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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/10/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1663/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1663/2025 R.G. promosso con ricorso in data 25 luglio 2025 da parte di:
, nata in [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maura
MA del Foro di Ferrara (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo informatico dello stesso difensore, alla pec: Per ogni Email_1 comunicazione e/o notificazione l'Avv. Maura MA indica la p.e.c. Email_2
e
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mirca Ferrari del
Foro di Ferrara (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo CodiceFiscale_4 informatico dello stesso difensore, alla pec: Per ogni Email_3 comunicazione e/o notificazione l'Avv. Mirca Ferrari indica il fax nr. 0533996445 e la p.e.c.
Email_4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 25 luglio 2025, i ricorrenti, premettendo di aver ottenuto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza n. 1100/2017 emessa dal
Tribunale di Ferrara in data 28.11.2017 (divenuta definitiva il 15.01.2018), successivamente in parte modificata nelle relative condizioni con il decreto n. 843/2021 di questo Tribunale in data 22.02.2021, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza n. 1100/2017 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 28.11.2017
(divenuta definitiva il 15.01.2018), come in parte modificata nelle relative condizioni con il decreto n. 843/2021 di questo Tribunale in data 22.02.2021, nei seguenti termini:
“
1. Dichiarare la rinuncia definitiva della Sig.ra al diritto di percezione Parte_1 dell'assegno divorzile, senza possibilità di successiva riproposizione di analoga istanza, ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 3, c.p.c.; 2. Disporre la cessazione dell'obbligo, a carico del padre, di versare alla figlia maggiore di età e non ancora autonoma economicamente, il Persona_1 contributo al mantenimento alla quale il padre corrisponderà, per detto titolo, in un'unica soluzione, la somma pari al 50% del prezzo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Porto
Garibaldi Via Ligabue Palamede n. 35 di cui i coniugi, che sono comproprietari in ragione del 50% per ciascuno, si obbligano a mettere in vendita incaricando all'uopo l'Agenzia Immobiliare Ventura, con sede in Lido degli Estensi;
3. Dichiarare il Sig. non più tenuto al versamento CP_1 dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per la figlia , solo dalla vendita Per_1 dell'immobile, di proprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, sito in Porto Garibaldi Via Ligabue
Palamede n. 35, fissata in data 10.07.2025; 4. Revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della Sig.ra 5. Compensare integralmente tra le parti le spese del presente Parte_1 procedimento, attesa la natura consensuale della domanda”.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1663/2025 R.G. promosso con ricorso in data 25 luglio 2025 da parte di:
, nata in [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maura
MA del Foro di Ferrara (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'indirizzo informatico dello stesso difensore, alla pec: Per ogni Email_1 comunicazione e/o notificazione l'Avv. Maura MA indica la p.e.c. Email_2
e
, nato in [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mirca Ferrari del
Foro di Ferrara (C.F.: ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo CodiceFiscale_4 informatico dello stesso difensore, alla pec: Per ogni Email_3 comunicazione e/o notificazione l'Avv. Mirca Ferrari indica il fax nr. 0533996445 e la p.e.c.
Email_4
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso congiunto depositato in data 25 luglio 2025, i ricorrenti, premettendo di aver ottenuto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza n. 1100/2017 emessa dal
Tribunale di Ferrara in data 28.11.2017 (divenuta definitiva il 15.01.2018), successivamente in parte modificata nelle relative condizioni con il decreto n. 843/2021 di questo Tribunale in data 22.02.2021, dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole, anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La parziale modifica della sentenza n. 1100/2017 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 28.11.2017
(divenuta definitiva il 15.01.2018), come in parte modificata nelle relative condizioni con il decreto n. 843/2021 di questo Tribunale in data 22.02.2021, nei seguenti termini:
“
1. Dichiarare la rinuncia definitiva della Sig.ra al diritto di percezione Parte_1 dell'assegno divorzile, senza possibilità di successiva riproposizione di analoga istanza, ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 3, c.p.c.; 2. Disporre la cessazione dell'obbligo, a carico del padre, di versare alla figlia maggiore di età e non ancora autonoma economicamente, il Persona_1 contributo al mantenimento alla quale il padre corrisponderà, per detto titolo, in un'unica soluzione, la somma pari al 50% del prezzo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Porto
Garibaldi Via Ligabue Palamede n. 35 di cui i coniugi, che sono comproprietari in ragione del 50% per ciascuno, si obbligano a mettere in vendita incaricando all'uopo l'Agenzia Immobiliare Ventura, con sede in Lido degli Estensi;
3. Dichiarare il Sig. non più tenuto al versamento CP_1 dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento per la figlia , solo dalla vendita Per_1 dell'immobile, di proprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, sito in Porto Garibaldi Via Ligabue
Palamede n. 35, fissata in data 10.07.2025; 4. Revocare l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della Sig.ra 5. Compensare integralmente tra le parti le spese del presente Parte_1 procedimento, attesa la natura consensuale della domanda”.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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