Articolo 20 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 19Articolo 21
Versione
5 giugno 1986
Art. 20.
L' articolo 33 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. - L'autorita' che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 8, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonche' il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986