TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 891/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 22.1.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Pizzo C. (VV) elett.te dom.to in Reggio Calabria Parte_1
presso lo studio dell'avvocato Gabriele Polistena del Foro di Reggio C., che lo rappresenta e difende per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione.
Attore
contro
corrente in Roma, in persona del legale rappr.te protempore, ON
rappresentata e difesa, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Luca Procacci del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il difensore
Convenuta
1 , in atti gen.to, res. in Voltaggio (AL), rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Controparte_2
Barbieri del Foro di Genova, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso.
Convenuto
OGGETTO: azione di risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: per tutte e tre le parti costituite:vedi atti introduttivi e fogli di precisazione conclusioni depositati sul PCT
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
nonché in qualità di proprietario e conducente ON Controparte_3
del veicolo coinvolto nel sinistro, esponendo tra l'altro:
che in data 24 gennaio 2017 l'attore, all'epoca quarantasettenne, dipendente Cociv, consorzio di imprese a cui è affidata la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Genova
Milano, stava svolgendo il proprio lavoro nel cantiere sito nel Comune di Voltaggio, località
Lemme, quando all'improvviso veniva investito dall'auto condotta da che Controparte_2
stava transitando nell'unica corsia di marcia aperta accanto al cantiere, invadendo l'area di questo. In particolare colpiva dapprima il con lo specchietto retrovisore destro e Parte_1
poi passava con la ruota posteriore destra sul piede dell'attore.
che, per l'occorso, l'attore era dunque trasportato dal 118 al P.S. dell'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure, con la diagnosi e le cure conseguenti (frattura scomposta trimalleolare alla caviglia sx) e in particolare necessità di intervento chirurgico di riduzione della frattura eseguito in data 26 gennaio 2017. che, sottopostosi dopo la completa guarigione, intervenuta a maggio 2017, a visita medico- legale, aveva riportato quali lesioni un'I.T.T. al 100%, di gg. 101, ed un'I.P. di 13-15 punti percentuali, come da relazione allegata del CTP;
che nonostante i gravi danni subiti nulla aveva ricevuto dalla compagnia di assicurazione del
, la quale aveva declinato la responsabilità del proprio CP_2 ON
assistito; di aver, dunque, diritto al risarcimento di tutti i danni subiti - ivi compreso il danno morale e
2 la personalizzazione del danno, nonché le spese mediche, ammontanti ad € 966.50.
Ciò premesso agiva dunque l'attore per ottenere la condanna dei convenuti all'integrale ristoro dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio la quale, in estrema sintesi, contestava Controparte_4
esservi colpa del convenuto proprio assicurato, asserendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, il quale aveva improvvisamente indietreggiato da dove si trovava mentre il transitava a velocità assolutamente moderata sulla corsia di marcia CP_2
riservata al transito veicolare, senza nulla poter fare per evitare l'urto. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.
Analoga posizione difensiva venuta tenuta dall'altro convenuto, il conducente e proprietario dell'OM , il quale chiedeva in via principale il rigetto delle domande Controparte_2
attoree, in subordine, per il caso di liquidazione di somme all'attore, la condanna di CP_1
tenuta a manlevarlo nonché a risarcire anche le proprie spese legali.
La causa veniva istruita oltre che con produzioni documentali ( veniva acquisita anche copia integrale del rapporto di Intervento dei Carabinieri di Voltaggio), a mezzo consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, e con l'assunzione della deposizione testimoniali delle persone presenti sul luogo del sinistro, i colleghi dell'attore e per Parte_2 Testimone_1
parte attrice e la moglie del convenuto . Inoltre il giudice, ai sensi dell'art. 281 Controparte_5
ter c.p.c., disponeva sentirsi altresì , sentito nell'occorso dai Carabinieri di Testimone_2
Voltaggio, ma non indicato come teste da nessuna delle parti.
All'esito della svolta istruttoria il Tribunale decide come segue sulla domanda attorea.
La domanda attorea appare fondata.
Circa la dinamica del sinistro si richiamano le seguenti massime della Suprema Corte, rilevanti al fine di stabilire su chi gravi, visto l'art. 2054 comma I c.c., l'onere della prova in caso di allegato investimento di pedone.
Cass.9620/2003 (conformi Cass. 21249/06; Cass. 14064/2010): “ In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di
3 quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.
Gli stessi concetti sono stati espressi, da ultimo da Cass. 4551/2017 a mente della quale : “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.
Come si rileva da queste massime era onere del convenuto e della sua compagnia di CP_2
assicurazioni provare che fosse stato il a indietreggiare improvvisamente fino a urtare Parte_1
l'auto del , urto che quest'ultimo, che si era limitato a passare a velocità limitata nella CP_2
corsia di marcia riservata agli autoveicoli, non avrebbe potuto in alcun modo evitare.
Tale prova non è però stata raggiunta, in quanto l'unica teste portata dalla difesa , oltre a CP_2
essere la moglie del convenuto, e quindi meno attendibile rispetto agli altri testi, da un lato ha escluso che il marito avesse in qualche modo sbandato spostandosi sulla destra, dall'altro ha però affermato di non saper dire come l'urto fra il pedone e l'auto si sia verificato. Inoltre ha fornito una dinamica del sinistro che contrasta persino con la versione allegata dalla difesa del marito, sostenendo che l'urto si era verificato quando il capannello di persone presenti in cantiere era già stato completamente superato e che non vi era stato urto con lo specchietto retrovisore lato destro, specchietto che sarebbe già stato lesionato prima del fatto;
mentre l'urto fra il pedone e lo specchietto è ammesso dal , il quale a pag.5 della sua comparsa ha anche aggiunto di non CP_2
aver richiesto il risarcimento del danno causato dal allo specchietto retrovisore in Parte_1
quanto modestissimo.
4 Trattasi quindi di deposizione da un lato poco dettagliata, dall'altro persino in contrasto con quei pochi punti fermi dell'accaduto, tra cui il danno derivante dall'urto con il corpo del allo Parte_1
specchietto retrovisore lato destro della vettura del convenuto, testimoniato anche dalle fotografie dalla stessa difesa prodotte ( vedi l'ultima fotografia della produzione sub 5 CP_2
fascicolo che ritrae lo specchietto con un'evidente, seppure modesta, spaccatura). CP_2
A fronte di questa deposizione quelle dei testi di parte attrice e appaiono Parte_2 Tes_3
meno incerte. In particolare il teste ha affermato che il , forse distratto dal Parte_2 CP_2
cantiere, aveva sbandato leggermente sulla destra, urtando con lo specchietto retrovisore destro il
, che era in piedi e dava le spalle alla corsia aperta alla marcia dei veicoli;
il pedone si Parte_1
era così sbilanciato e aveva finito per mettere il piede sotto la ruota posteriore destra dell'auto condotta dal , riportando le fratture alla caviglia poi refertate. Parte_1
Questa dinamica non è stata smentita dal teste - presente sul posto ma non testimone Tes_3
oculare dell'urto (in quel momento stava guardando verso la direzione opposta) - che l'ha anzi ritenuta plausibile, affermando di essersi fatto anche lui un'idea dell'accaduto molto simile, anche se, ai Carabinieri, sul luogo e nell'immediatezza del fatto ( vedi SIT Cirigliano nella Notizia di
Intervento dei Carabinieri di Voltaggio), aveva fornito una versione diversa, affermando che il
[...]
era indietreggiato senza guardare bene dove andasse. Mentre del tutto inattendibile Pt_1
perché insanabilmente contraddittoria appare la deposizione del teste l quale da un lato ha Tes_1
dichiarato che stava guardando verso l'autovettura – e in tal modo l'avrebbe vista sbandare – dall'altro ha affermato di non saper dire assolutamente come il sarebbe stato colpito Parte_1
dall'auto, non avendo visto l'urto.
Ciò detto appare chiaro che non è stata raggiunta alcuna certezza sull'effettiva dinamica del sinistro, essendo solo emerso che, per un motivo rimasto non chiarito, vi è stato un urto fra lo specchietto retrovisore/fiancata destra ( vedi rottura dello specchietto e segno arancione sulla fiancata della vettura, foto sub 5 fascicolo ) della vettura del e il corpo dell'attore, CP_2 CP_2
il quale, sbilanciato dall'urto, ha poi messo un piede sotto la ruota dell'auto mentre questa marciava, riportando le fratture alla caviglia refertate al Pronto Soccorso;
ma soprattutto appare chiaro che i convenuti non sono riusciti a provare che il conducente dell'auto abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e che non fosse veritiera la versione dei fatti fornita dall'attore, secondo cui il avrebbe sbandato sulla destra andandogli addosso. Per cui essendo l'onere CP_2
5 della prova liberatoria in capo ai convenuti non resta che, in applicazione del principio di cui all'art. 2054 comma I c.c., accogliere la domanda dell'attore.
Quantificazione del danno non patrimoniale
Il CTU ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 10%. Questa valutazione del CTU non è stata oggetto di osservazioni e contestazioni da parte dei consulenti di parte. Tali esiti hanno anche inciso sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, di professione geometra, avendo il CTU accertato una maggiore usura in relazione quanto meno ad un certo tipo di attività svolte da un geometra, quelle che comportano maggiori sollecitazioni alle caviglie, come ad esempio attività di cantiere con necessità di ortostatismo prolungato, utilizzo di calzatura antiinfortunistiche, mobilizzazione su terreni sconnessi, etc.
Il Ctu inoltre ha riconosciuto un danno temporaneo totale di gg. 8 ( il tempo del ricovero ospedaliero) seguito da gg 30 di invalidità temporanea al 75%, da 30 gg di invalidità temporanea al
50% e da ulteriori gg. 30 al 25%.
Muovendo, pertanto, da dette premesse, occorrendo individuare un idoneo criterio di liquidazione del danno in questione, reputa lo scrivente Giudice, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'A.G. meneghina sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili, in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn.
11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto “punto” , così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie ( ciò ancor più alla luce del fatto che il
“danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass. , sez. III, 20.5.2009,
n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez.III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez.III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della
6 configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. sez.III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora
Cass.. sez. III, n.336 ,13.1.2016).
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa Suprema Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti , qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e , più recentemente, Cass., sez.VI, 14.1.2013, n. 134, Cass. , sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III,
n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
A fronte di ciò, in relazione all'invalidità permanente, attesa l'età dell'attore all'epoca del fatto ( anni 47), devesi riconoscere un danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore, pari ad € 25.346 alla data di emissione della Tabella ( 5 giugno 2024).
Passando, poi, all'invalidità temporanea, reputa lo scrivente Giudice, rispetto al range previsto, compreso fra € 115,00 e € 172,50, di dover applicare l'importo giornaliero (minimo) di € 115,00, avendo il CTU escluso complicanze o altri aggravi nonché indicato il grado di sofferenza soggettiva in misura lieve.
Discende da ciò che va riconosciuto al sig. a tale titolo, un importo di € 115 x gg. 30 = € Parte_1
3.450, seguito da € 86,25 x gg 30 = € 2.587,50, da € 57,50 x gg. 30 = € 1725 e da ulteriori € 28,75
x 30 = € 862,50, in tutto € 8.625,00 che sommato a quello da I.P. di € 25.346 porta alla somma di €
33.971.
Si fa altresì luogo alla personalizzazione del danno ( max. 48%, vedi Tabella), considerato che, come detto sopra, il CTU ha accertato anche un danno alla capacità lavorativa specifica - che comprova la maggior fatica che l'attore dovrà affrontare nel futuro per svolgere il suo lavoro.
Tutto ciò considerato il danno non patrimoniale viene dunque personalizzato nella misura del 15%
( € 5.095,65) così giungendosi ad un totale di € 39.066,65.
Tale somma, trattandosi di debito di valore da fatto illecito, va aumentata degli interessi legali, di tipo compensativo, dalla data del fatto, calcolati - previa devalutazione della citata somma secondo l'indice ISTAT FOI alla data del fatto stesso - anno per anno, sulla somma via via rivalutata annualmente, come da noto orientamento della Suprema Corte di cui alla sentenza a
7 SS.UU. n.1712/95, idoneo, nel caso di specie, a garantire il pieno ristoro, senza indebite locupletazioni.
Il danno non patrimoniale, per l'effetto, a fronte del calcolo di cui sopra, deve essere liquidato ad oggi in € 43.130,89.
A ciò si aggiungono le spese mediche, quantificate dal CTU nella misura richiesta dall'attore pari a
€ 966,50. Nulla si liquida per CTP medico legale in quanto non è stata prodotta la relativa parcella.
In tutto € 44.097,39 da cui si devono poi sottrarre € 6.051,85 già pacificamente corrisposti al danneggiato da così giungendosi ad € 38.045,54, oltre interessi moratori nella misura di CP_6
quelli legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo.
Sul punto va precisato che ha dichiarato di aver corrisposto per l'infortunio in oggetto in CP_6
tutto € 12.190,83, ma, come risulta dal documento 9 prodotto dall'attore, la parte relativa al risarcimento del danno biologico del è pari a € 6051,85, il resto essendo stato Parte_1
corrisposto al datore di lavoro che, durante la malattia, ha erogato lo stipendio.
Spese legali.
Le spese di lite, sia pur calcolate sul valore della somma riconosciuta all'attrice all'esito del giudizio, seguono la soccombenza dei convenuti.
Anche le spese di CTU si pongono definitivamente a carico dei convenuti.
Le spese di vengono poste a carico di dalla quale, Controparte_2 ON
in forza del contratto di assicurazione, il ha diritto di essere manlevato. CP_2
Le spese di lite attribuibili all'attore e al convenuto si liquidano in base al D.M. 55/14 CP_2
come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore compreso fra € 26.000 ed €
52.000,00, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
8 1) condanna e in solido fra loro a pagare a ON Controparte_2
titolo di risarcimento del danno dipendente dal sinistro stradale occorso in Voltaggio il 24 gennaio 2017 a la somma di € 38.045,54, oltre interessi moratori nella Parte_1
misura di quelli legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo.
2) Pone le spese di consulenza tecnica a carico delle parti convenute.
3) Condanna inoltre i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, spese che liquida in € 7.616 per compensi, ed € 786 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge.
4) Condanna a tenere indenne il proprio assicurato ON CP_2
da qualsiasi somma che lo stesso dovesse pagare in forza delle condanne di cui ai
[...]
superiori punti 1),2),3);
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ON
, spese che liquida in € 7.616 per compensi, oltre al 15% sul compenso per Controparte_2
spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Antonella Dragotto)
9