Articolo 42 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 41Articolo 43
Versione
8 novembre 1989
Art. 42. Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici). 1. Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988.
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti gia' effettuati.
Note all'art. 42:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989