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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2574 /2023 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura C.F._1
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: post atp per assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/07/2023, Parte_1
esponeva:
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 1555/2020, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente ad ottenere la provvidenza richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria sin dalla data della revoca amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni. Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di
CP_ minorazione tale da renderlo bisognoso dell'AOI sin dalla data della revoca, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dal ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento della CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno
3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui Parte_1
integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando che le stesse sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere da settembre 2019. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è affetto da Parte_1
patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere da settembre 2019.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1
presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione CP_1 del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 27/07/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è affetto da patologie tali da ridurre Parte_1
a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere da settembre 2019;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, ivi CP_1
comprese quelle relative alla fase di atp, che liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 13/02/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena