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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 588/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI Parte_1 C.F._1
LI ( ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 predetto difensore, Lungarno Mediceo n. 30, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINAI Controparte_1 C.F._2
AN ( e dell'avv. MARINAI SIMONE Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_3 difensori, viale della Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI) avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 4 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 24 maggio 1981, contraevano, in Volterra (PI) Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Volterra
(PI) al n. 14, parte II, serie A, anno 1981; - che dall'unione dei due è nata la figlia, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- che ha proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore della coniuge;
- che si è costituita in giudizio, nulla opponendo alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, la condanna del ricorrente al pagamento immediato della somma di € 19.200,00 a titolo di arretrati nel mantenimento, nonché al pagamento di un assegno divorzile in favore di sé resistente;
- che, a seguito di taluni rinvii per trattative, all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e la causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 21 dicembre 2009, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 1499/09, n. cron. 16503/09, r.g. n. 5086/05;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Volterra (PI) il 26 maggio
1981 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Volterra (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1981, n. 14, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DICHIARA la cessazione del diritto della signora al contributo al mantenimento Controparte_1 stabilito nella sentenza di separazione di 400€ mensili, con rinuncia della convenuta alla relativa domanda.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: - il sig. ha consegnato all'udienza del 4 dicembre 2025 alla signora Parte_1 CP_1
assegno circolare di 33.000€ a totale tacitazione dei suoi diritti relativi ai contributi al
[...] mantenimento scaduti a partire dal mese di luglio 2021 fino alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione;
- Spese compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Volterra (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 588/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI Parte_1 C.F._1
LI ( ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 predetto difensore, Lungarno Mediceo n. 30, Pisa nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINAI Controparte_1 C.F._2
AN ( e dell'avv. MARINAI SIMONE Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_3 difensori, viale della Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI) avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 4 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 24 maggio 1981, contraevano, in Volterra (PI) Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Volterra
(PI) al n. 14, parte II, serie A, anno 1981; - che dall'unione dei due è nata la figlia, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
- che ha proposto domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico ed in favore della coniuge;
- che si è costituita in giudizio, nulla opponendo alla richiesta di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio ma domandando, da parte sua, la condanna del ricorrente al pagamento immediato della somma di € 19.200,00 a titolo di arretrati nel mantenimento, nonché al pagamento di un assegno divorzile in favore di sé resistente;
- che, a seguito di taluni rinvii per trattative, all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e la causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 21 dicembre 2009, il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n. 1499/09, n. cron. 16503/09, r.g. n. 5086/05;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Volterra (PI) il 26 maggio
1981 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Volterra (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1981, n. 14, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DICHIARA la cessazione del diritto della signora al contributo al mantenimento Controparte_1 stabilito nella sentenza di separazione di 400€ mensili, con rinuncia della convenuta alla relativa domanda.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: - il sig. ha consegnato all'udienza del 4 dicembre 2025 alla signora Parte_1 CP_1
assegno circolare di 33.000€ a totale tacitazione dei suoi diritti relativi ai contributi al
[...] mantenimento scaduti a partire dal mese di luglio 2021 fino alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione;
- Spese compensate tra le parti con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Volterra (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina