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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/02/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 13601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
15/10/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. GUADAGNI C.F._1
ANGELO come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
1
, nata a [...] l'[...] , CF Parte_2
rappresentata e difesa dall' Avv.to Guadagni Angelo C.F._2
, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con note di trattazione scritta del 17.01.2025, che si riportano di seguito:
“emettere sentenza di scioglimento del matrimonio de quo, su domanda congiunta dei coniugi, ai patti e condizioni di cui ai punti da a) a J) di cui al ricorso sottoscritto”
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento,
rectius declaratoria di cessazione degli effetti civili, del matrimonio contratto il 17 giugno 2013 in Pomigliano d'Arco, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
2 Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno poi dichiarato di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
3 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti, il 17.06.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pomigliano D'Arco, Parte II, serie A, n. 43, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
4 Così deciso in Verona, il 04/02/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
15/10/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. GUADAGNI C.F._1
ANGELO come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
1
, nata a [...] l'[...] , CF Parte_2
rappresentata e difesa dall' Avv.to Guadagni Angelo C.F._2
, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con note di trattazione scritta del 17.01.2025, che si riportano di seguito:
“emettere sentenza di scioglimento del matrimonio de quo, su domanda congiunta dei coniugi, ai patti e condizioni di cui ai punti da a) a J) di cui al ricorso sottoscritto”
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento,
rectius declaratoria di cessazione degli effetti civili, del matrimonio contratto il 17 giugno 2013 in Pomigliano d'Arco, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
2 Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno poi dichiarato di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
3 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti, il 17.06.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pomigliano D'Arco, Parte II, serie A, n. 43, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
4 Così deciso in Verona, il 04/02/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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