Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23523 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8759 del 2025, proposto da
MA AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione lavoro, n. 111/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Ministero convenuto è stato condannato ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 1.000,00;
Considerato che il giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario ne presuppone il passaggio in giudicato, circostanza che spetta alla parte ricorrente comprovare mediante il deposito dell’apposita attestazione;
Rilevato che agli atti del giudizio non è stata depositata alcuna evidenza del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda;
Ritenuto che, in mancanza della suddetta evidenza, non sia possibile l’esame nel merito della domanda, costituendo il passaggio in giudicato un presupposto dell’azione, alla cui rilevata mancanza consegue l’inammissibilità del ricorso;
Dato avviso a verbale del riferito profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, attesa la costituzione solo formale dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | LE IZ |
IL SEGRETARIO