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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 241/2025 R.G.A.C., promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Viggiani;
Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Mazzagatta;
Controparte_1
APPELLATO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE EX LEGE
per la riforma della sentenza n.925/2024, resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 17 settembre 2024 nel procedimento n. 2832/2018 R.G. All'udienza tenutasi il 08 luglio 2025 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica depositava note scritte con le conclusioni in atti, esprimendo parere per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 925/2024 il Tribunale di Teramo decideva sulla domanda di separazione giudiziale coniugale proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
con addebito a quest'ultimo, affido esclusivo a sé dei tre figli minori, assegno
[...] di mantenimento in favore dei figli ed a carico del della somma di € 1.200,00 Pt_1 mensile ed assegno di mantenimento in proprio favore della somma di € 500,00, oltre all'utilizzo dell'auto Fiat 600 di proprietà del resistente.
1.1) Riferiva l'attrice che il aveva avuto in costanza di matrimonio un Pt_1 comportamento aggressivo e violento, da cui era scaturito anche procedimento penale, nonché un costante disinteresse per i bisogni della moglie e dei figli oltre ad un atteggiamento denigratorio nei suoi confronti, anche davanti a parenti ed amici, impedendole anche di lavorare per gelosia.
Dal matrimonio erano nati tre figli, nata il [...], nato il 20 Per_1 Per_2 giugno 2010 e nato il [...]. Per_3
Il avrebbe voluto che la ricorrente abortisse durante la gravidanza dell'ultimo Pt_1 figlio e dopo la nascita aveva deciso di dormire sul divano.
Si era verificato un episodio di violenza in data 01 maggio 2018 per la quale la CP_1 si era dovuta recare in Pronto Soccorso e dopo il quale aveva deciso di sporgere denuncia e trasferirsi presso l'abitazione dei genitori, permettendo comunque la frequentazione dei figli con il padre, il quale tentava di fare su di loro pressioni psicologiche per mettere la madre in cattiva luce.
Dopo tali eventi, sfociati nell'episodio di violenza, la aveva deciso di separarsi CP_1 dal marito con le richieste sopra riportate.
pag. 2/8 1.2) Si costituiva in primo grado il dichiarandosi inizialmente disposto a Pt_1 riprendere la vita coniugale, ma in via subordinata non opponendosi alla pronuncia di separazione chiedendo il rigetto delle domande della controparte.
In particolare, dichiarava di non aver mai avuto atteggiamenti violenti o denigratori nei confronti della moglie e di essersi sempre occupato della famiglia.
Al contrario era la moglie che si era disinteressata di lui e dei figli, rifiutandosi di lavorare e dimettendosi da ogni occupazione che lui le aveva trovato.
La lite del 01 maggio 2018 era scaturita dalla decisione della moglie di andare via di casa e non era stata altro che una discussione.
Dichiarava di guadagnare circa € 1.200,00 mensili e quindi di poter versare per i figli non più di euro 600,00 al mese e nulla per la moglie visto che la separazione era alla stessa addebitabile.
Pertanto chiedeva il rigetto della domanda di affido esclusivo della e la CP_1 determinazione di un assegno solo per i figli di non oltre euro 600,00 al mese, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
1.3) In fase provvisoria il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, poneva a carico del un assegno di mantenimento in favore Pt_1 dei figli di € 200,00 per ciascun minore al mese ed un assegno di mantenimento in favore della dell'importo di euro 150,00 mensili. CP_1
Veniva quindi svolta istruttoria documentale ed orale e disposta una CTU.
Medio tempore il Tribunale dei Minori, stante la conflittualità dei coniugi, affidava la prole ai servizi sociali.
2)La sentenza. Il Tribunale di Teramo, ricorrendone i presupposti, pronunciava la separazione personale tra i coniugi.
2.1) Quanto alla richiesta di addebito della nei confronti del la stessa CP_1 Pt_1 veniva ritenuta fondata sulla base della prova dell'episodio di violenza del 01 maggio
2018, consistita nell'afferrare la e sbatterle più volte la testa sulla spalliera del CP_1 divano davanti ad uno dei figli, nonché dell'atteggiamento costantemente denigratorio del il tutto dimostrato dagli atti del procedimento penale, dalle testimonianze Pt_1
pag. 3/8 raccolte e dal certificato del Pronto Soccorso, elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalla stessa coerenti e prive di contraddizioni. CP_1
Peraltro, il comportamento prevaricatore del emergeva anche dalla CTU che, Pt_1 seppur disposta per valutare la capacità genitoriale delle parti, faceva emergere un atteggiamento eccessivamente invadente del che cercava ingiustificatamente di Pt_1 avere notizie su ogni spostamento della indipendentemente dai bisogni ed CP_1 interessi dei figli.
Pertanto, la richiesta di separazione con addebito al veniva accolta. Pt_1
La domanda di addebito proposta dal nei confronti della e basata sulla Pt_1 CP_1 violazione del dovere di collaborazione veniva invece respinta per mancanza di prova sia di tale violazione che dell'efficienza causale che la stessa avrebbe avuto in ordine alla crisi coniugale.
2.2) In ordine all'affido dei minori, il Tribunale confermava l'affido condiviso con collocamento presso la madre, condividendo le risultanze della CTU che non ravvisava criticità nei rapporti dei genitori con i figli e regolamentava il diritto di visita del padre come suggerito dalla stessa CTU.
2.3) In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, il Tribunale osservava che la situazione reddituale della tra il 2018 ed il 2010 era pari a 0 e nel 2021 e CP_1
2022 pari a circa euro 2.000,00 annue e 7.000,00 annue, vivendo tra l'altro a casa dei genitori.
Il invece aveva dichiarato negli anni di imposta 2021/2022/2023 redditi netti Pt_1 dai 19.000,00 a 17.000,00 ed era proprietario della casa in cui viveva.
Pertanto, il Tribunale riteneva adeguata la determinazione presidenziale di un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 600,00 mensili oltre spese straordinarie nella misura del 50% su ciascuno dei genitori.
2.4) In ordine all'assegno di mantenimento in favore della tenuto conto che la CP_1 stessa di età di circa 40 anni non aveva mai lavorato, se non in via sporadica, occupandosi sempre della famiglia e dei figli, quindi senza acquisire alcuna capacità specifica lavorativa e che, in relazione al tenore di vita in costanza di matrimonio, deve tenersi conto dei rispettivi redditi delle parti, il Tribunale riteneva equo mantenere pag. 4/8 l'assegno stabilito in sede provvisoria, confermandolo nella misura di euro 150,00 mensili.
2.5) Le spese di lite venivano compensate per metà, considerata una reciproca soccombenza delle pretese, e la restante parte posta a carico del Pt_1
3)Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello per Parte_1
l'erroneità della decisione in ordine a:
3.1) addebito della separazione in capo al basato unicamente sull'episodio del Pt_1
01 maggio 2018, del quale non vi era alcuna dimostrazione, considerato che nell'immediatezza dei fatti, intervenute le forze dell'ordine, la non ebbe a CP_1 dichiarare alcunchè, recandosi a sporgere denuncia ed al Pronto Soccorso solo dopo tre giorni, con diagnosi di “Trauma distrattivo del rachide cervicale”. Peraltro, si poneva in evidenza l'atteggiamento di influenza negativa che aveva la famiglia di origine della sulla stessa, come testimoniato dalle risultanze della CTU, nonché le risultanze CP_1 delle testimonianze rese in primo grado;
3.2) assegno di mantenimento in favore della concesso erroneamente in quanto CP_1 la non aveva dimostrato di essersi attivata per la ricerca di un lavoro, data l'età CP_1 di 40 anni e quindi la possibilità di automantenersi. Peraltro, eventuali lavori saltuari e non regolarizzati non emergevano dalle dichiarazioni dei redditi;
3.3) ingiusta condanna del al pagamento del 50% delle spese di lite, quale Pt_1 conseguenza dei primi due motivi di appello.
3.4) Si costituiva in grado di appello resistendo alle opposte difese e Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.
4)Motivi della decisione.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1) In ordine alla pronuncia di addebito della separazione in capo a Parte_1 deve osservarsi come sia condivisibile il giudizio del primo giudice.
Dall'esame degli atti ed in particolare dalla documentazione depositata emerge come le dichiarazioni della di per sé coerenti e prive di contraddizioni, reiterate anche CP_1 in sede penale per i fatti scaturiti dall'episodio del 1 maggio 2018, appaiono conformi a quanto emerso dal certificato del Pronto Soccorso, essendo il “trauma distrattivo del pag. 5/8 rachide cervicale” del tutto coerente con la condotta riferita del che sbatteva la Pt_1 testa della più volte sulla spalliera del divano. CP_1
A nulla rileva il fatto che nell'immediatezza dei fatti la non abbia riferito di CP_1 violenze fisiche ai Carabinieri intervenuti, ben potendo essere la stessa sottoposta a stress ed intimorita da eventuali ripercussioni da parte del marito in caso di denuncia immediata dei fatti.
Peraltro, in tale contesto riferiva comunque di maltrattamenti verbali e atteggiamenti denigratori del marito davanti a estranei, parenti e amici.
Tali comportamenti risultano confermati dai testimoni sentiti in primo grado, oltre che dagli atti penali che, a seguito di denuncia sporta, hanno portato ad una condanna del a due anni e sei mesi in primo grado. Pt_1
In particolare i testi sentiti, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , sui quali non vi sono motivi specifici di Testimone_4 Testimone_5 inattendibilità o incapacità, hanno confermato gli episodi continui di denigrazione della da parte del marito, con frasi che indicavano come la stessa non fosse utile a CP_1 nulla, fosse una nullità e stupida;
riferivano del fatto che il era geloso e non Pt_1 faceva uscire di casa la donna, oltre che le aveva prenotato l'intervento per abortire il terzo figlio contro la volontà della donna, che si oppose portando a termine la gravidanza.
All'episodio di aggressione, pur non assistendo direttamente, interveniva dopo raccogliendo i racconti della ed accompagnandola al Testimone_1 CP_1
Pronto Soccorso ed a casa dei genitori.
Anche in sede di CTU, disposta per valutare la capacità genitoriale delle parti, con elaborato coerente e completo, quindi condivisibile da questa Corte, è emerso un atteggiamento prevaricatore e di controllo eccessivo del sulla ex coniuge, a Pt_1 mezzo anche di terze persone al fine di sapere ogni spostamento e movimento della predetta.
Risulta pertanto provato sia l'episodio di violenza del 01 maggio 2028, peraltro riferito come avvenuto dinanzi ad uno dei figli, episodio di per sé sufficiente a fondare la richiesta di addebito, sia il comportamento di violenza psicologica e di denigrazione tenuto nel tempo dal dovendosi sul punto pertanto rigettare l'appello proposto. Pt_1
pag. 6/8 4.2) In ordine all'assegno di mantenimento, la Corte ritiene corretta la decisione del primo giudice condividendola interamente.
Risulta dagli atti una evidente sproporzione reddituale tra le parti, dovuta al fatto che la non ha, durante la vita familiare, intrapreso alcuna attività lavorativa CP_1 continuativa, non acquisendo capacità o professionalità idonee ad agevolare una immissione sul mercato del lavoro allo stato attuale, il tutto anche a causa dell'atteggiamento prevaricatore del marito, oltre alla necessità di dedicarsi alla cura della famiglia con tre figli minori.
Pertanto, tenuto conto del reddito del di circa 19.000,00/ 17.000,00 euro annui, Pt_1
a fronte del reddito annuo quasi inesistente della appare corretta la fissazione a CP_1 carico dell'appellante dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge di euro
150,00 mensile.
4.3) Conseguentemente al rigetto dell'appello deve confermarsi la sentenza di primo grado anche in ordine alle spese di lite come liquidate e disposte dal primo giudice.
Le spese della presente fase di giudizio, stante il criterio della soccombenza vanno poste a carico dell'appellante, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in appello ed in applicazione dei minimi tariffari in considerazione della agevole definizione delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 la sentenza n.925/2024 resa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 17 settembre
2024, nei confronti di , con l'intervento del PUBBLICO Controparte_1
MINISTERO, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto;
• Condanna a rimborsare delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate nella somma di € 3.473,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
• Dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto su relazione della Dott. Barbara
Del Bono in data 21 luglio 2025. pag. 7/8 La Presidente Est.
Barbara Del Bono
pag. 8/8