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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 451/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 451/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. CIONINI MARIA MATILDE
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. RINALDI MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/01/2001 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PIACENZA (PC).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 10/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) la premessa del ricorso è da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2) i coniugi e vivranno separatamente, nel pieno e Parte_1 CP_1
reciproco rispetto;
3) il sig. si trasferirà in altra abitazione in locazione a Pescara, mentre la Pt_1 sig.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di sua proprietà in Pescara alla CP_1
Via Rocco Carabba n. 8, utilizzandone i mobili e le suppellettili, ad eccezione dei beni strettamente personali del che saranno da questi prelevati, Pt_1
concordandone le modalità con la PR;
4) la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga all'integrale CP_1
pagamento del mutuo contratto dalla medesima, con il sig. quale garante, Pt_1 presso Banca Unicredit, per l'importo di € 72.687,58, sino alla sua estinzione;
5) il sig. titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in Pescara alla Via Pt_1
Rocco Carabba n. 8, rinuncia a richiedere alla coniuge una indennità a titolo di mancato pieno godimento dell'abitazione. Il non uso del bene da parte del medesimo non è da considerarsi come volontà di cessione e/o rinuncia ai propri diritti, pertanto non avrà conseguenze in termini di estinzione dell'usufrutto, decadenza, e/o prescrizione, etc.;
6) lo stesso si obbliga a non alienare a terzi il proprio diritto di usufrutto;
fatta salva l'ipotesi in cui i coniugi concordino, successivamente alla sottoscrizione pagina 3 di 6 dell'accordo, di cedere i rispettivi diritti, di proprietà e diritto reale godimento sul bene, in favore del figlio CP
7) la sig.ra PR si obbliga ad effettuare la volturazione di tutte le utenze a servizio dell'abitazione di Pescara in Via Rocco Carabba, nonché l'imposta Tari, a suo nome, entro e non oltre il 28.2.2025;
8) la medesima si obbliga altresì a sostenere per intero gli oneri condominiali, nonché ogni spesa relativa alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del predetto immobile (ad eccezione delle spese che possano derivare dalla sanatoria edilizia del fabbricato condominiale, le quali, ove necessarie e deliberate, saranno equamente divise tra la ed il , con espressa rinuncia a richiederne il CP_1 Pt_1
rimborso al sig. si conviene espressamente che ove l'immobile dovesse Pt_1
essere consensualmente alienato a terzi e non ceduto in favore del figlio CP
, il corrisponderà alla una percentuale delle sole spese di
[...] Pt_1 CP_1
manutenzione straordinaria, nel frattempo sostenute dalla stessa, in ragione dei valori che assumeranno la nuda proprietà e l'usufrutto al momento della vendita;
ad esempio: se all'atto della vendita il valore dell'usufrutto sarà la metà del valore della nuda proprietà, il corrisponderà alla PR 1/3 (un terzo) di dette spese di Pt_1 manutenzione straordinaria, decurtandolo dal ricavato della vendita”
9) il sig. con la sottoscrizione della presente espressamente rinuncia a Pt_1 richiedere alla moglie, a far data dalla scadenza del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione in Pescara alla Via Rocco Carabba, il rimborso di quanto dal medesimo sostenuto a titolo di canone di locazione dell'immobile ove si trasferirà;
10) con la sottoscrizione del presente accordo i sig.ri e si obbligano a Pt_1 CP_1
sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese relative al garage in locazione, utilizzato da entrambi, sito in Pescara alla Via Rocco Carabba n. 8 (corte interna), fino a quando gli stessi, di comune accordo, non riterranno di risolvere il contratto in essere;
pagina 4 di 6 11) le parti si obbligano inoltre a sostenere, sempre nella misura del 50% ciascuno, il pagamento dei ratei relativi all'autovettura di proprietà Nissan Qashqai tg.
GK289BG, la quale resterà della piena disponibilità della sig.ra e del figlio CP_1
sino alla restituzione della stessa alla Concessionaria Nissan Oriente CP_3
di PO (Pe);
12) i sig. e si obbligano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, Pt_1 CP_1
al mantenimento ordinario e straordinario (spese straordinarie divise e disciplinate come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara) di CP
, sino al raggiungimento da parte dello stesso dell'indipendenza economica,
[...]
versando le relative somme direttamente al figlio, sul suo conto corrente e/o in altra modalità dal medesimo indicata;
13) i coniugi si obbligano, ad eccezione di quanto stabilito al n. 12, a far confluire tutte le somme previste nei punti che precedono per far fronte agli obblighi economici assunti da entrambi nella misura del 50% ciascuno, nel conto corrente cointestato presso Banca Unicredit n. filiale di Pescara Piazza Unione, n.
[...];
14) le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al ricorso sono connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987, così come specificato dalla Corte Costituzionale con sentenze del 10.05.1999, n. 154
e del 15.04.1992, n. 176, nonché della legge del 06.03.1987 n. 74, ed in ottemperanza alla circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
15) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono il ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente;
pagina 5 di 6 16) i sig.ri e danno infine atto che il ricorso ha formato oggetto di Pt_1 CP_1 analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendone predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che lo compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIACENZA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 451/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
assistito e difeso dall'avv. CIONINI MARIA MATILDE
e
, nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. RINALDI MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 22/01/2001 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in PIACENZA (PC).
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 10/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) la premessa del ricorso è da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2) i coniugi e vivranno separatamente, nel pieno e Parte_1 CP_1
reciproco rispetto;
3) il sig. si trasferirà in altra abitazione in locazione a Pescara, mentre la Pt_1 sig.ra continuerà a risiedere presso l'immobile di sua proprietà in Pescara alla CP_1
Via Rocco Carabba n. 8, utilizzandone i mobili e le suppellettili, ad eccezione dei beni strettamente personali del che saranno da questi prelevati, Pt_1
concordandone le modalità con la PR;
4) la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga all'integrale CP_1
pagamento del mutuo contratto dalla medesima, con il sig. quale garante, Pt_1 presso Banca Unicredit, per l'importo di € 72.687,58, sino alla sua estinzione;
5) il sig. titolare del diritto di usufrutto sull'immobile in Pescara alla Via Pt_1
Rocco Carabba n. 8, rinuncia a richiedere alla coniuge una indennità a titolo di mancato pieno godimento dell'abitazione. Il non uso del bene da parte del medesimo non è da considerarsi come volontà di cessione e/o rinuncia ai propri diritti, pertanto non avrà conseguenze in termini di estinzione dell'usufrutto, decadenza, e/o prescrizione, etc.;
6) lo stesso si obbliga a non alienare a terzi il proprio diritto di usufrutto;
fatta salva l'ipotesi in cui i coniugi concordino, successivamente alla sottoscrizione pagina 3 di 6 dell'accordo, di cedere i rispettivi diritti, di proprietà e diritto reale godimento sul bene, in favore del figlio CP
7) la sig.ra PR si obbliga ad effettuare la volturazione di tutte le utenze a servizio dell'abitazione di Pescara in Via Rocco Carabba, nonché l'imposta Tari, a suo nome, entro e non oltre il 28.2.2025;
8) la medesima si obbliga altresì a sostenere per intero gli oneri condominiali, nonché ogni spesa relativa alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del predetto immobile (ad eccezione delle spese che possano derivare dalla sanatoria edilizia del fabbricato condominiale, le quali, ove necessarie e deliberate, saranno equamente divise tra la ed il , con espressa rinuncia a richiederne il CP_1 Pt_1
rimborso al sig. si conviene espressamente che ove l'immobile dovesse Pt_1
essere consensualmente alienato a terzi e non ceduto in favore del figlio CP
, il corrisponderà alla una percentuale delle sole spese di
[...] Pt_1 CP_1
manutenzione straordinaria, nel frattempo sostenute dalla stessa, in ragione dei valori che assumeranno la nuda proprietà e l'usufrutto al momento della vendita;
ad esempio: se all'atto della vendita il valore dell'usufrutto sarà la metà del valore della nuda proprietà, il corrisponderà alla PR 1/3 (un terzo) di dette spese di Pt_1 manutenzione straordinaria, decurtandolo dal ricavato della vendita”
9) il sig. con la sottoscrizione della presente espressamente rinuncia a Pt_1 richiedere alla moglie, a far data dalla scadenza del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione in Pescara alla Via Rocco Carabba, il rimborso di quanto dal medesimo sostenuto a titolo di canone di locazione dell'immobile ove si trasferirà;
10) con la sottoscrizione del presente accordo i sig.ri e si obbligano a Pt_1 CP_1
sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese relative al garage in locazione, utilizzato da entrambi, sito in Pescara alla Via Rocco Carabba n. 8 (corte interna), fino a quando gli stessi, di comune accordo, non riterranno di risolvere il contratto in essere;
pagina 4 di 6 11) le parti si obbligano inoltre a sostenere, sempre nella misura del 50% ciascuno, il pagamento dei ratei relativi all'autovettura di proprietà Nissan Qashqai tg.
GK289BG, la quale resterà della piena disponibilità della sig.ra e del figlio CP_1
sino alla restituzione della stessa alla Concessionaria Nissan Oriente CP_3
di PO (Pe);
12) i sig. e si obbligano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, Pt_1 CP_1
al mantenimento ordinario e straordinario (spese straordinarie divise e disciplinate come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Pescara) di CP
, sino al raggiungimento da parte dello stesso dell'indipendenza economica,
[...]
versando le relative somme direttamente al figlio, sul suo conto corrente e/o in altra modalità dal medesimo indicata;
13) i coniugi si obbligano, ad eccezione di quanto stabilito al n. 12, a far confluire tutte le somme previste nei punti che precedono per far fronte agli obblighi economici assunti da entrambi nella misura del 50% ciascuno, nel conto corrente cointestato presso Banca Unicredit n. filiale di Pescara Piazza Unione, n.
[...];
14) le parti dichiarano che gli accordi patrimoniali di cui al ricorso sono connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, Legge n. 74/1987, così come specificato dalla Corte Costituzionale con sentenze del 10.05.1999, n. 154
e del 15.04.1992, n. 176, nonché della legge del 06.03.1987 n. 74, ed in ottemperanza alla circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21.06.2012, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
15) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono il ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale vigente;
pagina 5 di 6 16) i sig.ri e danno infine atto che il ricorso ha formato oggetto di Pt_1 CP_1 analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendone predisposto congiuntamente e di comune accordo la scrittura e tutte le clausole che lo compongono.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIACENZA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 10/04/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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