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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3265/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3265/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA Parte_1 C.F._1 GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARTISTI 29 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'ANTONIO PIERLUIGI e dell'avv. MENICONI FRANCESCA ( VIA AUGUSTO NOVELLI 45 50135 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA NOVELLI 45 50135 FIRENZEpresso il difensore avv. D'ANTONIO PIERLUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi in tesi la nullità ( perché non preceduto da contestazione degli addebiti o comunque perché caratterizzato da motivo illecito determinante) o in ipotesi la illegittimità (per insussistenza della violazione contestata) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogatole in data 19 settembre 2024.
Invocava quindi , in tesi la tutela reintegratoria piena di cui ai commi 1 e 2 dell'art 18 stat lav ed in ipotesi la tutela indennitaria prevista dall'art 8 l n. 604/66. si costituiva contestando integralmente la domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_2
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La nullità del licenziamento ai sensi dell'art 1345 cc non può essere dichiarata per assenza di compiuta allegazione e, conseguente prova, del motivo illecito che – secondo la prospettazione della ricorrente- l'avrebbe determinato.
1 In ricorso non vi è alcun riferimento a fatti specifici- diversi dalla dedotta illegittimità del recesso- che possano consentire di accertare l'esistenza del motivo illecito, nemmeno individuato nelle sue caratteristiche ontologiche (motivo ritorsivo- finalità discriminatorie- o altro).
Deve inoltre rimarcarsi che la denunciata divergenza tra illecito contestato e illecito sanzionato, qualora effettivamente accertata, comporta la mera illegittimità del recesso e non la invocata nullità, in quanto il licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito rientra nell'ipotesi di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo (cfr tra le altre Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020).
Ciò premesso si osserva che la contestazione degli addebiti ( cfr doc 2 ric) riguarda le seguenti condotte:
a) aver lasciato l'incasso giornaliero pari ad € 1600 in contanti “ nel magazzino della nettezza” in data 13 luglio 2024
b) aver detto ai colleghi di non relazionarsi con il Presidente e i consiglieri del CdA in data 2 agosto.
Il licenziamento risulta successivamente irrogato perché “ risulta che il 13/7/2024 si sia appropriata ed abbia successivamente occultato l'importo di € 1600 (parte degli incassi della giornata del Circolo Aurora srl) all'interno di una scatola riposta nel magazzino della nettezza con l'evidente intento di impadronirsene successivamente quando nessuno poteva osservare”
(cfr lettera licenziamento doc 6 ric).
Nessun riferimento è contenuto nella lettera di licenziamento alla condotta consistita nell'aver detto ai colleghi di non “relazionarsi” con i membri del CDA.
Deve quindi rilevarsi che la sanzione è stata inflitta tenuto conto di circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle contestate, atteso che la contestazione degli addebiti non fa alcun riferimento nè alla condotta di appropriazione (indicata nella lettera di licenziamento come avvenuta prima dell'occultamento) né alle circostanze relative all'occultamento della somma, il che comporta la violazione del principio di immutabilità della contestazione, atteso che la difformità non riguarda solo l'elemento soggettivo della condotta, come sostenuto dalla difesa della convenuta.
Tanto basterebbe per dichiarare l'illegittimità del recesso, alla luce di quanto sopra motivato.
In ogni caso, ad abundantiam si osserva che:
2 a) la condotta consistita nell'aver detto ai colleghi di non “relazionarsi” con i membri del CDA
(confermata dalla teste risulta (per come contestata, in assenza di ogni riferimento ad Tes_1
atteggiamenti aggressivi o intimidatori) di scarsissimo rilievo disciplinare;
b) dalla istruttoria svolta non è emerso alcun elemento che consenta di ritenere che la condotta (pacifica) consistita nell'aver lasciato l'incasso giornaliero incustodito nel magazzino fosse animata da un intento di appropriazione atteso che:
- le banconote erano state lasciate in un posto in cui erano facilmente visibili (cfr testi e;
Tes_2 Tes_1
- le stesse erano tenute insieme da una fascetta sulla quale c'era l'importo , la data e la firma della lavoratrice (cfr teste;
Tes_2
- la ricorrente aveva regolarmente completato e lasciato in cassa il borderò da cui risultava l'intero incasso ( cfr teste . Tes_2
In definitiva le condotte accertate non risultano di gravità tale da giustificare il licenziamento, nemmeno con preavviso.
Accertata l'illegittimità del recesso, la ricorrente ha diritto ai sensi dell'art 8 l n.64 del 1966
(norma applicabile alla fattispecie in ragione della data di inizio del rapporto di lavoro e delle dimensioni della società datrice) ad essere riassunta entro il termine di tre giorni o, in mancanza, ad ottenere la richiesta indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata tenuto conto della rilevante anzianità del rapporto ( 28 anni), delle particolari circostanze che hanno caratterizzato il recesso e dell'età della lavoratrice che rende non facile la sua ricollocazione.
Deve escludersi la natura ingiuriosa del licenziamento ( e il conseguente diritto al risarcimento del danno) atteso che per giurisprudenza consolidata la stessa richiede un quid pluris rispetto all'infondatezza degli addebiti formulati e, nel caso di specie, non risultano allegate modalità del procedimento disciplinare o della comunicazione del recesso lesive della riservatezza o dell'onore della ricorrente , quali un'indebita divulgazione dei motivi del licenziamento da parte del datore di lavoro, al di là della conoscenza e conoscibilità connaturata al provvedimento e alle ridotte dimensioni aziendali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sul valore del credito accertato ricompreso nello scaglione 5201-26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'illegittimità del recesso intimato a con lettera del 19 settembre 2024 e, Parte_1
3 per l'effetto ordina a a riassumere la lavoratrice entro il termine di tre giorni dalla CP_2
presente decisione o, in mancanza, a versarle un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del licenziamento al saldo.
Condanna altresì a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
118,50 per C.U. e € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 24 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3265/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL ROSSO MARIA Parte_1 C.F._1 GABRIELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARTISTI 29 FIRENZEpresso il difensore avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. D'ANTONIO PIERLUIGI e dell'avv. MENICONI FRANCESCA ( VIA AUGUSTO NOVELLI 45 50135 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA NOVELLI 45 50135 FIRENZEpresso il difensore avv. D'ANTONIO PIERLUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024 citava a giudizio Parte_1 CP_2
davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro chiedendo dichiararsi in tesi la nullità ( perché non preceduto da contestazione degli addebiti o comunque perché caratterizzato da motivo illecito determinante) o in ipotesi la illegittimità (per insussistenza della violazione contestata) del licenziamento disciplinare per giusta causa irrogatole in data 19 settembre 2024.
Invocava quindi , in tesi la tutela reintegratoria piena di cui ai commi 1 e 2 dell'art 18 stat lav ed in ipotesi la tutela indennitaria prevista dall'art 8 l n. 604/66. si costituiva contestando integralmente la domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_2
La causa istruita tramite audizione di testi è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La nullità del licenziamento ai sensi dell'art 1345 cc non può essere dichiarata per assenza di compiuta allegazione e, conseguente prova, del motivo illecito che – secondo la prospettazione della ricorrente- l'avrebbe determinato.
1 In ricorso non vi è alcun riferimento a fatti specifici- diversi dalla dedotta illegittimità del recesso- che possano consentire di accertare l'esistenza del motivo illecito, nemmeno individuato nelle sue caratteristiche ontologiche (motivo ritorsivo- finalità discriminatorie- o altro).
Deve inoltre rimarcarsi che la denunciata divergenza tra illecito contestato e illecito sanzionato, qualora effettivamente accertata, comporta la mera illegittimità del recesso e non la invocata nullità, in quanto il licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito rientra nell'ipotesi di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo (cfr tra le altre Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020).
Ciò premesso si osserva che la contestazione degli addebiti ( cfr doc 2 ric) riguarda le seguenti condotte:
a) aver lasciato l'incasso giornaliero pari ad € 1600 in contanti “ nel magazzino della nettezza” in data 13 luglio 2024
b) aver detto ai colleghi di non relazionarsi con il Presidente e i consiglieri del CdA in data 2 agosto.
Il licenziamento risulta successivamente irrogato perché “ risulta che il 13/7/2024 si sia appropriata ed abbia successivamente occultato l'importo di € 1600 (parte degli incassi della giornata del Circolo Aurora srl) all'interno di una scatola riposta nel magazzino della nettezza con l'evidente intento di impadronirsene successivamente quando nessuno poteva osservare”
(cfr lettera licenziamento doc 6 ric).
Nessun riferimento è contenuto nella lettera di licenziamento alla condotta consistita nell'aver detto ai colleghi di non “relazionarsi” con i membri del CDA.
Deve quindi rilevarsi che la sanzione è stata inflitta tenuto conto di circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle contestate, atteso che la contestazione degli addebiti non fa alcun riferimento nè alla condotta di appropriazione (indicata nella lettera di licenziamento come avvenuta prima dell'occultamento) né alle circostanze relative all'occultamento della somma, il che comporta la violazione del principio di immutabilità della contestazione, atteso che la difformità non riguarda solo l'elemento soggettivo della condotta, come sostenuto dalla difesa della convenuta.
Tanto basterebbe per dichiarare l'illegittimità del recesso, alla luce di quanto sopra motivato.
In ogni caso, ad abundantiam si osserva che:
2 a) la condotta consistita nell'aver detto ai colleghi di non “relazionarsi” con i membri del CDA
(confermata dalla teste risulta (per come contestata, in assenza di ogni riferimento ad Tes_1
atteggiamenti aggressivi o intimidatori) di scarsissimo rilievo disciplinare;
b) dalla istruttoria svolta non è emerso alcun elemento che consenta di ritenere che la condotta (pacifica) consistita nell'aver lasciato l'incasso giornaliero incustodito nel magazzino fosse animata da un intento di appropriazione atteso che:
- le banconote erano state lasciate in un posto in cui erano facilmente visibili (cfr testi e;
Tes_2 Tes_1
- le stesse erano tenute insieme da una fascetta sulla quale c'era l'importo , la data e la firma della lavoratrice (cfr teste;
Tes_2
- la ricorrente aveva regolarmente completato e lasciato in cassa il borderò da cui risultava l'intero incasso ( cfr teste . Tes_2
In definitiva le condotte accertate non risultano di gravità tale da giustificare il licenziamento, nemmeno con preavviso.
Accertata l'illegittimità del recesso, la ricorrente ha diritto ai sensi dell'art 8 l n.64 del 1966
(norma applicabile alla fattispecie in ragione della data di inizio del rapporto di lavoro e delle dimensioni della società datrice) ad essere riassunta entro il termine di tre giorni o, in mancanza, ad ottenere la richiesta indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata tenuto conto della rilevante anzianità del rapporto ( 28 anni), delle particolari circostanze che hanno caratterizzato il recesso e dell'età della lavoratrice che rende non facile la sua ricollocazione.
Deve escludersi la natura ingiuriosa del licenziamento ( e il conseguente diritto al risarcimento del danno) atteso che per giurisprudenza consolidata la stessa richiede un quid pluris rispetto all'infondatezza degli addebiti formulati e, nel caso di specie, non risultano allegate modalità del procedimento disciplinare o della comunicazione del recesso lesive della riservatezza o dell'onore della ricorrente , quali un'indebita divulgazione dei motivi del licenziamento da parte del datore di lavoro, al di là della conoscenza e conoscibilità connaturata al provvedimento e alle ridotte dimensioni aziendali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sul valore del credito accertato ricompreso nello scaglione 5201-26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'illegittimità del recesso intimato a con lettera del 19 settembre 2024 e, Parte_1
3 per l'effetto ordina a a riassumere la lavoratrice entro il termine di tre giorni dalla CP_2
presente decisione o, in mancanza, a versarle un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del licenziamento al saldo.
Condanna altresì a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_2
118,50 per C.U. e € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 24 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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