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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2024, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 18.11.2024 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 8974 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, recante riunita la causa n. 8975
r.g. 2023
TRA
e , Parte_1 Parte_2 rappr. e dif. dagli avv.ti CATACCHIO BIANCHI ANNA e PACCIONE ROCCO ANGELO;
Ricorrenti
E
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti MASSARELLI BIANCA e SARACINO LUCREZIA;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con autonomi ricorsi depositati in data 31/07/2023 e successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere dipendenti dell' al 6.03.1989, inquadrato nella “Categoria C, Posizione Economica C3, Parte_3 Pt_1
Personale Tecnico Amministrativo”, assegnato dal febbraio 2013 all' Parte_4
, quale personale TA – Area Tecnica – Tecnico Scientifica ed lo
[...] Parte_5
, inquadrato nella “Categoria D, Posizione Economica D3, Personale Tecnico Parte_2
Amministrativo”, assegnato sin dall'1.01.1992, data della sua assunzione, all'
[...]
quale Tecnico dei – lamentavano Parte_6 Parte_7 una discriminazione rispetto ad altri colleghi i quali, a parità di qualifica professionale e di attività tecnico- amministrativa, svolta presso la suddetta , avevano percepito l'indennità di equiparazione Controparte_2 stabilita dalla normativa di settore;
in particolare, i ricorrenti deducevano che il riconoscimento della suddetta indennità costituisse un preciso obbligo in capo alla Amministrazione resistente e che questa non avesse, quindi, alcun margine di discrezionalità ai fini della individuazione del personale universitario a cui corrisponderla.
Tanto premesso i ricorrenti hanno adito questo Giudice del lavoro al fine di: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità di equiparazione economica al personale sanitario prevista per legge, ove
1 occorra previa disapplicazione di ogni contraria regolamentazione contenuta in Convenzioni/Atti/Protocolli di Intesa, con decorrenza dal 01.02.2013 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
B) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore al pagamento della indennità mensile di equiparazione maturata e maturanda nella misura risultante dall'applicazione dell'Allegato D al Decreto ministeriale del 9 novembre 1982 o, in via subordinata nella misura risultante dall'applicazione della Tabella di cui all'Art. 28 con Parte_8 decorrenza dal 01.02.2013 o dalla diversa data che sarà accertata, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Resisteva l' ccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione Controparte_1 dei crediti azionati e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.
Alla udienza del 18.11.2024, la discussione ha preceduto la pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente di Sezione conforme (sent. n. 2964/2024, dott. Tedesco), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile.
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La domanda di entrambi i ricorrenti è infondata e, come tale, va respinta.
E' pacifico che tanto il he lo non sono stati assegnati al in Pt_1 Parte_2 Controparte_4 forza di una convenzione.
Ciò detto, la citata sentenza procede ad un approfondito inquadramento normativo.
<< Le disposizioni che, per prime, vengono in considerazione sono quelle contenute nella L. 213/1971 (art. 4), dove era stabilito che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità
(cd. indennità ). Per_1
Sono poi intervenute le disposizioni della L. 200/1974 (Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari) e, in particolare:
- l'art. 1 L. cit., ove è stato previsto che, a decorrere dal 1° marzo 1974, a tutto il personale non medico universitario “che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università” fosse corrisposta una indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità;
- l'art. 2 L. cit., ove è stato previsto il passaggio, a domanda, alle dipendenze degli enti ospedalieri, del personale non medico (di ruolo: comma 1; non di ruolo: comma 2), in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attività assistenziali.
Successivamente, è intervenuto il D.P.R. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), stabilendo all'art. 31:
2 - la corresponsione di un'indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo del personale universitario “che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali” a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità (comma 1);
- che le somme necessarie per la corresponsione dell'indennità fossero versate dalle regioni alle università con le modalità previste dalle convenzioni (comma 2);
- che il predetto personale universitario (“che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali”), per la parte assistenziale, assumesse i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale (comma 3);
- che schemi-tipo di convenzione stabilissero modalità di assunzione di diritti e doveri dal personale universitario (per la parte assistenziale) nonché tabelle di equiparazione per la corresponsione dell'indennità
(comma 3).
Successivamente, la L. 312/1980, ha dedicato il Titolo III, Capo II al personale non docente dell' e Parte_3
l'art. 95 al Personale addetto all'assistenza sanitaria.
La predetta disposizione, al comma 1, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 255/1981, ha stabilito che
“l'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761”, competesse soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni.
Con il Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra e tra e Unità Sanitaria Locale, è stata poi introdotta (art. 7) una specifica Parte_9 Parte_3 disciplina per il personale universitario non medico, prevedendosi che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D...".
Detto decreto ha altresì stabilito che il personale universitario da utilizzare in ambito assistenziale dovesse essere espressamente individuato d'intesa tra le parti ed inserito in appositi elenchi nominativi.
Si legge, infatti, all'art. 9 dello stesso decreto che: “La e l' convengono che le USL Pt_9 Parte_3 assicurano il personale non medico necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle Strutture convenzionate. Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e scientifiche oltre che assistenziali sarà fornito dalla e dalla USL proporzionalmente alla entità e alla natura dei Parte_3 compiti da determinarsi nelle convenzioni attuative”, nonché, all'art. 12, che: "Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del servizio sanitario nazionale, è indicato in appositi elenchi nominativi predisposti dall'Università e allegati alla convenzione attuativa. (...)”.
Nel caso che ci occupa, è provato che l' e la hanno regolato i loro rapporti Parte_3 CP_5 ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e assistenziali della
[...]
[...
[...] [...]
Ospedaliero – Universitaria Policlinico” attraverso successivi Protocolli Parte_10
d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (all.ti 1, 2 e 3 di parte resistente).
Si richiama, in particolare, il Protocollo d'Intesa 11.4.2018 (all. 3) – Art. 11 (Personale universitario) “1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente ed è Pt_11 responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna
AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore
Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza… 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all'AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra Parte_3 ed entro i limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo Pt_11
l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall'Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”.
Ebbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, dal tenore letterale della normativa (e, in particolare del disposto dell'art. 95 L. 312/1980) emerge chiaramente che i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/1979 sono il formale conferimento in convenzione e il connesso svolgimento dell'attività assistenziale.
In tale senso si è, infatti, espresso il Consiglio di Stato (sent. n. 5232/2001) secondo il quale “in attuazione del principio della autonomia regionale e della autorganizzazione universitaria, ai sensi della l. 11 luglio 1980
n. 312 art. 95 (nel testo modificato con d.l. 28 maggio 1981 n. 255, conv. in l. 29 luglio 1981 n. 391), spetta alla regione ed alla università degli studi il potere discrezionale di determinare, mediante convenzione, le strutture ospedaliere e le dotazioni di personale, da utilizzare per le esigenze del servizio sanitario, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie”.
In particolare, è stato affermato che, “in assenza di specifica convenzione, non spetti la pretesa indennità, non essendo sufficiente per ottenere detto emolumento il solo espletamento di fatto dell'attività presso strutture ospedaliere. Infatti, la fonte di legittimazione primaria dell'equiparazione economica in favore dei docenti interessati ai medici ospedalieri, attraverso l'attribuzione dell'indennità in parola, sta tutta nell'atto di convenzione, ossia nel consenso non solo dell' , ma anche dell'Istituto ospedaliero interessato;
e ciò Parte_3 alla stregua degli artt. 4, della L. n. 213 del 1971, 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del D.P.R. n. 102 del
4 1980, che consentono al personale universitario che presta servizio assistenziale il beneficio di un'indennità volta ad equiparare il trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari funzioni. Pertanto, solo la concordata autorizzazione allo svolgimento, da parte di ciascun docente universitario, di attività di assistenza e cura presso strutture ospedaliere mediante apposita convenzione può consentire il pagamento dell'indennità di cui trattasi” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26/07/2010, n. 4866 e 25/06/2008, n. 3220).
Su tale versante, tra l'altro, occorre misurarsi con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Innanzitutto, Cass. civ., Sez. lav., 23/03/2012, n. 4713 ha riguardato il caso di soggetti distaccati presso l'Ospedale ove svolgevano attività di tecnici di laboratorio, assistenti e agenti tecnici, analisti e operatori amministrativi, deciso dalla Corte di Appello nel senso della spettanza dell'indennità di equiparazione sul rilievo che essi svolgessero attività assistenziale in una struttura ospedaliera convenzionata con l' , Parte_3 come emerso dall'istruttoria testimoniale e documentale.
Con il motivo di ricorso per cassazione, l' deduceva che la ratio dell'indennità di equiparazione, Parte_3 estesa anche al personale non medico, è quella di valorizzare il personale universitario che svolge presso presidi ospedalieri convenzionati “attività assistenziale in senso proprio, esplicantesi in attività di cura e di assistenza”, non anche “l'espletamento di qualsiasi sevizio funzionale alla cura e all'assistenza”.
Aggiungeva la parte, ricorrente in cassazione, che non era stato dimostrato l'aggravio di lavoro e che era stata erroneamente presupposta l'esistenza di una convenzione.
La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato il ricorso, ha innanzitutto valorizzato la natura perequativa dell'indennità - con tendenziale allineamento della posizione economica del docente universitario, operante nelle cliniche ospedaliere, rispetto al personale medico inquadrato nel S.S.N. -, indipendentemente dalle convenzioni, “derivando dal sistema normativo sopra citato diritti soggettivi del personale docente, investito di entrambe le predette funzioni, nei diretti confronti del proprio datore di lavoro”.
Sotto questo profilo, ha richiamato Consiglio di Stato Sez. VI, 17/01/2011, n. 248, ove era stato affermato, per il personale docente, che “le amministrazioni universitarie - in considerazione del più volte richiamato carattere inscindibile delle funzioni assistenziali, rispetto a quelle didattiche - debbono ritenersi tenute al pagamento dell'intera retribuzione spettante al personale docente, investito di entrambe le predette funzioni, in corrispondenza di un capitolo di bilancio obbligatorio e da istituire con la necessaria capienza, a prescindere dalla separata (benché connessa) gestione dei rimborsi, che tali amministrazioni abbiano titolo a percepire - quale voce attiva del bilancio stesso - nei confronti delle Regioni, in forza dei rapporti convenzionali con queste ultime instaurati: rapporti, ai quali non possono che restare estranei i singoli dipendenti”.
Il principio di inscindibilità dei rapporti di impiego, in particolare, nella predetta decisione del Consiglio di
Stato del 2011 (e, quindi, della Corte di Cassazione nel 2012) è stato tratto da due pronunce della Corte
Costituzionale (nn. 126/1981 e 136/1997), ove era stato chiarito che non può parlarsi di disparità di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pure svolgendo solo attività assistenziale, poiché per i professori l'attività assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica.
5 Nella stessa direzione, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'indennità c.d. non è un Per_1 corrispettivo della attività assistenziale ma serve solo a perequare le posizioni, come si evince dal fatto che essa non possa essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità.
La Cassazione del 2012, fatta questa premessa, ha poi richiamato l'indennità di equiparazione del personale non medico universitario, rimarcando come le norme del 1974 e del 1979 attribuiscono rilievo, ai soli fini del conseguimento dell'emolumento, al solo fatto che tale personale presti servizio presso strutture ospedaliere e cliniche, poiché non conta la funzione di corrispettivo all'attività assistenziale, bensì quella perequativa rispetto al personale sanitario di pari mansioni tecnico - amministrative.
Da quanto si evince, la Cassazione del 2012 si è basata sulla giurisprudenza amministrativa (e costituzionale:
Corte Cost. 136/1997: “l'attribuzione dell'indennità perequativa de qua prescinde completamente dalla esistenza del regime convenzionale, il quale istituisce solo una relazione giuridica tra l'Università e le Regioni
(o le U.S.L.) per ripartire il necessario carico finanziario”) che ha ritenuto l'irrilevanza dell'inclusione in convenzione, contrariamente a quella precedentemente citata (e basata sull'art. 95 L. 312/1980).
I medesimi principi di diritto (della Cassazione del 2012) sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Così è avvenuto in Cass. civ., Sez. lav., 11/01/2016, n. 209, relativa ad una fattispecie in cui era stato accertato
"lo svolgimento di attività assistenziale" da parte di biologo che svolgeva test di laboratorio. La tesi dell'Università ricorrente per cassazione era, infatti, quella per la quale l'indennità presupponesse Per_1 attività assistenziale in senso proprio, da non confondere con l'espletamento di qualsiasi servizio funzionale alla cura e all'assistenza, benchè a beneficio di strutture ospedaliere. La Corte di Cassazione ha dunque ribadito che l'indennità in contesa spetta per ogni attività, anche di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, prescindendo da qualsiasi aggravio.
Nessun cenno v'è comunque stato alla necessità di indicazione del personale in una convenzione, così come al disposto dell'art. 95 L. 312/1980.
Da ultimo, sul tema si è espressa Cass. civ. Sez. lav., 13/06/2023, n. 16858, resa in una fattispecie in cui
“l' aveva rifiutato il pagamento dell'indennità in questione affermando che Parte_12 presupposto di detta indennità fosse l'inserimento del personale in apposita convenzione con l'Azienda ospedaliera di Padova”. In tale frangente, non ha avuto seguito, sempre per i predetti principi di diritto, la tesi della Corte d'appello di Venezia, secondo cui i ricorrenti avevano omesso di indicare le mansioni e le funzioni parificate, "di contenuto assistenziale, costituente il presupposto di fatto necessario per accedere al beneficio economico" e, quindi, la ratio della disciplina risiederebbe nella valorizzazione del personale universitario che svolge, presso presidi ospedalieri convenzionati, attività assistenziale, caratterizzata da un
"imprescindibile raccordo con l'attività medica e supporto ad essa”.
Nella pronuncia appena citata, infatti, si legge che “il giudice adito per il riconoscimento dell'indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dalla
L. n. 200 del 1974, art. 1 e dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 (c.d. indennità ) è tenuto a verificare Per_1
6 se i soggetti richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie;
una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l'attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività”>>.
Come sottolinea correttamente la sentenza n. 2964/2024, un dato emerge dalla suddetta ricostruzione fatta dai giudici di legittimità: quello per il quale le strutture di destinazione del personale universitario devono avere funzione di assistenza ai pazienti essendo incardinate presso strutture ospedaliere.
Sul punto il precedente di sezione, in modo condivisibile, afferma: della struttura, poiché, senza una componente assistenziale, in sé considerata, neppure è configurabile convenzione.
Vale, in ogni caso, il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare, sentenza n. 71 del 2001), in base al quale l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico – scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione>>.
Quindi la suddetta pronuncia da atto della acquisizione
[...]
dell'Atto Aziendale >> cui segue una Controparte_6 Controparte_7 dettagliata ricostruzione dei rapporti tra l' e l' Controparte_8 Controparte_3 tenuto conto del Protocollo di intesa intervenuto tra la e l' CP_5 Controparte_3
<<prendendo proprio le mosse dall'atto aziendale del , occorre innanzitutto premettere come cp_4 quest'ultimo sia stato adottato sulla scorta dei contenuti protocollo di intesa tra la e cp_5
l' Controparte_3
Facendo riferimento alla versione del Protocollo risalente all'11.4.2018, esso ha, in primo luogo, ribadito il principio (art. 2, comma 1, D.Lgs. 517/1999) in base al quale l' costituisce Controparte_8 il centro di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca. L'A.O.U. di riferimento assume (art. 7) pertanto “la funzione di supporto primario per le attività didattiche-scientifiche proprie della Scuola/Facoltà di Medicina e dei Dipartimenti Universitari di Area
Medica ad essa afferenti”.
In base, poi, all'art. 9 del Protocollo, l'A.O.U. adotta il modello dipartimentale, “quale strumento utile ad assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca”, così assicurando condizioni logistiche ed organizzative coerenti con lo svolgimento della attività formative e di ricerca della
Scuola/Facoltà di Medicina e dei Dipartimenti Universitari di Area Medica ad essa afferenti.
L'assetto strutturale dell' prevede le seguenti tipologie di Dipartimenti: -Dipartimenti ad attività CP_8 integrata (DAI) ex art. 3 D.Lgs. 517/1999; - Dipartimenti Assistenziali (D.A.) ex art. 3 D.Lgs. 517/1999; -
Strutture Assistenziali Complesse (S.C.); Strutture Assistenziali Semplici (S.S.), anche a valenza dipartimentale (S.S.C.).
7 Il Dipartimento ad Attività Integrata rappresenta l'elemento costitutivo dell'organizzazione aziendale
Ospedaliero – Universitaria ed è volto ad assicurare la gestione operativa integrata delle funzioni assistenziali, di didattica e di ricerca attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico – disciplinari ed una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali ed umane.
In base all'art. 9 del Protocollo, le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università che compongono i D.A.I. sono individuate d'intesa con il Rettore nell'Atto Aziendale dell'A.O.U. di riferimento.
Stando poi alle previsioni contenute nell'art. 11 del Protocollo, nei limiti della dotazione organica di ciascuna
A.O.U. (e dei relativi tetti di spesa), il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alla stessa A.O.U. è individuato e periodicamente aggiornato con apposito atto di intesa tra il Rettore ed il
Direttore Generale dell'Azienda, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario nonché del Dipartimento e dell'Unità Operativa di afferenza.
In caso di mancata adozione della dotazione organica, il personale tecnico amministrativo conferito in convenzione rientra nelle disponibilità dell'Università di riferimento.
Ciò posto, nell'Atto Aziendale dell' ribadita la struttura dipartimentale, all'art. Controparte_9
29 sono state previste le seguenti tipologie di dipartimenti: Dipartimenti ad attività integrata, Dipartimento
Assistenziale, Dipartimento Universitario e Dipartimento Tecnico – Amministrativo.
In particolare (art. 30 dell'Atto costitutivo), si prevede che i D.A.I. debbono, per quanto possibile, sovrapporsi ai Dipartimenti Universitari (D.U.), “avendo cura di perseguire la massima corrispondenza possibile tra prestazioni diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico-scientifica”.
Al D.A.I., all'atto della attivazione, sono assegnati beni mobili (arredi, attrezzature, ecc.) ed unità di personale. Dette risorse sono conferite dall'Azienda e dall' e concorrono al Controparte_3 perseguimento dell'attività del Dipartimento.
Per le funzioni amministrative è costituita la Segreteria di Coordinamento composta, di norma, da personale universitario conferito in convenzione, in possesso di specifiche competenze professionali e che svolge le seguenti funzioni: - organizza ed assicura le attività di segreteria degli organi del dipartimento e dell'Ufficio di direzione;
- favorisce la migliore integrazione tra le diverse strutture del D.A.I., coordinando il personale con compiti amministrativi e le attività amministrative afferenti al Dipartimento stesso;
- concorre alla promozione dei processi di formazione, aggiornamento e addestramento e collabora ai processi di valutazione e gestione del sistema premiante del personale di competenza;
- organizza l'attività amministrativa connessa all'attività didattica e di ricerca dei Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento Universitario di riferimento, avvalendosi delle unità del personale ospedaliero od universitario secondo quanto specificato nell'Atto
Aziendale e nei protocolli d'intesa Regione-Università per le Lauree Sanitarie.
All'art. 49 dell'Atto Costitutivo (rubricato “Disposizioni riguardanti il personale universitario sanitario”), poi, nella parte dedicata alla remunerazione del personale universitario di Comparto, qualora esso presti
“servizio presso le strutture previste dal presente Atto”, è riconosciuta la spettanza dell'indennità di
8 equiparazione>>.
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Facendo applicazione di suddetti principi, può affermarsi che, tanto il che lo , Pt_1 Parte_2 oltre, come si è già detto, a non essere stati mai conferiti in convenzione, neppure risultano essere stati assegnati ad una struttura dell' deputata allo svolgimento di attività assistenziale e didattico/ Controparte_9 scientifica.
In altre parole, i lavoratori ricorrenti anche a fronte delle specifiche contestazioni da parte dell' sul Parte_3 punto – vedi, in particolare, le note conclusive svolte per lo - non hanno offerto prova per Parte_2 affermare, allo stato degli atti, né di avere svolto mansioni corrispondenti a quelle eseguite dai restanti colleghi della , invece, conferiti in convenzione, né, a prescindere dal dato formale del conferimento in Parte_3 convenzione, hanno provato la loro assegnazione presso i D.A.I. del o, comunque, l'impiego Controparte_4 quale personale tecnico amministrativo in compiti strumentali alla attività assistenziale, didattica e di ricerca dei predetti Dipartimenti.
D'altronde la circostanza della collocazione lavorativa dei ricorrenti, cui i loro difensori hanno pure fatto riferimento in sede di discussione, per la sua scarsa rilevanza, non può non può indurre a diverso convincimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni le domande vanno respinte.
Quanto alle spese, stante la particolarità e complessità delle questioni trattate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande presentate da e Parte_1 Parte_2
, nei confronti della con ricorsi
[...] Controparte_10 depositati il 31.07.2023 e successivamente riuniti, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese processuali.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bari, in data 18/11/2024 Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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