Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 45
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Regolarità delle notifiche

    La Corte ha ritenuto che gli enti impositori avessero fornito ampia prova della regolarità delle notifiche, anche in caso di irreperibilità, poiché le ricerche effettuate dagli agenti notificatori erano state ragionevoli e legittime, dato che la contribuente era stata cancellata dall'anagrafe del Comune di Genova e non era emersa una nuova residenza.

  • Accolto
    Mancato decorso della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la presenza di atti interruttivi depositati, comprese le successive intimazioni di pagamento, dimostrasse il mancato decorso della prescrizione. Inoltre, per i tributi erariali, ha ricordato che la prescrizione è decennale e che gli atti interruttivi ne avevano impedito il decorso. È stato inoltre evidenziato che l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'intimazione di pagamento doveva essere fatta valere impugnando quest'ultima, pena la preclusione in sede di impugnazione di atti successivi.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso annullando sanzioni e interessi, dovesse essere riformata in quanto le notifiche erano state regolari e la prescrizione non era maturata. Pertanto, la richiesta di annullamento di sanzioni e interessi, basata su tali eccezioni, è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 45
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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