Art. 2.
All'onere, valutato in lire 65 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982 si provvede a carico del Fondo per la mobilita' della manodopera, le cui disponibilita' sono corrispondentemente integrate con le modalita' stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni.
All'onere, valutato in lire 65 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982 si provvede a carico del Fondo per la mobilita' della manodopera, le cui disponibilita' sono corrispondentemente integrate con le modalita' stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni.