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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 13626/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LORENZO MARIA Parte_1
DENTICI ITALIA, LUIGI MAINI LO CASTO e GIORGIO PETTA ed elettivamente domiciliato in
Il Cancelliere
Palermo, via Dante, n. 322.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
- contumace –
All'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a trentadue giorni e, conseguentemente, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2.379,39, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/11/2023 la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di avere prestato la propria attività lavorativa in favore dell' Controparte_1 nel periodo compreso tra l'1.6.1976 e l'1.6.2021, allorquando era stato collocato in quiescenza, deduceva di aver chiesto - con nota prot. n. 7452 del 20.7.2021 - il pagamento delle ferie maturate e
CP_ non fruite in costanza di rapporto;
soggiungeva che con nota prot. n. 8992 del 9.9.2021, l' convenuto aveva trasmesso al proprio Ufficio giuridico matricolare e contrattuale il prospetto ferie non goduto dal ricorrente, quantificate in complessivi trentadue giorni (cfr. all. n. 2) e che questi ultimi uffici, tenuto conto che “la quota relativa a n. 32 (trentadue) giorni di ferie da corrispondere
1 all'ex dipendente sig. al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, è di Parte_2 euro 2.379,39”, avevano proposto “di riconoscere all'ex dipendente la Parte_2 somma di Euro 2,379,39 […], al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, scaturente da n. 32 […] giorni di ferie maturate e non godute” e di impegnare tale somma “al Cap. 25 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2021 dell'Ente” (cfr. all. n. 3 del ricorso); lamentava, il ricorrente, che l'ESA non aveva provveduto, ciononostante, a corrispondergli tempestivamente quanto dovuto;
per le superiori ragioni chiedeva “ritenere e dichiarare che il sig. Parte_2
alla data del collocamento in quiescenza, aveva maturato complessivi trentadue giorni
[...]
di ferie;
-ritenere e dichiarare che la mancata fruizione dei trentadue giorni di ferie maturate e non godute è avvenuta per fatto non imputabile al sig. per le ragioni meglio Parte_2
spiegate in narrativa;
-conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del sig. Parte_2 di percepire l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti, pari e
[...] complessivi ad €2.379,39; -per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...] Parte_2
il complessivo importo di €2.379,39, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva dei
[...]
giorni di ferie maturati e non goduti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace l'Ente convenuto.
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025.
Com'è noto, le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge (art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale. Il diritto al riposo deve, quindi, considerarsi, in quanto strettamente connesso ai diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, un diritto fondamentale del lavoratore, e come tale meritevole di tutela risarcitoria nei casi di lesione dello stesso. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore
l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il
danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma
caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo
2 di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio
la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda del lavoratore attribuendo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura esclusivamente risarcitoria e ritenendo quindi necessaria la prova della sussistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro)” (cfr. Cass.
n. 7836 del 19/05/2003; negli stessi termini anche Cass. n. 19303 del 25/09/2004).
Il legislatore, d'altro canto, al solo fine di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute – riaffermando la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro - è intervenuto ponendo un divieto generale, a carico dell'amministrazione, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi nel caso di mancato godimento di tali istituti. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, stabilisce, infatti, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Occorre, però, precisare che la disciplina in questione non sopprime la “tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole”, in particolare, quando la scelta di non fruire le ferie durante il rapporto di lavoro deve plausibilmente ascriversi ad un atto di gestione del datore di lavoro.
Nel caso di specie, anzitutto, dalla documentazione prodotta, è emerso che il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza della indennità sostitutiva di ferie non fruite pari a trentadue giorni, non contestando in alcun modo che la mancata fruizione sia imputabile al lavoratore (cfr. allegati nn. 2 e
3). L'omessa fruizione delle ferie, perciò, in mancanza di prova contraria, deve essere imputata all' convenuto. CP_
3 Inoltre, tale documentazione prodotta ha valore di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., incombendo sull'autore della ricognizione, pertanto, l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi la fondatezza della domanda formulata in ricorso da parte ricorrente, sia con riferimento all'an sia al quantum della pretesa, e deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a trentadue giorni. Conseguentemente, l'Ente convenuto va condannato a pagare al ricorrente la somma di euro 2.379,39.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/03/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 13626/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti LORENZO MARIA Parte_1
DENTICI ITALIA, LUIGI MAINI LO CASTO e GIORGIO PETTA ed elettivamente domiciliato in
Il Cancelliere
Palermo, via Dante, n. 322.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore.
- contumace –
All'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a trentadue giorni e, conseguentemente, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 2.379,39, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/11/2023 la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver premesso di avere prestato la propria attività lavorativa in favore dell' Controparte_1 nel periodo compreso tra l'1.6.1976 e l'1.6.2021, allorquando era stato collocato in quiescenza, deduceva di aver chiesto - con nota prot. n. 7452 del 20.7.2021 - il pagamento delle ferie maturate e
CP_ non fruite in costanza di rapporto;
soggiungeva che con nota prot. n. 8992 del 9.9.2021, l' convenuto aveva trasmesso al proprio Ufficio giuridico matricolare e contrattuale il prospetto ferie non goduto dal ricorrente, quantificate in complessivi trentadue giorni (cfr. all. n. 2) e che questi ultimi uffici, tenuto conto che “la quota relativa a n. 32 (trentadue) giorni di ferie da corrispondere
1 all'ex dipendente sig. al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, è di Parte_2 euro 2.379,39”, avevano proposto “di riconoscere all'ex dipendente la Parte_2 somma di Euro 2,379,39 […], al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, scaturente da n. 32 […] giorni di ferie maturate e non godute” e di impegnare tale somma “al Cap. 25 nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2021 dell'Ente” (cfr. all. n. 3 del ricorso); lamentava, il ricorrente, che l'ESA non aveva provveduto, ciononostante, a corrispondergli tempestivamente quanto dovuto;
per le superiori ragioni chiedeva “ritenere e dichiarare che il sig. Parte_2
alla data del collocamento in quiescenza, aveva maturato complessivi trentadue giorni
[...]
di ferie;
-ritenere e dichiarare che la mancata fruizione dei trentadue giorni di ferie maturate e non godute è avvenuta per fatto non imputabile al sig. per le ragioni meglio Parte_2
spiegate in narrativa;
-conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto del sig. Parte_2 di percepire l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti, pari e
[...] complessivi ad €2.379,39; -per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...] Parte_2
il complessivo importo di €2.379,39, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva dei
[...]
giorni di ferie maturati e non goduti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace l'Ente convenuto.
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025.
Com'è noto, le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge (art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale. Il diritto al riposo deve, quindi, considerarsi, in quanto strettamente connesso ai diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, un diritto fondamentale del lavoratore, e come tale meritevole di tutela risarcitoria nei casi di lesione dello stesso. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore
l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il
danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma
caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo
2 di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio
la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda del lavoratore attribuendo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura esclusivamente risarcitoria e ritenendo quindi necessaria la prova della sussistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro)” (cfr. Cass.
n. 7836 del 19/05/2003; negli stessi termini anche Cass. n. 19303 del 25/09/2004).
Il legislatore, d'altro canto, al solo fine di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute – riaffermando la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro - è intervenuto ponendo un divieto generale, a carico dell'amministrazione, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi nel caso di mancato godimento di tali istituti. L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, stabilisce, infatti, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Occorre, però, precisare che la disciplina in questione non sopprime la “tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole”, in particolare, quando la scelta di non fruire le ferie durante il rapporto di lavoro deve plausibilmente ascriversi ad un atto di gestione del datore di lavoro.
Nel caso di specie, anzitutto, dalla documentazione prodotta, è emerso che il datore di lavoro ha riconosciuto la spettanza della indennità sostitutiva di ferie non fruite pari a trentadue giorni, non contestando in alcun modo che la mancata fruizione sia imputabile al lavoratore (cfr. allegati nn. 2 e
3). L'omessa fruizione delle ferie, perciò, in mancanza di prova contraria, deve essere imputata all' convenuto. CP_
3 Inoltre, tale documentazione prodotta ha valore di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., incombendo sull'autore della ricognizione, pertanto, l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi la fondatezza della domanda formulata in ricorso da parte ricorrente, sia con riferimento all'an sia al quantum della pretesa, e deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari a trentadue giorni. Conseguentemente, l'Ente convenuto va condannato a pagare al ricorrente la somma di euro 2.379,39.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/03/2025.
Il Giudice
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