Articolo 66 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 65Articolo 67
Versione
22 marzo 1961
Art. 66.
Le disposizioni dell' articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961