Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avvocato Pier Giuseppe Pappalardo, nel cui studio in Giarre ha eletto domicilio, viale Don
Minzoni, 63
-Ricorrente –
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Catania, piazza della Repubblica, 26, presso l'avvocatura provinciale dell' , e CP_2
rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Schilirò, giusta procura generale in Notar Per_1
di Roma
[...]
-Resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/2/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230006052952000 notificato il 2/2/2024 ed avente ad oggetto contributi IVS sul reddito eccedente il minimale ed accessori relativi all'anno 2016, dell'importo complessivo di euro
22.213,02, derivati da atto di accertamento emanato dall' . Controparte_3
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge
335/1995, asserendo che fossero trascorsi cinque anni dalla data in cui i contributi dovessero essere versati, con la conseguenza che, in assenza di atti interruttivi, il diritto di credito fatto valere dall'ente previdenziale solo in data 2/2/2024 dovesse ritenersi estinto per prescrizione.
Eccepiva altresì la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999. Sul punto osservava che i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali dovessero essere iscritti in ruoli resi
1
Rilevava inoltre l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, alla luce dell'intervenuto annullamento dell'accertamento tributario sul quale trovasse fondamento l'avviso di addebito, ed eccepiva la violazione dell'art. 25, lett. b, del D.Lgs. 46/1999. Deduceva che, nella specie, l'iscrizione a ruolo fosse scaturita dall'accertamento tributario n. TYS01FE00139 relativo all'anno 2016, il quale fosse stato impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e che fosse stato annullato con sentenza n. 3827/2023 del 31/5/2023. Deduceva dunque che detto annullamento rendesse illegittima la richiesta dell' , e ciò pur tenendo conto che la suddetta sentenza fosse stato CP_1 oggetto di impugnazione da parte dell' e che fosse ancora pendente il giudizio Controparte_3
di appello iscritto al n. 380/24 RGA, proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Catania. Osservava che la pendenza del suddetto giudizio di appello avrebbe dovuto impedire all' di iscrivere a ruolo i contributi in oggetto, sicchè l'iscrizione a ruolo dovesse ritenersi CP_1
illegittima, stante l'assenza al momento della formazione dell'avviso di addebito di un provvedimento giudiziario definitivo. Insisteva pertanto nell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione degli artt. 24, co. 3, e 25, lett. b, del D.Lgs. 46/1999.
Eccepiva infine che, come conseguenza di quanto dedotto dovesse ritenersi illegittima anche la richiesta di pagamento delle sanzioni e degli interessi, e chiedeva la sospensione dell'atto impugnato, in considerazione della fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e delle difficoltà economiche nelle quali la stessa versasse (periculum in mora). Nel merito chiedeva che fossero dichiarate non dovute le somme richieste dall' e, per l'effetto, che fosse annullata l'iscrizione a CP_1
ruolo dei contributi e l'avviso di addebito opposto.
Con decreto del 6/3/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 26/7/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente CP_1 deduceva che l'avviso di addebito riguardasse contributi IVS a percentuale e sanzioni relativi all'anno
2016, richiesti a seguito di accertamento unificato dell' notificato l'11/7/2022. Controparte_3
Eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni formali sollevate dalla ricorrente, rilevando che le stesse avrebbero dovuto essere proposte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi. Ciò premesso, rilevava in particolare la tardività dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, integrante motivo di opposizione agli atti esecutivi in quanto configurante un vizio di forma del ruolo. Deduceva anche l'infondatezza della
2 suddetta eccezione, osservando che i contributi in oggetto fossero stati iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine previsto per il versamento. Evidenziava inoltre la natura meramente procedimentale della decadenza la quale, sebbene precludesse l'utilizzo dello strumento della riscossione, non implicasse l'estinzione del diritto di credito da far valere nelle vie ordinarie.
Formulava pertanto domanda subordinata volta all'accertamento dell'obbligo contributivo e a conseguire la condanna della ricorrente al pagamento di quanto accertato;
chiedeva dunque una sentenza nel merito della debenza contributiva.
Rilevava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da
Coronavirus, per complessivi 311 giorni. Osservava che, in ogni caso, il decorso della prescrizione fosse stato interrotto dalla comunicazione della diffida di pagamento intervenuta nel 2022, prima del maturarsi della prescrizione. Chiedeva, in via preliminare, la revoca della disposta sospensione e il rigetto del ricorso siccome inammissibile;
nel merito, chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione e la conferma dell'avviso di addebito e dei ruoli sottesi e, in via subordinata, che fosse accertato e dichiarato l'obbligo di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive relativi ai periodi in oggetto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Con ordinanza del 24/9/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, ritenuta la causa matura per la decisione, la ricorrente veniva onerata del deposito di eventuali esiti del giudizio di appello.
Con istanza dell'1/8/2024 l' produceva relazione trasmessa dall' CP_1 Controparte_3
Direzione provinciale di Catania, con la quale veniva dato atto dell'attuale pendenza del giudizio di appello.
L'opponente depositava note di trattazione del 20/9/2024 con le quali contestava la memoria difensiva dell' , precisando di aver eccepito la prescrizione successiva del credito oggetto dell'avviso di CP_1
addebito, contestando il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Insisteva nell'intervenuta prescrizione, da ritenersi maturata pur considerando il periodo di sospensione di 311 giorni, e ciò tenuto conto che i contributi afferissero all'anno 2016 e che l' non avesse dato CP_1 prova dell'interruzione del termine quinquennale. Insisteva nell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei contributi per violazione dell'art. 24, comma 3, e dell'art. 25, lett. b, del D.Lgs. 46/1999, considerato che il giudizio di appello fosse ancora pendente, che non fosse stato emesso alcun provvedimento definitivo e che, quindi, l'accertamento fosse ancora sub iudice. Insisteva pertanto nella non dovutezza delle somme richieste e nella domanda di annullamento dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di addebito, con conseguente condanna alle spese.
3 Con successive note di trattazione del 5/3/2025, la ricorrente ribadiva che l'accertamento fosse stato al momento annullato, che il giudizio di secondo grado fosse ancora pendente e che, alla luce delle sentenze emesse da questo stesso Tribunale, stante l'impugnazione dell'accertamento alla base dell'atto impugnato e la mancanza di un “provvedimento esecutivo del giudice”, l' non avrebbe CP_1
dovuto iscrivere a ruolo i contributi in oggetto. Insisteva pertanto nell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo eseguita nella specie.
Con ordinanza del 6/3/2025, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario e fissata l'udienza del 18 giugno 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, va rilevata la tempestività del ricorso in opposizione in relazione al disposto di cui all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 46/1999, in quanto proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 2/2/2024 (cfr. avviso di ricevimento in atti).
Venendo all'esame del merito e, segnatamente, all'esame della questione ritenuta di più agevole soluzione in applicazione del principio della “ragione più liquida” (Cass. n. 12002/2014; Cass. n.
11458/2018), si osserva che l'impugnato avviso di addebito costituisce titolo esecutivo e scaturisce dall'accertamento tributario dell n. TYS01FE00139 relativo all'anno 2016. La Controparte_3
ricorrente, a mezzo difensore, avverso il suddetto avviso di accertamento ha proposto ricorso dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dove è stato iscritto il relativo procedimento.
Ciò posto, va a questo punto evidenziato che i contribuenti che hanno un contenzioso in corso contro accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa, ricevono di regola da parte dell' degli CP_1
avvisi di addebito portanti la richiesta di pagamento dei contributi che sarebbero dovuti sulla maggiore base imponibile (che diviene fiscalmente e previdenzialmente rilevante) in base all'avviso di accertamento emesso dall' competente, e ciò nonostante sia pendente ricorso Controparte_3
tributario contro detti avvisi di accertamento.
Sull'argomento si è pronunziata, in primo luogo, la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 294 depositata l'8/03/2011 (r.g.n. 876/2009), con la quale il Giudice di secondo grado, a conferma della sentenza emessa dal Tribunale, ha accolto il ricorso avente ad oggetto l'opposizione all'iscrizione a ruolo della pretesa dell' relativa al recupero di contribuzione e, precisamente, alla parte CP_1
variabile di essa dipendente dal maggior reddito accertato dalla nell'ambito Controparte_3
4 della Gestione commercianti. In particolare, a fondamento della suddetta decisione la Corte d'Appello ha posto il principio secondo cui, stante l'impugnazione dinanzi al giudice tributario dell'accertamento fiscale di un maggiore reddito su cui si radicava la pretesa dell' doveva CP_1
ritenersi inibito a detto Istituto - sino alla definitivita' dell'accertamento in sede di giustizia tributaria
- di iscrivere al ruolo l'importo relativo. D'altra parte, non si sarebbe potuto pervenire a conclusione diversa, dal momento che il recupero delle somme a titolo di contribuzione previdenziale operato dall' viene attuato sulla evoluzione di un rapporto debitorio che trova il suo fondamento in CP_1
un accertamento fiscale di maggiore base imponibile;
per cui, venendo meno l'accertamento di natura tributaria, conseguentemente viene meno la base imponibile sulla quale vengono automaticamente calcolati anche i contributi previdenziali per i quali si adopera l' In particolare, con CP_1
riferimento agli artigiani e commercianti, la legge stabilisce un reddito minimo (minimale di reddito) che viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio) e, nell'ipotesi in cui il reddito d'impresa superi detto reddito minimale, devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale stesso (contributi a percentuale). In ogni caso, i contributi sono dovuti entro un reddito massimo imponibile e vengono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa, denunciati ai fini IRPEF nell'anno di riferimento.
Lo stesso indirizzo sopra enunciato si ricava dalla massima della Commissione Tributaria Regionale
Lombardia-Milano n. 18 resa in data 20/01/2012 la quale, applicando un principio omologo – seppur in ambito strettamente tributario – rende evidente la bontà dell'assunto secondo il quale
“L'accertamento del diritto dell'Amministrazione all'esazione dei tributi, nel momento in cui sia stato sub iudice e si ancori, conseguentemente, a una sentenza, trova fondamento in un provvedimento giurisdizionale e non rientra più nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del DPR 602/1973 (fase squisitamente amministrativa e quindi precontenziosa), ma in quella dell'articolo 68 del D.Lgs.
546/1992, ai sensi del quale è la sentenza il presupposto che legittima l'iscrizione a ruolo della somma giudizialmente accertata”. Ed ancora, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per dichiarare, nella sentenza n. 8379 del 2014 (R.G. n. 7075/12), un principio generale di diritto e cioè che “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto
Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilita' a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non e' solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' CP_3
, ne' e' necessario, ai fini di detta non iscrivibilita' a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
[...]
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorita' CP_1
5 giudiziaria anche quando detto accertamento e' impugnato davanti al Giudice tributario”. Il medesimo principio risulta poi recepito in successive pronunce della Suprema Corte (Cass. 9/4/2014
n. 8379; Cass. 14/4/2014 n. 8452; Cass. 8/9/2015 n. 17769; Cass. 4032/2016).
Deve pertanto ritenersi definitivamente superata l'interpretazione restrittiva del contenuto dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 46/1999 (a mente del quale: “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”) un tempo adottata dall' , secondo cui Controparte_4
l'unica possibilità di sospensione dell'iscrizione a ruolo sarebbe rappresentata dalla proposizione di ricorso al Giudice del Lavoro unicamente per gli avvisi di accertamento emessi direttamente dall' . Detta interpretazione restrittiva si presenta, peraltro, priva di riscontri positivi nella CP_1
suddetta disposizione legislativa.
Pertanto, in base al combinato disposto del successivo comma 4 dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 29 dello stesso decreto, “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo (ovvero l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”, vale a dire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento in questione è divenuto definitivo. Ne consegue che l' potrà iscrivere a ruolo il CP_1
contributo a percentuale dovuto dal contribuente solo dopo la decisione definitiva emessa dal Giudice
Tributario.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che per l'avviso di addebito impugnato il ruolo è stato formato il 9/12/2023, quando già risultava proposto il ricorso avverso l'accertamento presupposto dell' (ricorso n. 3240/2022 depositato in data 12/10/2022 risultante Controparte_3
dalla sentenza versata in atti), senza che risulti sussistente a quell'epoca alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria volto a conferire valore definitivo all'accertamento di che trattasi (stante la pendenza del giudizio di secondo grado). Ne consegue che, in pendenza di giudizio tributario, non poteva essere emesso da parte dell' resistente l'avviso di addebito impugnato, il quale deve CP_2
ritenersi illegittimo per violazione del terzo comma dell'art. 24 sopra citato.
Ciò posto, procedendo in ogni caso all'esame nel merito della pretesa creditoria (sulla base del pronunciamento della Cassazione secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
6 l'opposizione a decreto ingiuntivo”, cfr. Cass. n. 17858/2018), occorre tener conto della sentenza n.
3827/2023 del 31/5/2023 versata in atti dalla ricorrente ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la quale è stata accolta l'opposizione all'avviso di accertamento ed annullato il medesimo atto.
In particolare, il giudice tributario ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha contestato l'avvenuta tassazione del contributo regionale di euro 198.572 osservando che, essendo qualificabile come contributo in conto impianti, lo stesso dovesse ritenersi esente da imposte ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), DPR n. 917/1986. In ordine al suddetto motivo il giudice tributario, ha conclusione di quanto evidenziato, ha affermato quanto segue: “il recupero di tutte le quote di ammortamento detratte è manifestamente infondato, essendo pacifica la sua deduzione. Ne consegue che il ricorso va accolto in quanto l'atto impugnato risulta illegittimo”.
Orbene, pur tenendo conto che la suddetta sentenza è stata oggetto di impugnazione e che il giudizio di appello iscritto al n. 380/2024 RGA è ancora in corso, come documentato dall' (cfr. istanza CP_1 dell'1/8/2024), l'esito del giudizio tributario di primo grado non può che riverberarsi anche nel presente giudizio, e ciò in quanto l'annullamento dell'accertamento unificato sul quale poggia l'avviso di addebito impugnato comporta il venir meno dell'obbligazione contributiva.
Da ultimo, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, condividendosi sulla questione della decorrenza del termine di prescrizione dei contributi scaturenti da accertamento dell' quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 17769/2015, ove Controparte_3
si è evidenziato come, in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 462/1997, art. 1, si è in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi in cui il maggior contributo dovuto all' è stata accertato CP_1 dall' prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla Controparte_3 legge n. 335 del 1995, art. 3, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa CP_3
incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
Pertanto, rilevato che i contributi in oggetto sono riferiti all'anno 2016, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte. Più precisamente, per l'anno 2016 il versamento del saldo -che è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, non considerando gli acconti- era fissato al 20 luglio dell'anno successivo (2017), come si evince dal DPCM 20/07/2017 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie generale n. 169 del 21/07/2017). Detta norma, intitolata “Differimento del termine
7 di versamento delle imposte sui redditi”, prevede infatti che: “1. I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonché la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo: a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.
Pertanto, individuata nella data del 20/7/2017 la decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi per artigiani, commercianti e professionisti, l'accertamento eseguito CP_1 dall' , dal quale è derivato l'asserito maggior onere contributivo per l'anno 2016, Controparte_3
è stato notificato alla ricorrente in data 11/7/2022, come si evince dalla relazione dell' CP_3
dell'1/8/2024 (depositata dall' con l'istanza di cui si è detto) e dall'avviso di addebito
[...] CP_1
opposto (cfr. dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti). Detta notifica ha pertanto interrotto il decorso della prescrizione impedendo il maturarsi dell'invocata fattispecie estintiva.
Per i motivi sopra esposti, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto e, dichiarato illegittimo l'avviso di addebito impugnato, lo stesso deve essere annullato. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte ricorrente in epigrafe indicata con ricorso depositato il 16 febbraio 2024; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato che, per l'effetto, annulla;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte opponente che liquida in CP_1
euro 1.863,50 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario al 15%, come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
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