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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro EL ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 168/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. CECCONI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con l'avv. NICCOLI VALLESI NICCOLO' Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
( ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
(C.F./P.IVA ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MB NN ) C.F._5
PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “(..) A) accertare e dichiarare che il sinistro del 29.12.2015
(come descritto in premessa) si è verificato per esclusiva responsabilità del in Controparte_1 violazione dell'art. 2087 c.c. o solo in subordine ex art. 2043 c.c.; B) conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 in seguito ed in conseguenza dell'infortunio occorso il 29.12.2015 per l'importo complessivo di € 50.597,81, come descritto in narrativa, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfo. C) conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali per l'importo complessivo di € 3024,00, come descritto in narrativa, oltre € 2 per ogni successivo mese di idoneità ai servizi esterni sino alla data di emanazione della sentenza o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfo.
D) In ogni caso con vittoria del compenso professionale oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Il costituitosi ritualmente in giudizio, ha così concluso: “(..) In via preliminare e Controparte_1 processuale 1) Dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Tribunale
Ordinario di Pistoia. 2) Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per violazione dei termini di cuiall'art.415 commi IV° e V° cpc. In ogni caso si fa istanza di chiamata in causa del terzo
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Modena Controparte_2
Via Busani n. 14, per i motivi sopra evidenziati, con spostamento della data di udienza di prima comparizione ai fini adempiere alla notifica del provvedimento di chiamata in causa nei termini di legge. Nel merito In tesi Respingere il ricorso ex adverso proposto nei confronti del Controparte_1 perché infondato in fatto e diritto per i motivi evidenziati in premessa Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In ipotesi a) Se del caso, all'esito della chiamata in causa della Controparte_3
, ove venga ritenuta sussistere una responsabilità della stessa in relazione all'infortunio in
[...] esame, condannare essa a risarcire i danni subiti dalla ricorrente. b) Nella non creduta CP_2 ipotesi che possa essere ritenuta una responsabilità del a mero titolo contrattuale Controparte_1 ma anche una responsabilità extracontrattuale della in Controparte_3 relazione all'infortunio in esame, condannare essa a rimborsare al CP_2 Controparte_1 quanto eventualmente dovuto versare alla Sig.ra in esecuzione dell'emananda Parte_1 sentenza. Vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Si altresì costituita in giudizio la terza chiamata che ha così Controparte_3 concluso: “In via Preliminare Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in causa rispetto l'azione contrattuale ex art. 2087 c.c. proposta Controparte_4 dalla sig.ra nei confronti del Nei limiti di una responsabilità Parte_1 Controparte_1
CP_ extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della terza chiamata in causa , autorizzare la chiamata in garanzia e manleva della Compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, con Sede legale e Direzione Generale in Corso Como 17 - 20154 Milano c.f. P.IVA_3
CP_ indirizzo PEC , con cui la ha contratto polizza n. 21550199 per Email_1 il rischio Responsabilità Civile Terzi all'epoca del sinistro per cui è causa;
Nel Merito In via Principale - Rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto per le Parte_1
CP_ motivazioni esposte in atto;
- rigettare la richiesta del di condanna diretta della Controparte_1 al pagamento degli eventuali danni subiti dalla ricorrente in forza dell'art. 2049 c.c.; - Parte_1 accertare che, solo ed esclusivamente nel caso di condanna del ai sensi dell'art. 2043 Controparte_1
CP_ c.c. al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, potrà essere chiamata a manleva soltanto CP_ per la parte imputabile a responsabilità degli operatori della;
- con vittoria di spese e compensi CP_ del giudizio. Nel caso di condanna della quale terzo chiamato in causa e solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. al pagamento del risarcimento del danno, in tutto o in parte, patito dalla sig.ra di cui si darà prova nel corso del giudizio, dichiarare tenuta a manleva la compagnia Parte_1
assicuratrice del terzo per la responsabilità civile, tenuta quindi al pagamento Controparte_6 dei danni accertati;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il Tribunale non ha accolto l'istanza di chiamata in causa della per motivi di economia CP_2 processuale.
La causa è stata istruita con prova testimoniale, CTU medica e produzione documentale.
All'esito dell'udienza del 5.6.2025, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto la causa matura per la decisione rinviando all'udienza cartolare del 25.11.2025 con termine di 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
***
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dal e va Controparte_1 affermata la competenza funzionale di questo giudice del lavoro a scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. proposta da , Assistente Scelto di Polizia Locale, per i danni subiti in Parte_1 conseguenza dell'infortunio che, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, si sarebbe verificato nell'ambito di un corso di formazione pratica disposto dal proprio Dirigente e tenuto dalla Scuola
Interregionale di Polizia Locale presso il Comando di Polizia Municipale di;
e ciò anche se, in CP_1 via subordinata, la domanda risarcitoria è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
A tal fine occorre ricordare che la competenza si individua essenzialmente in base alla domanda azionata in giudizio e qui non vi è dubbio che in ricorso si affermi che l'infermità derivante dall'infortunio occorso alla ricorrente sia da mettere in rapporto diretto con l'attività formativa espletata in ambito lavorativo e, dunque, “contratta in servizio” e per “causa di servizio” (cfr. ricorso p. 6).
L'azione risarcitoria espressamente proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2087 c.c. è dunque finalizzata a far valere, in tesi, la violazione dei doveri di tutela delle condizioni lavorative specificamente incombenti sulla parte convenuta (che viene infatti evocata in giudizio nella sua qualità di datrice di lavoro). Pertanto, costituisce “controversia individuale di lavoro” ex art. 409 c.p.c., come tale rientrante nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
2. Sempre in via preliminare, si rileva che, all'udienza del 19.12.2024, parte resistente ha dichiarato espressamente di rinunciare all'eccezione relativa alla mancanza del termine di trenta giorni intercorrenti tra la notifica e la data di udienza, di talché nulla deve essere pronunciato sul punto.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Osserva il Tribunale che, secondo consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni. Pertanto, sulla scia del chiaro insegnamento delle Sez. Unite n.
13533 del 30.10.2001, il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. Cass. 9817/2008).
Va chiarito poi che la Corte di Cassazione, a seguito di un'ampia e coerente disamina, ha risolto la questione particolarmente complessa del rapporto tra pregiudizialità penale ed oneri di allegazione e prova ai fini del riconoscimento del danno differenziale ai sensi degli artt. 10 e 11 del TU 1124/1965.
Riconducendo la soluzione nell'ambito dell'alveo naturale della responsabilità contrattuale, secondo i principi generali prima richiamati, la Cassazione n. 12041/2020 cit. ha infatti statuito che : “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel CP_ caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso” (Cass. 12041/2020).
Pertanto, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, come in ogni altro caso di responsabilità contrattuale, non spetta mai al lavoratore di provare l'inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia
(in questi termini si v. Cass. 26021/2025). Nella specie, anzitutto si rileva che è pacifica, oltre che documentale, la sussistenza, all'epoca del sinistro denunziato (29.12.2015), del rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, da cui scaturisce l'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro nei confronti della dipendente.
Incontroversa, in quanto non specificamente e tempestivamente contestata in memoria difensiva della resistente, è poi la verificazione dell'evento dannoso occorso ai danni della ricorrente, così come descritto in ricorso.
Invero, può ritenersi pacifico è che, in data 29.12.2015, si è svolto nei locali del Comando di Polizia
Municipale di , presso cui la ricorrente svolge servizio in qualità di Assistente Scelto, un corso di CP_1 aggiornamento di procedure e tecniche operative riguardo ASO e TSO (accertamento sanitario obbligatorio e trattamento sanitario obbligatorio).
Parimenti pacifico è che, in occasione di tale esercitazione, tenutasi nella palestra comunale posta al piano superiore del citato Comando, mentre espletava una tecnica operativa di difesa puntando il piede contro quello di uno degli istruttori presenti ( come da sue indicazioni ), la ricorrente riportava una violenta torsione sul ginocchio sinistro nell'atto di effettuare una manovra di atterramento.
Merita infine evidenziare che in sede testimoniale è emerso (ma la circostanza è anch'essa per vero non contestata dalla resistente) che l'attività addestrativa in discorso sia stata disposta dal dirigente gerarchicamente sovraordinato alla ricorrente sulla base di ordine di servizio (cfr. in tal senso deposizione Tes_1
Occorre a questo punto evidenziare come, parte ricorrente, a sostegno della domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. proposta, abbia allegato che la verificazione dell'evento lesivo occorsole sia stato causato dall'inadempimento del datore di lavoro rispetto all'obbligo di sicurezza sullo stesso gravante. In particolare ha allegato che il datore di lavoro avrebbe omesso di fornire adeguata informazione ai partecipanti sulle modalità di svolgimento del corso (a cui gli agenti erano stati comandati pochissimi giorni prima dell'espletamento dello stesso); omesso di fornire adeguata informazione sull'abbigliamento da indossare per evitare qualsiasi tipologia di rischio e, segnatamente, omesso di prescrivere l'utilizzo di calze idonee antiscivolo;
organizzato il corso in una palestra del tutto inidonea e con materiale (ad es. materasso) inidonei;
disposto l'addestramento di tecniche operative a personale poco allenato e con una età anagrafica piuttosto alta per la tipologia di attività richiesta, senza preparazione muscolare e/o articolare o di semplice riscaldamento (cfr. ricorso p. 10).
Orbene l'allegazione di parte ricorrente nell'identificare la causa del fatto è da reputare senz'altro idonea ad individuare sul piano sostanziale il fattore di rischio presente nell'ambito dell'attività formativa svolta. Così ricostruita la dinamica del sinistro può ritenersi senz'altro dimostrata la sussistenza del nesso causale tra attività formativa svolta dalla ricorrente in orario di servizio ed infortunio alla medesima occorso .
Tanto precisato, deve ritenersi che la ricorrente ha senz'altro soddisfatto l'onere di allegazione e di prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta.
Occorre a questo punto rammentare che, una volta provata la dinamica del fatto concreto, allegata con la domanda introduttiva, nasce l'obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume oggi nel nostro ordinamento, in base a tutte le misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza (art.18 del D.Lgs. 81/2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c.
L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure, per come partitamente delineate nel T.U. 81/2008.
In particolare, quanto all'ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, merita di essere ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito puntualmente che il datore di lavoro rimanga responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo
(Cass. 15112/2020) o per la mancata vigilanza sull'uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass.
25597/2021).
Infine, va precisato come la comune interpretazione giurisprudenziale nega comunque, recisamente, che si possa mai parlare di responsabilità obiettiva come regola di imputazione della responsabilità
(fondata sul mero riscontro del danno quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ammettendo il datore di lavoro alla prova decisiva della mancanza della propria colpa. Ai sensi dell'art. 1218 c.c. perciò è dato al debitore - e quindi nel rapporto di lavoro al datore - di provare che l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie l'ente convenuto non ha assolto l'onere probatorio, come sopra delineato, sul medesimo gravante. Occorre premettere che la resistente ha sostenuto che il sinistro di cui è causa sia da ritenere esclusivamente ascrivibile al movimento improprio della ricorrente, la quale si infortunava, come dalla stessa affermato in ricorso, mentre stava effettuando un'azione attiva di atterramento del suo istruttore senza che in ciò intervenisse alcun fattore esterno.
Ha affermato che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il corso veniva effettuato su una superficie particolarmente idonea alle dimostrazioni pratiche, poiché la pavimentazione era del tipo ad assorbimento d'urto e che l'esercizio era già stato provato in precedenza dalla ricorrente.
Ha precisato che la parte di esercitazione pratica del corso, durante la quale è occorso il sinistro in questione, era del tutto facoltativa e su base meramente volontaria del corsista.
Infine, ha dedotto che, in ipotesi, la responsabilità dovrebbe essere addossata alla
[...]
, cui aveva affidato il compito di svolgere il corso obbligatorio di Controparte_8
“Procedure e tecniche operative per ASO/TSO” al fine di formare i propri Agenti alle varie tecniche di gestione per il contenimento e l'immobilizzazione coattiva in sicurezza di soggetti in stato di agitazione psicomotori, di cui ha chiesto la chiamata in giudizio per un'eventuale condanna in via di regresso in favore del Controparte_1
Le difese di parte resistente testé richiamate sono da ritenere inidonee ad escludere la responsabilità ex art. 2087 c.c. alla stessa ex adverso contestata.
Invero, parte datoriale non ha affatto fornito la prova di aver predisposto nel caso di specie tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica della lavoratrice, inclusa l'adozione di direttive inibitorie nei confronti della medesima.
In particolare, parte resistente non ha né allegato né provato che l'attività formativa di tipo pratico in questione sia stata preceduta da adeguata informazione sulle modalità di svolgimento dell'addestramento proposto, sui possibili rischi per l'integrità fisica dei discenti che certi movimenti e attività avrebbero potuto comportare, anche in considerazione dell'età e delle condizioni fisiche degli stessi, nonché sull'abbigliamento idoneo da indossare in tale circostanza.
Né la resistente ha dimostrato che tale attività addestrativa sia stata svolta con l'impiego di materiali (ad es. materasso) idonei.
Occorre in proposito premettere che sono incontroverse, in quanto allegate in ricorso e non oggetto di specifica contestazione avversaria, le seguenti circostanze: a) che, durante il corso di formazione pratica di cui trattasi, gli agenti partecipanti (tra cui la ricorrente) erano tenuti ad indossare l'uniforme di servizio con cinturone dotato dei vari accessori (manette, torcia, guanti escluso l'arma in dotazione);
b) che, giunti in palestra, su indicazione degli istruttori, i partecipanti sono stati costretti a togliere gli anfibi (che normalmente vengono indossati in servizio) e sono, quindi, rimasti con le calze che indossavano al momento;
c) che, in particolare, la ricorrente aveva calze pesanti in microfibra che non aderivano al rivestimento scivoloso dei tappeti presenti nella palestra.
Le circostanze sub a) e sub b) sono peraltro documentate dalle fotografie prodotte unitamente al ricorso ed emergono altresì dall'istruttoria orale compiuta, laddove la teste ha confermato che Tes_2
“fu l'organizzazione e il comando a chiedere di non indossare calzature […]”. (cfr. verbale udienza del
16.5.2024).
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria compiuta è emersa la circostanza per cui i tappeti utilizzati durante l'esercitazione erano del tipo raffigurato nel documento n. 19 del fascicolo di parte ricorrente, ovverosia alti e particolarmente spessi, adatti ad assorbire eventuali urti e cadute degli atleti, ma sui quali era difficile riuscire a mantenere l'equilibrio.
Al riguardo si richiamano le deposizioni dei testi, , e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, agenti di polizia municipale partecipanti al corso, i quali hanno dichiarato che le esercitazioni
[...] erano state eseguite su tale tipo di tappeto (cfr. verbale udienza 11.3.2024; 16.5.2024, i testi e Tes_4 nche in sede di confronto ex art. 254 c.p.c. in occasione dell'udienza del 26.9.2024). Tes_1
In particolare, dinanzi alla contestazione della parte convenuta secondo cui, dalle fotografie allegate, risultava che l'esercitazione era avvenuta sul tappeto basso, la teste a precisato quanto segue: “la Tes_1 documentazione fotografica di cui al doc. 17) sempre di parte ricorrente dove si vedono degli istruttori e colleghi che fanno gli esercizi e dove si vedono colleghi in piedi che provano tra di loro si riferiscono ad una fase precedente all'esercitazione vera e propria, durante la dimostrazione dell'esercizio che poi dovevamo fare tutti noi che si partecipava. Ma ribadisco che l'esercizio durante il quale è successo l'infortunio della è avvenuto sul materasso più alto come quello del doc. 19 e non sul Parte_1 materassino basso e/o pavimentato come si vede nel doc. 17 di parte ricorrente perché quel momento attinente ad una fase precedente all'esercitazione. Ricordo infatti che quando abbiamo iniziato a provare l'esercizio eravamo tutti seduti a terra da una parte e gli istruttori di fronte a noi e ognuno di noi, ad uno ad uno, provava l'esercizio con un istruttore mentre tutti gli altri stavano a guardare da parte. Quando la è caduta era su questo materassone da alto di cui alla foto doc. 19 e Parte_1 peraltro noi siamo anche andati presso di lei intorno a vedere cosa avesse fatto.” (cfr. verbale udienza
26.9.2024).
Anche la teste , a precisazione, ha ribadito che “quando la è caduta (..) era sul Tes_4 Parte_1 materasso alto come da foto doc. 19 che mi viene mostrato. Tant'è che io mi ricordo che dopo aver visto l'instabilità di tale materasso, con l'abbigliamento che avevamo, con il cinturone che non mi dava stabilità, ho valutato di non fare l'esercizio per i miei problemi di salute che già avevo. gli esercizi venivano fatti a turno sue l'esercizio. Io le fasi delle esercitazioni, dimostrazione e poi esercizi non li ricordo perché dopo che sono scesa dal materassone dove ho visto che non avevo stabilità io mi sono distratta parlando con le altre colleghe che anche loro non lo facevano e per cui non so dire nulla sulle diverse fasi dell'esercitazione e del corso. Dal momento in cui ho sentito l'urlo e quindi mi sono girata ed ho visto dove fosse la quest'ultima l'ho vista sul materasso di cui al doc. 19 che mi è stato Parte_1 mostrato. Ci siamo avvicinati ed era lì stesa su questo materassone.”
Peraltro, anche a voler ritenere, come sostenuto dal e come pure emerso da alcune CP_1 testimonianze degli istruttori, che i tappeti utilizzati nell'occasione fossero tipo “tatami”, della guisa di quelli ritratti nella foto n. 17 del fascicolo di parte ricorrente e foto 3C del fascicolo di parte resistente,
e quindi più bassi di quelli rappresentati nella foto n. 19, non potrebbe comunque escludersi che gli stessi non fossero altrettanto instabili - e come tali inidonei. Invero, sentito sul punto, uno dei detti istruttori ha dichiarato di non ricordare se i tappetini più fini utilizzati erano assemblati l'uno con l'altro (cfr. deposizione resa all'udienza 11.3.2024) . Non vi è dubbio che una simile Testimone_6 circostanza, non esclusa appunto dal teste, porterebbe comunque a ritenere il supporto utilizzato, con tali caratteristiche, non pienamente stabile e, come tale, inidoneo.
Si aggiunga, peraltro, che anche lo stesso istruttore con cui la ricorrente svolgeva l'esercitazione al momento dell'infortunio, , sentito come testimone, ha affermato quanto segue: Testimone_7
“viene anche mostrata la foto 19 allegata al ricorso e il teste precisa che adesso non mi ricordo su quale tipologia di materasso fossimo. Ricordo che vi era una pavimentazione ammortizzante del tipo di materasso come da foto 3c che mi viene mostrata anche se poi vi erano materassi più alti come si vede sempre nella foto 3c e di cui al doc. 19 che mi si mostra. I materassi più alti sono quelli per il contenimento delle cadute e non si trattava di materassi utili per i movimenti che facevano a questo corso” (cfr. verbale udienza 11.3.2024).
Sulla scorta di quanto sopra appurato può ritenersi provato che il materasso ove si è svolta l'esercitazione pratica in occasione della quale è avvenuto il sinistro, così come il tipo di calze indossate dalla ricorrente nella circostanza, non fossero idonei allo svolgimento di tale attività addestrativa.
Alla luce di quanto fin qui chiarito, non può peraltro dubitarsi che l'infortunio occorso alla lavoratrice integri proprio l'evento che l'assolvimento dei sopra precisati obblighi di informazione e di impiego di idonea strumentazione a carico del datore di lavoro aveva lo scopo di prevenire e dunque evitare.
Di contro, è da escludere che la condotta tenuta dalla ricorrente nella circostanza presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferita al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute (v. sul punto Cass. 27127/2013).
Anche la circostanza che la parte di esercitazione pratica del corso, durante la quale è occorso il sinistro in questione, fosse facoltativa, non vale ad escludere il nesso causale tra attività lavorativa ed evento. Invero, costituiva preciso obbligo della datrice di lavoro, ravvisata l'inidoneità dell'abbigliamento indossato nella circostanza e comunque la rischiosità dell'addestramento proposto avuto riguardo alle condizioni soggettive della lavoratrice (per età e condizioni fisiche) e oggettiva (per i materiali utilizzati), impedire lo svolgimento di tale attività formativa.
Pertanto, esclusa la sussistenza di un contegno abnorme inopinabile ed esorbitante da parte della ricorrente rispetto alla attività lavorativa e alle direttive ricevute, l'eventuale coefficiente colposo del medesimo nel determinare l'evento è da ritenere irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto (cfr. Cass. 798/2017).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto è da ritenere provata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. CP_ Passando ad esaminare il profilo della sussistenza di danno risarcibile si osserva anzitutto che l ha riconosciuto il fatto lesivo occorso alla ricorrente come infortunio sul lavoro e accertato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica nell'ordine del 9%, poi rivalutata nella misura del 10%, con corresponsione del conseguente indennizzo.
Ciò appurato si osserva che in questo giudizio, che ha ad oggetto il risarcimento del danno differenziale, il CTU incaricato , all'esito degli accertamenti medico-legali compiuti, ha concluso che la ricorrente, in connessione causale con l'evento per cui è processo, ha riportato le seguenti lesioni:
“frattura pluriframmentaria scomposta con avvallamento dell'emipiatto tibiale laterale con interessamento della spina tibiale laterale con rima fratturativa composta estendentesi al terzo superiore della diafisi tibiale sinistra, trattata con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti, successivamente rimosse, senza lesioni legamentose strumentalmente o clinicamente rilevabili”.
Il Consulente ha ritenuto che dette lesioni subite abbiano determinato uno Danno Biologico
Temporaneo (DBT) di complessivi giorni 210, di cui 35 giorni da valutarsi come DBT Assoluto;
altri
60 giorni come DBT parziale al 75%, altri 65 giorni come DBT parziale al 50% ed altri 50 giorni come DBT parziale al 25%.
Ha valutato, infine, un Danno Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità psico-fisica globale, nella misura del 12%.
Le conclusioni medico legali appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte resistente e terza chiamata.
Alla luce di tali conclusioni deve allora procedersi a quantificare in ambito civilistico il danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro denunziato, tenuto conto dell'entità del Danno Biologico Permanente (DBP) stimata in misura pari al 12%, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024) (v. Cass. 12408/2011). Orbene, tenuto conto dell'età (anni 44) al momento dell'infortunio e della misura della invalidità permanente al 12% stimata dal CTU, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 2.851,87 nonché il demoltiplicatore di 0,785 indicati nelle tabelle milanesi, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 26.864,62, mentre il danno biologico temporaneo, applicando il valore monetario di euro 84,00 per un giorno di inabilità temporanea assoluta in relazione alla sola componente per danno biologico/dinamico-relazionale, in complessivi euro 10.500,00 (di cui euro 2.940,00 per invalidità temporanea totale, euro 3.780,00 per invalidità temporanea parziale al
75%, euro 2.730,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 1.050,00 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno, essendo emerso un peggioramento della vita quotidiana in conseguenza dell'infortunio subito (cfr. deposizione teste , la quale, Testimone_5 premesso di conoscere la ricorrente da trent'anni, ha riferito che dopo l'infortunio la sig.ra Parte_1 ha smesso di fare le lunghe passeggiate che effettuava prima, nonché di indossare gonne corte e tacchi alti;
in senso analogo anche testimonianza ). Tes_4
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione in misura pari al 15% sulle somme liquidate a titolo di danno biologico permanente, talché il relativo importo va determinato in complessivi euro
30.894,31.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore e, segnatamente, al danno morale, o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico- relazionale (cfr. da ultimo Cass. 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, stante la carenza di specifiche allegazioni in punto di an e di quantum del danno morale risarcibile, nulla deve essere liquidato a titolo di danno morale.
Quanto al danno patrimoniale, questo deve essere liquidato in complessivi euro 3.315,00, di cui euro
291,00 a titolo di danno emergente, per spese mediche sostenute e ritenute dal CTU congrue e compatibili in relazione al sinistro per cui è causa, euro 3.024,00 a titolo di danno da lucro cessante, pari all'ammontare delle indennità pecuniarie per servizi esterni non percepite nel periodo dal 2017 al
31.12.2022 a causa del mancato espletamento di tali attività per i postumi dell'infortunio occorso, stante la generica contestazione in punto di an e di quantum debeatur ad opera del comune convenuto.
Così liquidato il danno civilistico occorre ora procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee. CP_7
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento di legittimità (si v. di recente Cass.
3694/2023), secondo cui detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_7 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. 9112/2019); ciò in linea con la CP_7 ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma CP_7 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass.
20807/2016; cfr. anche, Cass. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza CP_7 strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. CP_7
22021/2022).
Conseguentemente, considerato che l'indennizzo in capitale del danno biologico definitivamente CP_ CP_ accertato dall' è pari ad euro 9.681,15 (cfr. comunicazione del 8.5.2025 – in atti), che rivalutata all'attualità ammonta ad euro 11.762,60, considerato un danno biologico accertato in questa sede pari ad euro 30.894,31, deve essere riconosciuta al ricorrente la somma di euro 19.131,71 a titolo di danno differenziale in moneta attuale.
Il danno non patrimoniale che parte resistente è tenuta a risarcire va allora determinato in complessivi euro 29.631,71 ( = 19.131,71 per danno biologico permanente + 10.500,00 per danno biologico temporaneo).
Quanto al danno patrimoniale, esso va riconosciuto in euro 3.315,00, come sopra precisato.
In conclusione, la resistente deve corrispondere alla ricorrente la somma di euro 32.946,71, quale differenza tra il danno complessivamente subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 29.12.2015 calcolato secondo criteri civilistici e la quota di danno biologico già liquidata dall' nell'ambito delle prestazioni di cui all'assicurazione obbligatoria. CP_7
Su tale importo, da devalutare alla data del sinistro (29.12.2015), vanno poi aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3. La domanda di regresso svolta dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata
[...]
, va rigettata per quanto di ragione. Controparte_8
Invero, a sostegno della domanda in esame, parte chiamante ha allegato, per vero genericamente e oltretutto in via dubitativa, la responsabilità di tale ente in relazione all'operato degli istruttori dallo stesso forniti per formare i propri agenti nell'ambito del corso obbligatorio di “Procedure e tecniche operative per ASO/TSO”.
Orbene, ferma la genericità di tali assunti, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna specifica responsabilità degli istruttori inviati dalla fondazione terza chiamata in relazione al sinistro di cui è causa, di talché la prospettazione di parte resistente si appalesa infondata.
4. Quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente e resistente, le spese di lite seguono la soccombenza della seconda e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del decisum (da euro
26.000 ad euro 52.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum individuato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari ad 1/2 le spese di lite. Quanto al rapporto processuale tra resistente datrice di lavoro e terza chiamata., le spese di lite seguono la soccombenza della chiamante e si liquidano in base ai medesimi parametri suindicati con applicazione di valori inferiori ai medi, esclusa la fase istruttoria, con compensazione parziale in misura pari alla metà.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la responsabilità ex art. 2087 c.c. del Comune di CP_1 nella determinazione dell'infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente in data 29.12.2015 e, per l'effetto,
2. condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 32.946,71, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
3. rigetta la domanda di regresso formulata dalla resistente nei confronti della terza chiamata;
4. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi euro 9.257,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto;
5. compensa per la restante metà le spese di lite per come liquidate al capo che precede;
6. condanna parte resistente a rifondere alla terza chiamata la metà delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto;
7. compensa per la restante metà le spese di lite per come liquidate al capo che precede;
8. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
EL ZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro EL ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 168/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. CECCONI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA ), con l'avv. NICCOLI VALLESI NICCOLO' Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
( ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
(C.F./P.IVA ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MB NN ) C.F._5
PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “(..) A) accertare e dichiarare che il sinistro del 29.12.2015
(come descritto in premessa) si è verificato per esclusiva responsabilità del in Controparte_1 violazione dell'art. 2087 c.c. o solo in subordine ex art. 2043 c.c.; B) conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 in seguito ed in conseguenza dell'infortunio occorso il 29.12.2015 per l'importo complessivo di € 50.597,81, come descritto in narrativa, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfo. C) conseguentemente condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali per l'importo complessivo di € 3024,00, come descritto in narrativa, oltre € 2 per ogni successivo mese di idoneità ai servizi esterni sino alla data di emanazione della sentenza o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfo.
D) In ogni caso con vittoria del compenso professionale oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Il costituitosi ritualmente in giudizio, ha così concluso: “(..) In via preliminare e Controparte_1 processuale 1) Dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Tribunale
Ordinario di Pistoia. 2) Dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per violazione dei termini di cuiall'art.415 commi IV° e V° cpc. In ogni caso si fa istanza di chiamata in causa del terzo
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Modena Controparte_2
Via Busani n. 14, per i motivi sopra evidenziati, con spostamento della data di udienza di prima comparizione ai fini adempiere alla notifica del provvedimento di chiamata in causa nei termini di legge. Nel merito In tesi Respingere il ricorso ex adverso proposto nei confronti del Controparte_1 perché infondato in fatto e diritto per i motivi evidenziati in premessa Vittoria di spese ed onorari del giudizio. In ipotesi a) Se del caso, all'esito della chiamata in causa della Controparte_3
, ove venga ritenuta sussistere una responsabilità della stessa in relazione all'infortunio in
[...] esame, condannare essa a risarcire i danni subiti dalla ricorrente. b) Nella non creduta CP_2 ipotesi che possa essere ritenuta una responsabilità del a mero titolo contrattuale Controparte_1 ma anche una responsabilità extracontrattuale della in Controparte_3 relazione all'infortunio in esame, condannare essa a rimborsare al CP_2 Controparte_1 quanto eventualmente dovuto versare alla Sig.ra in esecuzione dell'emananda Parte_1 sentenza. Vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Si altresì costituita in giudizio la terza chiamata che ha così Controparte_3 concluso: “In via Preliminare Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della terza chiamata in causa rispetto l'azione contrattuale ex art. 2087 c.c. proposta Controparte_4 dalla sig.ra nei confronti del Nei limiti di una responsabilità Parte_1 Controparte_1
CP_ extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della terza chiamata in causa , autorizzare la chiamata in garanzia e manleva della Compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, con Sede legale e Direzione Generale in Corso Como 17 - 20154 Milano c.f. P.IVA_3
CP_ indirizzo PEC , con cui la ha contratto polizza n. 21550199 per Email_1 il rischio Responsabilità Civile Terzi all'epoca del sinistro per cui è causa;
Nel Merito In via Principale - Rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto per le Parte_1
CP_ motivazioni esposte in atto;
- rigettare la richiesta del di condanna diretta della Controparte_1 al pagamento degli eventuali danni subiti dalla ricorrente in forza dell'art. 2049 c.c.; - Parte_1 accertare che, solo ed esclusivamente nel caso di condanna del ai sensi dell'art. 2043 Controparte_1
CP_ c.c. al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, potrà essere chiamata a manleva soltanto CP_ per la parte imputabile a responsabilità degli operatori della;
- con vittoria di spese e compensi CP_ del giudizio. Nel caso di condanna della quale terzo chiamato in causa e solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. al pagamento del risarcimento del danno, in tutto o in parte, patito dalla sig.ra di cui si darà prova nel corso del giudizio, dichiarare tenuta a manleva la compagnia Parte_1
assicuratrice del terzo per la responsabilità civile, tenuta quindi al pagamento Controparte_6 dei danni accertati;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il Tribunale non ha accolto l'istanza di chiamata in causa della per motivi di economia CP_2 processuale.
La causa è stata istruita con prova testimoniale, CTU medica e produzione documentale.
All'esito dell'udienza del 5.6.2025, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto la causa matura per la decisione rinviando all'udienza cartolare del 25.11.2025 con termine di 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
***
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dal e va Controparte_1 affermata la competenza funzionale di questo giudice del lavoro a scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. proposta da , Assistente Scelto di Polizia Locale, per i danni subiti in Parte_1 conseguenza dell'infortunio che, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, si sarebbe verificato nell'ambito di un corso di formazione pratica disposto dal proprio Dirigente e tenuto dalla Scuola
Interregionale di Polizia Locale presso il Comando di Polizia Municipale di;
e ciò anche se, in CP_1 via subordinata, la domanda risarcitoria è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
A tal fine occorre ricordare che la competenza si individua essenzialmente in base alla domanda azionata in giudizio e qui non vi è dubbio che in ricorso si affermi che l'infermità derivante dall'infortunio occorso alla ricorrente sia da mettere in rapporto diretto con l'attività formativa espletata in ambito lavorativo e, dunque, “contratta in servizio” e per “causa di servizio” (cfr. ricorso p. 6).
L'azione risarcitoria espressamente proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2087 c.c. è dunque finalizzata a far valere, in tesi, la violazione dei doveri di tutela delle condizioni lavorative specificamente incombenti sulla parte convenuta (che viene infatti evocata in giudizio nella sua qualità di datrice di lavoro). Pertanto, costituisce “controversia individuale di lavoro” ex art. 409 c.p.c., come tale rientrante nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
2. Sempre in via preliminare, si rileva che, all'udienza del 19.12.2024, parte resistente ha dichiarato espressamente di rinunciare all'eccezione relativa alla mancanza del termine di trenta giorni intercorrenti tra la notifica e la data di udienza, di talché nulla deve essere pronunciato sul punto.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Osserva il Tribunale che, secondo consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni. Pertanto, sulla scia del chiaro insegnamento delle Sez. Unite n.
13533 del 30.10.2001, il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr. Cass. 9817/2008).
Va chiarito poi che la Corte di Cassazione, a seguito di un'ampia e coerente disamina, ha risolto la questione particolarmente complessa del rapporto tra pregiudizialità penale ed oneri di allegazione e prova ai fini del riconoscimento del danno differenziale ai sensi degli artt. 10 e 11 del TU 1124/1965.
Riconducendo la soluzione nell'ambito dell'alveo naturale della responsabilità contrattuale, secondo i principi generali prima richiamati, la Cassazione n. 12041/2020 cit. ha infatti statuito che : “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel CP_ caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso” (Cass. 12041/2020).
Pertanto, in base alla richiamata giurisprudenza di legittimità, come in ogni altro caso di responsabilità contrattuale, non spetta mai al lavoratore di provare l'inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia
(in questi termini si v. Cass. 26021/2025). Nella specie, anzitutto si rileva che è pacifica, oltre che documentale, la sussistenza, all'epoca del sinistro denunziato (29.12.2015), del rapporto contrattuale di lavoro tra le parti, da cui scaturisce l'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro nei confronti della dipendente.
Incontroversa, in quanto non specificamente e tempestivamente contestata in memoria difensiva della resistente, è poi la verificazione dell'evento dannoso occorso ai danni della ricorrente, così come descritto in ricorso.
Invero, può ritenersi pacifico è che, in data 29.12.2015, si è svolto nei locali del Comando di Polizia
Municipale di , presso cui la ricorrente svolge servizio in qualità di Assistente Scelto, un corso di CP_1 aggiornamento di procedure e tecniche operative riguardo ASO e TSO (accertamento sanitario obbligatorio e trattamento sanitario obbligatorio).
Parimenti pacifico è che, in occasione di tale esercitazione, tenutasi nella palestra comunale posta al piano superiore del citato Comando, mentre espletava una tecnica operativa di difesa puntando il piede contro quello di uno degli istruttori presenti ( come da sue indicazioni ), la ricorrente riportava una violenta torsione sul ginocchio sinistro nell'atto di effettuare una manovra di atterramento.
Merita infine evidenziare che in sede testimoniale è emerso (ma la circostanza è anch'essa per vero non contestata dalla resistente) che l'attività addestrativa in discorso sia stata disposta dal dirigente gerarchicamente sovraordinato alla ricorrente sulla base di ordine di servizio (cfr. in tal senso deposizione Tes_1
Occorre a questo punto evidenziare come, parte ricorrente, a sostegno della domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. proposta, abbia allegato che la verificazione dell'evento lesivo occorsole sia stato causato dall'inadempimento del datore di lavoro rispetto all'obbligo di sicurezza sullo stesso gravante. In particolare ha allegato che il datore di lavoro avrebbe omesso di fornire adeguata informazione ai partecipanti sulle modalità di svolgimento del corso (a cui gli agenti erano stati comandati pochissimi giorni prima dell'espletamento dello stesso); omesso di fornire adeguata informazione sull'abbigliamento da indossare per evitare qualsiasi tipologia di rischio e, segnatamente, omesso di prescrivere l'utilizzo di calze idonee antiscivolo;
organizzato il corso in una palestra del tutto inidonea e con materiale (ad es. materasso) inidonei;
disposto l'addestramento di tecniche operative a personale poco allenato e con una età anagrafica piuttosto alta per la tipologia di attività richiesta, senza preparazione muscolare e/o articolare o di semplice riscaldamento (cfr. ricorso p. 10).
Orbene l'allegazione di parte ricorrente nell'identificare la causa del fatto è da reputare senz'altro idonea ad individuare sul piano sostanziale il fattore di rischio presente nell'ambito dell'attività formativa svolta. Così ricostruita la dinamica del sinistro può ritenersi senz'altro dimostrata la sussistenza del nesso causale tra attività formativa svolta dalla ricorrente in orario di servizio ed infortunio alla medesima occorso .
Tanto precisato, deve ritenersi che la ricorrente ha senz'altro soddisfatto l'onere di allegazione e di prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta.
Occorre a questo punto rammentare che, una volta provata la dinamica del fatto concreto, allegata con la domanda introduttiva, nasce l'obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume oggi nel nostro ordinamento, in base a tutte le misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza (art.18 del D.Lgs. 81/2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c.
L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure, per come partitamente delineate nel T.U. 81/2008.
In particolare, quanto all'ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, merita di essere ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito puntualmente che il datore di lavoro rimanga responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo
(Cass. 15112/2020) o per la mancata vigilanza sull'uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass.
25597/2021).
Infine, va precisato come la comune interpretazione giurisprudenziale nega comunque, recisamente, che si possa mai parlare di responsabilità obiettiva come regola di imputazione della responsabilità
(fondata sul mero riscontro del danno quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ammettendo il datore di lavoro alla prova decisiva della mancanza della propria colpa. Ai sensi dell'art. 1218 c.c. perciò è dato al debitore - e quindi nel rapporto di lavoro al datore - di provare che l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie l'ente convenuto non ha assolto l'onere probatorio, come sopra delineato, sul medesimo gravante. Occorre premettere che la resistente ha sostenuto che il sinistro di cui è causa sia da ritenere esclusivamente ascrivibile al movimento improprio della ricorrente, la quale si infortunava, come dalla stessa affermato in ricorso, mentre stava effettuando un'azione attiva di atterramento del suo istruttore senza che in ciò intervenisse alcun fattore esterno.
Ha affermato che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il corso veniva effettuato su una superficie particolarmente idonea alle dimostrazioni pratiche, poiché la pavimentazione era del tipo ad assorbimento d'urto e che l'esercizio era già stato provato in precedenza dalla ricorrente.
Ha precisato che la parte di esercitazione pratica del corso, durante la quale è occorso il sinistro in questione, era del tutto facoltativa e su base meramente volontaria del corsista.
Infine, ha dedotto che, in ipotesi, la responsabilità dovrebbe essere addossata alla
[...]
, cui aveva affidato il compito di svolgere il corso obbligatorio di Controparte_8
“Procedure e tecniche operative per ASO/TSO” al fine di formare i propri Agenti alle varie tecniche di gestione per il contenimento e l'immobilizzazione coattiva in sicurezza di soggetti in stato di agitazione psicomotori, di cui ha chiesto la chiamata in giudizio per un'eventuale condanna in via di regresso in favore del Controparte_1
Le difese di parte resistente testé richiamate sono da ritenere inidonee ad escludere la responsabilità ex art. 2087 c.c. alla stessa ex adverso contestata.
Invero, parte datoriale non ha affatto fornito la prova di aver predisposto nel caso di specie tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica della lavoratrice, inclusa l'adozione di direttive inibitorie nei confronti della medesima.
In particolare, parte resistente non ha né allegato né provato che l'attività formativa di tipo pratico in questione sia stata preceduta da adeguata informazione sulle modalità di svolgimento dell'addestramento proposto, sui possibili rischi per l'integrità fisica dei discenti che certi movimenti e attività avrebbero potuto comportare, anche in considerazione dell'età e delle condizioni fisiche degli stessi, nonché sull'abbigliamento idoneo da indossare in tale circostanza.
Né la resistente ha dimostrato che tale attività addestrativa sia stata svolta con l'impiego di materiali (ad es. materasso) idonei.
Occorre in proposito premettere che sono incontroverse, in quanto allegate in ricorso e non oggetto di specifica contestazione avversaria, le seguenti circostanze: a) che, durante il corso di formazione pratica di cui trattasi, gli agenti partecipanti (tra cui la ricorrente) erano tenuti ad indossare l'uniforme di servizio con cinturone dotato dei vari accessori (manette, torcia, guanti escluso l'arma in dotazione);
b) che, giunti in palestra, su indicazione degli istruttori, i partecipanti sono stati costretti a togliere gli anfibi (che normalmente vengono indossati in servizio) e sono, quindi, rimasti con le calze che indossavano al momento;
c) che, in particolare, la ricorrente aveva calze pesanti in microfibra che non aderivano al rivestimento scivoloso dei tappeti presenti nella palestra.
Le circostanze sub a) e sub b) sono peraltro documentate dalle fotografie prodotte unitamente al ricorso ed emergono altresì dall'istruttoria orale compiuta, laddove la teste ha confermato che Tes_2
“fu l'organizzazione e il comando a chiedere di non indossare calzature […]”. (cfr. verbale udienza del
16.5.2024).
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria compiuta è emersa la circostanza per cui i tappeti utilizzati durante l'esercitazione erano del tipo raffigurato nel documento n. 19 del fascicolo di parte ricorrente, ovverosia alti e particolarmente spessi, adatti ad assorbire eventuali urti e cadute degli atleti, ma sui quali era difficile riuscire a mantenere l'equilibrio.
Al riguardo si richiamano le deposizioni dei testi, , e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
, agenti di polizia municipale partecipanti al corso, i quali hanno dichiarato che le esercitazioni
[...] erano state eseguite su tale tipo di tappeto (cfr. verbale udienza 11.3.2024; 16.5.2024, i testi e Tes_4 nche in sede di confronto ex art. 254 c.p.c. in occasione dell'udienza del 26.9.2024). Tes_1
In particolare, dinanzi alla contestazione della parte convenuta secondo cui, dalle fotografie allegate, risultava che l'esercitazione era avvenuta sul tappeto basso, la teste a precisato quanto segue: “la Tes_1 documentazione fotografica di cui al doc. 17) sempre di parte ricorrente dove si vedono degli istruttori e colleghi che fanno gli esercizi e dove si vedono colleghi in piedi che provano tra di loro si riferiscono ad una fase precedente all'esercitazione vera e propria, durante la dimostrazione dell'esercizio che poi dovevamo fare tutti noi che si partecipava. Ma ribadisco che l'esercizio durante il quale è successo l'infortunio della è avvenuto sul materasso più alto come quello del doc. 19 e non sul Parte_1 materassino basso e/o pavimentato come si vede nel doc. 17 di parte ricorrente perché quel momento attinente ad una fase precedente all'esercitazione. Ricordo infatti che quando abbiamo iniziato a provare l'esercizio eravamo tutti seduti a terra da una parte e gli istruttori di fronte a noi e ognuno di noi, ad uno ad uno, provava l'esercizio con un istruttore mentre tutti gli altri stavano a guardare da parte. Quando la è caduta era su questo materassone da alto di cui alla foto doc. 19 e Parte_1 peraltro noi siamo anche andati presso di lei intorno a vedere cosa avesse fatto.” (cfr. verbale udienza
26.9.2024).
Anche la teste , a precisazione, ha ribadito che “quando la è caduta (..) era sul Tes_4 Parte_1 materasso alto come da foto doc. 19 che mi viene mostrato. Tant'è che io mi ricordo che dopo aver visto l'instabilità di tale materasso, con l'abbigliamento che avevamo, con il cinturone che non mi dava stabilità, ho valutato di non fare l'esercizio per i miei problemi di salute che già avevo. gli esercizi venivano fatti a turno sue l'esercizio. Io le fasi delle esercitazioni, dimostrazione e poi esercizi non li ricordo perché dopo che sono scesa dal materassone dove ho visto che non avevo stabilità io mi sono distratta parlando con le altre colleghe che anche loro non lo facevano e per cui non so dire nulla sulle diverse fasi dell'esercitazione e del corso. Dal momento in cui ho sentito l'urlo e quindi mi sono girata ed ho visto dove fosse la quest'ultima l'ho vista sul materasso di cui al doc. 19 che mi è stato Parte_1 mostrato. Ci siamo avvicinati ed era lì stesa su questo materassone.”
Peraltro, anche a voler ritenere, come sostenuto dal e come pure emerso da alcune CP_1 testimonianze degli istruttori, che i tappeti utilizzati nell'occasione fossero tipo “tatami”, della guisa di quelli ritratti nella foto n. 17 del fascicolo di parte ricorrente e foto 3C del fascicolo di parte resistente,
e quindi più bassi di quelli rappresentati nella foto n. 19, non potrebbe comunque escludersi che gli stessi non fossero altrettanto instabili - e come tali inidonei. Invero, sentito sul punto, uno dei detti istruttori ha dichiarato di non ricordare se i tappetini più fini utilizzati erano assemblati l'uno con l'altro (cfr. deposizione resa all'udienza 11.3.2024) . Non vi è dubbio che una simile Testimone_6 circostanza, non esclusa appunto dal teste, porterebbe comunque a ritenere il supporto utilizzato, con tali caratteristiche, non pienamente stabile e, come tale, inidoneo.
Si aggiunga, peraltro, che anche lo stesso istruttore con cui la ricorrente svolgeva l'esercitazione al momento dell'infortunio, , sentito come testimone, ha affermato quanto segue: Testimone_7
“viene anche mostrata la foto 19 allegata al ricorso e il teste precisa che adesso non mi ricordo su quale tipologia di materasso fossimo. Ricordo che vi era una pavimentazione ammortizzante del tipo di materasso come da foto 3c che mi viene mostrata anche se poi vi erano materassi più alti come si vede sempre nella foto 3c e di cui al doc. 19 che mi si mostra. I materassi più alti sono quelli per il contenimento delle cadute e non si trattava di materassi utili per i movimenti che facevano a questo corso” (cfr. verbale udienza 11.3.2024).
Sulla scorta di quanto sopra appurato può ritenersi provato che il materasso ove si è svolta l'esercitazione pratica in occasione della quale è avvenuto il sinistro, così come il tipo di calze indossate dalla ricorrente nella circostanza, non fossero idonei allo svolgimento di tale attività addestrativa.
Alla luce di quanto fin qui chiarito, non può peraltro dubitarsi che l'infortunio occorso alla lavoratrice integri proprio l'evento che l'assolvimento dei sopra precisati obblighi di informazione e di impiego di idonea strumentazione a carico del datore di lavoro aveva lo scopo di prevenire e dunque evitare.
Di contro, è da escludere che la condotta tenuta dalla ricorrente nella circostanza presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, riferita al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute (v. sul punto Cass. 27127/2013).
Anche la circostanza che la parte di esercitazione pratica del corso, durante la quale è occorso il sinistro in questione, fosse facoltativa, non vale ad escludere il nesso causale tra attività lavorativa ed evento. Invero, costituiva preciso obbligo della datrice di lavoro, ravvisata l'inidoneità dell'abbigliamento indossato nella circostanza e comunque la rischiosità dell'addestramento proposto avuto riguardo alle condizioni soggettive della lavoratrice (per età e condizioni fisiche) e oggettiva (per i materiali utilizzati), impedire lo svolgimento di tale attività formativa.
Pertanto, esclusa la sussistenza di un contegno abnorme inopinabile ed esorbitante da parte della ricorrente rispetto alla attività lavorativa e alle direttive ricevute, l'eventuale coefficiente colposo del medesimo nel determinare l'evento è da ritenere irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto (cfr. Cass. 798/2017).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto è da ritenere provata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. CP_ Passando ad esaminare il profilo della sussistenza di danno risarcibile si osserva anzitutto che l ha riconosciuto il fatto lesivo occorso alla ricorrente come infortunio sul lavoro e accertato la sussistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica nell'ordine del 9%, poi rivalutata nella misura del 10%, con corresponsione del conseguente indennizzo.
Ciò appurato si osserva che in questo giudizio, che ha ad oggetto il risarcimento del danno differenziale, il CTU incaricato , all'esito degli accertamenti medico-legali compiuti, ha concluso che la ricorrente, in connessione causale con l'evento per cui è processo, ha riportato le seguenti lesioni:
“frattura pluriframmentaria scomposta con avvallamento dell'emipiatto tibiale laterale con interessamento della spina tibiale laterale con rima fratturativa composta estendentesi al terzo superiore della diafisi tibiale sinistra, trattata con intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti, successivamente rimosse, senza lesioni legamentose strumentalmente o clinicamente rilevabili”.
Il Consulente ha ritenuto che dette lesioni subite abbiano determinato uno Danno Biologico
Temporaneo (DBT) di complessivi giorni 210, di cui 35 giorni da valutarsi come DBT Assoluto;
altri
60 giorni come DBT parziale al 75%, altri 65 giorni come DBT parziale al 50% ed altri 50 giorni come DBT parziale al 25%.
Ha valutato, infine, un Danno Biologico Permanente (DBP), incidente sull'integrità psico-fisica globale, nella misura del 12%.
Le conclusioni medico legali appaiono condivisibili in quanto fondate su argomentazioni di carattere medico-scientifico e perché immuni da censure sul piano logico, anche avuto riguardo alle risposte dallo stesso fornite alle osservazioni critiche svolte dai consulenti di parte resistente e terza chiamata.
Alla luce di tali conclusioni deve allora procedersi a quantificare in ambito civilistico il danno non patrimoniale subito dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro denunziato, tenuto conto dell'entità del Danno Biologico Permanente (DBP) stimata in misura pari al 12%, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. con applicazione dei criteri di cui alle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, nella versione aggiornata all'attualità (2024) (v. Cass. 12408/2011). Orbene, tenuto conto dell'età (anni 44) al momento dell'infortunio e della misura della invalidità permanente al 12% stimata dal CTU, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 2.851,87 nonché il demoltiplicatore di 0,785 indicati nelle tabelle milanesi, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 26.864,62, mentre il danno biologico temporaneo, applicando il valore monetario di euro 84,00 per un giorno di inabilità temporanea assoluta in relazione alla sola componente per danno biologico/dinamico-relazionale, in complessivi euro 10.500,00 (di cui euro 2.940,00 per invalidità temporanea totale, euro 3.780,00 per invalidità temporanea parziale al
75%, euro 2.730,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 1.050,00 per invalidità temporanea parziale al 25%).
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata si ravvisano i presupposti per procedere al riconoscimento di una personalizzazione del danno, essendo emerso un peggioramento della vita quotidiana in conseguenza dell'infortunio subito (cfr. deposizione teste , la quale, Testimone_5 premesso di conoscere la ricorrente da trent'anni, ha riferito che dopo l'infortunio la sig.ra Parte_1 ha smesso di fare le lunghe passeggiate che effettuava prima, nonché di indossare gonne corte e tacchi alti;
in senso analogo anche testimonianza ). Tes_4
Si ritiene congruo calcolare detta personalizzazione in misura pari al 15% sulle somme liquidate a titolo di danno biologico permanente, talché il relativo importo va determinato in complessivi euro
30.894,31.
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore e, segnatamente, al danno morale, o “danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico- relazionale (cfr. da ultimo Cass. 15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, stante la carenza di specifiche allegazioni in punto di an e di quantum del danno morale risarcibile, nulla deve essere liquidato a titolo di danno morale.
Quanto al danno patrimoniale, questo deve essere liquidato in complessivi euro 3.315,00, di cui euro
291,00 a titolo di danno emergente, per spese mediche sostenute e ritenute dal CTU congrue e compatibili in relazione al sinistro per cui è causa, euro 3.024,00 a titolo di danno da lucro cessante, pari all'ammontare delle indennità pecuniarie per servizi esterni non percepite nel periodo dal 2017 al
31.12.2022 a causa del mancato espletamento di tali attività per i postumi dell'infortunio occorso, stante la generica contestazione in punto di an e di quantum debeatur ad opera del comune convenuto.
Così liquidato il danno civilistico occorre ora procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee. CP_7
Al riguardo si richiama l'ormai consolidato orientamento di legittimità (si v. di recente Cass.
3694/2023), secondo cui detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_7 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. 9112/2019); ciò in linea con la CP_7 ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall , ma CP_7 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass.
20807/2016; cfr. anche, Cass. 13819/2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all'ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza CP_7 strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall' , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. CP_7
22021/2022).
Conseguentemente, considerato che l'indennizzo in capitale del danno biologico definitivamente CP_ CP_ accertato dall' è pari ad euro 9.681,15 (cfr. comunicazione del 8.5.2025 – in atti), che rivalutata all'attualità ammonta ad euro 11.762,60, considerato un danno biologico accertato in questa sede pari ad euro 30.894,31, deve essere riconosciuta al ricorrente la somma di euro 19.131,71 a titolo di danno differenziale in moneta attuale.
Il danno non patrimoniale che parte resistente è tenuta a risarcire va allora determinato in complessivi euro 29.631,71 ( = 19.131,71 per danno biologico permanente + 10.500,00 per danno biologico temporaneo).
Quanto al danno patrimoniale, esso va riconosciuto in euro 3.315,00, come sopra precisato.
In conclusione, la resistente deve corrispondere alla ricorrente la somma di euro 32.946,71, quale differenza tra il danno complessivamente subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 29.12.2015 calcolato secondo criteri civilistici e la quota di danno biologico già liquidata dall' nell'ambito delle prestazioni di cui all'assicurazione obbligatoria. CP_7
Su tale importo, da devalutare alla data del sinistro (29.12.2015), vanno poi aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3. La domanda di regresso svolta dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata
[...]
, va rigettata per quanto di ragione. Controparte_8
Invero, a sostegno della domanda in esame, parte chiamante ha allegato, per vero genericamente e oltretutto in via dubitativa, la responsabilità di tale ente in relazione all'operato degli istruttori dallo stesso forniti per formare i propri agenti nell'ambito del corso obbligatorio di “Procedure e tecniche operative per ASO/TSO”.
Orbene, ferma la genericità di tali assunti, dall'istruttoria espletata non è emersa alcuna specifica responsabilità degli istruttori inviati dalla fondazione terza chiamata in relazione al sinistro di cui è causa, di talché la prospettazione di parte resistente si appalesa infondata.
4. Quanto al rapporto processuale intercorso tra ricorrente e resistente, le spese di lite seguono la soccombenza della seconda e si liquidano ex DM n. 55/2014 sulla base del valore del decisum (da euro
26.000 ad euro 52.000) e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi di scaglione per tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore al petitum individuato in ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari ad 1/2 le spese di lite. Quanto al rapporto processuale tra resistente datrice di lavoro e terza chiamata., le spese di lite seguono la soccombenza della chiamante e si liquidano in base ai medesimi parametri suindicati con applicazione di valori inferiori ai medi, esclusa la fase istruttoria, con compensazione parziale in misura pari alla metà.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la responsabilità ex art. 2087 c.c. del Comune di CP_1 nella determinazione dell'infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente in data 29.12.2015 e, per l'effetto,
2. condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 32.946,71, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
3. rigetta la domanda di regresso formulata dalla resistente nei confronti della terza chiamata;
4. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi euro 9.257,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto;
5. compensa per la restante metà le spese di lite per come liquidate al capo che precede;
6. condanna parte resistente a rifondere alla terza chiamata la metà delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre contributo unificato se dovuto;
7. compensa per la restante metà le spese di lite per come liquidate al capo che precede;
8. pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 1 dicembre 2025
Il Giudice
EL ZO