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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Elisa Pinna Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il17.9.2025, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , vantando un credito nei con-
[...] Parte_4 Parte_5
fronti di , con sede in Livorno, Viale Petrarca n. 196, il pri- Controparte_1
mo di € 20.478,26, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno, ufficio la-
voro, n. 133/25 e successivo atto di precetto e gli altri, quali eredi di , di Parte_5
residui € 25.508,57, in forza di verbale di conciliazione in sede sindacale del 27.11.2018 dichia-
rato esecutivo dal Tribunale di Livorno ufficio Lavoro in data 28.6.2022 chiedevano che que-
sto Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
deducendo che potesse desumersi lo stato insolvenza della stessa dal fat-
[...]
to che i pignoramenti tentati in forza di tali titoli esecutivi avessero avuto esito negativo.
1 La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 19.9.2025.
All'udienza del 29.10.2025 la società debitrice non si costituiva seppure ritualmente evoca-
ta il giudizio, sebbene in data 16.10.2025 l'avv. Nino Amadei, asserendo di rappresentare detta società depositava i bilanci degli ann1 2021, 2022 e 2023 (peraltro acquisiti d'ufficio anche dal registro delle imprese).
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario dell'adito Tribunale;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII
sono stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese co-
me emerge dalla visura camerale in atti;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma società di capitali, eser-
cente l'attività di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu-
mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
2 in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2023, l'ultimo disponibile, emerge il supe-
Contr ramento dei limiti di cui ai n. 1 e 2; dalle informative assunte da ed , CP_2 CP_4
come si dirà emerge il superamento del limite di cui al n. 3.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso con-
giunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4°
CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in-
vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è
comparsa e, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che l , l' e Controparte_5 Controparte_6
l' , su richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei CP_4
debiti scaduti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risulta una situazione debitoria in-
gente nei confronti dell'erario e dell'ente previdenziale con conseguente superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2 c. 1 lett. D) n. 3 CCII.
Dalla nota inviata da risultano infatti debiti per oltre € 2.800.000,00 portati da cartel- CP_2
le esattoriali e avvisi di addebito, comprensive dei debiti nei confronti dell' per oltre € CP_4
Cont 526.000,00; dalla nota inviata da risultano ulteriori debiti per oltre € 75.000,00 non ancora passati all'agente della riscossione;
3 • i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano quindi di gran lunga la soglia di €
30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai crediti dei ricorrenti, dalle note di cui si è detto e dai bilanci versati in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare rego-
larmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento dei debiti nei confronti dei ricorrenti per € oltre € 45.000,00, fondati su titoli esecutivi già infruttuosamente azionati mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento complessiva- CP_4 mente per oltre € 2.800.000,00, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal patrimonio netto negativo risultante nel bilancio di esercizio al 31.12.2023 per ol- tre € 1.300.000,00;
4. dal mancato deposito del bilancio di esercizio dell'anno 2024;
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul merca- to quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).
Ebbene nel caso di specie, pur in assenza di un bilancio finale di liquidazione, anche a con- siderare come veritieri i dato emergenti dal bilancio al 31.12.2023 (come detto l'ultimo di- sponibile) si ha un attivo di € 1.655.079 clamorosamente incapiente per far fronte all'integrale soddisfazione dei debiti di cui si è detto.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
4 già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.I. ) con sede in VIALE PETRARCA 196 LIVORNO
[...] P.IVA_1
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione en- Persona_1 tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni tele- matiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 24.2.2026, alle ore 10.15.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui
5 beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente relatore estensore dott. Franco Pastorelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Elisa Pinna Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il17.9.2025, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , vantando un credito nei con-
[...] Parte_4 Parte_5
fronti di , con sede in Livorno, Viale Petrarca n. 196, il pri- Controparte_1
mo di € 20.478,26, in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Livorno, ufficio la-
voro, n. 133/25 e successivo atto di precetto e gli altri, quali eredi di , di Parte_5
residui € 25.508,57, in forza di verbale di conciliazione in sede sindacale del 27.11.2018 dichia-
rato esecutivo dal Tribunale di Livorno ufficio Lavoro in data 28.6.2022 chiedevano che que-
sto Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1
deducendo che potesse desumersi lo stato insolvenza della stessa dal fat-
[...]
to che i pignoramenti tentati in forza di tali titoli esecutivi avessero avuto esito negativo.
1 La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 19.9.2025.
All'udienza del 29.10.2025 la società debitrice non si costituiva seppure ritualmente evoca-
ta il giudizio, sebbene in data 16.10.2025 l'avv. Nino Amadei, asserendo di rappresentare detta società depositava i bilanci degli ann1 2021, 2022 e 2023 (peraltro acquisiti d'ufficio anche dal registro delle imprese).
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario dell'adito Tribunale;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII
sono stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese co-
me emerge dalla visura camerale in atti;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma società di capitali, eser-
cente l'attività di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu-
mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
2 in particolare, dal bilancio di esercizio al 31.12.2023, l'ultimo disponibile, emerge il supe-
Contr ramento dei limiti di cui ai n. 1 e 2; dalle informative assunte da ed , CP_2 CP_4
come si dirà emerge il superamento del limite di cui al n. 3.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso con-
giunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4°
CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in-
vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è
comparsa e, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che l , l' e Controparte_5 Controparte_6
l' , su richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei CP_4
debiti scaduti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risulta una situazione debitoria in-
gente nei confronti dell'erario e dell'ente previdenziale con conseguente superamento della soglia dimensionale di cui all'art. 2 c. 1 lett. D) n. 3 CCII.
Dalla nota inviata da risultano infatti debiti per oltre € 2.800.000,00 portati da cartel- CP_2
le esattoriali e avvisi di addebito, comprensive dei debiti nei confronti dell' per oltre € CP_4
Cont 526.000,00; dalla nota inviata da risultano ulteriori debiti per oltre € 75.000,00 non ancora passati all'agente della riscossione;
3 • i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano quindi di gran lunga la soglia di €
30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai crediti dei ricorrenti, dalle note di cui si è detto e dai bilanci versati in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare rego-
larmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento dei debiti nei confronti dei ricorrenti per € oltre € 45.000,00, fondati su titoli esecutivi già infruttuosamente azionati mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento complessiva- CP_4 mente per oltre € 2.800.000,00, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
3. dal patrimonio netto negativo risultante nel bilancio di esercizio al 31.12.2023 per ol- tre € 1.300.000,00;
4. dal mancato deposito del bilancio di esercizio dell'anno 2024;
Quanto alla ricorrenza dello stato d'insolvenza, occorre precisare che, con riferimento alle società in liquidazione, assume rilievo non più la capacità prospettica di operare sul merca- to quanto l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (v. Cass. 25167/2016 e Cass. 13644/2013), dovendosi ovviamente valutare le concrete ed attuali possibilità di realizzo (v. Cass. 24948/2019).
Ebbene nel caso di specie, pur in assenza di un bilancio finale di liquidazione, anche a con- siderare come veritieri i dato emergenti dal bilancio al 31.12.2023 (come detto l'ultimo di- sponibile) si ha un attivo di € 1.655.079 clamorosamente incapiente per far fronte all'integrale soddisfazione dei debiti di cui si è detto.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
4 già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.I. ) con sede in VIALE PETRARCA 196 LIVORNO
[...] P.IVA_1
Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione en- Persona_1 tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni tele- matiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 24.2.2026, alle ore 10.15.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui
5 beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente relatore estensore dott. Franco Pastorelli
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