Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 594
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avvisi di accertamento per restituzione acconti

    La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando che le note di credito sono state emesse nel 2015 rispetto agli acconti ricevuti nel 2011. Tale emissione avviene oltre il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, termine previsto dall'art. 26, commi 2 e 3, del DPR 633/1972 per la rettifica in caso di risoluzione consensuale del contratto. La ricorrente non ha fornito prova della situazione patologica dell'inadempimento contrattuale che avrebbe portato alla risoluzione del preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 594
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 594
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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