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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2791/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 24/01/2025 promossa da: 1) Parte_1
Nata il 01/01/1993 a LIMA (PERÙ) cittadina: Peruviana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in VIA FRATELLI GORLINI, N. 1 20151 MILANO (ITALIA) rappresentata e difesa in virtù di patrocinio a spese dello Stato dall'Avv. Valentina Ferri e presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 15 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nato il 28/08/1990 in PERÙ cittadino: Peruviano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
[...]
Parte convenuta contumace con i seguenti figlia: nata in [...], in data [...] Controparte_2
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18 gennaio 2023
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 2 luglio 2025
“ Disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, Controparte_2
Sig.ra che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in Parte_1 relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa anche validi per l'espatrio;
• Disporre che tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alla minore vengano assunte in via esclusiva dalla sig.ra Controparte_2 Parte_1
[...]
• Disporre che il padre, solo se ne faccia richiesta, possa vedere e frequentare la figlia secondo gli interessi primari della stessa, solo previo consenso della madre, esclusivamente in tempi circostanziati e limitati unicamente sotto la stretta supervisione della sig.ra o Parte_1 di quella di persona di sua fiducia, escludendo, in termini assoluti, l'ipotesi di pernotto con la stessa;
• Disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia minore , la corresponsione di un assegno mensile Controparte_2 in favore della madre di Euro 400,00 o quella diversa somma, anche superiore, comunque ritenuta di giustizia;
• Disporre a carico del sig. quale contributo per le spese straordinarie Controparte_1 della figlia minore , la somma mensile forfettariamente determinata di Controparte_2
Euro 100,00, ovvero il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso.
• Ordinare quanto meglio ritenuto opportuno per il benessere e la buona crescita della minore
. Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2008/2009 fino al 2020 e dalla loro unione il 17 dicembre 2017 è nata in [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. CP_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 23/01/2025 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine al suo mantenimento;
In data 15 maggio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“In Perù vendevo cibo per strada con mia madre. Ho iniziato a convivere con il signor CP_1 quando avevo 14/15 anni, dopo due anni è nata la bambina e abbiamo finito di convivere dopo tre anni dalla nascita della bambina, fino al 2020. Non era una relazione stabile perché il padre un po' andava e un po' veniva, perché aveva una sua vita da tossicodipendente. Quando la bambina aveva un anno la lasciavo al padre che era uscito da una clinica per disintossicarsi, per recupero e sembrava che stesse bene. Nel 2020, un giorno sono ritornata a casa e ho trovato la casa avvolta nel fumo da droga e c'era la bambina. Sono uscita e ho portato la bambina all'ospedale perché non reagiva. Per fortuna la bambina stava bene. Il padre è diventato violento nei miei confronti e in quel momento ho deciso di lasciarlo. Sono andata a vivere sempre a Lima in un'altra casa di una mia amica con la bambina. Il mio ex compagno mi minacciava che se fossi andata con altro uomo mi avrebbe ammazzato. Io avevo paura. Il mio ex compagno mi seguiva e mi controllava. Quando andavo dai poliziotti per denunciarlo, la polizia mi diceva, “aspetta un momento”, ma poi non mi facevano dichiarazioni o denunce perché la madre del mio ex compagno è una poliziotta. Il padre non ha mai lavorato, entrava e usciva dalle cliniche per disintossicarsi. Nel 2021 sono riuscita a fare firmare i documenti al padre per l'espatrio, mentre lui era ricoverato in clinica, e ho deciso di venire in Italia perché qui c'era una mia amica che lavorava come badante. Sono stata con lei un mese a Genova. Ho fatto domanda e mi hanno riconosciuto la protezione speciale a me e alla bambina. Sono venuta a Milano e abito in Via Fratelli Gorlini presso una comunità “Farsi prossimi” per migranti. Ho trovato lavoro dal 2024 fino al gennaio 2025 per fare le pulizie con una cooperativa e guadagnavo circa 600/700 euro al mese. Prendo il pocket money statale di euro 165 al mese e un contributo dalla comunità di 20 euro per l'igiene personale. L'alloggio e cibo è compreso dalla struttura di accoglienza. è nata senza padiglione auricolare destro e ha un apparecchio acustico di aiuto. CP_2
Ho chiesto l'affidamento super esclusivo anche per poter chiedere l'indennità di invalidità della bambina, altrimenti in mancanza avrei necessità di chiedere il consenso del padre. Il padre è rimasto a Lima e non so che fine ha fatto. Non ho comunicazione con lui. fa 8 anni quest'anno e va a scuola. Parla molto bene l'italiano. Non sa ancora scrivere o CP_2 leggere, parla solo in italiano. Ha una maestra di sostegno che ha chiesto di fare una visita neuropsichiatrica infantile. Le hanno messo l'apparecchio acustico da poco. La bambina è serena, porto io la bambina a scuola. Mi organizzo con il lavoro per avere il tempo di gestire la bambina. Sono in comunità per un periodo temporaneo, ma sono inserita in un progetto che mi dovrebbe trovare sia un alloggio autonomo che un lavoro.”
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 2 luglio 2025già calendarizzata avanti il Giudice Delegato. All'udienza del 02/07/2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del Controparte_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art.143 cpc), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT aggiungendo che:
Non ho parenti in Italia. Adesso mi aiuta il centro. Il sabato e domenica non lavoro. Lei va a scuola e all'oratorio. SE è malata sto io a casa. Non ho nessuno che mi aiuta. ADR sono seguita dai SS che mi aiutano per il mio futuro. Io sono in un progetto LGN3 in cui ci sono tante madri e mi aiutano per poter lavorare. Sto studiando il CPA lingua italiana e ho attestato 1. Nella casa in cui siamo c'è un educatore e ogni due mesi gli assistenti sociali che si informano su come sta. ADR: il mio ex era un tossico e non ha mai lavorato. Come ho detto non so nulla di lui
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
******* RI
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse e incapacità rispetto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. La ricorrente, infatti, ha riferito che l'uomo ha seri problemi di tossicodipendenza, non ha mai mostrato la volontà di avere un rapporto con la figlia non è mai stato presente nella vita della CP_2 figlia, non ha mai badato alle di lei esigenze e necessità, si è limitato a firmare una procura generale per l'espatrio, che le ha permesso di venire in Italia unitamente alla madre. Da quando la minore è in Italia, il resistente non l'ha mai cercata si è reso e irreperibile e ad oggi la ricorrente non ha più sue notizie e nemmeno sa dove egli viva. Non solo: durante la convivenza il padre ha altresì serbato comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della ex compagna, minacciandola qualora la stesse l'avesse lasciato, costringendola a fuggire in Italia dove ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale ed è stata inserita in un programma di accoglienza;
che l'uomo non mostrando alcun interesse rispetto alla figlia minore ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa dipendente da un sostanziale disinteresse per le esigenze di cura, istruzione e educazione del minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore CP_2 alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che la irreperibilità del sig, valutata alla luce della imprevedibilità delle condotte paterne CP_1
(l'uomo e tossicodipendente e autore di comportamenti violenti in danno della madre) impongono di limitare entrambi i genitori con riferimento alla scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione della minore con il padre così da non esporre la madre alle richieste paterne e tutelare la minore rispetto alla ripresa (meglio: costruzione) dei contatti con il genitore. I servizi sociali dovranno, pertanto, mantenere attivo il monitoraggio sulla minore e se e nei limiti in cui il padre dovesse mostrare serio interesse alla ripresa della relazione e disponibilità a farsi accompagnare dai servizi sociali ed a verificare il riferito stato di tossicodipendenza, provvedere a regolamentare l'incontri inizialmente alla presenza di un soggetto terzo (o se necessario spazio neutro) secondo le modalità più tutelanti e meglio rispondenti all'interesse della figlia;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua anche vista l'età del minore (7 anni)
Con riferimento al mantenimento della prole
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Lavora tramite una cooperativa come addetta alle pulizie, guadagna circa 600/700 euro al mese, è provvisoriamente ospitata in un centro di accoglienza per immigrati, ma vorrebbe trovare una propria sistemazione abitativa autonoma. Il padre: da quanto riferito dalla ex compagna, durante la convivenza ha sempre svolto la professione di muratore, ma il problema della tossicodipendenza non gli consente di mantenere un lavoro con continuità e responsabilità;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di 7 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo, considerando le necessità di periodiche visite mediche specialistiche per la minore, in cura presso il reparto di audiologia pediatrica del Policlinico di Milano Ospedale Maggiore - Fondazione IRCCS Ca' Granda per in quanto affetta da atresia auris destra, ossia da una malformazione del padiglione auricolare per cui il condotto uditivo esterno è assente e, dunque, impossibilitata a sentire qualsiasi suono esterno.
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in Euro 350,00 mensili, comprensivi di spese extra assegno nella totale irreperibilità paterna. Tali somme dovranno versarsi in via anticipata alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
che l'AUU della minore deve continuare ad essere percepito, come per legge, dalla affidataria esclusiva;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2025- essendo stato il ricorso depositato il 23/01/25 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed
[...] Controparte_1 applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Controparte_2 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, attualmente presso la cooperativa “Farsi Prossimo” di Milano, in Via Fratelli Gorlini n. 1 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figlia;
3. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di MILANO (madre e minore sono residenti in [...]N. 1.) in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambina alla presenza di un terzo o se necessario in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio delle frequntazioni con la bambina è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con la figlia ed alla presa in carico presso il SERD competente per territorio per la valutazione e successiva gestione della riferita problematica di dipendenza da sostanze stupefacenti;
• mantenere attivo un monitoraggio sulla situzione della minore
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di Gennaio 2025, nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 15 di ogni mese l'importo di € 350 mensili comprensivo delle spese extra assegno, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione Febbraio 2026);
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi ai SS del Comune di Milano Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 24/01/2025 promossa da: 1) Parte_1
Nata il 01/01/1993 a LIMA (PERÙ) cittadina: Peruviana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in VIA FRATELLI GORLINI, N. 1 20151 MILANO (ITALIA) rappresentata e difesa in virtù di patrocinio a spese dello Stato dall'Avv. Valentina Ferri e presso il cui studio in Milano, Via Podgora n. 15 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di 2) Controparte_1
Nato il 28/08/1990 in PERÙ cittadino: Peruviano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
[...]
Parte convenuta contumace con i seguenti figlia: nata in [...], in data [...] Controparte_2
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 18 gennaio 2023
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 2 luglio 2025
“ Disporre l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre, Controparte_2
Sig.ra che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in Parte_1 relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa anche validi per l'espatrio;
• Disporre che tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alla minore vengano assunte in via esclusiva dalla sig.ra Controparte_2 Parte_1
[...]
• Disporre che il padre, solo se ne faccia richiesta, possa vedere e frequentare la figlia secondo gli interessi primari della stessa, solo previo consenso della madre, esclusivamente in tempi circostanziati e limitati unicamente sotto la stretta supervisione della sig.ra o Parte_1 di quella di persona di sua fiducia, escludendo, in termini assoluti, l'ipotesi di pernotto con la stessa;
• Disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario della figlia minore , la corresponsione di un assegno mensile Controparte_2 in favore della madre di Euro 400,00 o quella diversa somma, anche superiore, comunque ritenuta di giustizia;
• Disporre a carico del sig. quale contributo per le spese straordinarie Controparte_1 della figlia minore , la somma mensile forfettariamente determinata di Controparte_2
Euro 100,00, ovvero il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso.
• Ordinare quanto meglio ritenuto opportuno per il benessere e la buona crescita della minore
. Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2008/2009 fino al 2020 e dalla loro unione il 17 dicembre 2017 è nata in [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. CP_2
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 23/01/2025 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine al suo mantenimento;
In data 15 maggio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“In Perù vendevo cibo per strada con mia madre. Ho iniziato a convivere con il signor CP_1 quando avevo 14/15 anni, dopo due anni è nata la bambina e abbiamo finito di convivere dopo tre anni dalla nascita della bambina, fino al 2020. Non era una relazione stabile perché il padre un po' andava e un po' veniva, perché aveva una sua vita da tossicodipendente. Quando la bambina aveva un anno la lasciavo al padre che era uscito da una clinica per disintossicarsi, per recupero e sembrava che stesse bene. Nel 2020, un giorno sono ritornata a casa e ho trovato la casa avvolta nel fumo da droga e c'era la bambina. Sono uscita e ho portato la bambina all'ospedale perché non reagiva. Per fortuna la bambina stava bene. Il padre è diventato violento nei miei confronti e in quel momento ho deciso di lasciarlo. Sono andata a vivere sempre a Lima in un'altra casa di una mia amica con la bambina. Il mio ex compagno mi minacciava che se fossi andata con altro uomo mi avrebbe ammazzato. Io avevo paura. Il mio ex compagno mi seguiva e mi controllava. Quando andavo dai poliziotti per denunciarlo, la polizia mi diceva, “aspetta un momento”, ma poi non mi facevano dichiarazioni o denunce perché la madre del mio ex compagno è una poliziotta. Il padre non ha mai lavorato, entrava e usciva dalle cliniche per disintossicarsi. Nel 2021 sono riuscita a fare firmare i documenti al padre per l'espatrio, mentre lui era ricoverato in clinica, e ho deciso di venire in Italia perché qui c'era una mia amica che lavorava come badante. Sono stata con lei un mese a Genova. Ho fatto domanda e mi hanno riconosciuto la protezione speciale a me e alla bambina. Sono venuta a Milano e abito in Via Fratelli Gorlini presso una comunità “Farsi prossimi” per migranti. Ho trovato lavoro dal 2024 fino al gennaio 2025 per fare le pulizie con una cooperativa e guadagnavo circa 600/700 euro al mese. Prendo il pocket money statale di euro 165 al mese e un contributo dalla comunità di 20 euro per l'igiene personale. L'alloggio e cibo è compreso dalla struttura di accoglienza. è nata senza padiglione auricolare destro e ha un apparecchio acustico di aiuto. CP_2
Ho chiesto l'affidamento super esclusivo anche per poter chiedere l'indennità di invalidità della bambina, altrimenti in mancanza avrei necessità di chiedere il consenso del padre. Il padre è rimasto a Lima e non so che fine ha fatto. Non ho comunicazione con lui. fa 8 anni quest'anno e va a scuola. Parla molto bene l'italiano. Non sa ancora scrivere o CP_2 leggere, parla solo in italiano. Ha una maestra di sostegno che ha chiesto di fare una visita neuropsichiatrica infantile. Le hanno messo l'apparecchio acustico da poco. La bambina è serena, porto io la bambina a scuola. Mi organizzo con il lavoro per avere il tempo di gestire la bambina. Sono in comunità per un periodo temporaneo, ma sono inserita in un progetto che mi dovrebbe trovare sia un alloggio autonomo che un lavoro.”
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 2 luglio 2025già calendarizzata avanti il Giudice Delegato. All'udienza del 02/07/2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del Controparte_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art.143 cpc), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT aggiungendo che:
Non ho parenti in Italia. Adesso mi aiuta il centro. Il sabato e domenica non lavoro. Lei va a scuola e all'oratorio. SE è malata sto io a casa. Non ho nessuno che mi aiuta. ADR sono seguita dai SS che mi aiutano per il mio futuro. Io sono in un progetto LGN3 in cui ci sono tante madri e mi aiutano per poter lavorare. Sto studiando il CPA lingua italiana e ho attestato 1. Nella casa in cui siamo c'è un educatore e ogni due mesi gli assistenti sociali che si informano su come sta. ADR: il mio ex era un tossico e non ha mai lavorato. Come ho detto non so nulla di lui
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2 c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
******* RI
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse e incapacità rispetto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. La ricorrente, infatti, ha riferito che l'uomo ha seri problemi di tossicodipendenza, non ha mai mostrato la volontà di avere un rapporto con la figlia non è mai stato presente nella vita della CP_2 figlia, non ha mai badato alle di lei esigenze e necessità, si è limitato a firmare una procura generale per l'espatrio, che le ha permesso di venire in Italia unitamente alla madre. Da quando la minore è in Italia, il resistente non l'ha mai cercata si è reso e irreperibile e ad oggi la ricorrente non ha più sue notizie e nemmeno sa dove egli viva. Non solo: durante la convivenza il padre ha altresì serbato comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della ex compagna, minacciandola qualora la stesse l'avesse lasciato, costringendola a fuggire in Italia dove ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale ed è stata inserita in un programma di accoglienza;
che l'uomo non mostrando alcun interesse rispetto alla figlia minore ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa dipendente da un sostanziale disinteresse per le esigenze di cura, istruzione e educazione del minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore CP_2 alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che la irreperibilità del sig, valutata alla luce della imprevedibilità delle condotte paterne CP_1
(l'uomo e tossicodipendente e autore di comportamenti violenti in danno della madre) impongono di limitare entrambi i genitori con riferimento alla scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione della minore con il padre così da non esporre la madre alle richieste paterne e tutelare la minore rispetto alla ripresa (meglio: costruzione) dei contatti con il genitore. I servizi sociali dovranno, pertanto, mantenere attivo il monitoraggio sulla minore e se e nei limiti in cui il padre dovesse mostrare serio interesse alla ripresa della relazione e disponibilità a farsi accompagnare dai servizi sociali ed a verificare il riferito stato di tossicodipendenza, provvedere a regolamentare l'incontri inizialmente alla presenza di un soggetto terzo (o se necessario spazio neutro) secondo le modalità più tutelanti e meglio rispondenti all'interesse della figlia;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua anche vista l'età del minore (7 anni)
Con riferimento al mantenimento della prole
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Lavora tramite una cooperativa come addetta alle pulizie, guadagna circa 600/700 euro al mese, è provvisoriamente ospitata in un centro di accoglienza per immigrati, ma vorrebbe trovare una propria sistemazione abitativa autonoma. Il padre: da quanto riferito dalla ex compagna, durante la convivenza ha sempre svolto la professione di muratore, ma il problema della tossicodipendenza non gli consente di mantenere un lavoro con continuità e responsabilità;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di 7 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo, considerando le necessità di periodiche visite mediche specialistiche per la minore, in cura presso il reparto di audiologia pediatrica del Policlinico di Milano Ospedale Maggiore - Fondazione IRCCS Ca' Granda per in quanto affetta da atresia auris destra, ossia da una malformazione del padiglione auricolare per cui il condotto uditivo esterno è assente e, dunque, impossibilitata a sentire qualsiasi suono esterno.
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in Euro 350,00 mensili, comprensivi di spese extra assegno nella totale irreperibilità paterna. Tali somme dovranno versarsi in via anticipata alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
che l'AUU della minore deve continuare ad essere percepito, come per legge, dalla affidataria esclusiva;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2025- essendo stato il ricorso depositato il 23/01/25 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed
[...] Controparte_1 applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Controparte_2 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, attualmente presso la cooperativa “Farsi Prossimo” di Milano, in Via Fratelli Gorlini n. 1 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figlia;
3. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di MILANO (madre e minore sono residenti in [...]N. 1.) in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambina alla presenza di un terzo o se necessario in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio delle frequntazioni con la bambina è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con la figlia ed alla presa in carico presso il SERD competente per territorio per la valutazione e successiva gestione della riferita problematica di dipendenza da sostanze stupefacenti;
• mantenere attivo un monitoraggio sulla situzione della minore
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con Controparte_1 decorrenza dalla mensilità di Gennaio 2025, nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 15 di ogni mese l'importo di € 350 mensili comprensivo delle spese extra assegno, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione Febbraio 2026);
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite Si comunichi ai SS del Comune di Milano Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Anna Cattaneo