Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 553/2024 R.G., promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il seguente Parte_2 domicilio digitale Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. e per esso Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.,
[...] dal Dott. Davide Serrao, giusta delega in atti, e legalmente domiciliati, ai fini del presente giudizio di primo grado, presso l' in Controparte_3
alla Via Cosenza n. 31 CP_2
RESISTENTE nonché contro in persona del Dirigente Controparte_4
Scolastico pro tempore
RESISTENTE
e in persona del Dirigente Controparte_5
Scolastico pro tempore
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2024 esponeva di aver presentato presso l' Parte_1 [...]
ai sensi del D.M. n. 50 del 3.03.2021, domanda di Controparte_4 aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia - profili di
Deduceva che la valutazione del servizio militare effettuata dal convenuto con il D.M. n. CP_1
50/2021 si poneva in contrasto con gli artt. 485 e 569, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, nonché con le norme contenute nell'art. 2050, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 66/2000, nella parte in cui il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge subivano un trattamento diversificato a seconda che fossero stati o meno prestati in costanza di nomina.
Chiedeva, pertanto, che gli venisse riconosciuto il punteggio di cinque punti per il servizio militare espletato, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di III fascia, pubblicate dall'I.C. convenuto, valide per il triennio 2021/2024, con conseguente attribuzione di un punteggio complessivo di 16,10 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 17,20 punti per il profilo di collaboratore scolastico o dei diversi punteggi ritenuti corretti;
chiedeva che, per l'effetto, le parti resistenti venissero condannate all'attribuzione dei suddetti punteggi ed alla rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia, valide per il triennio
2021/2024.
Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, richiamando le motivazioni espresse dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 11602/2022 depositata il 29.12.2022, nonché, da ultimo, dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024, che ha confermato la legittimità della previsione del D.M. n. 50/2021, escludendo espressamente la violazione dell'art. 2050 del C.O.M. e ritenendo che la norma primaria non vieti la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza, o a prescindere, dal rapporto di lavoro.
Con decreto emesso il 23.04.2024, ritualmente comunicato, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.10.2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento.
Pur consapevole della sussistenza di numerose pronunce di segno contrario, questa giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso, ex multis, dal Tribunale di Bergamo con la sentenza depositata il
20.04.2023, alle cui condivisibili motivazioni si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Nel precedente giurisprudenziale citato si legge: “(..) in base all'art. 485, comma 7, D. Lgs. 294/94
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; il comma 2 prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. Controparte_1
2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M.
44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, alla lettera a) dell'allegato ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”, al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno.
Alla lettera a), comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.
Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente, tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio:
“In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2,
Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni,
a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto.” (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali. La richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,50 punti.
D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio di leva al pari di più di
8 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone la lettura della sentenza del Consiglio di
Stato n. 266 del 9.01.2023 in quanto tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021;
Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale a.t.a., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente
- la svolga non in costanza di nomina.”.
Nel medesimo senso possono essere richiamate le pronunce rese dalla locale giurisprudenza di merito allegate dal alla comparsa costitutiva. CP_1
Da ultimo, deve darsi atto che, con sentenza n. 22429 dell'8.08.2024, la Sezione Lavoro della
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.”.
Per completezza si ritiene di riportare, pressoché integralmente, le motivazioni della sentenza appena menzionata:
“(..) si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.
5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annuiConvertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007,
n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente. (..)”. La controvertibilità della questione esaminata e la circostanza che la pronuncia della Suprema Corte sia intervenuta nelle more del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 3.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino