Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AO (Erede SA UN) SA, RE (Erede SA UN) SA, SA AN, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scorzé, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Curato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO S.r.l. e IE AT, rappresentati e difesi dall’avv. Luca Pellicani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SA IEa, AO AT, NE NT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del permesso di costruire n. 11232 del 4 agosto 2020 rilasciato dal Comune di Scorzè a AT IEe e alla società IO s.r.l. per la “Demolizione e ricostruzione con ampliamento, delocalizzazione di volume residenziale e superficie agricola con realizzazione di n. 3 fabbricati unifamiliari e di n. 1 fabbricato residenziale ed agricolo in applicazione della LR 14/2009 e smi, apertura di accesso carraio su area destinata ad ingresso, manovra e parcheggio da cedere ad uso pubblico”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Scorzè n. 10 del 12.03.2018 avente ad oggetto “Delocalizzazione edificabilità residenziale ed agricolo a seguito demolizione/esproprio di fabbricati per realizzo opere complementari al passante di Mestre in via Canova e via Ponte Nuovo”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorra, della deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 20.05.2019 avente ad oggetto “Valutazione proposta di realizzo opere di rifacimento isola ecologica in Via Moglianese a Peseggia a scomputo parziale del contributo di costruzione per intervento edilizio”; della determinazione n. 499 del 23 agosto 2019 del Responsabile Settore Area Gestione del Territorio e Ambiente del Comune di Scorzè e dell’Atto unilaterale d’obbligo del 08 giugno 2020, n. 2570.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AN SA il 26 giugno 2025:
del Permesso di Costruire n. 2025/25703 del 16 aprile 2025 rilasciato dal Comune di Scorzè a AT IE, AT AO, NT NE e IO s.r.l. per “Variante in corso d’opera al PDC n. 11232 del 04/08/2020, per parziale modifica posizionamento fabbricati e diverse caratteristiche costruttive e impiantistiche per riqualificazione energetica_ditta RIO CA AN AN e relativi n. 7 allegati;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto ivi compreso per quanto occorra del parere dell’ufficio tecnico del Comune di Scorzè del 16 aprile 2025 e del parere del Responsabile del servizio e del Procedimento del Comune di Scorzè in data 16 aprile 2025, entrambi richiamati nel gravato Permesso di Costruire n. 2025/25703.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scorzè e di IO S.r.l. e di IE AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I coniugi SA UN e AN SA, odierni ricorrenti, sono proprietari dei terreni censiti al catasto terreni del Comune di Scorzè al fg. 25, mapp. 324, 80, 671, 965, 581, 353, subb. 2, 3, 4, 930 e 1233, nei quali sono insediati cinque capannoni con annessi rustici per un totale di circa 7.000 metri quadrati ad uso allevamento polli da terra.
Su parte dei predetti terreni di proprietà dei ricorrenti risulta attualmente insediata l’Azienda agricola Conzato ER di Dueville (VI), in forza di contratto d’affitto di fondo rustico, la quale svolge attività assentita da Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata al ricorrente SA UN, in data 13 marzo 2014, dalla Provincia di Venezia, con determinazione n. 636/2014, per l’allevamento di polli broiler con sistema ad aria naturale e con capacità media di circa 108.000 capi e potenzialità massima pari a 120.000, volturata a favore del conduttore in data 19 aprile 2019 con determina n. 1231 del 18 aprile 2019. SA UN è anche titolare dell’omonima impresa individuale.
Il Comune di Scorzè, in data 4 agosto 2020, ha rilasciato in favore di AT IE e della società IO s.r.l. il permesso di costruire n. 11232/2020 relativo alla “ Demolizione e ricostruzione con ampliamento, delocalizzazione di volume residenziale e superficie agricola con realizzazione di n. 3 fabbricati unifamiliari e di n. 1 fabbricato residenziale ed agricolo in applicazione della LR 14/2009 e smi, apertura di accesso carraio su area destinata ad ingresso, manovra e parcheggio da cedere ad uso pubblico ” da realizzare sul terreno di proprietà dei controinteressati in via Ponte Nuovo snc.
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2021, i ricorrenti hanno impugnato il predetto permesso e gli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:
1. i provvedimenti gravati violerebbero le normative regionali inerenti alla disciplina dei cc.dd. “crediti edilizi”, in particolare degli artt. 13, 17, 36, 37 e 46, l. r. n. 11 del 2004, della l. r. n. 14 del 2017, della l.r. n. 14 del 2019 e della DGR n. 263 del 2020 e relativo allegato “A”; ciò in quanto, anzitutto l’intervento assentito col permesso di costruire risulta esito del trasferimento, nei terreni di proprietà degli odierni controinteressati, di crediti edilizi, generati dalla demolizione (in parte anche per esproprio) di immobili collocati in altre aree del territorio comunale e di proprietà di soggetti terzi, nonostante il Comune di Scorzè, sia privo tanto del Piano di Assetto del Territorio (PAT), quanto del Piano degli Interventi (PI), presupposti per la libera circolazione dei crediti edilizi nel territorio comunale; i provvedimenti impugnati, poi, sarebbero illegittimi anche per incompetenza, perché mancando tanto il PAT che il PI, l’Amministrazione comunale sarebbe priva del potere di adottare determinazioni come quelle censurate nel caso di specie; né si potrebbe fare riferimento alla c.d. cessione di cubatura sia perché la volumetria e la superficie coperta ad uso agricolo trasferita sono state generate dalla demolizione di fabbricati degradati e fabbricati oggetto di procedura ablativa, sia perché gli atti di compravendita richiamati dal permesso di costruire non contengono alcun riferimento alla cessione di cubatura essendo qualificati come atti di compravendita di immobili; in ogni caso, non potrebbe configurarsi cessione di cubatura in quanto non sussisterebbe né l’omogeneità dell’area territoriale entro la quale si trovano i due terreni (cedente la cubatura e ricevente la cubatura), né la contiguità dei due fondi;
2. la delocalizzazione della capacità edificatoria non sarebbe neppure consentita ai sensi della l.r. Veneto, n.14 del 2009 e s.m.i. al tempo vigente, perché entrambi gli immobili di “partenza” potevano essere demoliti e ricostruiti beneficiando della volumetria premiale prevista dalla normativa piano casa, ma all’interno del lotto in cui detti immobili erano ubicati e non in area distante quasi 6 chilometri (rispetto a quella in cui era insediato l’edificio dei signori IN) e quasi 800 metri (rispetto a quello dei signori ZI e Busatto) e, tanto meno, per la realizzazione di quattro nuove unità abitative e annessi rustici;
3. in violazione della l. r. n. 14 del 2009, come interpretata dalla circolare regionale n. 1/2014, la riedificazione della volumetria sarebbe stata “smembrata” avendo il Comune consentito la realizzazione di quattro nuove unità abitative (oltre a due annessi rustici), finendo per assentire, in tesi, una piccola lottizzazione in zona agricola ed in area prima inedificata; non configurandosi una legittima applicazione della l. r. n. 14/2009, ne deriverebbe anche un contrasto con la l.r. n. 14/2017 sul c.d. consumo del suolo, non potendo operare la deroga di cui all’art. 12, comma 1, lett. g) della precitata legge;
4. i provvedimenti sarebbero illegittimi anche per aver assentito l’edificazione di quattro nuove abitazioni a distanza inferiore a 200 metri (meno di 100 metri) dall’allevamento zootecnico intensivo insistente sull’area di proprietà degli odierni ricorrenti; ne consegue pertanto l’illegittimità dei provvedimenti qui gravati per violazione della D.G.R. n. 856/2012 e dell’allegato A alla medesima D.G.R. che prescrive il rispetto della maggior distanza di almeno 200 metri, oltre che degli artt. 44 e ss. e 50 della L.R. 11/2004; non potrebbe nemmeno farsi riferimento, in senso derogatorio, alla l. r. n. 14 del 2009, sia perché trattasi di normativa non applicabile nel caso di specie, sia perché i limiti di cui alla DGR n. 856 del 2012 non rientrano tra gli atti di cui all’art. 3, comma 2, l.r. n. 14 del 2009; in ogni caso il permesso in parte qua sarebbe illegittimo per carenza istruttoria e di motivazione; infine sarebbe illogico per aver consentito l’edificazione di nuove abitazioni residenziali nell’immediata vicinanza di un allevamento intensivo avicolo rispetto al quale periodicamente alcuni residenti lamentano al Comune l’emissione di odori molesti;
5. i provvedimenti sarebbero illegittimi anche nella misura in cui hanno consentito ai titolari del permesso di costruire di realizzare direttamente l’opera di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per l’intervento qui contestato.
In seguito al decesso del signor SA UN, i signori SA AO, SA RE e AN SA, in qualità di eredi del signor SA UN e la signora AN SA anche in qualità di originaria ricorrente, hanno riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a..
Il Comune di Scorzè ha, nelle more del giudizio, emesso il permesso di Costruire n. 2025/25703 del 16 aprile 2025 rilasciato ai signori AT IE, AT AO, NT NE e alla società IO s.r.l. per “Variante 5 in corso d’opera al PDC n. 11232 del 04/08/2020, per parziale modifica posizionamento fabbricati e diverse caratteristiche costruttive e impiantistiche per riqualificazione energetica_ditta RIO CA AN AN.
La modifica/variante prevede in entrambi i lotti A e B uno “spostamento” parziale della volumetria a distanza leggermente superiore rispetto all’allevamento intensivo di polli insediato nei terreni dei ricorrenti rispetto alla distanza prevista dal Permesso di Costruire n. 11232/2020. In particolare, col Permesso di Costruire qui gravato è stata prevista una distanza per le nuove abitazioni superiore a 100 mt dall’allevamento intensivo, superiore dunque a quella prevista dall’originario permesso di costruire (inferiore a 100 mt).
Tale provvedimento e gli altri atti indicati in epigrafe sono quindi stati impugnati dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 giugno 2025, lamentando:
1a. l’illegittimità derivata degli stessi per l’invalidità degli atti impugnati con il ricorso principale;
2a. l’illegittimità propria dei provvedimenti per le medesime ragioni già dedotte avverso i provvedimenti e gli atti impugnati con il ricorso principale;
3a. il Comune resistente avrebbe illegittimamente assentito la variante in corso d’opera rispetto al Permesso di Costruire n. 11232/2020 quest’ultimo essendo, in tesi, decaduto; non risulterebbero né iniziati in tempo né, comunque, conclusi entro il termine di tre anni, ossia entro il 4 agosto 2024.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Scorzè e la società IO srl per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare.
1.1. Sull’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per carenza di interesse ad impugnare.
Secondo il Comune e la parte controinteressata, non sarebbe sufficiente la c.d. vicinitas in capo ai ricorrenti, ma questi ultimi avrebbero dovuto dedurre e comprovare uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio osteggiato nonché, specularmente, il particolare vantaggio che ricaverebbero dalla sua mancata esecuzione, in assenza dei quali non sarebbe configurabile un interesse attuale e concreto al ricorso, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione del titolo abilitativo, dal cui annullamento il ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità.
I ricorrenti, al riguardo, hanno dedotto che, in sintesi:
- sui loro terreni insistono dei capannoni nei quali viene tutt’oggi svolta l’attività di allevamento avicolo intensivo in forza di regolare autorizzazione e contratto agrario e vi sarebbe una stretta correlazione tra la localizzazione di nuove residenze e le caratteristiche tecnologiche degli allevamenti avicoli (anche preesistenti), condizionandosi reciprocamente;
- la stessa normativa indica le ragioni per le quali la pianificazione del territorio comunale non possa prescindere dal rilevamento degli allevamenti presenti e dalla loro classificazione fissando, tra l’altro, le distanze minime reciproche da rispettare tra allevamenti e tra allevamenti e residenze;
- la previsione di un nuovo insediamento residenziale a distanza inferiore a quella di legge determina dunque una situazione di conflittualità che la normativa specifica - DGR Veneto n. 856/2012 -, che fissa precise distanze reciproche da rispettare tra nuovi insediamenti residenziali e allevamenti zootecnici intensivi esistenti, mira invece ad evitare; con la conseguenza che, qualora detta normativa non sia rispettata, la parte lesa può agire in quanto titolare di un interesse diretto al suo rispetto, come nella fattispecie per cui è causa;
- se dunque la finalità della norma in esame è proprio quella di assicurare il rispetto della distanza a fini sanitari tra allevamenti intensivi e nuove residenze, si dovrà necessariamente riconoscere che i soggetti incisi direttamente dal “campo di applicazione spaziale” di detta norma hanno di per sé un interesse qualificato e differenziato (riconosciuto dalla norma stessa) a pretenderne la corretta applicazione, proprio in quanto sono i primi ad essere direttamente interessati dalla sua violazione;
- la violazione stessa della norma sanitaria sulle distanze minime creerebbe ex se una condizione di illegittimità e di conflitto tra allevamento intensivo (esistente) e nuove residenze (future);
- la normativa regionale nel predeterminare le distanze obbligatorie tra allevamenti intensivi e nuove residenze qualifica l’interesse alla tutela di dette previsioni, individuando come differenziata e meritevole di tutela la posizione dei soggetti che, proprietari di allevamenti intensivi preesistenti, assumono violate le distanze previste dalla medesima disposizione normativa rispetto a nuovi insediamenti residenziali e ne pretendono la corretta applicazione.
In merito alla questione in esame occorre rammentare che, a seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 22 del 2021, lo stesso Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738), ha avuto modo di ricordare come « nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, una volta affermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , costituente elemento fisico-spaziale quale stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato»; «Come ha precisato la richiamata sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - cui il Collegio aderisce - la vicinitas da sola non basta a fondare anche l'interesse, dovendo il ricorrente fornire la prova concreta di un pregiudizio sofferto (in termini analoghi, v. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2021, n. 4650; sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962; sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830; C.g.a., 30 giugno 2020, n. 488; Cass. civ., sez. un., n. 20869 del 2022). Va dunque valutato caso per caso se l'eventuale annullamento del titolo edilizio possa comportare effetti di riduzione in pristino rispetto all'opera edilizia, che si rivelino concretamente utili per il ricorrente, e non meramente emulativi, non essendo sufficiente la mera finalità demolitoria: l'interesse a ricorrere consiste (deve consistere) in un'utilità ulteriore che il ricorrente mira a conseguire proponendo la sua azione. L'ordinamento non tutela infatti azioni meramente emulative. Si tratta di un principio espressamente enucleato per le azioni a tutela della proprietà immobiliare (art. 833 c.c.), che vale (a maggior ragione) per i ricorsi in materia edilizia. Alla luce della giurisprudenza richiamata, il Collegio ribadisce che, anche nel caso di ricorsi avverso singoli titoli edilizi, non è sufficiente lo stabile collegamento dell'immobile del terzo con quello interessato dai lavori a radicarne la legittimazione ad agire, dal momento che il pregiudizio della situazione soggettiva protetta non può essere considerato sussistente in re ipsa in ragione dell'abuso edilizio dedotto. (...) Infatti, la sola vicinitas e l'identità del contesto territoriale e urbanistico non sono in grado di superare lo scrutinio di ammissibilità con riguardo alla sussistenza di un pregiudizio specifico derivante dall'intervento assentito " (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 7609/2022) ».
Posto che la mera allegazione correlata alla violazione delle distanze di per sé non determina un pregiudizio concreto ed attuale, perché se si affermasse questo, verrebbe meno la costruzione dogmatica fatta propria dall’Adunanza Plenaria citata e dalla giurisprudenza sopra richiamata, non possono ritenersi sufficienti a fondare l’interesse ad impugnare le argomentazioni di parte ricorrente, la quale, come visto, si è sostanzialmente limitata a dar conto della rilevanza in re ipsa del vincolo disposto dalla DGR n. Veneto n. 856/2012 a fini sanitari, laddove prevede l’obbligo di una distanza reciproca, tra allevamenti zootecnici e residenze civili sparse, (fascia di rispetto) che i ricorrenti assumono essere di 200 m.
Se, come detto, l’interesse a ricorrere impone un accertamento sia di diritto che di fatto nella parte in cui occorre in concreto valutare (a valle) le conseguenze pratiche del chiesto annullamento sulla sfera giuridica del ricorrente, i ricorrenti avrebbero dovuto dar conto di uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio osteggiato e, all’opposto, il particolare vantaggio che ricaverebbero dalla sua mancata esecuzione.
In particolare, parte ricorrente avrebbe dovuto dar conto della ragione specifica per la quale un nuovo insediamento residenziale, posto a distanza di oltre 100 metri, potrebbe ragionevolmente, nel caso di specie, danneggiare l’insediamento zootecnico intensivo preesistente, essendo del tutto generico e di per sé irrilevante il riferimento ad asserite contestazioni da parte di soggetti terzi altrove residenti e relative alle immissioni provenienti dell’allevamento medesimo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ogni caso, quand’anche si ritenesse sussistente un interesse a fondare il ricorso in relazione alla violazione delle distanze, ciò giustificherebbe, allora, esclusivamente l’allegazione del quarto motivo di ricorso principale e del primo motivo aggiunto, relativi proprio alla suddetta violazione, ma non le altre censure che attengono, invece, come detto, ad altri aspetti inerenti la legittimità dell’opera assentita, per le quali, quindi, permarrebbe il difetto di allegazione di un interesse concreto ed attuale.
Pertanto, in tal caso, il ricorso sarebbe comunque parzialmente inammissibile.
1.2. Sulla tardiva impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Scorzè D.C.C. n. 10 del 2018.
Secondo il Comune di Scorzè l’impugnativa della delibera citata sarebbe tardiva, in quanto pubblicata in data 6 marzo 2018, posto che i ricorrenti già a partire da tale momento avrebbero potuto venire a conoscenza della delocalizzazione della volumetria residenziale a favore del signor AT IE.
La D.C.C. N. 10 del 2018 costituirebbe, in tal senso, il primo atto lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, non rilevando che la documentazione riguardante il permesso di costruire rilasciato ai controinteressati sia stata conosciuta dai medesimi ricorrenti in data 20 ottobre 2020, in seguito all’istanza d’accesso agli atti presentata al Comune odierno resistente.
La predetta delibera rappresenterebbe un atto presupposto già immediatamente lesivo per i ricorrenti laddove approva l’istanza di delocalizzazione della volumetria di proprietà del controinteressato AT IE, a fronte della quale il permesso di costruire rappresenterebbe mero atto consequenziale, impugnabile semmai solo per vizi propri.
Secondo parte ricorrente, invece, la delibera n. 10/2018, pur approvando l’istanza di delocalizzazione, costituirebbe un atto endoprocedimentale a carattere programmatorio, privo di immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dei ricorrenti. Ciò in quanto solo all’esito di un’articolata operazione immobiliare è stata possibile la realizzazione nei terreni dei controinteressati, di quattro nuove unità abitative, distaccate ed indipendenti, la cui consistenza volumetrica e di superficie coperta agricola complessiva risulta essere la sommatoria dal volume e superficie coperta “decollati” da altri immobili (acquistati da terzi) ed “atterrati” sull’area oggetto del nuovo intervento edificatorio, a distanza inferiore a quella di legge.
La lesione, quindi, si sarebbe concretizzata solo con il rilascio del Permesso di Costruire n. 11232/2020, atto che ha assentito in concreto l’edificazione, definendone l’esatta localizzazione, le caratteristiche e la consistenza.
L’eccezione di irricevibilità è infondata.
Le argomentazioni dei ricorrenti al riguardo sono corrette, in quanto, è vero che la delibera comunale n. 10 del 2018 è stata oggetto di specifiche censure, ma è anche vero che non solo la consistenza effettiva dell’opera realizzanda, ma anche la stessa realizzabilità della stessa, nelle modalità in cui è stata approvata, discendono da una complessa operazione della quale la delibera è solo un presupposto, di per sé non sufficiente a determinare la lesione lamentata da parte ricorrente, che invece si correla al permesso di costruire impugnato con il ricorso principale e alla relativa variante impugnata con il ricorso per motivi aggiunti.
L’impugnazione congiunta dell’atto presupposto (la delibera) e dell’atto finale (il permesso di costruire) deve ritenersi tempestiva e conforme ai principi consolidati in materia.
1.3. Sull’eccezione di integrazione del contraddittorio.
Il Comune eccepisce la necessità di integrare il contraddittorio, relativamente all’impugnazione della delibera n. 10 del 2018, nei confronti dei signori PI IN e LD NA ossia i soggetti, originari proprietari di una delle volumetrie delocalizzate, che hanno ceduto i propri diritti edificatori ai controinteressati.
Il Collegio non ritiene che dall’eventuale annullamento in parte qua della delibera in questione si determini un pregiudizio diretto nei confronti dei predetti soggetti, la cui cessione di volumetria non sembra poter essere incisa da un’eventuale pronuncia caducatoria della delibera comunale, rispetto alla quale gli unici controinteressati risultano essere i signori AT e la società IO s.r.l., correttamente evocati in giudizio.
1.4. Sull’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente.
Secondo il Comune l’approvazione della Permesso in variante n. 2025/25703 avrebbe fatto venir meno l’interesse all’accoglimento del ricorso principale, avendo detto titolo sostituito il precedente permesso n. 11232/2020. In tal senso, il ricorso principale sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’eccezione è infondata.
Infatti, il permesso di Costruire n. 2025/25703 è una “variante in corso d’opera” e, come tale, non sostituisce integralmente il titolo originario, ma lo modifica solo parzialmente.
L’interesse complessivo all’impugnazione del permesso di costruire n. 11232/2020 e dei suoi atti presupposti permane, salva, come si dirà, l’eventuale improcedibilità di alcune censure legate al venir meno dell’interesse ad esse correlato, in ragione proprio delle modifiche approntate dal nuovo titolo in variante.
Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.
2. Nel merito.
Pur a fronte della sopra ampiamente motivata inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, alla luce delle recenti, pur non condivisibili, decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in merito all’interpretazione eccessivamente estensiva dell’art. 105 c.p.a., si ritiene opportuno precisare che l’impugnazione risulta essere comunque infondata.
2.1 Sul primo motivo di ricorso.
Secondo i ricorrenti la complessa operazione posta in essere dal Comune e dai soggetti controinteressati, di “atterraggio” della volumetria utilizzata per la realizzazione del compendio immobiliare contestato, si porrebbe in contrasto con la normativa in materia di cessione di crediti edilizi in quanto il Comune di Scorzè non è dotato di PAT e di Piano degli interventi.
Si premette che la volumetria residenziale complessiva di mc. 1.604 e la superficie coperta ad uso agricolo di mq. 172 assentite, rappresentano l’esito della “delocalizzazione” e trasferimento nell’area oggi di proprietà dei controinteressati della volumetria e superficie coperta provenienti da immobili ubicati in altre aree del territorio comunale.
In particolare:
- lo spostamento di volumetria di mc. 592 residenziali e della superficie coperta ad uso agricolo di mq. 172, discende dalla già citata delibera del Consiglio comunale n. 10 del 12 marzo 2018;
- i residui mc. 1.012 risultano derivare dalla “delocalizzazione” della capacità edificatoria generata dalla demolizione per successiva ricostruzione di immobile di proprietà dei signori ZI OS AR, Busatto DA, EN, TA, EN ed RA, acquista dalla società IO s.r.l. in data 16 ottobre 2019.
Secondo il Collegio, come eccepito dalle parti resistente e controinteressata, il riferimento alla disciplina dei c.d. crediti edilizi non appare pertinente.
Per quanto concerne la delocalizzazione dei 1012 mc ad uso residenziale ricavati dalla demolizione dagli immobili che la società IO Srl ha acquistato nel 2019 dai sigg. ZI e US, si ritiene infatti fondata la ricostruzione del Comune e dei controinteressati nel senso dell’applicabilità del combinato disposto degli artt. 48, comma 1 quater, l.r. Veneto n. 11/2004 e 27, comma 15, l. r. Veneto n. 61/1985, da un lato, e, dall’alto lato dell’art. 3, l. r. Veneto, n. 14 del 2009.
In particolare, l’utilizzo della volumetria “ordinaria” ad uso residenziale riferibile al lotto già di proprietà dei sigg. ZI e US e poi ceduto alla società IO Srl, pari a complessivi 800 mc (304+496), è giustificato dall’applicazione degli artt. 48, comma 1-quater, l. r. Veneto n. 11 del 2004 e 27, comma 15, l. r. Veneto n. 61/1985.
Ai sensi dell’art. 48, comma 1-quater, l. r. n. 11 del 2004, « Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni ».
Detta norma prevede che «… nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di egual volume in area adiacente, purché non destinata a spazi pubblici, anche inferiore alla superficie minima di legge ».
Le parti convenuta e controinteressata hanno dato conto del fatto che la demolizione del manufatto preesistente si è resa necessaria a fronte delle sue precarie condizioni statiche e del conseguente pericolo per la pubblica incolumità, specialmente quella degli utenti della pista ciclo-pedonale costruita a ridosso dello stesso, che più volte hanno denunciato la caduta di materiale sul tracciato dell’infrastruttura.
Il concetto di “area adiacente” si ritiene, ai fini della predetta disposizione, non debba necessariamente essere inteso nel senso di “immediatamente confinante”, potendo essere applicato ad una fattispecie come quella in esame in cui il compendio immobiliare in contestazione si trova a meno di 800 metri dal fondo di provenienza.
Per quanto riguarda gli ulteriori mc 212 ad uso residenziale delocalizzati dopo l’abbattimento da parte della società IO Srl dell’immobile acquistato dai sig. ZI e US, trova applicazione l’art. 3, comma 2, lett. a), l.r. n. 14 del 2009 come novellato dall’art. 4, comma 2, l.r. n. 32/2013, ai sensi del quale « Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie: a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell'edificio, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe A ».
I 212 mc ad uso residenziale in contestazione rappresenterebbero il 70% della cubatura preesistente e demolita, pari a mc 304.
La delocalizzazione assentita con deliberazione consiliare n. 10/2018, invece, trova giustificazione nella previsione dell’art. 7, ultimo comma, l. r. n. 24 del 1985, all’epoca ancora vigente, ai sensi del quale, « nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 2 ».
Al riguardo, va rilevato come, con deliberazione consiliare n. 76/2004, recante "Direttive in merito alla ricostruzione di fabbricati soggetti ad esproprio per pubblica utilità”, il Comune di Scorzè aveva previsto, proprio sulla scorta della disposizione testé richiamata, che « Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione del Passante Autostradale e delle relative opere complementari, la ricostruzione, per iniziativa privata, nel caso in cui non ci sia disponibilità sufficiente in area adiacente, potrà avvenire nelle aree agricole del territorio comunale che non siano gravate da vincoli di inedificabilità, intendendosi il termine ‘adiacente’ che compare all’art. 7 della L.R. 24/1985 in modo da consentire la ricerca del sito più idoneo in area agricola del territorio comunale ».
In tal senso, quindi, si comprende e si giustifica l’”atterraggio” sul compendio immobiliare di proprietà dei controinteressati della volumetria in questione nonostante la distanza intercorrente tra i fondi coinvolti nell’operazione sia di poco inferiore ai 6 km in linea d’aria.
A tal proposito a nulla rileva che la suddetta delibera non sia stata menzionata in quella in questa sede impugnata n. 10 del 2018, trattandosi comunque di una determinazione di carattere generale applicabile a prescindere da uno specifico richiamo motivazionale.
Non venendo, quindi, in rilievo la disciplina relativa ai cd. crediti edilizi ordinari disciplinati agli artt. 36 e 37, l. r. n. 11/2004 diviene irrilevante la carenza del PAT e del PI al momento dell’assenso alla realizzazione delle operazioni di delocalizzazione della volumetria necessaria per l’esecuzione della costruzione controversa.
Pertanto, il primo motivo di ricorso principale deve essere respinto.
2. Sul secondo e terzo motivo di ricorso principale.
I ricorrenti censurano l’inapplicabilità della l. r. Veneta n. 14 del 2009 e s.mi., come modificata dalla l. r. Veneto n. 32/2013, e interpretata dalla n. 1/2014 della Regione Veneto, in quanto, per un verso, il Comune avrebbe consentito la cessione della capacità edificatoria generata da beni interessati dal Piano Casa a favore degli odierni controinteressati affichè fossero utilizzati in altri terreni, di proprietà di questi ultimi, e in quanto la riedificazione della volumetria è stata “smembrata” avendo il Comune consentito la realizzazione di quattro nuove unità abitative (oltre a due annessi rustici), finendo per assentire, in tesi, una piccola lottizzazione in zona agricola ed in area prima inedificata.
Il Collegio, ritiene anche in tal caso, persuasive le argomentazioni delle parti controinteressate e del Comune di Scorzè.
Infatti, i limiti imposti dalla normativa di cui alla l. n. 14 del 2009, non possono trovare applicazione pedissequa nel caso di specie, in quanto parte della delocalizzazione concerne la volumetria ordinaria propria della z.t.o. di riferimento, recuperata in virtù dei ricordati artt. 7, comma 15, l. r. n. 24/1985 e 27, comma 3, l. r. n. 61 del 1985. La volumetria incrementale del c.d. Piano Casa, essendo accessoria a quella determinata secondo la disciplina che precede, non sopporta nella specie i limiti imposti dall’art. 2, comma 2, l. r. n. 14/2009 e s.m.i., ma quelli relativi alla diversa normativa citata.
Né risulta corretta la tesi relativa ad una illegittima frammentazione volumetrica: l’operazione ha di fatto consentito di recuperare a vario titolo delle volumetrie che avrebbero in teoria potuto determinare aumenti di consumo di suolo separati, concentrandoli, invece, in un’opera dalla collocazione unitaria, in termini di localizzazione, ancorché suddivisa in quattro unità.
Pertanto, anche i predetti motivi devono essere respinti.
4. Sul quarto motivo.
Al riguardo, la censura relativa alla violazione delle distanze di cui alla DGR n. 856 del 15 maggio 2012, come dedotta nel quarto motivo di ricorso principale è divenuta improcedibile in ragione della sopravvenuta variante del permesso di costruire, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, la distanza del nuovo compendio dall’allevamento zootecnico essendo stata modifica (prima era inferiore ai 100 metri).
5. Sul quinto motivo di ricorso.
Parte ricorrente lamenta che il Comune di Scorzè ha consentito lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per il rilascio del permesso di costruire qui censurato, a fronte dell’esecuzione direttamente da parte dei titolari del permesso di costruire del rifacimento dell’isola ecologica ubicata in via moglianese in loc. Peseggia a Scorzè per un importo complessivo di € 32.307,00. Tuttavia, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria sotto soglia, non funzionale all’intervento assentito col permesso qui gravato considerata la distanza dallo stesso, avrebbe dovuto essere assoggettata alla procedura prevista dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (nel testo al tempo vigente), in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Nel mentre, dalla documentazione acquisita con l’accesso agli atti non risulterebbe che ciò sia avvenuto, mancando sia la determinazione a contrarre, sia la verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di legge in capo al soggetto che ha eseguito i lavori.
Come eccepito da parte controinteressata e dal Comune di Scorzè si tratta di censura che non risponde ad un interesse concreto ed attuale in capo alla società ricorrente, poiché non risulta essere stato dedotto quale sia la concreta utilità che, dall’accoglimento dello specifico motivo in esame, potrebbe derivarne ai ricorrenti.
Quindi, si tratta di censura inammissibile.
In ogni caso, la censura risulta essere infondata anche nel merito, venendo in rilievo la realizzazione di un’opera di urbanizzazione primaria c.d. sotto soglia (isola ecologica) funzionale all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio.
6. Sul primo e sul secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti
Con essi i ricorrenti hanno riproposto, in via derivata e dirette le medesime censure dedotte con i cinque motivi di ricorso principale.
Si richiama, quindi, quanto sopra detto, con la sola eccezione della censura inerente il mancato rispetto delle distanze.
Infatti, come sopra ricordato, con l’approvazione della variante al permesso di costruire, impugnata con i motivi aggiunti, è stata assentita una modifica della collocazione del compendio, il quale ora viene a trovarsi ad una distanza leggermente superiore a 100 m.
Parte ricorrente lamenta, comunque, l’illegittimità dell’opera in quanto l’edificazione delle quattro nuove abitazioni sarebbe avvenuta a distanza inferiore a quella di legge, ossia 200 mt dall’allevamento zootecnico intensivo insistente sull’area di proprietà degli odierni ricorrenti, così come invece prescritto dalla DGR n. 856/2012.
Al riguardo, parte ricorrente afferma l’applicabilità di tale distanza in quanto l’allevamento in oggetto nel caso di specie avrebbe:
a) classe dimensionale 3 trattandosi, in tesi, di allevamento avicolo avente 4.7 cicli all’anno, ogni ciclo di 120.000 capi, ossia 564.000 polli all’anno, e dunque con peso vivo medio superiore a 120 tonnellate;
b) la tipologia di allevamento è specie avicola da carne allevata a terra con ventilazione naturale, pavimenti ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco;
c) sistema di ventilazione naturale;
d) sistema di stoccaggio delle deiezioni con concimaia aperta.
Al riguardo, d’altronde, non risultano dagli atti chiare evidenze che dimostrino il sicuro rispetto dei presupposti per l’applicazione della distanza di 200 m, nemmeno considerando l’AIA di cui alla determinazione n. 1248 del 2022.
Con riguardo alla questione relativa al peso medio vivo, se è vero che lo stesso autorizza la ditta ad accasare fino ad un massimo di 120.000 capi, nel rispetto in ogni fase del ciclo, di 33 kg p.v./m2 e pari ad un peso vivo massimo allevabile di 191.895 kg, d’altra parte si tratta di una prescrizione limite che non attesta necessariamente la consistenza effettiva dell’allevamento.
Sotto altro profilo, non emerge dalla documentazione, poi, in modo chiaro la prova della sussistenza degli altri presupposti per l’applicazione della distanza di 200 metri.
Ciò impedisce di poter ritenere sicuramente applicabile la maggiore distanza lamentata da parte ricorrente.
7. Sul secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti.
Secondo parte ricorrente il permesso di costruire n. 2025/25703 del 16.04.2025 sarebbe illegittimo in quanto il precedente permesso n. 11232/2020 sarebbe decaduto, per inutile decorso sia del termine per l’inizio dei lavori (un anno dal rilascio del titolo), che per quello di fine lavori (tre anni dall’inizio dei lavori), previsti dall’art. 15, d.p.r. n. 380 del 2001.
La censura non è fondata.
Per quanto riguardo il termine iniziale, dalla documentazione prodotta in giudizio risultano comunque essere state effettuate delle opere entro il predetto termine: in ogni caso, il temine di inizio lavori decorrente dal 04 agosto 2020 è stato automaticamente prorogato al 29 luglio 2021 dalla normativa COVID di cui all’art. 103, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 27 del 2020.
Quanto al termine di conclusione dei lavori, da un lato, è stata presentata dai controinteressati comunicazione di proroga il 22 ottobre 2021, dall’altra parte trova applicazione l’art. 10 septies D.L. n. 21/2022 “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” convertito con legge 51/2022 che ha prorogato i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all’art. 15, d.,p.r. n. 380 del 2001, di ulteriori trentasei mesi.
Pertanto, anche tale motivo aggiunto deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili e comunque devono essere respinti.
Le spese di lite attesa la complessità e particolarità della controversia devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara inammissibili e comunque li respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA | RT Di IO |
IL SEGRETARIO