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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/11/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA TI Presidente rel. dott. Michela Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
UI AL ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
RICORRENTE contro
nato a [...] in data [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
Per la ricorrente
-dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 2/08/2005 nel Comune di Cinisello
Balsamo e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- dichiari altresì, in ossequio agli accordi già intercorsi in sede di separazione personale, completamente definita ogni questione economica tra i coniugi non avendo più nulla a che pretendere
l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
-disponga la trasmissione dell'emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di
Cinisello Balsamo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge;
-emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si osserva che tra le parti del presente giudizio è intervenuta separazione consensuale omologata in data 8 novembre 2007 dal Tribunale di Monza.
Altresì, si osserva che il resistente non si è costituito, ed essendone stata dichiarata la contumacia, la decisione verte sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in assenza di ogni domanda o eccezione avversa.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non devono essere assunte ulteriori statuizioni non essendo nati figli dall'unione coniugale.
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale del resistente che non si
è costituito in giudizio, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Cinisello Balsamo in data 2 agosto 2005 (atto n. 76, parte I, anno 2005). CP_1 II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est.
LA TI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA TI Presidente rel. dott. Michela Bordieri Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
UI AL ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
RICORRENTE contro
nato a [...] in data [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
Per la ricorrente
-dichiari lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 2/08/2005 nel Comune di Cinisello
Balsamo e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune;
- dichiari altresì, in ossequio agli accordi già intercorsi in sede di separazione personale, completamente definita ogni questione economica tra i coniugi non avendo più nulla a che pretendere
l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa;
-disponga la trasmissione dell'emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di
Cinisello Balsamo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione e alle annotazioni previste dalla legge;
-emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si osserva che tra le parti del presente giudizio è intervenuta separazione consensuale omologata in data 8 novembre 2007 dal Tribunale di Monza.
Altresì, si osserva che il resistente non si è costituito, ed essendone stata dichiarata la contumacia, la decisione verte sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in assenza di ogni domanda o eccezione avversa.
Secondo le allegazioni di parte ricorrente, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non devono essere assunte ulteriori statuizioni non essendo nati figli dall'unione coniugale.
In considerazione della natura del giudizio e del comportamento processuale del resistente che non si
è costituito in giudizio, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in Cinisello Balsamo in data 2 agosto 2005 (atto n. 76, parte I, anno 2005). CP_1 II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente est.
LA TI