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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO OV, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 368/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume,2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048202490006934865 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048202490006934865 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 368/2025, l'Agenzia delle Entrate –- Direzione Provinciale di Genova Riscossone impugnava parzialmente la sentenza n. 950/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che aveva accolto parzialmente, con compensazione delle spese il ricorso promosso dalla Signora Resistente_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1.
In data 08/07/2024 veniva notificata alla Sig.ra Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 048202490006934865000 da parte di Agenzia Entrate- Riscossione, per una somma complessiva pari ad
€ 1.438,16.
L'atto di intimazione faceva riferimento alla cartella di pagamento n. 04820130022332137000 notificata in data 16/03/2014, avente ad oggetto IRPEF, addizionale regionale oltre relative sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2009.
La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CGT I grado di Genova in data 23 luglio 2024, eccependo l
'intervenuta prescrizione e decadenza, la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica dell'atto presupposto ex art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, contestando gli importi richiesti in pagamento dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova.
Nello specifico, anche con memoria successiva chiedeva di voler accertare e dichiarare che Agenzia delle
Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione non avevano provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento relative a crediti tributari, atti precedenti e connessi alla intimazione di pagamento inviata alla ricorrente, con conseguente decadenza, ex art. 25 DPR 602/1973, dell'agente della riscossione e degli enti impositori resistenti dal poter richiedere alla ricorrente il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF, contenute nella intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione.
Si costituivano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto non era mai stata impugnata nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs n.
549/1992, la cartella di pagamento prodromica, regolarmente notificata il 16/03/2014 e nel merito si evidenziava che, relativamente all'eccepita prescrizione per decorrenza del termine tra la notifica della cartella e l'avviso di intimazione oggetto di impugnazione, i crediti erariali si prescrivano nel termine di dieci anni ex art. 2946 c.c. a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto rivolto al contribuente e nei termini decennali deve essere computato il periodo di sospensione causa pandemia intercorso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, oltre ulteriori proroghe legislative. Inoltre, ci si opponeva anche alla generica contestazione circa asseriti errori logico e/o di calcolo sul presupposto che il ruolo derivava da un controllo automatizzato 36 – bis che ha rilevato per l'anno 2009 un mancato versamento di
€ 692,00, per imposta dichiarata e non versata.
La Corte di Giustizia di primo grado di Genova sezione 2, in composizione monocratica, emetteva la sentenza impugnata, ritenendo il ricorso parzialmente fondato, considerato che dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 16.03.2014 e la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta in data 08.07.2024, applicando la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (emergenza Covid art. 68, c.1 e 2 D.L. n.
18/2020) non risulta maturato il termine di prescrizione decennale mentre risulta ampiamente maturato il termine quinquennale, relativamente agli interessi e alle sanzioni, mentre il credito erariale risultava dovuto.
L'Agenzia delle Entrate impugna la predetta sentenza ritenendo che la stessa sia da censurare con riguardo alla mancata considerazione del fatto che l'Agente della riscossione aveva correttamente notificato molteplici atti interruttivi intimanti lo stesso credito e non impugnati e specificamente il 15/10/15 l'Avviso di Intimazione
n. 04820159021392890000, il 17/08/18 l'Avviso di Intimazione n. 04820189005167268000 e il 24/05/24 la richiesta di compensazione 28 TER n. 04828202400000133000.
Si costituiva la Signora Resistente_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, la quale rappresentava che tutti i presunti atti interruttivi riportati a pag 9 del ricorso in appello ( ma non in primo grado) nonché la cartella di pagamento
04820130022332137000 del 16.03.2014 – sottesa all'intimazione impugnata - non sarebbero mai entrati nella sfera di conoscibilità della signora Resistente_1, atteso che la stessa, a far data dal 20/02/2014 era residente in [...] Indirizzo_1 ( all. 6). Ed era in tale indirizzo che la cartella doveva essere notificata come di fatto fu fatto con la intimazione impugnata.
Concludeva, pertanto, chiedendo “di confermare la sentenza n. 950/2024 resa dalla Corte di Giustizia di primo Grado di Genova, nella parte in cui ha annullato sanzioni ed interessi;
di accertare e dichiarare che
Agenzia Entrate, Agenzia Entrate della Riscossione, non hanno provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento relative a crediti tributari, atti precedenti e connessi alla intimazione di pagamento inviata alla ricorrente;
conseguentemente, accertare e dichiarare che l'omessa e/o tardiva notifica delle cartelle esattoriali ha comportato la decadenza, ex art. 25 D.P.R. 602/1973, dell'Agente della riscossione ed Ente Impositore dal poter richiedere alla appellata, signora Resistente_1, il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF, contenute nella intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione;
di condannare l'appellante alle spese del secondo grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Gli enti impositori hanno dato ampia prova (si vedano a tal proposito i documenti allegati al fascicolo telematico del primo grado) di aver regolarmente notificato all'appellante gli atti esecutivi e/o le cartelle sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento.
In particolare, emerge dagli atti e documenti prodotti che le notifiche sono state eseguite in parte per irreperibilità del destinatario, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti, in parte per irreperibilità assoluta.
Parte appellante contesta la regolarità di tali notifiche, producendo certificato storico che ne attesterebbe la residenza presso il Comune di OV dal 20/2/2014.
Produce peraltro anche certificato storico di residenza che ne attesta la cancellazione dai residenti del
Comune di Genova dal 29/11/2011.
Alla luce di ciò si domanda il Collegio che cosa di più potessero fare, rispetto alle procedure esperite, gli agenti notificatori, posto che dal certificato di residenza storico emesso dal Comune di Genova, ove era ubicata l'ultima residenza conosciuta, non risulta emergere alcuna informazione circa il luogo di trasferimento della residenza medesima, trasferimento che in ogni caso non ha avuto luogo dal 29/11/2011, visto il “buco” esistente tra tale data ed il 20/2/2014, in cui risulta decorrere la residenza in OV.
Evidente è che la contribuente fosse irreperibile non solo di diritto, ma anche di fatto, ed altrettanto evidente che le ricerche degli agenti notificatori non potessero che ragionevolmente e legittimamente fermarsi alla certificazione del Comune di Genova, che ne attestava la cancellazione dall'elenco dei residenti, senza menzionare nessuna nuova residenza, a meno che non si pretenda, come incongruamente invoca la parte, che gli agenti notificatori facessero ricerche in ognuno degli oltre 7900 comuni italiani. La notifica degli atti in questione è stata pertanto eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi, come da produzioni depositate in primo grado.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione, rileva il Collegio che la presenza degli atti interruttivi depositati
(comprese le successive intimazioni di pagamento notificate all'appellante) ne manifesta il mancato decorso, per quella di carattere breve, mentre per i tributi di carattere erariale in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Né può valere a rendere invalidi i documenti prodotti dagli enti impositori il generico disconoscimento effettuato dall'appellante, in mancanza di precise indicazioni circa eventuali difformità con gli originali.
O ancora le osservazioni della contribuente circa la nullità della notifica della cartella di pagamento del
16.03.2014, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nonostante questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'orinaria diligenza avrebbero potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa. Si insiste, pertanto, sulla ritenuta nullità della cartella di pagamento de qua con la conseguenza che sarebbe illegittima la relativa notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore ha attestato la sola irreperibilità del destinatario, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto ( cfr. Cass. n. 24260/2014).
L'appellata contesta la predetta notifica producendo, come detto, certificato storico di residenza dal quale risulta che la stessa risiedeva presso il Comune di OV all'attuale indirizzo di Indirizzo_1
OV (RC),dal 24.02.2014, ma occorre evidenziare che risulta anche che la stessa è stata cancellata dalla popolazione residente del Comune di Genova dal 29/11/2011.
Pertanto, oltre a sussistere il dato formale, certificatorio, testé richiamato, anche in via di fatto le ricerche effettuate dagli Agenti notificatori, oggetto di doglianza da parte della contribuente, non avrebbero potuto avere un esito diverso da quello confermato. Infatti, nella relata di notifica concernente la predetta cartella, gli agenti notificatori hanno correttamente attestato - e non potevano attestare altro - considerato che effettivamente dalle ricerche effettuate presso il Comune di Genova risultava soltanto la cancellazione della contribuente dalla popolazione residente del Comune di Genova dal 29/11/2011 e non era rinvenibile il Comune di nuova residenza, nonostante la Signora Resistente_1 fosse già residente in [...], alla data del 16.03.2014 (data della notifica della cartella di pagamento N. 04820130022332137000). Tra l'altro, la
“visura anagrafica è stata effettuata dall'Agente notificatore il 14.01.2014 al momento in cui è stata tentata la prima notifica in Indirizzo_2 e a quella data la contribuente non risiedeva ancora in OV, dove si era stabilita soltanto a partire dal 24.02.2014. Ciò risulta anche dall'attestazione riportata di lato a destra del Modello MR 2013 -2016, sul quale riporta correttamente il Numero della cartella di pagamento di cui si discute, in basso. Non solo, ma il predetto Agente Notificatore, come risulta dal Modello
MR 2013 -2016 , certifica, in basso, che il “27.02.2014 alle ore 10,38 Indirizzo_2…” aveva “…tentato notifica accesso infruttuoso”, e, quindi dopo aver riscontrato presso l'anagrafe del Comune di Genova, 41 giorni prima del trasferimento a OV della contribuente, la cancellazione dalla popolazione residente del Comune di Genova dal 29.11.2011, appena tre giorni dopo l'avvenuto trasferimento, certificato solo, però successivamente, quindi, dopo aver accertato, l'irreperibilità assoluta e non relativa della Signora
Resistente_1 l'Agente notificatore effettua un altro, vano accesso e, finalmente il 07.03.2014 provvede al deposito dell'atto presso il Comune e affigge alla porta di abitazione della destinataria l'avviso di deposito informando la destinataria del deposito con raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, deve trovare conferma la sentenza appellata laddove ha respinto l'eccezione di omessa notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento N. 04820130022332137000 notificata in data 16/03/2014, avente ad oggetto
IRPEF, addizionale regionale oltre relative sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2009, anche sotto il profilo dell'effettuazione regolare della notifica nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. 602/1973, rappresentate dalla notifica entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31.12.2014) , per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (anno d'imposta 2009) prevista dall'articolo 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Inoltre, occorre considerare l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Questo Collegio richiama a questo proposito le ordinanze della Corte di Cassazione n. 714 del 2022 che statuisce che secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”; n. 8198/2022, secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale;
N. 23346/24 dep. 29/08/24, che prevede che “il contribuente ha l'onere di proporre ricorso se intende eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturati prima della sua notifica, non essendo più possibile farlo se diviene definitiva”; N. Cass. 22108/2024 a tenore della quale
“L'impugnazione è necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ed infine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 6436 depositata il 11/03/25, che ribadisce che “l 'eccezione di prescrizione che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando preclusa, in sede di impugnazione del successivo atto”.
Non solo, quindi, ma essendo la cartella esattoriale prodromica all'atto impugnato dalla ricorrente regolarmente notificata il 16 marzo 2014, ed avendo il concessionario della riscossione, notificato plurimi atti interruttivi della prescrizione in anni successivi, risulta ampiamente legittima la notifica della intimazione impugnata, non essendo decorso né il termine di prescrizione quinquennale né quello decennale.
L'accoglimento dell'appello, con riferimento a validità di una notifica effettuata al limite temporale di regolarità, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO OV, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 368/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume,2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048202490006934865 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 048202490006934865 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 368/2025, l'Agenzia delle Entrate –- Direzione Provinciale di Genova Riscossone impugnava parzialmente la sentenza n. 950/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che aveva accolto parzialmente, con compensazione delle spese il ricorso promosso dalla Signora Resistente_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1.
In data 08/07/2024 veniva notificata alla Sig.ra Resistente_1 l'intimazione di pagamento n. 048202490006934865000 da parte di Agenzia Entrate- Riscossione, per una somma complessiva pari ad
€ 1.438,16.
L'atto di intimazione faceva riferimento alla cartella di pagamento n. 04820130022332137000 notificata in data 16/03/2014, avente ad oggetto IRPEF, addizionale regionale oltre relative sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2009.
La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CGT I grado di Genova in data 23 luglio 2024, eccependo l
'intervenuta prescrizione e decadenza, la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica dell'atto presupposto ex art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, contestando gli importi richiesti in pagamento dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova.
Nello specifico, anche con memoria successiva chiedeva di voler accertare e dichiarare che Agenzia delle
Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione non avevano provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento relative a crediti tributari, atti precedenti e connessi alla intimazione di pagamento inviata alla ricorrente, con conseguente decadenza, ex art. 25 DPR 602/1973, dell'agente della riscossione e degli enti impositori resistenti dal poter richiedere alla ricorrente il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF, contenute nella intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione.
Si costituivano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto non era mai stata impugnata nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs n.
549/1992, la cartella di pagamento prodromica, regolarmente notificata il 16/03/2014 e nel merito si evidenziava che, relativamente all'eccepita prescrizione per decorrenza del termine tra la notifica della cartella e l'avviso di intimazione oggetto di impugnazione, i crediti erariali si prescrivano nel termine di dieci anni ex art. 2946 c.c. a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto rivolto al contribuente e nei termini decennali deve essere computato il periodo di sospensione causa pandemia intercorso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, oltre ulteriori proroghe legislative. Inoltre, ci si opponeva anche alla generica contestazione circa asseriti errori logico e/o di calcolo sul presupposto che il ruolo derivava da un controllo automatizzato 36 – bis che ha rilevato per l'anno 2009 un mancato versamento di
€ 692,00, per imposta dichiarata e non versata.
La Corte di Giustizia di primo grado di Genova sezione 2, in composizione monocratica, emetteva la sentenza impugnata, ritenendo il ricorso parzialmente fondato, considerato che dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 16.03.2014 e la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta in data 08.07.2024, applicando la sospensione dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (emergenza Covid art. 68, c.1 e 2 D.L. n.
18/2020) non risulta maturato il termine di prescrizione decennale mentre risulta ampiamente maturato il termine quinquennale, relativamente agli interessi e alle sanzioni, mentre il credito erariale risultava dovuto.
L'Agenzia delle Entrate impugna la predetta sentenza ritenendo che la stessa sia da censurare con riguardo alla mancata considerazione del fatto che l'Agente della riscossione aveva correttamente notificato molteplici atti interruttivi intimanti lo stesso credito e non impugnati e specificamente il 15/10/15 l'Avviso di Intimazione
n. 04820159021392890000, il 17/08/18 l'Avviso di Intimazione n. 04820189005167268000 e il 24/05/24 la richiesta di compensazione 28 TER n. 04828202400000133000.
Si costituiva la Signora Resistente_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, la quale rappresentava che tutti i presunti atti interruttivi riportati a pag 9 del ricorso in appello ( ma non in primo grado) nonché la cartella di pagamento
04820130022332137000 del 16.03.2014 – sottesa all'intimazione impugnata - non sarebbero mai entrati nella sfera di conoscibilità della signora Resistente_1, atteso che la stessa, a far data dal 20/02/2014 era residente in [...] Indirizzo_1 ( all. 6). Ed era in tale indirizzo che la cartella doveva essere notificata come di fatto fu fatto con la intimazione impugnata.
Concludeva, pertanto, chiedendo “di confermare la sentenza n. 950/2024 resa dalla Corte di Giustizia di primo Grado di Genova, nella parte in cui ha annullato sanzioni ed interessi;
di accertare e dichiarare che
Agenzia Entrate, Agenzia Entrate della Riscossione, non hanno provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento relative a crediti tributari, atti precedenti e connessi alla intimazione di pagamento inviata alla ricorrente;
conseguentemente, accertare e dichiarare che l'omessa e/o tardiva notifica delle cartelle esattoriali ha comportato la decadenza, ex art. 25 D.P.R. 602/1973, dell'Agente della riscossione ed Ente Impositore dal poter richiedere alla appellata, signora Resistente_1, il pagamento delle somme dovute a titolo di IRPEF, contenute nella intimazione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione;
di condannare l'appellante alle spese del secondo grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Gli enti impositori hanno dato ampia prova (si vedano a tal proposito i documenti allegati al fascicolo telematico del primo grado) di aver regolarmente notificato all'appellante gli atti esecutivi e/o le cartelle sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento.
In particolare, emerge dagli atti e documenti prodotti che le notifiche sono state eseguite in parte per irreperibilità del destinatario, con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti, in parte per irreperibilità assoluta.
Parte appellante contesta la regolarità di tali notifiche, producendo certificato storico che ne attesterebbe la residenza presso il Comune di OV dal 20/2/2014.
Produce peraltro anche certificato storico di residenza che ne attesta la cancellazione dai residenti del
Comune di Genova dal 29/11/2011.
Alla luce di ciò si domanda il Collegio che cosa di più potessero fare, rispetto alle procedure esperite, gli agenti notificatori, posto che dal certificato di residenza storico emesso dal Comune di Genova, ove era ubicata l'ultima residenza conosciuta, non risulta emergere alcuna informazione circa il luogo di trasferimento della residenza medesima, trasferimento che in ogni caso non ha avuto luogo dal 29/11/2011, visto il “buco” esistente tra tale data ed il 20/2/2014, in cui risulta decorrere la residenza in OV.
Evidente è che la contribuente fosse irreperibile non solo di diritto, ma anche di fatto, ed altrettanto evidente che le ricerche degli agenti notificatori non potessero che ragionevolmente e legittimamente fermarsi alla certificazione del Comune di Genova, che ne attestava la cancellazione dall'elenco dei residenti, senza menzionare nessuna nuova residenza, a meno che non si pretenda, come incongruamente invoca la parte, che gli agenti notificatori facessero ricerche in ognuno degli oltre 7900 comuni italiani. La notifica degli atti in questione è stata pertanto eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi, come da produzioni depositate in primo grado.
Per quanto attiene l'eccepita prescrizione, rileva il Collegio che la presenza degli atti interruttivi depositati
(comprese le successive intimazioni di pagamento notificate all'appellante) ne manifesta il mancato decorso, per quella di carattere breve, mentre per i tributi di carattere erariale in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Né può valere a rendere invalidi i documenti prodotti dagli enti impositori il generico disconoscimento effettuato dall'appellante, in mancanza di precise indicazioni circa eventuali difformità con gli originali.
O ancora le osservazioni della contribuente circa la nullità della notifica della cartella di pagamento del
16.03.2014, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nonostante questi si sia trasferito altrove ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'orinaria diligenza avrebbero potuto conoscere, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa. Si insiste, pertanto, sulla ritenuta nullità della cartella di pagamento de qua con la conseguenza che sarebbe illegittima la relativa notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore ha attestato la sola irreperibilità del destinatario, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto ( cfr. Cass. n. 24260/2014).
L'appellata contesta la predetta notifica producendo, come detto, certificato storico di residenza dal quale risulta che la stessa risiedeva presso il Comune di OV all'attuale indirizzo di Indirizzo_1
OV (RC),dal 24.02.2014, ma occorre evidenziare che risulta anche che la stessa è stata cancellata dalla popolazione residente del Comune di Genova dal 29/11/2011.
Pertanto, oltre a sussistere il dato formale, certificatorio, testé richiamato, anche in via di fatto le ricerche effettuate dagli Agenti notificatori, oggetto di doglianza da parte della contribuente, non avrebbero potuto avere un esito diverso da quello confermato. Infatti, nella relata di notifica concernente la predetta cartella, gli agenti notificatori hanno correttamente attestato - e non potevano attestare altro - considerato che effettivamente dalle ricerche effettuate presso il Comune di Genova risultava soltanto la cancellazione della contribuente dalla popolazione residente del Comune di Genova dal 29/11/2011 e non era rinvenibile il Comune di nuova residenza, nonostante la Signora Resistente_1 fosse già residente in [...], alla data del 16.03.2014 (data della notifica della cartella di pagamento N. 04820130022332137000). Tra l'altro, la
“visura anagrafica è stata effettuata dall'Agente notificatore il 14.01.2014 al momento in cui è stata tentata la prima notifica in Indirizzo_2 e a quella data la contribuente non risiedeva ancora in OV, dove si era stabilita soltanto a partire dal 24.02.2014. Ciò risulta anche dall'attestazione riportata di lato a destra del Modello MR 2013 -2016, sul quale riporta correttamente il Numero della cartella di pagamento di cui si discute, in basso. Non solo, ma il predetto Agente Notificatore, come risulta dal Modello
MR 2013 -2016 , certifica, in basso, che il “27.02.2014 alle ore 10,38 Indirizzo_2…” aveva “…tentato notifica accesso infruttuoso”, e, quindi dopo aver riscontrato presso l'anagrafe del Comune di Genova, 41 giorni prima del trasferimento a OV della contribuente, la cancellazione dalla popolazione residente del Comune di Genova dal 29.11.2011, appena tre giorni dopo l'avvenuto trasferimento, certificato solo, però successivamente, quindi, dopo aver accertato, l'irreperibilità assoluta e non relativa della Signora
Resistente_1 l'Agente notificatore effettua un altro, vano accesso e, finalmente il 07.03.2014 provvede al deposito dell'atto presso il Comune e affigge alla porta di abitazione della destinataria l'avviso di deposito informando la destinataria del deposito con raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, deve trovare conferma la sentenza appellata laddove ha respinto l'eccezione di omessa notifica della cartella prodromica all'intimazione di pagamento N. 04820130022332137000 notificata in data 16/03/2014, avente ad oggetto
IRPEF, addizionale regionale oltre relative sanzioni ed interessi per l'anno di imposta 2009, anche sotto il profilo dell'effettuazione regolare della notifica nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. 602/1973, rappresentate dalla notifica entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31.12.2014) , per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (anno d'imposta 2009) prevista dall'articolo 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Inoltre, occorre considerare l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Questo Collegio richiama a questo proposito le ordinanze della Corte di Cassazione n. 714 del 2022 che statuisce che secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”; n. 8198/2022, secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale;
N. 23346/24 dep. 29/08/24, che prevede che “il contribuente ha l'onere di proporre ricorso se intende eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturati prima della sua notifica, non essendo più possibile farlo se diviene definitiva”; N. Cass. 22108/2024 a tenore della quale
“L'impugnazione è necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ed infine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 6436 depositata il 11/03/25, che ribadisce che “l 'eccezione di prescrizione che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando preclusa, in sede di impugnazione del successivo atto”.
Non solo, quindi, ma essendo la cartella esattoriale prodromica all'atto impugnato dalla ricorrente regolarmente notificata il 16 marzo 2014, ed avendo il concessionario della riscossione, notificato plurimi atti interruttivi della prescrizione in anni successivi, risulta ampiamente legittima la notifica della intimazione impugnata, non essendo decorso né il termine di prescrizione quinquennale né quello decennale.
L'accoglimento dell'appello, con riferimento a validità di una notifica effettuata al limite temporale di regolarità, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate.