Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 767 /2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Lavoro
Udienza del 15/05/2025 All'udienza del 15/05/2025, alle ore 9.50, innanzi alla dott.ssa Claudia Oronos sono presenti l'avv. Villelli Paolo nell'interesse del ricorrente e il dott. Pasquale Meduri nell'interesse dell
[...]
. Controparte_1
L'avv. Villeli si dichiara disponibile ad accettare la proposta formulata dal giudice, con compensazione delle spese. Il dott. Meduri non si oppone e si rimette alla decisione del Giudice. Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come da seguente dispositivo con motivazione contestuale del quale da lettura.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Claudia Oronos
TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il giudice
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. nella qualità di Parte_1 C.F._1
rappresentante legale della ditta ( , rappresentato Controparte_2 P.IVA_1
e difeso dagli avv. ti Paolo Villelli e Cristiana Rita Villelli per procura in atti;
opponente
E
, Controparte_1 [...]
(C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_2
e difeso dai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, dr.
Pasquale Meduri, dr. dr.ssa , dr.ssa Controparte_4 Controparte_5
dr.ssa dr.ssa Controparte_6 Controparte_7 CP_8
dr. ;
[...] Controparte_9
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 marzo 2024 ha adito questo Parte_1
giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 102/2024 avente ad oggetto l'importo di 2.953,55 euro.
Costituitosi in giudizio la parte resistente, ha chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione le parti hanno manifestato la disponibilità a che fosse rideterminato l'importo delle sanzioni relative ai fatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. 102/2024, con rimodulazione delle stesse al minimo edittale. In particolare, ha accettato la proposta del giudice formulata con Parte_1
ordinanza del 4/12/2024, la quale ha rideterminato l'importo della sanzione nella misura minima di 1.290,00 euro, con compensazione delle spese di lite, e sul punto non vi è stata opposizione da parte dell' . CP_1
Ciò posto, considerato che il predetto importo risulta conforme al minimo edittale previsto dall'art. 53 del T.U. approvato con DPR 1124/65 per la sanzione amministrativa relativa al ritardato invio all'INAIL della denuncia di malattia professionale (n.514335954 del 30/1/2022) del lavoratore e che Parte_2
l'importo della sanzione nel minimo edittale come sopra indicato non manifesta irragionevolezza rispetto ai fatti contestati, il Tribunale dispone che la sanzione venga rideterminata nella misura di 1.290,00 euro, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica dell'ordinanza ingiunzione n. 102/2024 del 14/02/2024, ridetermina la sanzione in 1.290,00 euro e compensa le spese di lite.
Palmi, 15/05/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos