Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 507/2024 promossa da
AN EA (c.f./p.iva ), C.F._1
e
GH RE IZ GH (c.f./p.iva ), C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MORALES SOSA VALERIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto le parti chiedevano: che l'Ill.mo Presidente del Tribunale Voglia fissare udienza di comparizione innanzi a sé dei coniugi, da tenersi in forma cartolare, al fine dell'omologa delle seguenti CONDIZIONI 1)
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi;
3) Affidare il figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
4) la potestà
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l'istruzione e la salute del figlio in modo congiunto ed esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore;
5) nulla disporre in ordine alle frequentazione madre/figlio in quanto maggiorenne;
6) il mantenimento ordinario di TE è a carico di ciascun genitore per il tempo che trascorrerà con lui;
7) le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Sondrio, nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
8) l'Assegno Unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore, come per legge;
9) detrazioni fiscali per le spese sostenute per il figlio TE, come per legge;
10) il canone di locazione e le spese condominiali della casa coniugale continueranno ad essere sostenute dal padre sino al rilascio dell'immobile stabilito consensualmente al 31.07.2024; 11) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio;
12) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e, previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, come da dichiarazione sottoscritta personalmente (doc. 3), e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia il Tribunale
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni del ricorso per separazione qui di seguito riportate: 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 12 L. 898/1070, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra HI ND e NI RE
TI RI, celebrato con rito civile a BE (SO) il giorno 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune atto n. 10, anno 2013, parte I, in regime di separazione dei beni, ordinando ai competenti Ufficiali di Stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza;
2) affidare il figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
3) la potestà sarà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio in modo congiunto ed esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore;
4) nulla disporre in ordine alle frequentazione madre/figlio in quanto maggiorenne;
5) il mantenimento ordinario di TE è a carico di ciascun genitore per il tempo che trascorrerà con lui;
6) le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di pagina 2 di 4 Sondrio, nella misura del 70% a carico del 30% a carico della madre;
7) l'Assegno Unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore, come per legge;
8) detrazioni fiscali per le spese sostenute per il figlio TE, come per legge;
9) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio;
10) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio. Spese compensate.
Le parti esponevano:
1) I signori HI ND e NI RE TI RI hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile a BE (SO) il giorno 18.05.2013, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune atto n. 10, anno 2013, parte I, in regime di separazione dei beni (doc. 1 e 2); 2) da tale unione è nato il figlio AN TE a Milano, in data
04.12.2005, oggi studente maggiorenne;
3) il matrimonio è entrato in crisi a seguito di una progressiva incompatibilità di carattere e incomunicabilità ed è quindi divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza;
4) i coniugi sono giunti alla decisione di chiedere consensualmente la separazione e il divorzio congiuntamente, alle condizioni di cui appresso;
5) attualmente la dimora coniugale è stata fissata a BE (SO) in Via V
Alpini n. 111/R, condotta in locazione;
6) entrambi i coniugi sono occupati, economicamente indipendenti, ed entrambi si trasferiranno, il marito rimarrà a BE mentre la moglie si trasferirà a Milano.
Con successive note congiunte le parti confermavano le proprie domande.
Con provvedimento 19 2 25 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso.
Le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di pagina 3 di 4 scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di AN EA e GH RE IZ
GH, omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 3 4 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4