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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata ), Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
(da sposata , Parte_4 Persona_2 Parte_5 Parte_6
e con l'avvocato Vissia De Biase
[...] Parte_7
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_3
vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “la domanda si fonda sulla discendenza diretta dei ricorrenti iure sanguinis da alias Persona_3 Per_4
alias cittadino italiano, nato il [...] a [...]
[...] Persona_3
(cfr. all. 5), il quale non ha mai rinunciato a tale status (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, all. 4); in data 16 febbraio 1868 ha contratto Persona_3
matrimonio con (cfr. all. 6); in data 1 aprile 1880, dalla predetta Persona_5
unione matrimoniale, è nato cfr. all. 8); in data 24 novembre 1910 Persona_6 Persona_6
ha contratto matrimonio con , (cfr. all. 9); dall'unione tra e Persona_7 Persona_6
, in data 30 maggio 1919 è nato (cfr. all. 10); in data 17 Persona_7 Persona_8
novembre 1948 a contratto matrimonio con cfr. all. 11); dalla Persona_8 Persona_9
predetta unione in data 3 giugno 1949 è nato attuale ricorrente, (cfr. Persona_10 all. 13); in data 25 agosto 1961 è deceduto (cfr. all.7); in data 3 gennaio 1976 Persona_6
ha contratto matrimonio con , attuale ricorrente (cfr. Persona_10 Parte_4
all.14); dall'unione tra e sono nati in data 27 marzo Persona_10 Persona_11
1977 attuale ricorrente;
(cfr. all.15); in data 13 gennaio 1980 Parte_1 Parte_3
attuale ricorrente (cfr. all. 19); in data 10 gennaio 1984 attuale ricorrente (cfr. Parte_2
all. 23); in data 6 luglio 1996 a contratto matrimonio con Parte_1 Persona_12
(cfr.all.16); dall'unione tra ed sono nati: in data 23 Parte_1 Persona_12
gennaio 1997 , attuale ricorrente (cfr. all.17); in data 13 luglio 2000 Persona_13 [...]
, attuale ricorrente (cfr. all.18); in data 10 luglio 1997 è Parte_7 Persona_8
deceduto (cfr. all. 12); in data 20 gennaio. 2014 a contratto matrimonio con Parte_3
cfr. all. 20); dalla predetta unione sono nati in data 17 settembre 2014 Persona_14
(cfr. all. 21) e in data 6 agosto 2020 (cfr. all. Persona_15 Persona_16
22); dall'unione tra n data 2 luglio 2019 è nata Parte_2 Controparte_2 Persona_17
(cfr. all. 24)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con ordinanza del 3.6.2025 è stata rilevata ai sensi dell'articolo 101 c.p.c. la questione della competenza del Tribunale di Roma per la domanda di (da sposata Parte_4 [...]
. Persona_2
Con nota del 12.6.2025 parte ricorrente ha svolto considerazioni nel merito di detta domanda nulla osservando sulla questione della competenza territoriale.
Il resistente non ha depositato note. CP_1
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n.
87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al
15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8,
n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n.
25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il Persona_3 5.12.1841 (doc. 5 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione
(doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Le domande dei ricorrenti meritano accoglimento a eccezione di quella di (da Parte_4
sposata , in ordine alla quale è possibile fare rinvio alle osservazioni Persona_2
esposte ai sensi dell'articolo 101 c.p.c. nell'ordinanza del 3.6.2025 e non oggetto di critiche delle parti.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il resistente si è rimesso all'accertamento del giudice. CP_1
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che da sposata ), Parte_1 Persona_1 Parte_2 Pt_3
e sono
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Dichiara che il Tribunale di Roma è competente per la domanda di (da Parte_4
sposata . Persona_2
4. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 17.6.2025
Il giudice
Christian Colombo