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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.163/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Gloria Droghetti;
Parte_1 C.F._1
-parte attrice-
contro
(C.F. ), con l'Avv. Paolo Marchionni;
CP_1 C.F._2
e
( c.f.: ), con l'Avv. Maurizio Benvenuto del Controparte_2 C.F._3
Foro di Ancona;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 Il sig. citava in giudizio i due convenuti e Parte_1 Controparte_2 CP_1
chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito delle espressioni asseritamente offensive e integranti reato di diffamazione ex art 595 cp ovvero illecito civile,
commesso nei suoi confronti dall'invio di un esposto al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona,e formulava le seguenti conclusioni : Condannare e a pagare in favore di CP_1 Controparte_2
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali di cui in narrativa e quindi per le Parte_1
espressioni offensive e diffamatorie di cui all'esposto in data in data 22 aprile 2011, diretto al
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno e al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Ancona, avente ad oggetto: “ comportamenti di un vostro vigile”, la somma di
euro 20.000,00 (ventimila/00) ciascuno, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia
e comunque contenuta in totale entro lo scaglione fino ad € 52.000,00 (cinquantaduemila/00)
Con vittoria di spese e competenza del grado.” Lamentava l'attore che con il predetto esposto diretto alle autorità sopra citate i convenuti lo accusavano di presunti abusi conseguenti a transennamenti di strade con conseguente intralcio della circolazione, la cui gravità avrebbe trovato riscontro in atti della pubblica amministrazione e “con tono di scherno ne chiedevano il trasferimento o la cacciata in tronco poiché avrebbe dato loro fastidio”: “ spedito …..da qualche
parte dove vi siano casi che solo le sue capacità possono risolvere “ ….... in modo che non torni
tanto spesso e tanto a lungo, come purtroppo avviene a darci fastidio” . Sosteneva altresì l'attore che, al contrario di quanto riferito alle autorità dai convenuti, egli non era venuto meno ad alcun dovere od obbligo derivatogli dall'appartenenza al Corpo dei Vigili del Fuoco, avendo eseguito il transennamento, indicato da e all'interno di un'area di sua proprietà e senza che CP_1 CP_2
ciò impedisse l'accesso o il transito su strade di uso pubblico, mentre i suoi vicini erano mossi da vecchi rancori personali. Si dava altresì atto in citazione che i convenuti, in conseguenza del fatto
de quo, erano stati tratti a giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Roma per rispondere del reato di cui all'art. 595 c.p. e che tale procedimento si era concluso con la sentenza del 25/05/2020 con la quale era stata dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 a fronte di
2 scuse formali formulate dagli imputati e del versamento della somma di € 300,00 cadauno.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che contestavano tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda,
Concessi i termini ex art. 183 6° comma cpc, alla udienza del 26/09/22 venivano rigettate le istanze istruttorie, e tentata inutilmente la conciliazione della controversia con ordinanza del
08/02/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, quindi trattenuta in decisione.
La domanda appare fondata e va accolta.
Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla eccezione di parte convenuta di “ duplicazione della richiesta risarcitoria”, che per giurisprudenza costante l'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs.
274/2000 consente di agire per l'integrale risarcimento del danno;
infatti la Suprema Corte a
Sezioni Unite con sentenza n. 33864 del 23/04/2015 ha affermato il principio in base al quale non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile; pertanto del tutto legittima risulta la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in questo giudizio.
Nel merito, il contenuto stesso e l'inoltro dell'esposto del 22/04/2021 ( doc. 1 di parte attrice) di cui sopra da parte dei convenuti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Ministero
dell'Interno ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, presso il quale prestava servizio il sig. all'epoca dei fatti, autorità del tutto estranee al fatto specifico lamentato dai Pt_1
convenuti nell'atto medesimo, fa ritenere che l'unico intento dei convenuti fosse quello di screditare il sig davanti alle autorità superiori del suo ambito lavorativo, autorità che d'altra Pt_1
parte non avevano alcun potere di intervento rispetto ai fatti lamentati, pur essendo tali fatti in sé
rispondenti al vero e la condotta dell'attore difforme dalle leggi secondo quanto emerge dalla ordinanza n 4/2010 emessa in data 01/04/2010 dal Comune di Poggio San Vicino nei confronti del
3 ( doc. 5 di parte convenuta , con l'effetto di aver comportato nei confronti Pt_1 CP_1
dell'attore un richiamo da parte delle autorità superiori ( doc 2 di parte attrice).
Ai fini della pretesa risarcitoria, deve rilevarsi che il fatto e le sue conseguenze sull'attore, per come estrinsecatosi e provato in atti, ha certamente determinato un danno non patrimoniale alla reputazione del sig. in ambito lavorativo, reputazione intesa come considerazione di cui una Pt_1
persona gode nella società, che è protetta contro la lesione da parte di altri individui, oltrechè che nel contesto della stampa e delle comunicazioni. La tutela della reputazione si basa sulla dignità
intrinseca della persona, garantita dagli artt 2 e 3 della Costituzione, che sanciscono il rispetto della persona e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ciò detto, tenuto conto dei fatti come verificatisi e provati in atti, appare congruo stimare il danno non patrimoniale conseguente alla precisata lesione alla reputazione del sig. in via equitativa, complessivamente in € 2.000,00, oltre Pt_1
interessi legali dalla data del fatto illecito sino al soddisfo, importo cui va detratta la somma di €
600,00 già versta dai convenuti in favore dell'attore dinanzi al Giudice di Pace di Roma ex art. 35
D. Lgs 274/2000.
In ragione della loro soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in base al decisum secondo i parametri medi del DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa dal sig. nei confronti dei sigg.ri Parte_1 CP_2
e e per l'effetto Condanna i convenuti, in solido tra loro, al
[...] CP_1
pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, cui va detratto l'importo di
€ 600,00 già corrisposto dai convenuti dinanzi al Giudice di Pace di Roma alla udienza del
21/01/2020.
Visto l'art.91 cpc,
4 Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore del sig. delle Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 125,00 ( € 98,00 C.U. relativo al valore del
decisum+ € 27,00) per esborsi.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 23/10/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.163/2022 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Gloria Droghetti;
Parte_1 C.F._1
-parte attrice-
contro
(C.F. ), con l'Avv. Paolo Marchionni;
CP_1 C.F._2
e
( c.f.: ), con l'Avv. Maurizio Benvenuto del Controparte_2 C.F._3
Foro di Ancona;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 Il sig. citava in giudizio i due convenuti e Parte_1 Controparte_2 CP_1
chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito delle espressioni asseritamente offensive e integranti reato di diffamazione ex art 595 cp ovvero illecito civile,
commesso nei suoi confronti dall'invio di un esposto al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona,e formulava le seguenti conclusioni : Condannare e a pagare in favore di CP_1 Controparte_2
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali di cui in narrativa e quindi per le Parte_1
espressioni offensive e diffamatorie di cui all'esposto in data in data 22 aprile 2011, diretto al
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno e al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Ancona, avente ad oggetto: “ comportamenti di un vostro vigile”, la somma di
euro 20.000,00 (ventimila/00) ciascuno, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia
e comunque contenuta in totale entro lo scaglione fino ad € 52.000,00 (cinquantaduemila/00)
Con vittoria di spese e competenza del grado.” Lamentava l'attore che con il predetto esposto diretto alle autorità sopra citate i convenuti lo accusavano di presunti abusi conseguenti a transennamenti di strade con conseguente intralcio della circolazione, la cui gravità avrebbe trovato riscontro in atti della pubblica amministrazione e “con tono di scherno ne chiedevano il trasferimento o la cacciata in tronco poiché avrebbe dato loro fastidio”: “ spedito …..da qualche
parte dove vi siano casi che solo le sue capacità possono risolvere “ ….... in modo che non torni
tanto spesso e tanto a lungo, come purtroppo avviene a darci fastidio” . Sosteneva altresì l'attore che, al contrario di quanto riferito alle autorità dai convenuti, egli non era venuto meno ad alcun dovere od obbligo derivatogli dall'appartenenza al Corpo dei Vigili del Fuoco, avendo eseguito il transennamento, indicato da e all'interno di un'area di sua proprietà e senza che CP_1 CP_2
ciò impedisse l'accesso o il transito su strade di uso pubblico, mentre i suoi vicini erano mossi da vecchi rancori personali. Si dava altresì atto in citazione che i convenuti, in conseguenza del fatto
de quo, erano stati tratti a giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Roma per rispondere del reato di cui all'art. 595 c.p. e che tale procedimento si era concluso con la sentenza del 25/05/2020 con la quale era stata dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 a fronte di
2 scuse formali formulate dagli imputati e del versamento della somma di € 300,00 cadauno.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che contestavano tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda,
Concessi i termini ex art. 183 6° comma cpc, alla udienza del 26/09/22 venivano rigettate le istanze istruttorie, e tentata inutilmente la conciliazione della controversia con ordinanza del
08/02/2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, quindi trattenuta in decisione.
La domanda appare fondata e va accolta.
Deve preliminarmente rilevarsi, in ordine alla eccezione di parte convenuta di “ duplicazione della richiesta risarcitoria”, che per giurisprudenza costante l'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs.
274/2000 consente di agire per l'integrale risarcimento del danno;
infatti la Suprema Corte a
Sezioni Unite con sentenza n. 33864 del 23/04/2015 ha affermato il principio in base al quale non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile; pertanto del tutto legittima risulta la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore in questo giudizio.
Nel merito, il contenuto stesso e l'inoltro dell'esposto del 22/04/2021 ( doc. 1 di parte attrice) di cui sopra da parte dei convenuti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Ministero
dell'Interno ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, presso il quale prestava servizio il sig. all'epoca dei fatti, autorità del tutto estranee al fatto specifico lamentato dai Pt_1
convenuti nell'atto medesimo, fa ritenere che l'unico intento dei convenuti fosse quello di screditare il sig davanti alle autorità superiori del suo ambito lavorativo, autorità che d'altra Pt_1
parte non avevano alcun potere di intervento rispetto ai fatti lamentati, pur essendo tali fatti in sé
rispondenti al vero e la condotta dell'attore difforme dalle leggi secondo quanto emerge dalla ordinanza n 4/2010 emessa in data 01/04/2010 dal Comune di Poggio San Vicino nei confronti del
3 ( doc. 5 di parte convenuta , con l'effetto di aver comportato nei confronti Pt_1 CP_1
dell'attore un richiamo da parte delle autorità superiori ( doc 2 di parte attrice).
Ai fini della pretesa risarcitoria, deve rilevarsi che il fatto e le sue conseguenze sull'attore, per come estrinsecatosi e provato in atti, ha certamente determinato un danno non patrimoniale alla reputazione del sig. in ambito lavorativo, reputazione intesa come considerazione di cui una Pt_1
persona gode nella società, che è protetta contro la lesione da parte di altri individui, oltrechè che nel contesto della stampa e delle comunicazioni. La tutela della reputazione si basa sulla dignità
intrinseca della persona, garantita dagli artt 2 e 3 della Costituzione, che sanciscono il rispetto della persona e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Ciò detto, tenuto conto dei fatti come verificatisi e provati in atti, appare congruo stimare il danno non patrimoniale conseguente alla precisata lesione alla reputazione del sig. in via equitativa, complessivamente in € 2.000,00, oltre Pt_1
interessi legali dalla data del fatto illecito sino al soddisfo, importo cui va detratta la somma di €
600,00 già versta dai convenuti in favore dell'attore dinanzi al Giudice di Pace di Roma ex art. 35
D. Lgs 274/2000.
In ragione della loro soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in base al decisum secondo i parametri medi del DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie la domanda promossa dal sig. nei confronti dei sigg.ri Parte_1 CP_2
e e per l'effetto Condanna i convenuti, in solido tra loro, al
[...] CP_1
pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, cui va detratto l'importo di
€ 600,00 già corrisposto dai convenuti dinanzi al Giudice di Pace di Roma alla udienza del
21/01/2020.
Visto l'art.91 cpc,
4 Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore del sig. delle Parte_1
spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge, nonché euro 125,00 ( € 98,00 C.U. relativo al valore del
decisum+ € 27,00) per esborsi.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 23/10/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
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