determinazione o determinabilità dell'importo, posto che si tratta di una somma prefissata dalla legge, deve procedersi alla sua detrazione rispetto a quanto conteggiato a titolo di danno non patrimoniale a favore del solo attore , in quanto unico soggetto beneficiario della predetta E_ somma anche per conto degli altri figli, come emerso in giudizio (v. doc. 20, fasc. att.).
Atteso che l'assegno predetto è pari ad Euro 77.468,53, dalla somma come sopra determinata a favore dell'attore pari ad Euro 187.728,00, deve essere detratta la somma E_ ricevuta a titolo l. 210/1992, art. 2, rendendo omogenei alla stessa data l'indennizzo ed il risarcimento. Ed infatti, in presenza di acconti (fattispecie alla quale può essere assimilato il pagamento dell'indennizzo de quo), occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare l'indennizzo alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), così procedendo si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'indennizzo di Euro 77.468,53, pagato da nel mese di luglio 2019 deve essere rivalutato in Euro 91.877,69. Controparte_5
Detraendo dall'importo riconosciuto all'attore a titolo di danno non E_ patrimoniale di Euro 187.728,00, liquidato all'attualità, l'indennizzo ricevuto, reso omogeneo alla medesima data, di Euro 91.877,69, il residuo credito ammonta ad Euro 95.850,31.
4. In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti
13 modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo morte (11.02.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 11.02.2017 fino alla presente sentenza.
5. Compete, inoltre, all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale Parte_5 subìto per le spese funerarie sostenute, tuito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha disposto che: “le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione” (Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n.31542).
Ebbene, la predetta spesa è stata ritualmente documentata in giudizio mediante la produzione della fattura n. 29/2017 della ditta Moro S.r.l. (v. doc. 36, fasc. att.), per un importo pari a Euro 4.000,00, somma che, rivalutata all'attualità dal dì dell'esborso (17.02.2017), è pari a Euro 4.824,00.
Sulla predetta somma devono essere riconosciute le maggiorazioni per interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal dì degli esborsi al saldo secondo i criteri esposti supra, sub 4.
6. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), a carico del , tenuto conto Controparte_1 dell'attività difensiva effettivamente espletata, della somma concretamente attribuita, delle questioni giuridiche e di fatto trattate, da distrarsi a favore dell'avv. Luigi Delucchi come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c., con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto dal procuratore di parte attrice con nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. in data 03.09.2025. Con riguardo alla richiesta di aumento per la pluralità di parte, deve ritenersi che le posizioni dei singoli attori sono di fatto sovrapponibili e negli scritti la difesa è stata sostanzialmente unitaria.
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico del convenuto gli CP_1 esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad ,00
+ Euro 27,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 18.01.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− condanna il al pagamento a corrispondere a favore di: Controparte_1
✓ la somma di Euro 95.850,31 a titolo di danno non E_ come in motivazione, già tenuto conto di quanto ricevuto a titolo di indennizzo una tantum ex art. 2 legge 210/1992;
✓ la somma di Euro 179.906,00 a titolo di danno non Parte_5 patrimoniale, e la somma di Euro 4.824,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
✓ la somma di Euro 160.351,00 a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
14 ✓ la somma di Euro 168.173,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_3 accessori come in motivazione;
✓ la somma di Euro 160.351,00 a titolo di danno non Parte_4 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
− condanna il a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori che si Controparte_1 liquidano in Euro 29.193,00 per compensi, Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Luigi Delucchi come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
− pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento 18.01.2024.
Milano, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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