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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 895/2024 R.G.
T R A
( ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Magda Mellea;
- RICORRENTE –
E
( ), rappresento e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Barbuto;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 9.4.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 31.7.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.6.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario a CU (KR) in data 9.8.1994 con (trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del predetto Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 4), nel corso del quale sono nate due figlie, oggi entrambe maggiorenni, chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con assegnazione a sé della casa coniugale, di sua proprietà.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva l'intervenuta rottura dell'unione matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
1 Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione (19.2.2025) le parti chiedevano un rinvio della causa, pendendo trattative di bonario componimento ed all'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, esse davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 2.4.2025 e depositato disgiuntamente dalle parti il 7.4.2025, chiedendone l'omologa.
Con ordinanza del 9.4.2025 il Tribunale rimetteva la causa al Collegio;
il 31.7.2024 il P.M. esprimeva il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Le spese processuali vanno compensate in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 7.4.2025 e sottoscritto in data 2.4.2025;
2. compensa le spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 895/2024 R.G.
T R A
( ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Magda Mellea;
- RICORRENTE –
E
( ), rappresento e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Francesco Barbuto;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 9.4.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 31.7.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.6.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario a CU (KR) in data 9.8.1994 con (trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del predetto Comune dell'anno 1994, parte II, serie A, n. 4), nel corso del quale sono nate due figlie, oggi entrambe maggiorenni, chiedeva al Tribunale di Crotone di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con assegnazione a sé della casa coniugale, di sua proprietà.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva l'intervenuta rottura dell'unione matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
1 Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione (19.2.2025) le parti chiedevano un rinvio della causa, pendendo trattative di bonario componimento ed all'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, esse davano atto di aver raggiunto un accordo, sottoscritto il 2.4.2025 e depositato disgiuntamente dalle parti il 7.4.2025, chiedendone l'omologa.
Con ordinanza del 9.4.2025 il Tribunale rimetteva la causa al Collegio;
il 31.7.2024 il P.M. esprimeva il proprio parere, nulla osservando.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Le spese processuali vanno compensate in ragione della consensualizzazione della lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 7.4.2025 e sottoscritto in data 2.4.2025;
2. compensa le spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 aprile 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2