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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. 12464/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Anna Rita Pasca, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 12464/2017, avente ad oggetto “Opposizione
a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)” e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROCCO CIARDO;
- appellante -
CONTRO
(gia (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con sede legale in Roma (RM), via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. NICOLA MURRI DELLO DIAGO;
- appellata - nonché contro
, in persona del prefetto pro tempore, già contumace nel Controparte_3
giudizio di primo grado
- appellata, contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione del 23.10.2013 conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di (oggi CP_3 Controparte_2 [...]
) e la per l'annullamento della cartella esattoriale Controparte_1 Controparte_3
n.05920139056127163000 avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dal Prefetto di
CP_3
A sostengo dell'opposizione, l'opponente deduceva: l'irregolarità della notifica della cartella avvenuta a mezzo posta, il difetto di motivazione della stessa e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni poste a base della cartella stessa.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 19.01.2014 si costituiva Controparte_2 nel giudizio di primo grado, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto l'atto impugnato era un'intimazione di pagamento e non era stata proposta impugnazione avverso la cartella esattoriale prodromica alla suddetta intimazione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese o, nel caso di soccombenza, con condanna dell'ente impositore a tenere indenne Controparte_3
dalle avverse pretese. Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 3763/2017 del 8.08.2017 il Giudice di Pace di in persona dell'avv. CP_3
Nicola Brunetti, rigettava l'opposizione e condannava al pagamento Parte_1
delle spese di primo grado in favore di Controparte_2
2. Con atto di citazione in appello del 30.10.2017 impugnava la Parte_1
sentenza di primo grado innanzi a questo tribunale, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “in totale riforma della sentenza impugnata accogliere l'opposizione alla cartella esattoriale impugnata e quindi disporne l'annullamento con condanna alle spese e corrispettivi del doppio grado di giudizio”.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduceva: 1) errata ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di Pace, per avere lo stesso qualificato l'azione in termini di opposizione agli atti esecutivi e non anche di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, per avere gli opposti omesso di fornire prova della notifica del verbale di contestazione posto a base della cartella esattoriale;
3) prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2018 Controparte_1
(già si costituiva nel presente giudizio chiedendo, in via
[...] Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, in estremo subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, la condanna dell'ente impositore, , a garantire e manlevare Controparte_3
l'Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante, ivi compresa quella relativa alle spese di lite, con condanna dello stesso Ente a rivalere dagli oneri sostenuti a tal fine. Controparte_1
2.2. La rimaneva contumace anche nel giudizio di secondo grado. Controparte_3
2.3 La causa veniva istruita documentalmente.
2.4. Con provvedimento del 13 luglio 2023 la causa, della quale risultava smarrito il fascicolo d'ufficio, veniva assegnata a questo giudice, che ne disponeva la ricostruzione nel contraddittorio tra le parti. All'udienza del 19 settembre 2023 veniva invitata
[...] a depositare la comparsa di primo grado ed eventuali allegati nel Controparte_1
fascicolo telematico (depositati il 14.11.2023), mentre il difensore dell'appellante dichiarava che nel fascicolo andato smarrito non vi erano atti ulteriori rispetto a quelli presenti nel fascicolo telematico.
3. All'udienza del 21 novembre 2023, tenutasi a trattazione scritta, Controparte_1
precisava le conclusioni come da note di trattazione depositate, sicché il Giudice
[...]
assegnava i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, riservando all'esito la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è inammissibile per i motivi che di seguito verranno indicati.
4.1 Deve preliminarmente rilevarsi che questo giudice non può pronunciarsi in ordine al presente gravame, in quanto l'appellante non ha adempiuto all'onere, su di lui gravante, di produrre gli atti e i documenti che intende sottoporre al riesame del giudice d'appello.
Infatti, al momento dell'iscrizione a ruolo, la difesa dell'appellante ha provveduto a depositare unicamente la sentenza di primo grado, senza depositare il fascicolo di parte della precedente fase o quantomeno l'atto avverso il quale la stessa opponente aveva presentato opposizione (nell'atto di appello indicato come “cartella esattoriale” avente n.
05920139056127163000), atto quest'ultimo che quindi non è possibile scrutinare nel presente giudizio.
Se è vero che non è sussiste nessun obbligo in capo all'appellante di produrre il fascicolo di parte del primo grado, è pur vero che è onere dello stesso, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.
Nel caso in esame, si deve rilevare che già in primo grado ha omesso Parte_1 di depositare l'atto avverso il quale aveva proposto opposizione, né ha ottemperato all'ordine di esibizione del giudice di prime cure;
ciò si evince chiaramente dalla sentenza impugnata laddove si legge “per quanto riguarda la presunta mancanza di riferimenti nella cartella esattoriale il giudice rileva che, nonostante l'ordine di esibizione della cartella per intero, l'opponente non ha esibito la cartella esattoriale (o l'intimazione impugnata) esibendone solo un anonimo primo foglio”.
Il giudice del gravame ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, ma non può sopperire alla mancata produzione di detto documento nella fase precedente e, a maggior ragione, non può sopperire a tale carenza probatoria ove il documento non sia stato neppure prodotto nel giudizio di secondo grado.
Si deve aggiungere che, stante lo smarrimento del fascicolo d'ufficio, con provvedimento del
13 luglio 2023 questo giudice ne ha disposto la ricostruzione nel contraddittorio tra le parti e che alla successiva udienza del 19 settembre 2023 il difensore dell'appellante dichiarava “di non avere ulteriori atti non inseriti e non presenti nel fascicolo telematico”, dunque ben consapevole della mancanza dell'atto oggetto di opposizione, anche tenuto conto dell'agevole possibilità per le parti di consultare il fascicolo d'ufficio, successivamente divenuto interamente telematico.
4.1. In ogni caso, questo giudice condivide le argomentazioni della sentenza di primo grado, che risultano confermate dalla documentazione allegata da Controparte_1
nel presente giudizio, dalla quale si evince che la cartella
[...]
n.0590090012098419000, indicata nell'estratto di ruolo ed avente ad oggetto la sanzione amministrativa adottata dal Prefetto di Lecce, è stata notificata il 10.03.2009, come provato anche dall'avviso di ricevimento prodotto, che reca sia il numero del documento, sia la data di avvenuta consegna a mani della stessa con la conseguenza che l'appellante avrebbe Pt_1
dovuto proporre opposizione avverso tale documento.
Va infine rilevato che anche l'atto n. 05920139056127163000 (qualificato dall'appellante come cartella di pagamento, ma che sostiene essere – in Controparte_1
realtà – un'intimazione di pagamento, ancorché omette anch'essa di produrre la copia) risulta regolarmente notificato direttamente a in data 02.10.2013. Parte_1
5. La particolarità della vicenda in esame, l'omessa produzione, anche da parte di
[...]
di documentazione rilevante e la conseguente definizione Controparte_1
dell'appello in termini di inammissibilità rendono opportuna la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
5.1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile,
l'appellante è tuttavia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Anna Rita Pasca, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_3
Giudice di Pace di n. 3763/2017 del 8.08.2017; CP_3
2) dichiara i compensi del presente grado interamente compensati tra le parti costituite e irripetibili nei confronti dell'appellato contumace;
Controparte_3
3) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002, pari ad € 64,50.
Lecce, 5 marzo 2024
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Anna Rita Pasca, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 12464/2017, avente ad oggetto “Opposizione
a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)” e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROCCO CIARDO;
- appellante -
CONTRO
(gia (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con sede legale in Roma (RM), via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. NICOLA MURRI DELLO DIAGO;
- appellata - nonché contro
, in persona del prefetto pro tempore, già contumace nel Controparte_3
giudizio di primo grado
- appellata, contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione del 23.10.2013 conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Giudice di Pace di (oggi CP_3 Controparte_2 [...]
) e la per l'annullamento della cartella esattoriale Controparte_1 Controparte_3
n.05920139056127163000 avente ad oggetto sanzioni amministrative elevate dal Prefetto di
CP_3
A sostengo dell'opposizione, l'opponente deduceva: l'irregolarità della notifica della cartella avvenuta a mezzo posta, il difetto di motivazione della stessa e l'intervenuta prescrizione delle sanzioni poste a base della cartella stessa.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta del 19.01.2014 si costituiva Controparte_2 nel giudizio di primo grado, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto l'atto impugnato era un'intimazione di pagamento e non era stata proposta impugnazione avverso la cartella esattoriale prodromica alla suddetta intimazione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese o, nel caso di soccombenza, con condanna dell'ente impositore a tenere indenne Controparte_3
dalle avverse pretese. Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 3763/2017 del 8.08.2017 il Giudice di Pace di in persona dell'avv. CP_3
Nicola Brunetti, rigettava l'opposizione e condannava al pagamento Parte_1
delle spese di primo grado in favore di Controparte_2
2. Con atto di citazione in appello del 30.10.2017 impugnava la Parte_1
sentenza di primo grado innanzi a questo tribunale, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “in totale riforma della sentenza impugnata accogliere l'opposizione alla cartella esattoriale impugnata e quindi disporne l'annullamento con condanna alle spese e corrispettivi del doppio grado di giudizio”.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduceva: 1) errata ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di Pace, per avere lo stesso qualificato l'azione in termini di opposizione agli atti esecutivi e non anche di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, per avere gli opposti omesso di fornire prova della notifica del verbale di contestazione posto a base della cartella esattoriale;
3) prescrizione del diritto alla riscossione delle somme ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2018 Controparte_1
(già si costituiva nel presente giudizio chiedendo, in via
[...] Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, in estremo subordine, nel caso di accoglimento dell'appello, la condanna dell'ente impositore, , a garantire e manlevare Controparte_3
l'Agente della Riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante, ivi compresa quella relativa alle spese di lite, con condanna dello stesso Ente a rivalere dagli oneri sostenuti a tal fine. Controparte_1
2.2. La rimaneva contumace anche nel giudizio di secondo grado. Controparte_3
2.3 La causa veniva istruita documentalmente.
2.4. Con provvedimento del 13 luglio 2023 la causa, della quale risultava smarrito il fascicolo d'ufficio, veniva assegnata a questo giudice, che ne disponeva la ricostruzione nel contraddittorio tra le parti. All'udienza del 19 settembre 2023 veniva invitata
[...] a depositare la comparsa di primo grado ed eventuali allegati nel Controparte_1
fascicolo telematico (depositati il 14.11.2023), mentre il difensore dell'appellante dichiarava che nel fascicolo andato smarrito non vi erano atti ulteriori rispetto a quelli presenti nel fascicolo telematico.
3. All'udienza del 21 novembre 2023, tenutasi a trattazione scritta, Controparte_1
precisava le conclusioni come da note di trattazione depositate, sicché il Giudice
[...]
assegnava i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, riservando all'esito la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è inammissibile per i motivi che di seguito verranno indicati.
4.1 Deve preliminarmente rilevarsi che questo giudice non può pronunciarsi in ordine al presente gravame, in quanto l'appellante non ha adempiuto all'onere, su di lui gravante, di produrre gli atti e i documenti che intende sottoporre al riesame del giudice d'appello.
Infatti, al momento dell'iscrizione a ruolo, la difesa dell'appellante ha provveduto a depositare unicamente la sentenza di primo grado, senza depositare il fascicolo di parte della precedente fase o quantomeno l'atto avverso il quale la stessa opponente aveva presentato opposizione (nell'atto di appello indicato come “cartella esattoriale” avente n.
05920139056127163000), atto quest'ultimo che quindi non è possibile scrutinare nel presente giudizio.
Se è vero che non è sussiste nessun obbligo in capo all'appellante di produrre il fascicolo di parte del primo grado, è pur vero che è onere dello stesso, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.
Nel caso in esame, si deve rilevare che già in primo grado ha omesso Parte_1 di depositare l'atto avverso il quale aveva proposto opposizione, né ha ottemperato all'ordine di esibizione del giudice di prime cure;
ciò si evince chiaramente dalla sentenza impugnata laddove si legge “per quanto riguarda la presunta mancanza di riferimenti nella cartella esattoriale il giudice rileva che, nonostante l'ordine di esibizione della cartella per intero, l'opponente non ha esibito la cartella esattoriale (o l'intimazione impugnata) esibendone solo un anonimo primo foglio”.
Il giudice del gravame ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, ma non può sopperire alla mancata produzione di detto documento nella fase precedente e, a maggior ragione, non può sopperire a tale carenza probatoria ove il documento non sia stato neppure prodotto nel giudizio di secondo grado.
Si deve aggiungere che, stante lo smarrimento del fascicolo d'ufficio, con provvedimento del
13 luglio 2023 questo giudice ne ha disposto la ricostruzione nel contraddittorio tra le parti e che alla successiva udienza del 19 settembre 2023 il difensore dell'appellante dichiarava “di non avere ulteriori atti non inseriti e non presenti nel fascicolo telematico”, dunque ben consapevole della mancanza dell'atto oggetto di opposizione, anche tenuto conto dell'agevole possibilità per le parti di consultare il fascicolo d'ufficio, successivamente divenuto interamente telematico.
4.1. In ogni caso, questo giudice condivide le argomentazioni della sentenza di primo grado, che risultano confermate dalla documentazione allegata da Controparte_1
nel presente giudizio, dalla quale si evince che la cartella
[...]
n.0590090012098419000, indicata nell'estratto di ruolo ed avente ad oggetto la sanzione amministrativa adottata dal Prefetto di Lecce, è stata notificata il 10.03.2009, come provato anche dall'avviso di ricevimento prodotto, che reca sia il numero del documento, sia la data di avvenuta consegna a mani della stessa con la conseguenza che l'appellante avrebbe Pt_1
dovuto proporre opposizione avverso tale documento.
Va infine rilevato che anche l'atto n. 05920139056127163000 (qualificato dall'appellante come cartella di pagamento, ma che sostiene essere – in Controparte_1
realtà – un'intimazione di pagamento, ancorché omette anch'essa di produrre la copia) risulta regolarmente notificato direttamente a in data 02.10.2013. Parte_1
5. La particolarità della vicenda in esame, l'omessa produzione, anche da parte di
[...]
di documentazione rilevante e la conseguente definizione Controparte_1
dell'appello in termini di inammissibilità rendono opportuna la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
5.1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile,
l'appellante è tuttavia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Anna Rita Pasca, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_3
Giudice di Pace di n. 3763/2017 del 8.08.2017; CP_3
2) dichiara i compensi del presente grado interamente compensati tra le parti costituite e irripetibili nei confronti dell'appellato contumace;
Controparte_3
3) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
n. 115/2002, pari ad € 64,50.
Lecce, 5 marzo 2024
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Rita Pasca