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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 del mese di settembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 701/2022 R.G.
TRA
, nota a Gioiosa Marea (Me) il 22.7.1934, nella qualità di erede di Parte_1
(deceduto il 27.12.2014), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
Giovanni Orlando, giusta procura in atti;
- attrice
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Carmela Caranna, giusta procura in atti;
- convenuto
All'odierna udienza è comparso l'avv. Giovanni Orlando nell'interesse di Pt_1
[...]
L'avv. Orlando discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio e chiede la distrazione delle spese.
Nessuno è comparso nell'interesse dell'Ente convenuto alle ore 11:00.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza. FATTO E DIRITTO
nella qualità di erede del defunto marito , Parte_1 Persona_1
ha convenuto in giudizio il innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Controparte_1
Brolo al fine di ottenere la condanna dello stesso alla corresponsione della somma di €
3.250,00 sulla base della deliberazione della Giunta Municipale del 16.5.2005 e della scrittura denominata “Foglio di patti e condizioni” (cfr. doc. in atti); in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Ente alla corresponsione della suddetta somma a titolo indennizzo ex art. 2041
c.c..
Il , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto di disporre Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale parte contrattuale Parte_2
non convenuta in giudizio.
L'Ente ha contestato quanto dedotto dall'attrice e, in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare inesigibile o impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del de cuius dell'attrice per le motivazioni meglio indicate in atti e di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1467 c.c.; in subordine, ha chiesto di limitare la condanna a quanto ritenuto equo e di giustizia.
Il , inoltre, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare Controparte_1
l'attrice al pagamento della somma di € 6.000,00 – o quella ritenuta di giustizia – a titolo di indebito arricchimento per le opere che aveva realizzato sul terreno di proprietà del de cuius
. Persona_1
Nel giudizio incardinato dinnanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo è stata espletata la prova testimoniale.
Con la sentenza n. 15/2022, emessa e depositata in Cancelleria in data 1.2.2022, il
Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di
Patti, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Patti e il , nonostante la rituale notifica, non ha Controparte_1
depositato nell'ambito del presente giudizio alcuno atto difensivo. In data 6.10.2023 è stato acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio n. 119/2018 del
Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo.
Successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Prima di esaminare le domande avanzate dalle parti occorre evidenziare che il giudizio originariamente promosso da innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo Parte_1
è stato tempestivamente riassunto innanzi al Tribunale di Patti.
Come si evince dagli atti di causa la sentenza n. 15/2022 - con cui il Giudice di Pace di S. Angelo si è dichiarato incompetente - è stata comunicata al procuratore di parte attrice in data 5.2.2022 e quest'ultimo, ha notificato il ricorso in riassunzione sia al procuratore dell'Ente convenuto che allo stesso in data 3.5.2022, quindi, entro il termine di CP_1
novanta giorni assegnatogli.
A tal proposito si evidenzia che l'art. 50 c.p.c., al primo comma, prevede che “… la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito.
…”.
È altresì necessario precisare che – diversamente da quanto opinato dalla parte attrice
– il non può essere dichiarato contumace sebbene non abbia depositato Controparte_1
atti difensivi dinnanzi a questo Tribunale.
Per giurisprudenza condivisa, invero, “In caso di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente – come nella specie – la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) e che le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
8917 del 28/10/1994).
Come più volte precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - nonché da questo
Tribunale con l'ordinanza del 20.6.2025 cui si rinvia - a seguito della riassunzione della causa davanti al giudice competente il processo continua mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. n. 5542/2021; Cass. n. 9915/2019; Cass. n. 19030/2008).
Ne consegue, pertanto, che nonostante il non abbia depositato Controparte_1
alcuno scritto difensivo, lo stesso è, comunque, parte costituita avendo depositato la comparsa di risposta nell'ambito del giudizio incardinatosi dinnanzi al Giudice d Pace, dichiaratosi incompetente.
Ciò precisato e prima di passare al merito della controversia occorre esaminare la domanda dell'Ente convenuto avente ad oggetto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte contrattuale non convenuta in giudizio. Parte_2
La suddetta domanda non merita accoglimento.
Dalla disamina degli atti di causa, e, in particolare, dal contenuto della deliberazione della Giunta Municipale del 16.5.2005 e della scrittura denominata “Foglio di patti e condizioni” allegata in atti, si evince che il si era impegnato a versare un Controparte_1
indennizzo annuo di € 500,00 solo in favore di , defunto marito dell'attrice, Persona_1
e non anche di Pt_2
In conseguenza di ciò – atteso il petitum della domanda attorea – non vi sono ragioni per ritenere sussistente nella specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutte le parti contrattuali e, pertanto, non si ravvisa la necessità – e neppure l'opportunità – di estendere il contraddittorio anche nei confronti di . Parte_2
Né a diversa conclusione si giunge se si valorizza la circostanza che il CP_1
convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del rapporto contrattuale in quanto la pronuncia di risoluzione può essere emessa anche solo nei confronti di una delle parti contrattuali.
Ciò chiarito e precisato, la domanda di merita accoglimento per le Parte_1
ragioni che seguono.
Secondo unanime giurisprudenza, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad al1legare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera al1legazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informa1zione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cass. Sez. Un., n.
13533/2001).
Nella specie - nella qualità di erede del defunto marito Parte_1 [...]
- ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna del Persona_1 Controparte_1
al pagamento della somma di € 3.250,00 in ragione di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Municipale del 16.5.2005 e nella scrittura denominata “Foglio di patti e condizioni, documenti entrambi allegati in atti.
A supporto della propria domanda, l'attrice ha esposto che il defunto marito e erano comproprietari di un pozzo sito nel Comune di Gioiosa Marea, in Parte_2
Località Maddalena, e che gli stessi avevano concesso all' convenuto di servirsene per CP_2
prelevare acqua da immettere nel vicino serbatoio di pertinenza comunale.
L'attrice ha esposto, inoltre, che il , con deliberazione della Giunta Controparte_1
Municipale n. 116 del 16.05.2005, come anche nella scrittura “Foglio patti e condizioni” aveva riconosciuto a un indennizzo annuo di € 500,00 a fronte dell'obbligo Persona_1
dello stesso di non fertilizzare il terreno confinante con il pozzo (cfr. doc in atti).
L'attrice ha lamentato che, nonostante gli accordi intercorsi con il l'Ente non CP_1
aveva corrisposto l'indennizzo pattuito. Ebbene, i fatti così come narrati trovano conferma nella documentazione in atti.
Ed invero, la Giunta Municipale del Comune di , in data 16.05.2005, ha CP_1
deliberato la proposta del Sindaco di immettere nel serbatoio comunale l'acqua proveniente dal pozzo di proprietà di e – sito nella località Persona_1 Parte_2
Maddalena del Comune di Gioiosa Marea - e di riconosce solo al primo, in quanto proprietario del terreno circostante la struttura, l'indennizzo annuo di € 500,00.
Ed ancora, nella scrittura “Foglio di patti e condizioni” prodotta in atti – richiamata la suddetta deliberazione – il ha confermato l'impegno di corrispondere a IS CP_1
NT un canone annuo di € 500,00 a fronte dell'obbligo dello stesso di “non concimare per nessun motivo il terreno confinante con il pozzo” (cfr. art. 1, comma 4, Foglio di patti e condizioni).
Sulla base di quanto esposto, considerato che ha documentato la fonte Parte_1
del suo credito, la domanda attorea deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento essendo stata raggiunta la prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria.
L'obbligo del di versare il canone pattuito in favore dell'erede del de cuius CP_1
deve decorrere dalla data della deliberazione della Giunta Comunale del 16.5.2005 Per_1
sino al mese di ottobre 2011, in cui è definitivamente cessata l'utenza della fornitura elettrica n. 973614347, intestata al , finalizzata a prelevare l'acqua dal pozzo. Controparte_1
In ragione di ciò il deve essere condannato a versare in favore di Controparte_1
parte attrice la somma di € 3.250,00 - corrispondente al canone dovuto dal mese di maggio
2005 al mese di ottobre 2011 - oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Osserva il Tribunale che il ha esposto di non avere provveduto a Controparte_1
prelevare l'acqua dal pozzo in quanto non aveva ottenuto dalle Autorità competenti i “nulla osta” necessari per erogare l'acqua agli utenti;
lo stesso pertanto, ha rappresentato CP_1
che l'obbligazione che aveva assunto nei confronti di IS NT era divenuta – per causa non imputabile – inesigibile, impossibile ed eccessivamente onerosa.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti non si rinviene alcun elemento istruttorio che possa confermare le difese articolate dall'Ente non essendo stato neppure prodotto il fascicolo di parte depositato dal nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace;
CP_1 fascicolo di cui il Tribunale non può disporne d'ufficio l'acquisizione, costituendo una facoltà della parte produrlo.
Sul punto è opportuno evidenziare che, per giurisprudenza consolidata e condivisa,
“essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora il fascicolo di parte sia stato ritirato (ex art. 169 c.p.c. e art. 77 disp. att. c.c.) e successivamente non più depositato, il giudice può decidere sulla base dei soli atti a sua disposizione, essendo tenuto a disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione dell'intero fascicolo di parte solo nel diverso caso in cui l'omissione dipenda da una condotta – involontaria - della parte” (cfr.
Cass. Civ. Sent. n. 21938/2006, n. 18237/2008, n. 11352/2010, n. 3055/2013).
Non risulta, quindi, provato che il abbia eseguito ogni attività utile Controparte_1
e necessaria per ottenere il “nulla osta” delle Autorità competenti né questo Tribunale ha potuto appurare le ragioni ostative all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Rileva inoltre il Tribunale che dalla mancata produzione del fascicolo di parte del deriva l'impossibilità anche di valutare la veridicità e l'attendibilità delle Controparte_1
prove testimoniali assunte innanzi al Giudice di Pace, facendo i testi riferimento a specifici documenti non presenti in atti.
In ragione di quanto esposto il non ha in alcun modo dimostrato la Controparte_1
sussistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio dall'attrice, venendo così meno al proprio onere probatorio.
Non essendo stata provata neppure l'eccessiva onerosità della prestazione contrattuale anche la domanda riconvenzionale dell'Ente avente ad oggetto la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1467 c.c. è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Al pari infondata è anche la domanda riconvenzionale dell'Ente - avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. - avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento di €
6.000,00 per aver beneficiato delle opere e delle migliorie realizzate per lo sfruttamento del pozzo.
Sul punto si osserva che il Tribunale non dispone di alcun documento che possa dimostrare l'effettiva realizzazione o la consistenza di dette opere;
il computo metrico a cui il rinvia per la determinazione delle stesse era, invero, anch'esso contenuto nel CP_1 fascicolo di parte del che non risulta prodotto nella presente fase Controparte_1
processuale.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014 per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
n. 701/2022 R.G.:
1) condanna il a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
di € 3.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta le domande avanzate in via riconvenzionale dal;
Controparte_1
3) condanna il a corrispondere in favore del procuratore di Controparte_1 Pt_1
che ha reso la dichiarazione di rito ex art. 93 c.p.c., € 389,00 a titolo di spese
[...]
vive ed € 2.600,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 24.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 del mese di settembre, davanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 701/2022 R.G.
TRA
, nota a Gioiosa Marea (Me) il 22.7.1934, nella qualità di erede di Parte_1
(deceduto il 27.12.2014), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
Giovanni Orlando, giusta procura in atti;
- attrice
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Carmela Caranna, giusta procura in atti;
- convenuto
All'odierna udienza è comparso l'avv. Giovanni Orlando nell'interesse di Pt_1
[...]
L'avv. Orlando discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio e chiede la distrazione delle spese.
Nessuno è comparso nell'interesse dell'Ente convenuto alle ore 11:00.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza. FATTO E DIRITTO
nella qualità di erede del defunto marito , Parte_1 Persona_1
ha convenuto in giudizio il innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Controparte_1
Brolo al fine di ottenere la condanna dello stesso alla corresponsione della somma di €
3.250,00 sulla base della deliberazione della Giunta Municipale del 16.5.2005 e della scrittura denominata “Foglio di patti e condizioni” (cfr. doc. in atti); in via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Ente alla corresponsione della suddetta somma a titolo indennizzo ex art. 2041
c.c..
Il , costituitosi in giudizio, ha preliminarmente chiesto di disporre Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale parte contrattuale Parte_2
non convenuta in giudizio.
L'Ente ha contestato quanto dedotto dall'attrice e, in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare inesigibile o impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta nei confronti del de cuius dell'attrice per le motivazioni meglio indicate in atti e di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1467 c.c.; in subordine, ha chiesto di limitare la condanna a quanto ritenuto equo e di giustizia.
Il , inoltre, sempre in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare Controparte_1
l'attrice al pagamento della somma di € 6.000,00 – o quella ritenuta di giustizia – a titolo di indebito arricchimento per le opere che aveva realizzato sul terreno di proprietà del de cuius
. Persona_1
Nel giudizio incardinato dinnanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo è stata espletata la prova testimoniale.
Con la sentenza n. 15/2022, emessa e depositata in Cancelleria in data 1.2.2022, il
Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di
Patti, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha riassunto il giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Patti e il , nonostante la rituale notifica, non ha Controparte_1
depositato nell'ambito del presente giudizio alcuno atto difensivo. In data 6.10.2023 è stato acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio n. 119/2018 del
Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo.
Successivamente la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Prima di esaminare le domande avanzate dalle parti occorre evidenziare che il giudizio originariamente promosso da innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo Parte_1
è stato tempestivamente riassunto innanzi al Tribunale di Patti.
Come si evince dagli atti di causa la sentenza n. 15/2022 - con cui il Giudice di Pace di S. Angelo si è dichiarato incompetente - è stata comunicata al procuratore di parte attrice in data 5.2.2022 e quest'ultimo, ha notificato il ricorso in riassunzione sia al procuratore dell'Ente convenuto che allo stesso in data 3.5.2022, quindi, entro il termine di CP_1
novanta giorni assegnatogli.
A tal proposito si evidenzia che l'art. 50 c.p.c., al primo comma, prevede che “… la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito.
…”.
È altresì necessario precisare che – diversamente da quanto opinato dalla parte attrice
– il non può essere dichiarato contumace sebbene non abbia depositato Controparte_1
atti difensivi dinnanzi a questo Tribunale.
Per giurisprudenza condivisa, invero, “In caso di tempestiva riassunzione del processo dinanzi al giudice competente – come nella specie – la mancata costituzione del convenuto in riassunzione, che si sia già costituito nella fase iniziale, non ne determina la contumacia, atteso che il processo tempestivamente riassunto "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) e che le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
8917 del 28/10/1994).
Come più volte precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - nonché da questo
Tribunale con l'ordinanza del 20.6.2025 cui si rinvia - a seguito della riassunzione della causa davanti al giudice competente il processo continua mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. n. 5542/2021; Cass. n. 9915/2019; Cass. n. 19030/2008).
Ne consegue, pertanto, che nonostante il non abbia depositato Controparte_1
alcuno scritto difensivo, lo stesso è, comunque, parte costituita avendo depositato la comparsa di risposta nell'ambito del giudizio incardinatosi dinnanzi al Giudice d Pace, dichiaratosi incompetente.
Ciò precisato e prima di passare al merito della controversia occorre esaminare la domanda dell'Ente convenuto avente ad oggetto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte contrattuale non convenuta in giudizio. Parte_2
La suddetta domanda non merita accoglimento.
Dalla disamina degli atti di causa, e, in particolare, dal contenuto della deliberazione della Giunta Municipale del 16.5.2005 e della scrittura denominata “Foglio di patti e condizioni” allegata in atti, si evince che il si era impegnato a versare un Controparte_1
indennizzo annuo di € 500,00 solo in favore di , defunto marito dell'attrice, Persona_1
e non anche di Pt_2
In conseguenza di ciò – atteso il petitum della domanda attorea – non vi sono ragioni per ritenere sussistente nella specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutte le parti contrattuali e, pertanto, non si ravvisa la necessità – e neppure l'opportunità – di estendere il contraddittorio anche nei confronti di . Parte_2
Né a diversa conclusione si giunge se si valorizza la circostanza che il CP_1
convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del rapporto contrattuale in quanto la pronuncia di risoluzione può essere emessa anche solo nei confronti di una delle parti contrattuali.
Ciò chiarito e precisato, la domanda di merita accoglimento per le Parte_1
ragioni che seguono.
Secondo unanime giurisprudenza, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad al1legare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera al1legazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informa1zione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. Cass. Sez. Un., n.
13533/2001).
Nella specie - nella qualità di erede del defunto marito Parte_1 [...]
- ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna del Persona_1 Controparte_1
al pagamento della somma di € 3.250,00 in ragione di quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Municipale del 16.5.2005 e nella scrittura denominata “Foglio di patti e condizioni, documenti entrambi allegati in atti.
A supporto della propria domanda, l'attrice ha esposto che il defunto marito e erano comproprietari di un pozzo sito nel Comune di Gioiosa Marea, in Parte_2
Località Maddalena, e che gli stessi avevano concesso all' convenuto di servirsene per CP_2
prelevare acqua da immettere nel vicino serbatoio di pertinenza comunale.
L'attrice ha esposto, inoltre, che il , con deliberazione della Giunta Controparte_1
Municipale n. 116 del 16.05.2005, come anche nella scrittura “Foglio patti e condizioni” aveva riconosciuto a un indennizzo annuo di € 500,00 a fronte dell'obbligo Persona_1
dello stesso di non fertilizzare il terreno confinante con il pozzo (cfr. doc in atti).
L'attrice ha lamentato che, nonostante gli accordi intercorsi con il l'Ente non CP_1
aveva corrisposto l'indennizzo pattuito. Ebbene, i fatti così come narrati trovano conferma nella documentazione in atti.
Ed invero, la Giunta Municipale del Comune di , in data 16.05.2005, ha CP_1
deliberato la proposta del Sindaco di immettere nel serbatoio comunale l'acqua proveniente dal pozzo di proprietà di e – sito nella località Persona_1 Parte_2
Maddalena del Comune di Gioiosa Marea - e di riconosce solo al primo, in quanto proprietario del terreno circostante la struttura, l'indennizzo annuo di € 500,00.
Ed ancora, nella scrittura “Foglio di patti e condizioni” prodotta in atti – richiamata la suddetta deliberazione – il ha confermato l'impegno di corrispondere a IS CP_1
NT un canone annuo di € 500,00 a fronte dell'obbligo dello stesso di “non concimare per nessun motivo il terreno confinante con il pozzo” (cfr. art. 1, comma 4, Foglio di patti e condizioni).
Sulla base di quanto esposto, considerato che ha documentato la fonte Parte_1
del suo credito, la domanda attorea deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento essendo stata raggiunta la prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria.
L'obbligo del di versare il canone pattuito in favore dell'erede del de cuius CP_1
deve decorrere dalla data della deliberazione della Giunta Comunale del 16.5.2005 Per_1
sino al mese di ottobre 2011, in cui è definitivamente cessata l'utenza della fornitura elettrica n. 973614347, intestata al , finalizzata a prelevare l'acqua dal pozzo. Controparte_1
In ragione di ciò il deve essere condannato a versare in favore di Controparte_1
parte attrice la somma di € 3.250,00 - corrispondente al canone dovuto dal mese di maggio
2005 al mese di ottobre 2011 - oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Osserva il Tribunale che il ha esposto di non avere provveduto a Controparte_1
prelevare l'acqua dal pozzo in quanto non aveva ottenuto dalle Autorità competenti i “nulla osta” necessari per erogare l'acqua agli utenti;
lo stesso pertanto, ha rappresentato CP_1
che l'obbligazione che aveva assunto nei confronti di IS NT era divenuta – per causa non imputabile – inesigibile, impossibile ed eccessivamente onerosa.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti non si rinviene alcun elemento istruttorio che possa confermare le difese articolate dall'Ente non essendo stato neppure prodotto il fascicolo di parte depositato dal nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace;
CP_1 fascicolo di cui il Tribunale non può disporne d'ufficio l'acquisizione, costituendo una facoltà della parte produrlo.
Sul punto è opportuno evidenziare che, per giurisprudenza consolidata e condivisa,
“essendo il processo civile un processo ad iniziativa di parte, qualora il fascicolo di parte sia stato ritirato (ex art. 169 c.p.c. e art. 77 disp. att. c.c.) e successivamente non più depositato, il giudice può decidere sulla base dei soli atti a sua disposizione, essendo tenuto a disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione dell'intero fascicolo di parte solo nel diverso caso in cui l'omissione dipenda da una condotta – involontaria - della parte” (cfr.
Cass. Civ. Sent. n. 21938/2006, n. 18237/2008, n. 11352/2010, n. 3055/2013).
Non risulta, quindi, provato che il abbia eseguito ogni attività utile Controparte_1
e necessaria per ottenere il “nulla osta” delle Autorità competenti né questo Tribunale ha potuto appurare le ragioni ostative all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
Rileva inoltre il Tribunale che dalla mancata produzione del fascicolo di parte del deriva l'impossibilità anche di valutare la veridicità e l'attendibilità delle Controparte_1
prove testimoniali assunte innanzi al Giudice di Pace, facendo i testi riferimento a specifici documenti non presenti in atti.
In ragione di quanto esposto il non ha in alcun modo dimostrato la Controparte_1
sussistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio dall'attrice, venendo così meno al proprio onere probatorio.
Non essendo stata provata neppure l'eccessiva onerosità della prestazione contrattuale anche la domanda riconvenzionale dell'Ente avente ad oggetto la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1467 c.c. è infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Al pari infondata è anche la domanda riconvenzionale dell'Ente - avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c. - avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento di €
6.000,00 per aver beneficiato delle opere e delle migliorie realizzate per lo sfruttamento del pozzo.
Sul punto si osserva che il Tribunale non dispone di alcun documento che possa dimostrare l'effettiva realizzazione o la consistenza di dette opere;
il computo metrico a cui il rinvia per la determinazione delle stesse era, invero, anch'esso contenuto nel CP_1 fascicolo di parte del che non risulta prodotto nella presente fase Controparte_1
processuale.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014 per come aggiornati dal D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
n. 701/2022 R.G.:
1) condanna il a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
di € 3.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta le domande avanzate in via riconvenzionale dal;
Controparte_1
3) condanna il a corrispondere in favore del procuratore di Controparte_1 Pt_1
che ha reso la dichiarazione di rito ex art. 93 c.p.c., € 389,00 a titolo di spese
[...]
vive ed € 2.600,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 24.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca