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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 490/2022 di R.G. avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZI ANTONIETTA, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA PACE, 35, GINOSA
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZI CRISTIANO, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA MAURO FASANO 9,
CASTELLANETA.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione traeva in giudizio perché: sentisse accertare che tra Parte_1 Controparte_1 le parti è intercorso un comodato gratuito senza termine avente ad oggetto il suo appartamento sito in Ginosa alla via Macallè n. 4, con l'impegno della convenuta comodataria di utilizzarlo per un breve termine e di restituirlo a richiesta verbale della comodante, richiesta formalizzata ad ottobre 2019; per l'effetto, sentisse accertare l'obbligo della comodataria di restituirlo immediatamente alla comodante detto appartamento e sentirla condannare all'immediata restituzione libero da persone e cose e nel medesimo ottimo stato in cui si trovava al momento della consegna;
la sentisse condannare altresì a versare la somma di € 9.800,00 a titolo di indennità per occupazione abusiva da ottobre 2019 alla data di citazione (€ 350,00 x 28 mesi), oltre
1 all'ulteriore indennità dovuta per le mensilità da febbraio 2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 VI co. c.c.
Si costituiva la convenuta ed eccepiva che l'immobile fosse stato concesso per adibirlo a casa coniugale/familiare, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
La proposta conciliativa del Giudice veniva accettata dall'attrice, ma rifiutata dalla convenuta.
Con memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. l'attrice integrava e modificava la domanda, le eccezioni e le conclusioni, in conseguenza della difesa avversa e concludeva chiedendo di: accertare che ha concesso in comodato gratuito, precario e senza termine a l'appartamento de quo;
accertare che la Controparte_1 comodante ha diritto alla restituzione immediata del bene, richiesta con raccomandate del 31 ottobre 2019 e del 06 ottobre 2021; accertare l'obbligo della comodataria di restituirlo con decorrenza dal 01 novembre 2019, ovvero dal 07 ottobre 2021 ed accertare la detenzione abusiva dell'immobile dalla data in cui è la convenuta è obbligata alla sua restituzione;
per l'effetto, condannarla a restituire immediatamente l'immobile, libero da persone e cose e nel medesimo ottimo stato in cui si trovava al momento della sua cessione;
condannarla altresì a versare la somma di € 9.800,00 a titolo di indennità a titolo di detenzione abusiva da ottobre 2019 al
26.01.2022 (€ 350,00 valore locativo x 28 mesi) oltre all'ulteriore indennità dovuta per i mesi da febbraio 2022 fino alla restituzione;
in subordine condannarla a versare la somma mensile di € 350,00 per tutte le mensilità da ottobre 2021 fino alla restituzione;
in subordine, accertare come congruo un termine di sei mesi per la restituzione dell'immobile concesso in comodato e pertanto accertare l'obbligo della convenuta di restituire l'appartamento de quo con decorrenza dal 01.01.2020; per l'effetto condannarla a restituire immediatamente l'immobile alla proprietaria;
condannarla altresì a versare, a titolo di occupazione abusiva, la somma mensile di € 350,00 per ciascun mese dal 01.01.2020 fino alla restituzione;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di comodato concesso a casa familiare, accertare la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di usarlo a tale fine e la sua violazione dell'obbligo di conservare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia;
per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione;
condannarla altresì al risarcimento dei danni da quantificarsi moltiplicando il valore locativo di € 350,00 mensili per le mensilità decorse da ottobre 2019 fino alla data della restituzione;
in estremo subordine, accertato il sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno della comodante, condannare all'immediata restituzione Controparte_1 dell'appartamento de quo. in tal caso, condannarla altresì al pagamento della somma mensile di € 350,00 moltiplicata per tutti i mesi decorrenti dalla data dell'appropriazione delle somme prelevate dal conto corrente della madre fino alla restituzione;
in ogni caso, condannarla al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 VI
2 co. c.c., su qualunque somma sia liquidata a qualsiasi titolo, con decorrenza dalla data della dovuta restituzione ovvero con decorrenza dalla data della domanda, con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale della convenuta e prova testimoniale, precisate le conclusioni, è stata fissata l'udienza di discussione orale, con autorizzazione a depositare note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata, e pertanto va rigettata.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, la finalità del contratto di comodato stipulato verbalmente tra madre e figlia, era quella di consentire alla figlia, che doveva convolare a nozze di lì a breve, di metter su famiglia, andando ad abitare in uno degli appartamenti di proprietà della propria madre, in uno stabile molto vicino a quello ove risiede la madre.
In tal senso hanno riferito tutti i testimoni escussi, anche quelli di parte attrice.
È stato altresì provato che, i coniugi hanno trasferito la propria residenza, anche se non nell'immediato, e che in ogni caso, hanno abitato nell'appartamento subito dopo la celebrazione delle nozze.
Dall'altro lato non è risultato provato alcun bisogno urgente e/o indifferibile della comodante sottostante alla richiesta di restituzione del bene (onere gravante su parte attrice).
A riguardo la Corte di Cassazione, pronunciatasi a sezioni unite, spiega che nel codice civile esistono due diverse discipline per il comodato: una inerente il comodato in senso stretto, regolato agli articoli 1803 e 1809
c.c.; l'altra concernente il c.d. "comodato precario" di cui all'art. 1810 c.c. Nel primo caso il comodato si costituisce con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza contrattuale. Nel secondo caso non vi è invece una previa pattuizione di un termine, né è possibile desumere la destinazione che comodante e comodatario vogliono imprimere alla cosa;
solo in questo caso, quindi, sarebbe possibile al comodante richiedere la cosa in ogni momento, senza particolari incombenze.
Nel caso esaminato dalla Corte la casa era stata concessa in comodato d'uso ai coniugi e risultava evidente il fine del comodato, che era quello di permettere il regolare svolgimento della vita familiare.
Ciò non significa che, debba essere tutelata in ogni caso la posizione del comodatario a discapito del comodante;
la Corte specifica solamente che è onere del giudice del merito indagare circa gli accordi presi dalle parti al momento dell'insorgere del contratto di comodato, per poi procedere alla qualificazione del contratto nella prima o nella seconda categoria sopra esposta. Sarà onere delle parti provare in corso di causa
3 il contratto di comodato stipulato.
Ancora la Suprema Corte: “Spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare…. ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto, ma anche il sopravvenire
d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.” (Cass. civ. n. 326/2017)
Nel caso di specie non vi è dubbio che, l'abitazione di cui si discute veniva concessa in comodato per consentire ai coniugi di viverci, tanto che si prodigavano nell'effettuare le riparazioni e sostituzioni necessarie nel periodo antecedente la celebrazione delle nozze.
Ne consegue che, non ricorrono i presupposti giuridici per l'accoglimento della domanda di restituzione.
Le spese vengono compensate in ragione dei rapporti familiare tra le parti e nell'auspicabile ipotesi di riconciliazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
Taranto, 12/01/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 490/2022 di R.G. avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZI ANTONIETTA, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA DELLA PACE, 35, GINOSA
ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZI CRISTIANO, in virtù di mandato in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA MAURO FASANO 9,
CASTELLANETA.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione traeva in giudizio perché: sentisse accertare che tra Parte_1 Controparte_1 le parti è intercorso un comodato gratuito senza termine avente ad oggetto il suo appartamento sito in Ginosa alla via Macallè n. 4, con l'impegno della convenuta comodataria di utilizzarlo per un breve termine e di restituirlo a richiesta verbale della comodante, richiesta formalizzata ad ottobre 2019; per l'effetto, sentisse accertare l'obbligo della comodataria di restituirlo immediatamente alla comodante detto appartamento e sentirla condannare all'immediata restituzione libero da persone e cose e nel medesimo ottimo stato in cui si trovava al momento della consegna;
la sentisse condannare altresì a versare la somma di € 9.800,00 a titolo di indennità per occupazione abusiva da ottobre 2019 alla data di citazione (€ 350,00 x 28 mesi), oltre
1 all'ulteriore indennità dovuta per le mensilità da febbraio 2022 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 VI co. c.c.
Si costituiva la convenuta ed eccepiva che l'immobile fosse stato concesso per adibirlo a casa coniugale/familiare, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
La proposta conciliativa del Giudice veniva accettata dall'attrice, ma rifiutata dalla convenuta.
Con memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. l'attrice integrava e modificava la domanda, le eccezioni e le conclusioni, in conseguenza della difesa avversa e concludeva chiedendo di: accertare che ha concesso in comodato gratuito, precario e senza termine a l'appartamento de quo;
accertare che la Controparte_1 comodante ha diritto alla restituzione immediata del bene, richiesta con raccomandate del 31 ottobre 2019 e del 06 ottobre 2021; accertare l'obbligo della comodataria di restituirlo con decorrenza dal 01 novembre 2019, ovvero dal 07 ottobre 2021 ed accertare la detenzione abusiva dell'immobile dalla data in cui è la convenuta è obbligata alla sua restituzione;
per l'effetto, condannarla a restituire immediatamente l'immobile, libero da persone e cose e nel medesimo ottimo stato in cui si trovava al momento della sua cessione;
condannarla altresì a versare la somma di € 9.800,00 a titolo di indennità a titolo di detenzione abusiva da ottobre 2019 al
26.01.2022 (€ 350,00 valore locativo x 28 mesi) oltre all'ulteriore indennità dovuta per i mesi da febbraio 2022 fino alla restituzione;
in subordine condannarla a versare la somma mensile di € 350,00 per tutte le mensilità da ottobre 2021 fino alla restituzione;
in subordine, accertare come congruo un termine di sei mesi per la restituzione dell'immobile concesso in comodato e pertanto accertare l'obbligo della convenuta di restituire l'appartamento de quo con decorrenza dal 01.01.2020; per l'effetto condannarla a restituire immediatamente l'immobile alla proprietaria;
condannarla altresì a versare, a titolo di occupazione abusiva, la somma mensile di € 350,00 per ciascun mese dal 01.01.2020 fino alla restituzione;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di comodato concesso a casa familiare, accertare la violazione da parte della convenuta dell'obbligo di usarlo a tale fine e la sua violazione dell'obbligo di conservare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia;
per l'effetto, condannarla all'immediata restituzione;
condannarla altresì al risarcimento dei danni da quantificarsi moltiplicando il valore locativo di € 350,00 mensili per le mensilità decorse da ottobre 2019 fino alla data della restituzione;
in estremo subordine, accertato il sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno della comodante, condannare all'immediata restituzione Controparte_1 dell'appartamento de quo. in tal caso, condannarla altresì al pagamento della somma mensile di € 350,00 moltiplicata per tutti i mesi decorrenti dalla data dell'appropriazione delle somme prelevate dal conto corrente della madre fino alla restituzione;
in ogni caso, condannarla al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 VI
2 co. c.c., su qualunque somma sia liquidata a qualsiasi titolo, con decorrenza dalla data della dovuta restituzione ovvero con decorrenza dalla data della domanda, con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale della convenuta e prova testimoniale, precisate le conclusioni, è stata fissata l'udienza di discussione orale, con autorizzazione a depositare note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata, e pertanto va rigettata.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, la finalità del contratto di comodato stipulato verbalmente tra madre e figlia, era quella di consentire alla figlia, che doveva convolare a nozze di lì a breve, di metter su famiglia, andando ad abitare in uno degli appartamenti di proprietà della propria madre, in uno stabile molto vicino a quello ove risiede la madre.
In tal senso hanno riferito tutti i testimoni escussi, anche quelli di parte attrice.
È stato altresì provato che, i coniugi hanno trasferito la propria residenza, anche se non nell'immediato, e che in ogni caso, hanno abitato nell'appartamento subito dopo la celebrazione delle nozze.
Dall'altro lato non è risultato provato alcun bisogno urgente e/o indifferibile della comodante sottostante alla richiesta di restituzione del bene (onere gravante su parte attrice).
A riguardo la Corte di Cassazione, pronunciatasi a sezioni unite, spiega che nel codice civile esistono due diverse discipline per il comodato: una inerente il comodato in senso stretto, regolato agli articoli 1803 e 1809
c.c.; l'altra concernente il c.d. "comodato precario" di cui all'art. 1810 c.c. Nel primo caso il comodato si costituisce con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consenta di stabilire la scadenza contrattuale. Nel secondo caso non vi è invece una previa pattuizione di un termine, né è possibile desumere la destinazione che comodante e comodatario vogliono imprimere alla cosa;
solo in questo caso, quindi, sarebbe possibile al comodante richiedere la cosa in ogni momento, senza particolari incombenze.
Nel caso esaminato dalla Corte la casa era stata concessa in comodato d'uso ai coniugi e risultava evidente il fine del comodato, che era quello di permettere il regolare svolgimento della vita familiare.
Ciò non significa che, debba essere tutelata in ogni caso la posizione del comodatario a discapito del comodante;
la Corte specifica solamente che è onere del giudice del merito indagare circa gli accordi presi dalle parti al momento dell'insorgere del contratto di comodato, per poi procedere alla qualificazione del contratto nella prima o nella seconda categoria sopra esposta. Sarà onere delle parti provare in corso di causa
3 il contratto di comodato stipulato.
Ancora la Suprema Corte: “Spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare…. ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto, ma anche il sopravvenire
d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.” (Cass. civ. n. 326/2017)
Nel caso di specie non vi è dubbio che, l'abitazione di cui si discute veniva concessa in comodato per consentire ai coniugi di viverci, tanto che si prodigavano nell'effettuare le riparazioni e sostituzioni necessarie nel periodo antecedente la celebrazione delle nozze.
Ne consegue che, non ricorrono i presupposti giuridici per l'accoglimento della domanda di restituzione.
Le spese vengono compensate in ragione dei rapporti familiare tra le parti e nell'auspicabile ipotesi di riconciliazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Spese compensate.
Taranto, 12/01/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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