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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/11/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE N. 30/2024 R.G. La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa RG 30 2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 14.2.2024 da (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Elena Corsini e dall'avv. Marta Bussola;
- appellante - contro (P.IVA ), rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 P.IVA_2
AU IN;
- appellata – Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7.10.2025 CONCLUSIONI per l'Appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e richiesta, in riforma della sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento n. 34/2023 R.G. in data 10.1.2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 15.1.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in via preliminare Sospendere l'esecutorietà della Sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento n. 34/2023 R.G. in data 10.1.2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 15.1.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione d'appello, da intendersi qui integralmente trascritte. in via principale Annullare la Sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento n. 34/2023 R.G. in data 10.1.2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 15.1.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per
1 l'impugnazione, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritte e per l'effetto: In via preliminare
Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 363/2022 D.I. del 14.2.2022, RG n. 834/2022, in quanto emesso in assenza dei requisiti di legge prescritti dall'art. 634, co. 2, cpc.
Per l'effetto, dichiararsi il diritto di alla restituzione Parte_1 dell'intera somma pagata ad in esecuzione del decreto ingiuntivo n. CP_1
363/2022 D.I. In via principale, nel merito
Previo accertamento di quanto dedotto in atti, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto 834/2022 D.I. del 15.11.2022, RG n. 997/2022, emesso da codesto Tribunale, per i motivi tutti - anche singolarmente considerati - di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla Parte_1 CP_1
In via riconvenzionale
Accertarsi e dichiararsi che è creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di € 3.470,00+ Iva, o della diversa somma che verrà CP_1 accertata in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto condannarsi la società opposta al pagamento di detto importo a favore di
oltre interessi dalla domanda al saldo. Parte_1
In via subordinata
Previo accertamento del credito vantato da nei confronti di Parte_1
per le regioni esposte in narrativa, della somma di € 3.470,00 + Iva, o CP_1 della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, compensarsi il suddetto credito con le somme eventualmente dovute alla società opposta. In via istruttoria
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte con il terzo motivo di appello ed ivi integralmente riproposte. in ogni caso Con vittoria delle spese di lite del primo e secondo grado, da distrarre in favore degli odierni difensori, che si dichiarano antistatari.” per l'Appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento di tutte le argomentazioni, in fatto e diritto, eccezioni e deduzioni svolte in narrativa: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
per mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 342 cpc;
Parte_1 sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della cassa delle ammende della pena Parte_1 pecuniaria, ai sensi dell'art. 283 cpc ultimo comma, che Codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
nel merito: per i motivi indicati in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto e diritto e, per
2 l'effetto, confermare la sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento sub R.G. 34/2023. sempre nel merito: condannare la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 384/2022 emesso in data 15.11.2022, il Tribunale di Rovereto ingiungeva a in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di pagare, a favore di nel termine di 40 giorni dalla notifica Controparte_1 del decreto medesimo, l'importo di € 8.426,91, oltre a interessi moratori e spese di procedura, sulla scorta della fattura n. 21/22 emessa in data 7.2.2022 relativa alla fornitura e all'installazione di serramenti. Con atto di citazione dd. 5.1.2023, si opponeva deducendo Parte_1
l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso e chiedendo, in via riconvenzionale, previo accertamento del proprio credito nei confronti di la condanna Controparte_1 della stessa al pagamento della somma di € 3.470,00 oltre accessori ovvero, in via subordinata, la compensazione con le somme eventualmente dovute all'opposta società. Esponeva l'opponente che con contratto del 14.01.2021, aveva ordinato ad la fornitura e posa di n. 8 falsi telai al prezzo di € 1.284,70 + Iva e CP_1 lamentava che aveva eseguito la fornitura con notevole ritardo, CP_1 essendo stata completata solo a distanza di 4 mesi dall'ordine, in data 5.5.2021
“creando non pochi disagi e ritardi nell'andamento del cantiere”. Con contratto del 19.5.2021, aveva poi commissionato ad Parte_1 CP_1
una seconda fornitura e posa di serramenti interni ed esterni, presso il medesimo
[...] cantiere di Sommavilla di Brenzone per un corrispettivo di € 34.700,00 + Iva. Precisava che “ A differenza del primo contratto del 14.1.2021, la cui clausola sub. 8
“tempi di consegna”, rimandava alla pagina 1 del contratto stesso, dove peraltro nulla era indicato al riguardo, il secondo contratto, del 19.5.2021, prevedeva all'art. 7 “tempi di consegna”, che “la consegna in cantiere è prevista entro 10 settimane dalla sottoscrizione del contratto definitivo, salvo cause di forza maggiore come previsto nelle Condizioni Generali di Vendita che verranno sottoscritte”. Soltanto in data 15.11.2021 era stata effettuata una prima parziale consegna, completata poi dopo solleciti telefonici, in data 21.01.2022. Esponeva inoltre che a causa della non corretta posa in opera - nello specifico vi erano problematiche di sigillatura su una vetrata di grandi dimensioni e una finestra- poco dopo la posa si erano prodotte delle infiltrazioni d'acqua Tale circostanza era stata prontamente segnalata da ad la Parte_1 CP_1 quale, non dando riscontro in tempi utili, aveva costretto a Parte_1 provvedere ai ripristini e a ritinteggiare le pareti interessate dalle infiltrazioni con proprie maestranze, sostenendo i relativi costi Solo alla fine del mese di Marzo 2022 controparte aveva provveduto, in ritardo e dopo ulteriori solleciti ad inviare un “operaio riparatore” per eliminare i vizi.
3 Esponeva che nonostante quanto sopra aveva rifiutato la proposta di Controparte_1 di pagamento della somma di € 5.000,00 a saldo e stralcio, Parte_1 chiedendo il saldo dell'intero importo di cui all'ultima fattura n. 21/22 del 7.2.2022. Affermava che invece sussisteva la responsabilità contrattuale di “ Controparte_1 per inadempimento dovuto al grave e reiterato ritardo nella consegna e posa in opera della merce, e all'esecuzione non a regola d'arte, da parte della società opposta, delle opere di propria competenza, nonché, infine, alla negligenza osservata nel procrastinare l'intervento di riparazione a cui era contrattualmente obbligata” ed affermava che il danno subito era quantificabile, in via prudenziale in forza della clausola n. 9 del contratto del 19 maggio 2021 nel 10% del corrispettivo pattuito nella conferma d'ordine. Precisava che “ nel caso di specie tale previsione
“quantitativa” non potrebbe essere utilmente invocata, atteso che l'inadempimento è da imputare a colpa grave, ma che in via prudenziale, e con riserva di più precisa quantificazione, si ritiene applicabile al caso di specie”. Chiedeva che il decreto ingiuntivo venisse dichiaro nullo e/o inefficace e/o revocato o annullato con declaratoria che nulla era da essa dovuto ad CP_1
In via riconvenzionale formulava domanda di condanna nei confronti di confronti di per la somma di € 3470,00 più IVA o per la diversa somma di giustizia CP_1 oltre interessi In via subordinata chiedeva che previo accertamento del credito vantato da essa nei confronti di per la somma di € 3.470,00 + Iva, o Parte_1 CP_1 per la diversa somma accertata in corso di causa, detto credito venisse compensato con le somme eventualmente dovute alla società opposta. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2023 chiedeva la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, con condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_1 risarcimento dei danni da lite temeraria. La società opposta rilevava che le doglianze relative al primo contratto stipulato tra le parti, ed in particolare, alla tardività nella consegna e posa in opera dei falsi telai da parte di erano prive di fondamento data la mancanza di Controparte_1 qualsivoglia previsione contrattuale con riferimento alle tempistiche di fornitura e posa in opera della merce. Ugualmente priva di fondamento doveva ritenersi l'asserita responsabilità di per tardiva fornitura con riferimento al Controparte_1 secondo contratto. Precisava che il contratto sottoscritto dalle parti in data 19.5.2021 era un contratto preliminare mediante il quale queste si erano obbligate alla stipula di un contratto definitivo, poi sottoscritto effettivamente in data 24.6.2021, le cui previsioni andavano a sostituire quelle previste nel precedente. Con particolare riferimento ai termini e alle modalità di consegna, rilevava che il contratto dd. 24.6.2021 individuava la scadenza entro 18 settimane, mese di agosto escluso, dalla sottoscrizione, e quindi nel 26.11.2021, data entro la quale la merce era effettivamente stata consegnata quasi integralmente da Controparte_1
Soltanto una parte della fornitura (persiane) era stata consegnata oltre quella data, in particolare il 21.1.2022, ma tale ritardo era dipeso dalla mancata realizzazione di lavori preparatori che dovevano essere eseguiti da ed era avvenuta in Parte_1
4 ogni caso entro i tempi massimi previsti dall'art 9 del contratto per “sospensione fornitura per cause di forza maggiore”. Contestava, inoltre, l'asserita responsabilità per errata esecuzione dei lavori e per tardivo intervento riparativo rilevando che a fronte della denuncia dei vizi avvenuta con PEC di 8.3.2022, vi era stato l'intervento riparativo da parte Controparte_2 di posto in essere a distanza di appena qualche giorno, il 12.3.2022. Controparte_1
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 186, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa sufficientemente istruita senza dar corso a prove orali, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche. Con sentenza n. 5/2024 pubblicata il 10.1.2024, il Tribunale di Rovereto rigettava l'opposizione proposta da condannando l'opponente alla rifusione Parte_1 all'opposta delle spese di giudizio, oltre che al pagamento in favore di CP_1 di un importo parti alla metà di quanto liquidato a titolo di compenso a
[...] professionale al difensore di parte opposta ai sensi dell'art 96, co. 3, c.p.c. Il Tribunale riteneva che, mentre aveva dato prova del contratto di Controparte_1 fornitura stipulato tra le parti allegando altresì la scadenza del credito per decorso del termine di pagamento della fattura, non avesse assolto ai propri Parte_1 oneri probatori. Osservava che in relazione al primo contratto, nessuna domanda era stata proposta e comunque nessun ritardo nell'esecuzione poteva configurarsi dal momento che non era stato stabilito dalle parti alcun termine. La fornitura risultava essere stata eseguita in data 19.2.2021 come da DDT richiamato nella fattura, mentre non risultava alcuna consegna in data 3.5.2021; in ogni caso non era neppure stato precisato quali fossero i disagi patiti da Parte_1
Quanto al secondo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il Tribunale rilevava che, il contratto del maggio 2021 era un preliminare a cui era seguito il contratto definitivo dd. 24.6.2021; era previsto in detto contratto un termine per l'esecuzione della fornitura non di 10, bensì di 18 settimane , agosto escluso, con la conseguenza che la consegna parziale del “15.01.2021” era tempestiva. La consegna della restante parte delle fornitura (persiane) , seppur avvenuta con ritardo (21.1.2022) non andava a intaccare l'equilibrio contrattuale, potendo tale tardività giustificare, al più, un pagamento successivo alla fornitura e alla posa;
inoltre non erano stati allegati ancora una volta specifici danni , essendo stata svolta solo una allegazione sul punto generica oltre che priva di riscontro. Evidenziava - per escludere la responsabilità di quanto ai vizi- la CP_1 contraddittorietà delle allegazioni formulate dall'opponente riguardanti il fenomeno infiltrativo posto che per un verso affermava di essere intervenuta con Parte_1 le proprie maestranze alla loro eliminazione e dall'altro lamentava invece che i vizi erano stati eliminati da controparte sia pure con ritardo. Avverso la sentenza n. 5/2024 pubblicata il 10.1.2024 del Tribunale di Rovereto, propone appello con atto di citazione dd. 14.2.2024 affidandosi a Parte_1 quattro motivi di appello Il primo motivo di appello è articolato in plurime censure.
5 L'appellante lamenta in primo luogo l'errore in cui è incorso il primo Giudice per aver ritenuto come non formulata alcuna domanda rispetto alla prima fornitura. Afferma che le due forniture, pur diversificandosi per il dettaglio degli ordini, dovevano considerarsi nell'ambito di un unico rapporto contrattuale esistente tra e Parte_1 Controparte_1
Proprio in tale prospettiva, essa aveva allegato il ritardo nella consegna anche per il primo ordine, nonché la sussistenza di disagi ed aveva richiesto ristoro per l'inadempimento da ritardo di motivando l'importo complessivo Controparte_1 richiesto richiamando- pur criticandola - la limitazione del 10% del corrispettivo che il fornitore riconosceva nei confronti del committente con le clausole dei contratti in questione. Lamenta l' ultroneità della affermazione contenuta in sentenza secondo cui non era dato comprendere perché se era rimasta Parte_1 insoddisfatta della prima fornitura essa avesse poi affidato alla controparte anche un secondo ordinativo la appellata sentenza anche nella parte in cui dando rilievo al contratto CP_3 definitivo del 24 .
6.2021 ha ritenuto che la fornitura oggetto del secondo ordine non fosse avvenuta in ritardo: afferma sul punto che essendo stata la consegna completata in data 21.1.2022 il termine era scaduto Altresì lamenta che in sentenza è riportata quale data di consegna di parte della fornitura il “15..1.2021” , data invece del tutto inventata;
afferma che se anche il giudice avesse inteso scrivere 15.1.2022 anziché 15.1.2021 ugualmente permaneva l'illogicità di non ritenere ritardata una consegna in ritardo di due mesi. Ancora censura la motivazione del primo giudice quanto al ritardo nella parte in cui ha ritenuto il ritardo nella consegna delle persiane “neutrale nell'equilibrio contrattuale” ed afferma che è erronea la asserzione secondo cui non vi sarebbero state “ particolari lamentele” e sarebbe stata omessa l' allegazione di disagi specifici conseguiti alla consegna postuma delle persiane. Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui è incorso il Giudice con riferimento agli interventi attuati, dapprima da Parte_1
e, in un secondo momento, da
[...] Controparte_1
Si era trattato, invero, di due interventi distinti, non coincidenti nell'oggetto, in quanto il primo, dettagliato nel doc. 17 allegato alla memoria istruttoria, era volto a
“tamponare” i danni derivati dalle infiltrazioni, e l'altro, effettuato dalla società che si era occupata della messa in posa, era stato posto in essere per la risoluzione tecnica del problema infiltrativo. Con il terzo motivo di appello contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che non ha assolto il proprio onere di Parte_1 allegazione/probatorio, rilevando come il Giudice avesse omesso di pronunciarsi circa i capitoli di prova formulati in primo grado ritenendo la causa sufficientemente istruita, Osserva che anche in sede di precisazione delle conclusioni aveva reiterato la richiesta di prove formulando anche istanza per la modifica dell'ordinanza ex art 177 cpc;
ribadisce che le stesse sono rilevanti e reitera la richiesta di loro ammissione Con il quarto motivo di appello, contesta la statuizione relativa alla responsabilità per lite temeraria.
6 Costituendosi con memoria di costituzione e risposta dd. 24.5.2024, Controparte_1 contesta i formulati motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello L'appellata società rileva l'infondatezza della tesi dell'unicità del rapporto intercorso tra e osservando come emerga chiaramente dai Parte_1 Controparte_1 documenti di causa la duplicità dei contratti stipulati;
contesta gli avversi motivi di appello e ne chiede il rigetto Il Collegio con ordinanza del 7.1.2015 ha ammesso le prove orali formulate dall'opponente sub cap 24 25 26 e la prova contraria formulata sul punto dall'opposta. Espletato l'incombente e concessi i termini ex art 352 cpc la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il primo motivo di appello va rigettato Dai documenti di causa risulta con tutta evidenza che le parti hanno stipulato un primo contratto denominato ” contratto definitivo di fornitura e posa” nel gennaio 2021 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di falsi telai;
è stato poi stipulato un ulteriore contratto “preliminare” avente ad oggetto una diversa fornitura e posa di serramenti specificati in contratto;
detto preliminare recante il codice W0338 /21 del 22.2.2021 è stato sottoscritto da il 19.5.2021. Parte_1
Ad esso è poi seguito il contratto definitivo prodotto dall' opposta sottoscritto da il 24.06.2021 denominato “ contratto definitivo di fornitura e posa “ ; in Parte_1 esso è espressamente scritto che trattasi di contratto “ in ottemperanza” al preliminare codice W0338 /21 del 22.2.2021 ; la regolamentazione di detto contratto definitivo per quanto qui interessa ha “assorbito” e superato (per la parte in cui vi si differenzia) quella del preliminare divenendo l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, con riferimento alla fornitura e posa in opera dei serramenti in questioni. I due contratti definitivi sono stati stipulati in tempi successivi l'uno a gennaio 2021 e l'altro a giugno 2021; in nessuno dei due contratti le parti richiamano l'altro contratto;
essi riguardano distinte forniture e posa in opera aventi oggetti diversi ovvero rispettivamente falsi telai la prima e serramenti la seconda : il mero fatto che dette forniture e posa in opera dovessero esser eseguite presso uno stesso cantiere, non elide, la autonomia dei due contratti. Concorda il Collegio con il rilievo della appellante secondo cui essa aveva svolto domanda anche per il risarcimento danni per il preteso ritardo relativo alla fornitura e posa in opera dei falsi telai di cui al primo contratto: nondimeno la relativa domanda non può che essere rigettata. In primis il contratto del gennaio 2021 non prevede un termine di consegna;
la appellante a fronte di ciò non lamenta che la tempistica della consegna sia
“inusuale” rispetto a consimili forniture lamentando invece un ritardo rispetto a previsioni contrattuali che non riguardano detta fornitura. Anche a prescindere da ciò è in ogni caso assorbente il rilievo che per ottenere il risarcimento per il ritardo il creditore deve allegare e provare con concretezza e specificità non solo l'evento “ritardo” ma anche il cosiddetto “danno conseguenza” ovvero la "perdita subita" (danno emergente) e/o il "mancato guadagno" (lucro
7 cessante) nel mentre nel caso in esame il riferimento è, come evidenziato nella appellata sentenza a meri “disagi”. Quanto alla seconda fornitura e posa in opera il termine di consegna è quello indicato nel contratto definitivo del 24 giugno 2021 e non nel preliminare di maggio 2021 invocato in prima battuta dalla opponente/appellante: con il contratto definitivo le parti hanno innalzato il termine di consegna a “18 mesi dal contratto” escluso il mese di agosto di tal che esso scadeva il 25-26 novembre 2021 come indicato dal giudice di primo grado. La maggior parte dei serramenti oggetto di contratto è stata consegnata il 15 di novembre 2021 (è evidente il mero errore materiale in cui il giudice è incorso nell'indicare 15.1.2021 anziché 15.11.2021); mancavano le persiane che sono state consegnate in gennaio 2022 e quindi in ritardo. E' però assorbente il rilievo che la appellante ha solo allegato di aver subito disagi in ordine a detta ritardata consegna: anche in tal caso essa non ha offerto alcuna allegazione dotata di specificità e concretezza relativamente all'eventuale danno economico subito (cd danno conseguenza) in forza del ritardo e men che mai ha sul punto provato alcunchè, essendosi limitata ad invocare del tutto arbitrariamente una quantificazione del danno ai sensi della clausola n. 9 del contratto non certo applicabile alla fattispecie. Il secondo e terzo motivo vengono trattati congiuntamente in quanto connessi. Ben si comprende dalle allegazioni dell'opposta che essa ha dedotto che è CP_1 intervenuta a rifare la sigillatura dei due infissi interessati dall'infiltrazione a marzo 2022, eliminando così il vizio causa delle infiltrazioni, nel mentre la stessa
è intervenuta con proprie maestranze ad eliminare le conseguenze delle Parte_1 infiltrazioni sul cartogesso e sulle pitture.
Sul punto sono stati ammessi in questo grado di giudizio i capitoli di prova orale diretta n. 24 25 26 della memoria istruttoria di ed ammessa controparte Parte_1 alla prova contraria: ciò per le ragioni esplicitate nel dettaglio nella ordinanza 7.1.2025 che qui si richiama. In tali limiti deve ritenersi accolto il terzo motivo di appello. I testi hanno innanzitutto confermato che le infiltrazioni provenivano da una finestra e da una vetrata e che la situazione in loco era quella delle foto allegate al documento n. 12 dell'opponente (v deposizione di che ha scattato Testimone_1 le foto: “ una è una finestra normale e mi riferisco alla foto 2 di 3 del doc. n. 12; l'altra, e mi riferisco alla foto 3 di 3, del doc. n. 12 è una vetrata”; nello stesso senso
) Parte_2
Sia che , -che sono intervenuti sul posto mandati da Tes_1 Controparte_4
per rimediare agli ammaloramenti causati dalle infiltrazioni - hanno poi Parte_1 ben descritto gli interventi e le lavorazioni da loro due fatti all'interno dell'immobile; entrambi hanno anche dichiarato, che si è dovuto pure ripristinare (e poi rismontare) il ponteggio esterno che era già stato tolto, e ciò per permettere ad di CP_1 accedere dall'esterno alla vetrata per sistemarla. Le circostanze sono state confermate sia pure de relato anche dal teste . Testimone_2
ha indicato il tempo complessivamente impiegato per fare le Tes_1 lavorazioni interne in circa 20 ore per ciascun lavorante (e dunque in totale 40 ore) ;
in circa 20-25 ore ciascuno;
a sua volta , Controparte_4 Testimone_2 responsabile di cantiere quale consulente di ha dato atto di non esser Parte_1
8 stato presente in cantiere ma di aver redatto in allora il “riepilogo” doc 17 di parte opponente -che espone in totale e complessivamente 38 ore - sulla base di rapportini nonché di conteggi fatti in allora assieme al ed ha testimonialmente Tes_1 dichiarato di avervi ricompreso anche le ore per i ponteggi In presenza delle discrepanze di cui sopra in punto numero ore lavorate, ben giustificabili alla luce del tempo trascorso dai fatti - vanno riconosciute quantomeno le 38 ore in allora quantificate da nel riepilogo doc 17 , ben compatibili Parte_1 con la tipologia delle lavorazioni poste in essere ( ivi comprese quelle per i ponteggi) E' congruo anche l'importo in allora indicato quale costo orario (€ 37); il tutto dunque per totali € 1406,00. Anche l'importo indicato in allora in € 300,00 per materiale di consumo (cartongesso per circa 1 metro/1 metro e mezzo, spigoli , retine, pittura antimuffa ecc) è congruo. Non sono stati provati altri danni per il dedotto ritardo nell'intervento di sigillatura di tal che spetta a in ragione di quanto sopra l'importo complessivo Parte_1 di € 1706,00 oltre interessi al tasso di legge dal marzo 2022 al saldo. Conclusivamente va accertato che spetta A) ad il saldo della fornitura e posa in opera dei serramenti pari ad CP_1
€ 8.426,91 oltre ad interessi moratori ex art 5 Dlvo n. 231/2022 dalla data di scadenza indicata nelle singole fatture al saldo B) a l'importo di € 1706,00 oltre, interessi al tasso di legge Parte_1 dal marzo 2022 al saldo;
ha dichiarato di aver già pagato dopo la concessione della provvisoria Parte_1 esecutorietà al decreto ingiuntivo tutte le somme richieste da in forza di CP_1 tale titolo (spese legali comprese) e ciò non è stato contestato da controparte. In ragione del già intervenuto pagamento delle somme di cui al punto A) il decreto ingiuntivo va revocato;
per contro va condannata a pagare a controparte CP_1
l'importo di € 1706,00 oltre, interessi al tasso di legge dal marzo 2022 al saldo. L'esito del procedimento esclude la sussistenza di responsabilità aggravata in capo a di tal che va accolto il quarto motivo di appello e rigettata la Parte_1 domanda di condanna ex art 96 cpc. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2
n. 9448/2023, Cass civ sez 5 n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24, Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui ci si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase e grado del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite. Anche le spese legali del procedimento di ingiunzione seguono il medesimo principio posto che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, e l' onere del pagamento delle spese è regolato
9 globalmente in base all' esito finale del giudizio di tal che
“la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (v. Cassazione civile n. 24482 del 09/08/2022 ; v anche Cass civ n. 17854 del 27/08/2020) . Alla luce di detti principi atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo ponendosi i residui due terzi a carico di maggiormente soccombente: ciò anche per la fase monitoria Parte_1 con condanna di a restituire a controparte l'eccedenza già corrisposta, CP_1 con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo. Le spese di lite vanno liquidate in base alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Trento definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 5/2024 Parte_1 accertato l'intervenuto pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 384/2022 del Tribunale di Rovereto revoca detto decreto ingiuntivo;
condanna a corrispondere a l' importo di € 1706,00 CP_1 Parte_1 oltre interessi al tasso di legge dal marzo 2022 al saldo;
rigetta la domanda dell'opposta di condanna ex art 96 cpc;
compensa tra le parti per un terzo le spese di lite;
liquida per la fase del procedimento monitorio la quota di due terzi delle spese di lite a carico di in € 56,67 per rimborso spese notarili, € 379,33 per Parte_1 compenso professionale ed € 97,00 per anticipazioni, oltre spese generali Iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili, condannando a rifondere a CP_1
l'eccedenza già pagata, maggiorata di interessi legali dalla data del Parte_1 pagamento al saldo;
condanna a rifondere ad i due terzi delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio di opposizione di primo grado e del giudizio di secondo grado quote che liquida:
per il primo grado in € 3.384,67 per compenso professionale oltre spese generali, IVA e CPa sugli importi ex lege assoggettabili per il secondo grado in € 3872,67 per compenso professionale oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili. Deciso in Trento il 7.10.2025 La presidente rel ed est. Dott Liliana Guzzo
10
- appellante - contro (P.IVA ), rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 P.IVA_2
AU IN;
- appellata – Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 7.10.2025 CONCLUSIONI per l'Appellante Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza e richiesta, in riforma della sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento n. 34/2023 R.G. in data 10.1.2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 15.1.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in via preliminare Sospendere l'esecutorietà della Sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento n. 34/2023 R.G. in data 10.1.2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 15.1.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, per le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione d'appello, da intendersi qui integralmente trascritte. in via principale Annullare la Sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento n. 34/2023 R.G. in data 10.1.2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 15.1.2024 ai fini della decorrenza del termine breve per
1 l'impugnazione, per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritte e per l'effetto: In via preliminare
Revocare, annullare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 363/2022 D.I. del 14.2.2022, RG n. 834/2022, in quanto emesso in assenza dei requisiti di legge prescritti dall'art. 634, co. 2, cpc.
Per l'effetto, dichiararsi il diritto di alla restituzione Parte_1 dell'intera somma pagata ad in esecuzione del decreto ingiuntivo n. CP_1
363/2022 D.I. In via principale, nel merito
Previo accertamento di quanto dedotto in atti, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto 834/2022 D.I. del 15.11.2022, RG n. 997/2022, emesso da codesto Tribunale, per i motivi tutti - anche singolarmente considerati - di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da alla Parte_1 CP_1
In via riconvenzionale
Accertarsi e dichiararsi che è creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di € 3.470,00+ Iva, o della diversa somma che verrà CP_1 accertata in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto condannarsi la società opposta al pagamento di detto importo a favore di
oltre interessi dalla domanda al saldo. Parte_1
In via subordinata
Previo accertamento del credito vantato da nei confronti di Parte_1
per le regioni esposte in narrativa, della somma di € 3.470,00 + Iva, o CP_1 della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, compensarsi il suddetto credito con le somme eventualmente dovute alla società opposta. In via istruttoria
Accogliersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte con il terzo motivo di appello ed ivi integralmente riproposte. in ogni caso Con vittoria delle spese di lite del primo e secondo grado, da distrarre in favore degli odierni difensori, che si dichiarano antistatari.” per l'Appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento di tutte le argomentazioni, in fatto e diritto, eccezioni e deduzioni svolte in narrativa: in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
per mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 342 cpc;
Parte_1 sempre in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensiva proposta dall'appellante, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della cassa delle ammende della pena Parte_1 pecuniaria, ai sensi dell'art. 283 cpc ultimo comma, che Codesta Ecc.ma Corte riterrà di giustizia;
nel merito: per i motivi indicati in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto e diritto e, per
2 l'effetto, confermare la sentenza n. 5/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto nel procedimento sub R.G. 34/2023. sempre nel merito: condannare la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori di legge.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 384/2022 emesso in data 15.11.2022, il Tribunale di Rovereto ingiungeva a in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di pagare, a favore di nel termine di 40 giorni dalla notifica Controparte_1 del decreto medesimo, l'importo di € 8.426,91, oltre a interessi moratori e spese di procedura, sulla scorta della fattura n. 21/22 emessa in data 7.2.2022 relativa alla fornitura e all'installazione di serramenti. Con atto di citazione dd. 5.1.2023, si opponeva deducendo Parte_1
l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso e chiedendo, in via riconvenzionale, previo accertamento del proprio credito nei confronti di la condanna Controparte_1 della stessa al pagamento della somma di € 3.470,00 oltre accessori ovvero, in via subordinata, la compensazione con le somme eventualmente dovute all'opposta società. Esponeva l'opponente che con contratto del 14.01.2021, aveva ordinato ad la fornitura e posa di n. 8 falsi telai al prezzo di € 1.284,70 + Iva e CP_1 lamentava che aveva eseguito la fornitura con notevole ritardo, CP_1 essendo stata completata solo a distanza di 4 mesi dall'ordine, in data 5.5.2021
“creando non pochi disagi e ritardi nell'andamento del cantiere”. Con contratto del 19.5.2021, aveva poi commissionato ad Parte_1 CP_1
una seconda fornitura e posa di serramenti interni ed esterni, presso il medesimo
[...] cantiere di Sommavilla di Brenzone per un corrispettivo di € 34.700,00 + Iva. Precisava che “ A differenza del primo contratto del 14.1.2021, la cui clausola sub. 8
“tempi di consegna”, rimandava alla pagina 1 del contratto stesso, dove peraltro nulla era indicato al riguardo, il secondo contratto, del 19.5.2021, prevedeva all'art. 7 “tempi di consegna”, che “la consegna in cantiere è prevista entro 10 settimane dalla sottoscrizione del contratto definitivo, salvo cause di forza maggiore come previsto nelle Condizioni Generali di Vendita che verranno sottoscritte”. Soltanto in data 15.11.2021 era stata effettuata una prima parziale consegna, completata poi dopo solleciti telefonici, in data 21.01.2022. Esponeva inoltre che a causa della non corretta posa in opera - nello specifico vi erano problematiche di sigillatura su una vetrata di grandi dimensioni e una finestra- poco dopo la posa si erano prodotte delle infiltrazioni d'acqua Tale circostanza era stata prontamente segnalata da ad la Parte_1 CP_1 quale, non dando riscontro in tempi utili, aveva costretto a Parte_1 provvedere ai ripristini e a ritinteggiare le pareti interessate dalle infiltrazioni con proprie maestranze, sostenendo i relativi costi Solo alla fine del mese di Marzo 2022 controparte aveva provveduto, in ritardo e dopo ulteriori solleciti ad inviare un “operaio riparatore” per eliminare i vizi.
3 Esponeva che nonostante quanto sopra aveva rifiutato la proposta di Controparte_1 di pagamento della somma di € 5.000,00 a saldo e stralcio, Parte_1 chiedendo il saldo dell'intero importo di cui all'ultima fattura n. 21/22 del 7.2.2022. Affermava che invece sussisteva la responsabilità contrattuale di “ Controparte_1 per inadempimento dovuto al grave e reiterato ritardo nella consegna e posa in opera della merce, e all'esecuzione non a regola d'arte, da parte della società opposta, delle opere di propria competenza, nonché, infine, alla negligenza osservata nel procrastinare l'intervento di riparazione a cui era contrattualmente obbligata” ed affermava che il danno subito era quantificabile, in via prudenziale in forza della clausola n. 9 del contratto del 19 maggio 2021 nel 10% del corrispettivo pattuito nella conferma d'ordine. Precisava che “ nel caso di specie tale previsione
“quantitativa” non potrebbe essere utilmente invocata, atteso che l'inadempimento è da imputare a colpa grave, ma che in via prudenziale, e con riserva di più precisa quantificazione, si ritiene applicabile al caso di specie”. Chiedeva che il decreto ingiuntivo venisse dichiaro nullo e/o inefficace e/o revocato o annullato con declaratoria che nulla era da essa dovuto ad CP_1
In via riconvenzionale formulava domanda di condanna nei confronti di confronti di per la somma di € 3470,00 più IVA o per la diversa somma di giustizia CP_1 oltre interessi In via subordinata chiedeva che previo accertamento del credito vantato da essa nei confronti di per la somma di € 3.470,00 + Iva, o Parte_1 CP_1 per la diversa somma accertata in corso di causa, detto credito venisse compensato con le somme eventualmente dovute alla società opposta. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.3.2023 chiedeva la Controparte_1 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione, con condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_1 risarcimento dei danni da lite temeraria. La società opposta rilevava che le doglianze relative al primo contratto stipulato tra le parti, ed in particolare, alla tardività nella consegna e posa in opera dei falsi telai da parte di erano prive di fondamento data la mancanza di Controparte_1 qualsivoglia previsione contrattuale con riferimento alle tempistiche di fornitura e posa in opera della merce. Ugualmente priva di fondamento doveva ritenersi l'asserita responsabilità di per tardiva fornitura con riferimento al Controparte_1 secondo contratto. Precisava che il contratto sottoscritto dalle parti in data 19.5.2021 era un contratto preliminare mediante il quale queste si erano obbligate alla stipula di un contratto definitivo, poi sottoscritto effettivamente in data 24.6.2021, le cui previsioni andavano a sostituire quelle previste nel precedente. Con particolare riferimento ai termini e alle modalità di consegna, rilevava che il contratto dd. 24.6.2021 individuava la scadenza entro 18 settimane, mese di agosto escluso, dalla sottoscrizione, e quindi nel 26.11.2021, data entro la quale la merce era effettivamente stata consegnata quasi integralmente da Controparte_1
Soltanto una parte della fornitura (persiane) era stata consegnata oltre quella data, in particolare il 21.1.2022, ma tale ritardo era dipeso dalla mancata realizzazione di lavori preparatori che dovevano essere eseguiti da ed era avvenuta in Parte_1
4 ogni caso entro i tempi massimi previsti dall'art 9 del contratto per “sospensione fornitura per cause di forza maggiore”. Contestava, inoltre, l'asserita responsabilità per errata esecuzione dei lavori e per tardivo intervento riparativo rilevando che a fronte della denuncia dei vizi avvenuta con PEC di 8.3.2022, vi era stato l'intervento riparativo da parte Controparte_2 di posto in essere a distanza di appena qualche giorno, il 12.3.2022. Controparte_1
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 186, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa sufficientemente istruita senza dar corso a prove orali, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche. Con sentenza n. 5/2024 pubblicata il 10.1.2024, il Tribunale di Rovereto rigettava l'opposizione proposta da condannando l'opponente alla rifusione Parte_1 all'opposta delle spese di giudizio, oltre che al pagamento in favore di CP_1 di un importo parti alla metà di quanto liquidato a titolo di compenso a
[...] professionale al difensore di parte opposta ai sensi dell'art 96, co. 3, c.p.c. Il Tribunale riteneva che, mentre aveva dato prova del contratto di Controparte_1 fornitura stipulato tra le parti allegando altresì la scadenza del credito per decorso del termine di pagamento della fattura, non avesse assolto ai propri Parte_1 oneri probatori. Osservava che in relazione al primo contratto, nessuna domanda era stata proposta e comunque nessun ritardo nell'esecuzione poteva configurarsi dal momento che non era stato stabilito dalle parti alcun termine. La fornitura risultava essere stata eseguita in data 19.2.2021 come da DDT richiamato nella fattura, mentre non risultava alcuna consegna in data 3.5.2021; in ogni caso non era neppure stato precisato quali fossero i disagi patiti da Parte_1
Quanto al secondo rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il Tribunale rilevava che, il contratto del maggio 2021 era un preliminare a cui era seguito il contratto definitivo dd. 24.6.2021; era previsto in detto contratto un termine per l'esecuzione della fornitura non di 10, bensì di 18 settimane , agosto escluso, con la conseguenza che la consegna parziale del “15.01.2021” era tempestiva. La consegna della restante parte delle fornitura (persiane) , seppur avvenuta con ritardo (21.1.2022) non andava a intaccare l'equilibrio contrattuale, potendo tale tardività giustificare, al più, un pagamento successivo alla fornitura e alla posa;
inoltre non erano stati allegati ancora una volta specifici danni , essendo stata svolta solo una allegazione sul punto generica oltre che priva di riscontro. Evidenziava - per escludere la responsabilità di quanto ai vizi- la CP_1 contraddittorietà delle allegazioni formulate dall'opponente riguardanti il fenomeno infiltrativo posto che per un verso affermava di essere intervenuta con Parte_1 le proprie maestranze alla loro eliminazione e dall'altro lamentava invece che i vizi erano stati eliminati da controparte sia pure con ritardo. Avverso la sentenza n. 5/2024 pubblicata il 10.1.2024 del Tribunale di Rovereto, propone appello con atto di citazione dd. 14.2.2024 affidandosi a Parte_1 quattro motivi di appello Il primo motivo di appello è articolato in plurime censure.
5 L'appellante lamenta in primo luogo l'errore in cui è incorso il primo Giudice per aver ritenuto come non formulata alcuna domanda rispetto alla prima fornitura. Afferma che le due forniture, pur diversificandosi per il dettaglio degli ordini, dovevano considerarsi nell'ambito di un unico rapporto contrattuale esistente tra e Parte_1 Controparte_1
Proprio in tale prospettiva, essa aveva allegato il ritardo nella consegna anche per il primo ordine, nonché la sussistenza di disagi ed aveva richiesto ristoro per l'inadempimento da ritardo di motivando l'importo complessivo Controparte_1 richiesto richiamando- pur criticandola - la limitazione del 10% del corrispettivo che il fornitore riconosceva nei confronti del committente con le clausole dei contratti in questione. Lamenta l' ultroneità della affermazione contenuta in sentenza secondo cui non era dato comprendere perché se era rimasta Parte_1 insoddisfatta della prima fornitura essa avesse poi affidato alla controparte anche un secondo ordinativo la appellata sentenza anche nella parte in cui dando rilievo al contratto CP_3 definitivo del 24 .
6.2021 ha ritenuto che la fornitura oggetto del secondo ordine non fosse avvenuta in ritardo: afferma sul punto che essendo stata la consegna completata in data 21.1.2022 il termine era scaduto Altresì lamenta che in sentenza è riportata quale data di consegna di parte della fornitura il “15..1.2021” , data invece del tutto inventata;
afferma che se anche il giudice avesse inteso scrivere 15.1.2022 anziché 15.1.2021 ugualmente permaneva l'illogicità di non ritenere ritardata una consegna in ritardo di due mesi. Ancora censura la motivazione del primo giudice quanto al ritardo nella parte in cui ha ritenuto il ritardo nella consegna delle persiane “neutrale nell'equilibrio contrattuale” ed afferma che è erronea la asserzione secondo cui non vi sarebbero state “ particolari lamentele” e sarebbe stata omessa l' allegazione di disagi specifici conseguiti alla consegna postuma delle persiane. Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'error in iudicando in cui è incorso il Giudice con riferimento agli interventi attuati, dapprima da Parte_1
e, in un secondo momento, da
[...] Controparte_1
Si era trattato, invero, di due interventi distinti, non coincidenti nell'oggetto, in quanto il primo, dettagliato nel doc. 17 allegato alla memoria istruttoria, era volto a
“tamponare” i danni derivati dalle infiltrazioni, e l'altro, effettuato dalla società che si era occupata della messa in posa, era stato posto in essere per la risoluzione tecnica del problema infiltrativo. Con il terzo motivo di appello contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che non ha assolto il proprio onere di Parte_1 allegazione/probatorio, rilevando come il Giudice avesse omesso di pronunciarsi circa i capitoli di prova formulati in primo grado ritenendo la causa sufficientemente istruita, Osserva che anche in sede di precisazione delle conclusioni aveva reiterato la richiesta di prove formulando anche istanza per la modifica dell'ordinanza ex art 177 cpc;
ribadisce che le stesse sono rilevanti e reitera la richiesta di loro ammissione Con il quarto motivo di appello, contesta la statuizione relativa alla responsabilità per lite temeraria.
6 Costituendosi con memoria di costituzione e risposta dd. 24.5.2024, Controparte_1 contesta i formulati motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello L'appellata società rileva l'infondatezza della tesi dell'unicità del rapporto intercorso tra e osservando come emerga chiaramente dai Parte_1 Controparte_1 documenti di causa la duplicità dei contratti stipulati;
contesta gli avversi motivi di appello e ne chiede il rigetto Il Collegio con ordinanza del 7.1.2015 ha ammesso le prove orali formulate dall'opponente sub cap 24 25 26 e la prova contraria formulata sul punto dall'opposta. Espletato l'incombente e concessi i termini ex art 352 cpc la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il primo motivo di appello va rigettato Dai documenti di causa risulta con tutta evidenza che le parti hanno stipulato un primo contratto denominato ” contratto definitivo di fornitura e posa” nel gennaio 2021 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di falsi telai;
è stato poi stipulato un ulteriore contratto “preliminare” avente ad oggetto una diversa fornitura e posa di serramenti specificati in contratto;
detto preliminare recante il codice W0338 /21 del 22.2.2021 è stato sottoscritto da il 19.5.2021. Parte_1
Ad esso è poi seguito il contratto definitivo prodotto dall' opposta sottoscritto da il 24.06.2021 denominato “ contratto definitivo di fornitura e posa “ ; in Parte_1 esso è espressamente scritto che trattasi di contratto “ in ottemperanza” al preliminare codice W0338 /21 del 22.2.2021 ; la regolamentazione di detto contratto definitivo per quanto qui interessa ha “assorbito” e superato (per la parte in cui vi si differenzia) quella del preliminare divenendo l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti, con riferimento alla fornitura e posa in opera dei serramenti in questioni. I due contratti definitivi sono stati stipulati in tempi successivi l'uno a gennaio 2021 e l'altro a giugno 2021; in nessuno dei due contratti le parti richiamano l'altro contratto;
essi riguardano distinte forniture e posa in opera aventi oggetti diversi ovvero rispettivamente falsi telai la prima e serramenti la seconda : il mero fatto che dette forniture e posa in opera dovessero esser eseguite presso uno stesso cantiere, non elide, la autonomia dei due contratti. Concorda il Collegio con il rilievo della appellante secondo cui essa aveva svolto domanda anche per il risarcimento danni per il preteso ritardo relativo alla fornitura e posa in opera dei falsi telai di cui al primo contratto: nondimeno la relativa domanda non può che essere rigettata. In primis il contratto del gennaio 2021 non prevede un termine di consegna;
la appellante a fronte di ciò non lamenta che la tempistica della consegna sia
“inusuale” rispetto a consimili forniture lamentando invece un ritardo rispetto a previsioni contrattuali che non riguardano detta fornitura. Anche a prescindere da ciò è in ogni caso assorbente il rilievo che per ottenere il risarcimento per il ritardo il creditore deve allegare e provare con concretezza e specificità non solo l'evento “ritardo” ma anche il cosiddetto “danno conseguenza” ovvero la "perdita subita" (danno emergente) e/o il "mancato guadagno" (lucro
7 cessante) nel mentre nel caso in esame il riferimento è, come evidenziato nella appellata sentenza a meri “disagi”. Quanto alla seconda fornitura e posa in opera il termine di consegna è quello indicato nel contratto definitivo del 24 giugno 2021 e non nel preliminare di maggio 2021 invocato in prima battuta dalla opponente/appellante: con il contratto definitivo le parti hanno innalzato il termine di consegna a “18 mesi dal contratto” escluso il mese di agosto di tal che esso scadeva il 25-26 novembre 2021 come indicato dal giudice di primo grado. La maggior parte dei serramenti oggetto di contratto è stata consegnata il 15 di novembre 2021 (è evidente il mero errore materiale in cui il giudice è incorso nell'indicare 15.1.2021 anziché 15.11.2021); mancavano le persiane che sono state consegnate in gennaio 2022 e quindi in ritardo. E' però assorbente il rilievo che la appellante ha solo allegato di aver subito disagi in ordine a detta ritardata consegna: anche in tal caso essa non ha offerto alcuna allegazione dotata di specificità e concretezza relativamente all'eventuale danno economico subito (cd danno conseguenza) in forza del ritardo e men che mai ha sul punto provato alcunchè, essendosi limitata ad invocare del tutto arbitrariamente una quantificazione del danno ai sensi della clausola n. 9 del contratto non certo applicabile alla fattispecie. Il secondo e terzo motivo vengono trattati congiuntamente in quanto connessi. Ben si comprende dalle allegazioni dell'opposta che essa ha dedotto che è CP_1 intervenuta a rifare la sigillatura dei due infissi interessati dall'infiltrazione a marzo 2022, eliminando così il vizio causa delle infiltrazioni, nel mentre la stessa
è intervenuta con proprie maestranze ad eliminare le conseguenze delle Parte_1 infiltrazioni sul cartogesso e sulle pitture.
Sul punto sono stati ammessi in questo grado di giudizio i capitoli di prova orale diretta n. 24 25 26 della memoria istruttoria di ed ammessa controparte Parte_1 alla prova contraria: ciò per le ragioni esplicitate nel dettaglio nella ordinanza 7.1.2025 che qui si richiama. In tali limiti deve ritenersi accolto il terzo motivo di appello. I testi hanno innanzitutto confermato che le infiltrazioni provenivano da una finestra e da una vetrata e che la situazione in loco era quella delle foto allegate al documento n. 12 dell'opponente (v deposizione di che ha scattato Testimone_1 le foto: “ una è una finestra normale e mi riferisco alla foto 2 di 3 del doc. n. 12; l'altra, e mi riferisco alla foto 3 di 3, del doc. n. 12 è una vetrata”; nello stesso senso
) Parte_2
Sia che , -che sono intervenuti sul posto mandati da Tes_1 Controparte_4
per rimediare agli ammaloramenti causati dalle infiltrazioni - hanno poi Parte_1 ben descritto gli interventi e le lavorazioni da loro due fatti all'interno dell'immobile; entrambi hanno anche dichiarato, che si è dovuto pure ripristinare (e poi rismontare) il ponteggio esterno che era già stato tolto, e ciò per permettere ad di CP_1 accedere dall'esterno alla vetrata per sistemarla. Le circostanze sono state confermate sia pure de relato anche dal teste . Testimone_2
ha indicato il tempo complessivamente impiegato per fare le Tes_1 lavorazioni interne in circa 20 ore per ciascun lavorante (e dunque in totale 40 ore) ;
in circa 20-25 ore ciascuno;
a sua volta , Controparte_4 Testimone_2 responsabile di cantiere quale consulente di ha dato atto di non esser Parte_1
8 stato presente in cantiere ma di aver redatto in allora il “riepilogo” doc 17 di parte opponente -che espone in totale e complessivamente 38 ore - sulla base di rapportini nonché di conteggi fatti in allora assieme al ed ha testimonialmente Tes_1 dichiarato di avervi ricompreso anche le ore per i ponteggi In presenza delle discrepanze di cui sopra in punto numero ore lavorate, ben giustificabili alla luce del tempo trascorso dai fatti - vanno riconosciute quantomeno le 38 ore in allora quantificate da nel riepilogo doc 17 , ben compatibili Parte_1 con la tipologia delle lavorazioni poste in essere ( ivi comprese quelle per i ponteggi) E' congruo anche l'importo in allora indicato quale costo orario (€ 37); il tutto dunque per totali € 1406,00. Anche l'importo indicato in allora in € 300,00 per materiale di consumo (cartongesso per circa 1 metro/1 metro e mezzo, spigoli , retine, pittura antimuffa ecc) è congruo. Non sono stati provati altri danni per il dedotto ritardo nell'intervento di sigillatura di tal che spetta a in ragione di quanto sopra l'importo complessivo Parte_1 di € 1706,00 oltre interessi al tasso di legge dal marzo 2022 al saldo. Conclusivamente va accertato che spetta A) ad il saldo della fornitura e posa in opera dei serramenti pari ad CP_1
€ 8.426,91 oltre ad interessi moratori ex art 5 Dlvo n. 231/2022 dalla data di scadenza indicata nelle singole fatture al saldo B) a l'importo di € 1706,00 oltre, interessi al tasso di legge Parte_1 dal marzo 2022 al saldo;
ha dichiarato di aver già pagato dopo la concessione della provvisoria Parte_1 esecutorietà al decreto ingiuntivo tutte le somme richieste da in forza di CP_1 tale titolo (spese legali comprese) e ciò non è stato contestato da controparte. In ragione del già intervenuto pagamento delle somme di cui al punto A) il decreto ingiuntivo va revocato;
per contro va condannata a pagare a controparte CP_1
l'importo di € 1706,00 oltre, interessi al tasso di legge dal marzo 2022 al saldo. L'esito del procedimento esclude la sussistenza di responsabilità aggravata in capo a di tal che va accolto il quarto motivo di appello e rigettata la Parte_1 domanda di condanna ex art 96 cpc. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2
n. 9448/2023, Cass civ sez 5 n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24, Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui ci si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase e grado del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite. Anche le spese legali del procedimento di ingiunzione seguono il medesimo principio posto che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, e l' onere del pagamento delle spese è regolato
9 globalmente in base all' esito finale del giudizio di tal che
“la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (v. Cassazione civile n. 24482 del 09/08/2022 ; v anche Cass civ n. 17854 del 27/08/2020) . Alla luce di detti principi atteso l'esito complessivo del giudizio le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo ponendosi i residui due terzi a carico di maggiormente soccombente: ciò anche per la fase monitoria Parte_1 con condanna di a restituire a controparte l'eccedenza già corrisposta, CP_1 con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo. Le spese di lite vanno liquidate in base alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento
P.Q.M.
La Corte d' Appello di Trento definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 5/2024 Parte_1 accertato l'intervenuto pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 384/2022 del Tribunale di Rovereto revoca detto decreto ingiuntivo;
condanna a corrispondere a l' importo di € 1706,00 CP_1 Parte_1 oltre interessi al tasso di legge dal marzo 2022 al saldo;
rigetta la domanda dell'opposta di condanna ex art 96 cpc;
compensa tra le parti per un terzo le spese di lite;
liquida per la fase del procedimento monitorio la quota di due terzi delle spese di lite a carico di in € 56,67 per rimborso spese notarili, € 379,33 per Parte_1 compenso professionale ed € 97,00 per anticipazioni, oltre spese generali Iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili, condannando a rifondere a CP_1
l'eccedenza già pagata, maggiorata di interessi legali dalla data del Parte_1 pagamento al saldo;
condanna a rifondere ad i due terzi delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio di opposizione di primo grado e del giudizio di secondo grado quote che liquida:
per il primo grado in € 3.384,67 per compenso professionale oltre spese generali, IVA e CPa sugli importi ex lege assoggettabili per il secondo grado in € 3872,67 per compenso professionale oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili. Deciso in Trento il 7.10.2025 La presidente rel ed est. Dott Liliana Guzzo
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