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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, DI
MA EL MA, DI
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4143/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033240552000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080155113087000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090202491419000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110159709559000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100213197419000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130118741409000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140213724312000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150124848942000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150189515454000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160064582190000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160101993464000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160125435734000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160125435835000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140590585000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184607283000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160218290469000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170108179866000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170127648511000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170146657812000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170186879706000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207143590000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252057540000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264587872000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264587973000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170022352085000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 852/2025 depositato il
17/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistito e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento notificato il 13.4.2023 per l'importo di € 1.015.258,73 stante il mancato pagamento di n. 15 cartelle di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero delle maggiori imposte e dei tributi per varie annualità da parte di vari enti creditori
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione di ogni cartella di pagamento evidenziando i rilievi contestati dall'Ente creditore. Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa e soprattutto la data di notifica di ogni ruolo impugnato;
Ha precisato i termini applicabili tanto per la decadenza quanto per la prescrizione dei diritti azionabili.
3. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
4. Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui si contesta questioni riguardanti l'inesistenza delle pretese, rilevabili d'ufficio, la decadenza dell'azione nonché solleva questione in ordine al procedimento di formazione del ruolo, del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento. Riguardo la decisione in ordine alle spese del giudizio questi solleva dubbi sulla legittimità della compensazione anche se il ricorso è stato rigettato: quindi contro se stesso.
Conclusioni dell'appellante
5. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
6. Resta intimata la parte appellata.
All'odierna camera di consiglio, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
2. Assume l'appellante che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si sia è costituita in primo grado depositando delle presunte notifiche di cartelle e di atti presupposti e che con sentenza n. 10961/2024 la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato la regolarità dell'intimazione in quanto l'agenzia delle entrate avrebbe prodotto in giudizio delle regolari notifiche.
Procedendo nell'esame dei motivi di ricorso, secondo l'ordine logico giuridico delle questioni prospettate va, dapprima, esaminato il motivo con il quale si dubita dell'efficacia dell'atto impugnato prospettando vizi procedurali inerenti la notifica degli atti presupposti con la conseguenza che l'Agente della riscossione sarebbe, irrimediabilmente, decaduto, dalla valida riscossione del credito erariale.
In giurisprudenza si è affermato il principio in relazione al quale in materia di riscossione delle imposte la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequela procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Da ciò ne consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta l'inefficacia dell'atto consequenziale (c.
d. nullità derivata).
Quanto alla prova della validità della notifica, nell'ipotesi in cui il destinatario dell'atto impugnato ne contesti la regolarità, l'Agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. potendo il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica. (Cass. n. 25292/2018). In tal caso la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dalle copie prodotte fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio della c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario/ricorrente il quale, con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 e comma 3, del d. lgs 546/92, è onerato della relativa prova.
In questo caso non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, delineato dalle difese del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e nelle difese e allegazioni ad esso opposte, integrando tale precisazione una eccezione in senso lato, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, volte a paralizzare le allegazioni difensive di controparte, in quanto al momento della proposizione del ricorso non era possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio da parte di chi eccepisce proprio l'omessa notifica dell'atto.
“Premesso infatti in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una
"riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna
"riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse
(validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”.
Nel caso in questione, dalla valida notifica della cartella di pagamento – così come documentata ed argomentata – discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alla cartella, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
Esaminando in concreto il vizio contestato, in primo luogo, il motivo di omessa notifica delle cartelle di pagamentopresupposte all'intimazione non ha fondamento dal momento che la resistente AdER ha dimostrato, come da documentazione versata in atti, la loro regolare notificazione avvenuta in epoche diverse dettagliatamente specificate nella sentenza impugnata. Avverso la dedotta eccezione – così come documentata ed argomentata – discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alla cartella, nonché avverso la fase di formazione del ruolo, ed è onere del ricorrente svolgere idonea
contro
-eccezione per confutare le risultanze notificatorie e la loro regolarità documentale, cui consegue, in assenza, non solo la irretrattabilità delle stesse perchè non impugnate autonomamente ma anche la declaratoria di inammissibilità del motivo stesso.
Conseguentemente il motivo va respinto.
Stessa sorte subisce il motivo genericamente indicato quale prescrizione e decadenza, non precisando la diversità delle questioni riguardanti i secondi gli atti accertativi e i primi quelli di riscossione ma limitandosi alla mera rubricazione delle questioni senza argomentazione al riguardo, confutandola con meri riferimenti giurisprudenziali.
Non vi è pronuncia in favore del contumace vittorioso non avendo espletato alcuna attività processuale né sopportato le spese al cui rimborso avrebbe diritto (Cass. 12195/2018) ed il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare la diminuzione patrimoniale per l'attività processuale che ha dovuto svolgere per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto come previsto dall'art. 15, comma 2 sexies, del d. lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto dichiara l'inamissibilità del ricorso di primo grado.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, DI
MA EL MA, DI
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4143/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10961/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7
e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033240552000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080155113087000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090202491419000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110159709559000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100213197419000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130118741409000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140213724312000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150124848942000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150189515454000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160064582190000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160101993464000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160125435734000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160125435835000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140590585000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184607283000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160218290469000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170108179866000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170127648511000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170146657812000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170186879706000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170207143590000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252057540000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264587872000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264587973000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170022352085000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 852/2025 depositato il
17/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistito e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento notificato il 13.4.2023 per l'importo di € 1.015.258,73 stante il mancato pagamento di n. 15 cartelle di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero delle maggiori imposte e dei tributi per varie annualità da parte di vari enti creditori
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione di ogni cartella di pagamento evidenziando i rilievi contestati dall'Ente creditore. Ha poi succintamente descritto i motivi del ricorso, le controdeduzioni e le eccezioni svolte dalla controparte in ordine ai motivi dell'impugnativa, delle eccezioni e
contro
-eccezioni sollevate delle parti in causa e soprattutto la data di notifica di ogni ruolo impugnato;
Ha precisato i termini applicabili tanto per la decadenza quanto per la prescrizione dei diritti azionabili.
3. Ha, altresì, compensato le spese del giudizio.
4. Con i seguenti motivi di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui si contesta questioni riguardanti l'inesistenza delle pretese, rilevabili d'ufficio, la decadenza dell'azione nonché solleva questione in ordine al procedimento di formazione del ruolo, del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento. Riguardo la decisione in ordine alle spese del giudizio questi solleva dubbi sulla legittimità della compensazione anche se il ricorso è stato rigettato: quindi contro se stesso.
Conclusioni dell'appellante
5. In ragione di tali motivi conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata con vittoria delle spese e onorari di lite del presente giudizio.
6. Resta intimata la parte appellata.
All'odierna camera di consiglio, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va respinto.
2. Assume l'appellante che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si sia è costituita in primo grado depositando delle presunte notifiche di cartelle e di atti presupposti e che con sentenza n. 10961/2024 la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato la regolarità dell'intimazione in quanto l'agenzia delle entrate avrebbe prodotto in giudizio delle regolari notifiche.
Procedendo nell'esame dei motivi di ricorso, secondo l'ordine logico giuridico delle questioni prospettate va, dapprima, esaminato il motivo con il quale si dubita dell'efficacia dell'atto impugnato prospettando vizi procedurali inerenti la notifica degli atti presupposti con la conseguenza che l'Agente della riscossione sarebbe, irrimediabilmente, decaduto, dalla valida riscossione del credito erariale.
In giurisprudenza si è affermato il principio in relazione al quale in materia di riscossione delle imposte la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequela procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Da ciò ne consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta l'inefficacia dell'atto consequenziale (c.
d. nullità derivata).
Quanto alla prova della validità della notifica, nell'ipotesi in cui il destinatario dell'atto impugnato ne contesti la regolarità, l'Agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. potendo il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica. (Cass. n. 25292/2018). In tal caso la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dalle copie prodotte fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio della c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario/ricorrente il quale, con le modalità di cui all'art. 32, comma 1 e comma 3, del d. lgs 546/92, è onerato della relativa prova.
In questo caso non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del thema decidendum, delineato dalle difese del ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e nelle difese e allegazioni ad esso opposte, integrando tale precisazione una eccezione in senso lato, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, volte a paralizzare le allegazioni difensive di controparte, in quanto al momento della proposizione del ricorso non era possibile la deduzione di specifici vizi del procedimento notificatorio da parte di chi eccepisce proprio l'omessa notifica dell'atto.
“Premesso infatti in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una
"riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna
"riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse
(validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”.
Nel caso in questione, dalla valida notifica della cartella di pagamento – così come documentata ed argomentata – discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alla cartella, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
Esaminando in concreto il vizio contestato, in primo luogo, il motivo di omessa notifica delle cartelle di pagamentopresupposte all'intimazione non ha fondamento dal momento che la resistente AdER ha dimostrato, come da documentazione versata in atti, la loro regolare notificazione avvenuta in epoche diverse dettagliatamente specificate nella sentenza impugnata. Avverso la dedotta eccezione – così come documentata ed argomentata – discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alla cartella, nonché avverso la fase di formazione del ruolo, ed è onere del ricorrente svolgere idonea
contro
-eccezione per confutare le risultanze notificatorie e la loro regolarità documentale, cui consegue, in assenza, non solo la irretrattabilità delle stesse perchè non impugnate autonomamente ma anche la declaratoria di inammissibilità del motivo stesso.
Conseguentemente il motivo va respinto.
Stessa sorte subisce il motivo genericamente indicato quale prescrizione e decadenza, non precisando la diversità delle questioni riguardanti i secondi gli atti accertativi e i primi quelli di riscossione ma limitandosi alla mera rubricazione delle questioni senza argomentazione al riguardo, confutandola con meri riferimenti giurisprudenziali.
Non vi è pronuncia in favore del contumace vittorioso non avendo espletato alcuna attività processuale né sopportato le spese al cui rimborso avrebbe diritto (Cass. 12195/2018) ed il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare la diminuzione patrimoniale per l'attività processuale che ha dovuto svolgere per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto come previsto dall'art. 15, comma 2 sexies, del d. lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto dichiara l'inamissibilità del ricorso di primo grado.