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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4142/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Sas nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030302991 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030302991 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030302991 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di nominativo_1. S.a.s., in persona del proprio rlpr, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, eccependone l'illegittimità, in quanto le somme incamerate a titolo di acconto per la vendita di un immobile sarebbero state restituite al promissario acquirente in seguito al mancato perfezionamento del contratto definitivo con emissione delle relative note di credito.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come evidenziato dall'Agenzia resistente, le note di credito sono state emesse nel 2015 rispetto agli acconti ricevuti nel 2011. Ciò contrasta con il dettato dell'art. 26, commi 2 e 3, del DPR 633/1972, secondo cui:
“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli
23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7”.
In altre parole, la facoltà di emettere la nota di credito non può esercitarsi oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile ove la risoluzione del contratto si verifichi per sopravvenuto accordo tra le parti.
La società ricorrente non ha fornito in giudizio alcuna prova circa la situazione patologica dell'inadempimento contrattuale che avrebbe portato alla risoluzione del preliminare di compravendita, sicché la disposizione di cui all'art. 26, comma 2, in difetto di prova, resta inapplicabile.
Tanto importa il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi euro
1.489,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto. Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4142/2020 depositato il 23/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Sas nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030302991 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030302991 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3030302991 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di nominativo_1. S.a.s., in persona del proprio rlpr, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, eccependone l'illegittimità, in quanto le somme incamerate a titolo di acconto per la vendita di un immobile sarebbero state restituite al promissario acquirente in seguito al mancato perfezionamento del contratto definitivo con emissione delle relative note di credito.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come evidenziato dall'Agenzia resistente, le note di credito sono state emesse nel 2015 rispetto agli acconti ricevuti nel 2011. Ciò contrasta con il dettato dell'art. 26, commi 2 e 3, del DPR 633/1972, secondo cui:
“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli
23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7”.
In altre parole, la facoltà di emettere la nota di credito non può esercitarsi oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile ove la risoluzione del contratto si verifichi per sopravvenuto accordo tra le parti.
La società ricorrente non ha fornito in giudizio alcuna prova circa la situazione patologica dell'inadempimento contrattuale che avrebbe portato alla risoluzione del preliminare di compravendita, sicché la disposizione di cui all'art. 26, comma 2, in difetto di prova, resta inapplicabile.
Tanto importa il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi euro
1.489,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto. Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti