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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 957-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV
così composto:
dott.ssa Angela Coluccio Presidente rel. dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott.ssa Caterina Bordo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per l'apertura della Parte_1 [...]
con sede legale in Roma, via Vincenzo Controparte_1
Bellini n. 22 (P.IVA ; P.IVA_1 rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha contestato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante la quale vanta un credito di euro 117.025,00 oltre interessi legali in forza di decreto ingiuntivo n. 872/2022 del
Tribunale di Torino;
dall'esistenza di un'esposizione debitoria nei confronti dell' Controparte_2
per oltre 12 milioni di euro come accertato in seguito all' informativa
[...] acquisita;
dalla circostanza che la società è in liquidazione e non ha dimostrato che all'esito della liquidazione, ci siano elementi attivi del patrimonio sociale idonei ad assicurare la soddisfazione dei creditori sociali (cfr.Cass. n. 24660/2020); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_1 legale in Roma, via Vincenzo Bellini n. 22 (P.IVA ).- P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Angela Coluccio
NOMINA
Curatore dott. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 17.2.2026 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: pag. 2/3 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il 22.10.2025
Il Presidente relatore
Dott. Angela Coluccio
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV
così composto:
dott.ssa Angela Coluccio Presidente rel. dott.ssa Daniela Cavaliere giudice dott.ssa Caterina Bordo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da per l'apertura della Parte_1 [...]
con sede legale in Roma, via Vincenzo Controparte_1
Bellini n. 22 (P.IVA ; P.IVA_1 rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha contestato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuto che
risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione verso la creditrice istante la quale vanta un credito di euro 117.025,00 oltre interessi legali in forza di decreto ingiuntivo n. 872/2022 del
Tribunale di Torino;
dall'esistenza di un'esposizione debitoria nei confronti dell' Controparte_2
per oltre 12 milioni di euro come accertato in seguito all' informativa
[...] acquisita;
dalla circostanza che la società è in liquidazione e non ha dimostrato che all'esito della liquidazione, ci siano elementi attivi del patrimonio sociale idonei ad assicurare la soddisfazione dei creditori sociali (cfr.Cass. n. 24660/2020); rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria
è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede Controparte_1 legale in Roma, via Vincenzo Bellini n. 22 (P.IVA ).- P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott.ssa Angela Coluccio
NOMINA
Curatore dott. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 17.2.2026 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: pag. 2/3 a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il 22.10.2025
Il Presidente relatore
Dott. Angela Coluccio
pag. 3/3